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Art. 1815 Codice civile

Interessi

Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.

((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi)).

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.