Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI » Capo XV Del mutuo » Art. 1815
Interessi
Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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