Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo II DEI CONTRATTI IN GENERALE » Capo V Degli effetti del contratto » Sezione II Della clausola penale e della caparra » Art. 1382
Effetti della clausola penale
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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