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Divisione ereditaria e assegnazione immobile

La sentenza chiarisce i principi applicabili in tema di scioglimento della comunione ereditaria di un immobile gravato da diritto di superficie, con particolare riguardo alla valutazione del diritto di riscatto e del diritto di abitazione del coniuge superstite. Inoltre, la Corte si sofferma sulla discrezionalità del giudice nell’assegnazione dell’immobile indivisibile, pur in presenza di un comunista maggioritario.

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Pubblicato il 7 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D’Appello di Trieste SEZIONE PRIMA CIVILE R.G. 334/2022

La Corte D’Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._137_2025_- N._R.G._00000334_2022 DEL_05_05_2025 PUBBLICATA_IL_05_05_2025

nella causa iscritta al n. 334/2022 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 7.9.2022 e iscritto a ruolo il 15.9.2022, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME, pure domiciliataria presso il proprio studio in Trieste, INDIRIZZO giusta procura a margine dell’atto di citazione dd.9.6.2017;

– attori – appellanti – contro , nata a Najorio (Canada) il 29.04.1953, residente in Trieste INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME presso cui è elettivamente domiciliata in Trieste, INDIRIZZO giusta delega a margine della comparsa di costituzione in appello;

– convenuta – appellata

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Trieste n.81/22, emessa il 9.2.2022, pubblicata il 14.2.2022, a definizione del procedimento avente numero di R.G. 2057/17, non notificata– divisione di beni caduti in successione -.

CONCLUSIONI

Per gli appellanti come in foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 17.12.2024:

“nel reiterare la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art.540 II co c.c. in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, trattandosi di norma che genera criteri di calcolo differenziati a seconda che il diritto di abitazione e uso dei mobili che la insorga nell’ambito di una successione legittima o di una testamentaria, rassegnano le seguenti C O N C L U S I O N I reietta ogni diversa contraria istanza eo eccezione, in riforma della sentenza n°8122 emessa dal Tribunale di Trieste a definizione del giudizio sub r.g. 205717, pubblicata in data 9.02.22 e non notificata, acclarata l’indivisibilità dell’immobile per cui è causa, Assegnare l’alloggio di INDIRIZZO in Trieste, e sue pertinenze (P.T. 9366 del C.C. di Servola, c.t. 1° e 2°) agli appellanti liquidando il controvalore della proprietà superficiaria e del diritto di abitazione spettante all’appellata.

In subordine Accertato e dichiarato l’ingiustificato rifiuto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1359 c.c., ad oggi opposto dalla a formalizzare il riscatto del diritto di superficie dell’immobile de quo che il Comune di Trieste si è già dichiarato pronto ad effettuare, e così nonostante la disponibilità partecipata dai germani anticiparne l’intero costo nella misura stabilita dal Comune stesso, Condannare , assegnataria dell’intero immobile per cui è causa, al pagamento in favore degli appellanti del controvalore pecuniario della quota di comproprietà dell’immobile per cui è causa determinandola nell’importo di €71.000,00- ciascuno, eo nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, anche quanto alla mediazione obbligatoria svolta.

Per parte appellata , come in note scritte depositate il 17.12.2024:

– Nel merito in via principale: rigettare l’appello avversario in quanto infondato in fatto ed indimostrato in diritto confermando la sentenza del Tribunale di Trieste n.81/2022 resa tra le parti nel procedimento sub RG 2057/2017 con assegnazione del bene immobile alla sig.ra Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.

Si ribadiscono i rilievi e le eccezioni di opposizione rispetto al supplemento di CTU (cfr. ordinanza dd 09/04/2024) come articolati nelle note autorizzate dd 02/07/2024 qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta.

FATTI DI CAUSA

Il procedimento di primo grado 1.

Con atto di citazione dd. 9.6.2017, ritualmente notificato, i fratelli hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Trieste, la vedova del proprio padre, , per conseguire lo scioglimento della comunione seguito alla morte di padre degli attori, questi ultimi ne erano divenuti comproprietari superficiari, unitamente alla vedova, convenuta, per la quota di 1/3 ciascuno.

2.

All’udienza di data 26.10.2017, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione, è stata dichiarata la contumacia della signora , e sono stati assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. 3. Parte attrice ha depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (in data 27.11.2017) e, in via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU divisionale.

4.

Spirati i termini ex art. 183 c.p.c., con comparsa dd. 14.2.2018, si è costituita la sig.ra , non opponendosi allo scioglimento della comunione e chiedendo essa stessa la vendita dell’immobile con ripartizione del ricavato.

5.

La causa è stata istruita, oltre che per documenti, a mezzo CTU affidata al dott. per la valutazione della divisibilità e del valore dell’immobile (relazione depositata il 13.2.2019), con successive integrazioni per la determinazione del valore del diritto di abitazione della convenuta anche con diretto accesso all’immobile (relazione integrativa depositata il 17.7.2019).

6.

Nelle more delle operazioni peritali, con memoria depositata il 9.4.2019, la convenuta si è costituita con il patrocinio di nuovo difensore, richiamando le precedenti deduzioni, ma aggiungendo che la domanda riguarderebbe solo la nuda proprietà dell’immobile, fermo il proprio diritto di abitazione quale coniuge superstite.

7. Con ordinanza dd. 23.10.2019 il giudice ha formulato, sentite le parti, la seguente proposta conciliativa:

attribuzione della nuda proprietà dell’immobile in oggetto congiuntamente agli attori, fermo restando il diritto di abitazione della convenuta sullo stesso.

8.

All’udienza del 23.1.2020 la proposta conciliativa del giudice istruttore, accolta da parte attrice, è stata rifiutata dalla convenuta, la quale, contestualmente, ha chiesto l’assegnazione a sé dell’immobile.

Anche gli attori hanno chiesto l’assegnazione dell’immobile, previa adesione alla proposta conciliativa giudiziaria già formulata.

All’esito la causa è stata avviata a decisione.

La sentenza di primo grado 9.

Con sentenza n. 81/2022 di data 9.2.2022, il Tribunale di Trieste ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, ha disposto l’attribuzione della nuda proprietà superficiaria dell’immobile in capo alla sig.ra e ha condannato quest’ultima al pagamento, in favore dei fratelli della somma di euro 13.448,44 ciascuno, a titolo di conguaglio ex art.720 c.c., oltre interessi dalla data della pronuncia al saldo.

Quanto alle spese di lite, il giudice di primo grado, in considerazione della natura e degli esiti della lite, ne ha disposto la compensazione tra le parti.

Le spese della CTU, inoltre, sono state poste a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuna. .

In sintesi, il Tribunale di Trieste:

– ha ritenuto che oggetto del presente giudizio di divisione sarebbe la sola proprietà superficiaria dell’immobile sito in INDIRIZZO a Trieste;

– ha rilevato che detto immobile è stato costruito in regime di edilizia convenzionata (P.E.E.P.) e che, di conseguenza, la piena proprietà dello stesso sarebbe conseguibile soltanto previo riscatto del valore dell’area, mediante pagamento di una somma di denaro al Comune di Trieste, quale concedente del diritto di superficie;

– ha evidenziato che, poiché il bene non è stato ancora riscattato e permane il vincolo convenzionale, allo stato attuale l’immobile risulta cedibile soltanto a soggetti qualificati ed il suo valore è da quantificarsi in 80.690,64 euro, come previsto dalla CTU svolta in corso di causa;

– ha ritenuto che l’esercizio del riscatto è qualificabile come un evento futuro ed incerto e, pertanto, non può entrare a far parte del presente giudizio di divisione, avente necessariamente ad oggetto la sola proprietà superficiaria dell’immobile;

– ha poi quantificato il valore del diritto di abitazione della signora sull’immobile oggetto della controversia in 40.345,32 euro (come da conclusioni del CTU);

– ha precisato che, ai fini della determinazione delle quote di spettanza degli eredi legittimi, occorre tenere conto dei principi espressi nella pronuncia n. 4847/2013 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in base alla quale “spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all’art. 540, secondo comma, c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi…”; – ha concluso affermando che, detraendo dall’asse ereditario (euro 80.690,64) il valore del diritto di abitazione della sig.ra (euro 40.345,32), si ottiene il valore della nuda proprietà superficiaria, da dividersi tra i tre coeredi, secondo le regole della successione legittima (euro 40.345,32 /3 = euro 13.448,44 ciascuno);

– ha accolto la domanda di assegnazione del bene formulata dalla signora , – inammissibile, invece, essendo quella degli attori, in quanto condizionata -, attribuendole la nuda proprietà superficiaria dell’immobile oggetto di divisione;

– ha disposto il versamento da parte dell’assegnataria ai fratelli della somma di 13.448,44 euro ciascuno.

L’atto di appello di 11.

Con l’atto di citazione in appello suindicato, hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Trieste, chiedendone la riforma.

In via principale, gli appellanti hanno chiesto l’assegnazione dell’immobile per cui è causa, con liquidazione del controvalore della proprietà superficiaria e del diritto di abitazione spettante all’appellata.

subordine, accertato e dichiarato l’ingiustificato rifiuto ad oggi opposto dalla signora a formalizzare il riscatto del diritto di superficie, nonostante la disponibilità manifestata in tal senso dal Comune di Trieste, gli appellanti hanno chiesto che la signora , quale assegnataria dell’intero immobile, sia condannata al pagamento, in loro favore, del controvalore pecuniario della quota di comproprietà dell’immobile, determinandola nella somma di 46.666,67 euro ciascuno e/o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria, i fratelli hanno chiesto di disporre la rinnovazione della CTU tecnica al fine di aggiornare il valore commerciale dell’immobile e, ove necessario, del diritto di abitazione della coniuge superstite monetariamente valorizzando il periodo già fruito a tale titolo.

Nello specifico, gli appellanti hanno formulato i seguenti motivi d’appello.

11.1. Determinazione del valore dell’immobile.

Secondo gli appellanti l’esercizio del diritto di riscatto del bene immobile, per un importo già quantificato dal Comune di Trieste di soli €.7.081,60, non sarebbe qualificabile come evento futuro ed incerto, ma come evento certo nell’an, ma non nel quando.

Ciò perché il Comune di Trieste aveva già fornito tutti i dati utili al riguardo, limitandosi a richiedere la somma di denaro suindicata e la compilazione di un modulo sottoscritto da tutti e tre gli attuali comproprietari.

Gli odierni appellanti, poi, si sono formalmente dichiarati pronti ad esercitare il riscatto, anche anticipando la quota della Solo per la condotta ostruzionistica, in evidente mala fede, della , rimasta inerte, il riscatto non è stato perfezionato.

Che la abbia interessa ad esercitare il riscatto in futuro lo si ricava dall’adesione alla domanda divisionale, sicchè la condotta tenuta sul punto appare finalizzata solo ad ottenere un’ingiusta locupletazione a danno degli appellanti.

La fattispecie sarebbe disciplinata dall’art.1359 c.c. e il giudice dovrebbe ritenere realizzata la fictio di avveramento, con conseguente maggior valore (di mercato) del bene da dividere (140.000 euro nella CTU di primo grado).

11.2.

Determinazione del valore delle rispettive quote.

Gli appellanti ritengono che il Tribunale abbia errato nel detrarre dal valore del bene il controvalore del diritto di abitazione spettante ex art. 540 c.c. alla signora stimato nella misura del 50%, per poi assegnarle l’intera proprietà previa liquidazione dell’importo di 13.448,44 euro a ciascuno degli appellanti.

Il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che nell’ambito dell’eredità di apertasi nel 2006, la , oltre a fruire per un lungo lasso di tempo, dell’abitazione coniugale, avrebbe già acquisito in via esclusiva ulteriori beni relitti ’automobile RAGIONE_SOCIALE 1.600 c.c., un ciclomotore, un paio di orologi di valore, una collezione di circa 400 vinili).

La decisione assunta dal giudice avrebbe l’effetto di ledere le quote di riserva degli altri coeredi legittimari.

L’art. 540 co. 2 c.c., infatti, se da un lato riserva a favore del coniuge superstite – quale legittimario – i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, dall’altro prevede espressamente che tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per la rimanente parte sulla quota di riserva del coniuge, e solo eventualmente, in caso di insufficienza di quest’ultima, sulla quota spettante ai figli.

Tali diritti, in sostanza, non dovrebbero gravare mai indistintamente su tutti i successibili.

Nel caso oggetto della controversia, non avendo il de cuius disposto dei propri beni per testamento, la suddivisione tra i coeredi dovrebbe essere effettuata con riferimento all’intero patrimonio applicando esclusivamente la disciplina di cui agli artt. 581 e ss. c.c. in tema di successione ab intestato e, dunque, nel puntuale rispetto quantitativo delle quote ivi previste.

Il diritto di abitazione, pertanto, non dovrebbe essere detratto dal solo immobile per cui è causa e calcolato in aggiunta alla quota del coniuge, ma, semmai, assorbito, in tutto o in parte, in tale quota, senza ledere le quote degli altri legittimari.

Secondo gli appellanti, poi, l’art.1022 c.c. attribuirebbe il diritto di abitare la casa limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia, con la conseguenza che al coniuge superstite dev’essere garantito il godimento della casa familiare o, in alternativa, dev’essergliene liquidato l’equivalente monetario.

contrario, l’attribuzione, oltre all’effettivo godimento, anche dell’equivalente monetario, comporterebbe un arricchimento privo di valida giustificazione per il coniuge.

In sostanza, gli appellanti chiedono che, in caso di conferma dell’assegnazione dell’intera proprietà alla signora , il legato ex lege rimanga assorbito nella quota di eredità spettante alla stessa, come espressamente stabilito dall’art. 540 c.c.

Tale conclusione troverebbe conforto, in giurisprudenza, nella decisione del caso di scioglimento della comunione di immobile in comproprietà tra coniugi separati ed assegnazione al coniuge assegnatario (Cass. SU sent. 18641/22).

11.3. Valore dell’immobile e del diritto di abitazione.

Gli appellanti evidenziano che i valori espressi dal CTU nella relazione acquisita agli atti di primo grado nel corso del 2019 non sarebbero più attuali.

Il mercato immobiliare, infatti, è in costante crescita e, inoltre, avendo l’appellata ormai compiuto 69 anni, il valore del diritto di abitazione dovrebbe quantificarsi nel 45% o 40% del valore pieno dell’immobile (e non nel 50% ritenuto all’epoca della CTU).

I fratelli pertanto, hanno chiesto la rinnovazione della CTU tecnica e/o la.4.

Attribuzione dell’immobile.

Gli appellanti hanno reiterato la richiesta di assegnazione a sé della nuda proprietà dell’intero immobile, vantando, congiuntamente, una quota maggioritaria del bene, che dovrebbe essere preferita.

In tal caso la quota dell’appellata potrebbe essere compensata con il diritto di abitazione ex art.540 c.c. sull’intero bene.

In alternativa hanno chiesto l’attribuzione della piena proprietà dell’immobile previa liquidazione all’appellata di quanto ad essa spettante.

11.5. Spese di lite.

Gli appellanti hanno sostenuto, infine, che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente compensato le spese di lite – in mancanza di soccombenza reciproca o mutamento giurisprudenziale – e hanno chiesto che l’appellata fosse condannata alla rifusione, anche tenuto conto dell’ingiustificato rifiuto all’invito a partecipare alla mediazione.

Le difese in appello di 12.

Con comparsa di costituzione depositata il 4.1.2023 si è costituita parte appellata nel presente giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

12.1.

Quanto al primo motivo di appello (determinazione del valore dell’immobile), l’appellata ha affermato che il giudice di primo grado aveva correttamente individuato il valore dell’immobile, in assenza di riscatto, in euro 80.690,04 ed aveva esattamente qualificato il riscatto stesso come evento futuro e incerto.

La Pubblica Amministrazione, infatti, è portatrice di discrezionalità tecnica quanto all’opportunità di cedere la proprietà del suolo o conservare il bene, sicchè l’esito di un’eventuale domanda non sarebbe certo.

La lettera del Comune di Trieste prodotta in giudizio dalla controparte (ma senza prova di effettiva spedizione o ricezione) – nella quale si precisa che per dare avvio alla procedura di eliminazione dei vincoli occorre compilare un modulo – sarebbe un mero riscontro ad una richiesta esplorativa formulata dalla signora in ordine al quantum debeatur per il riscatto.

Nessuna procedura sarebbe realmente iniziata e non vi sarebbe prova di una sottoscrizione di istanza in tal senso da parte degli appellanti.

12.2.

L’appellata afferma, poi, che le lamentele delle controparti relativamente alla determinazione delle quote sarebbero da considerarsi nuove ed extra petita.

Tali doglianze, infatti, in quanto allusive a presunte lesioni di quote di legittima, dovevano essere formulate in un diverso giudizio e non certo nel presente procedimento, avente ad oggetto lo scioglimento di un solo bene in comunione di proprietà superficiaria.

Il valore delle quote – precisa ancora l’appellata – è stato correttamente calcolato dal a Sezioni Unite n. 4847/2013, secondo la quale, nella successione legittima, al coniuge del de cuius, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, previsti dall’art. 540 c.c., ed il valore capitale di tali diritti dev’essere detratto dall’asse ereditario prima di procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi, con un meccanismo simile al prelegato. 12.3.

Pretestuoso, e quindi meritevole di rigetto, sarebbe, poi, il motivo d’appello con cui i fratelli hanno sostenuto che il decorso del tempo avrebbe inciso sul valore della quota del diritto di abitazione e della nuda proprietà.

12.4.

Quanto alla richiesta di assegnazione dell’immobile operata dagli appellati, la ha rilevato che la stessa non corrisponderebbe al precetto di cui all’art.720 c.c. Chiedendo tale assegnazione, infatti, gli appellanti manterrebbero la comunione del bene, riducendo solo le quote di proprietà da tre a due e finendo così per snaturare l’azione di scioglimento dagli stessi azionata.

L’appellata, per contro, ha un interesse reale e meritevole di tutela all’assegnazione, trattandosi della casa in cui vive da molti anni ed essendosene quindi occupata anche con il pagamento dele relative spese.

In mancanza di assegnazione a sé, l’immobile dovrebbe essere venduto all’asta.

12.5.

Per quanto concerne, infine, le spese di lite, l’appellata ha affermato che correttamente il Tribunale ne aveva disposto la compensazione, trattandosi di causa proposta nel comune interesse divisionale e non avendo la convenuta opposto resistenza alla divisione.

Quanto, invece, alle spese del presente grado di giudizio, la signora ne ha chiesto l’attribuzione in capo agli appellanti.

Il processo di secondo grado 13.

La causa è stata trattata in grado di appello nelle forme non partecipate di cui all’art.127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta e, a seguire, note di precisazione delle conclusioni.

14.

All’udienza di data 20.06.2023 questa Corte d’Appello ha assegnato i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

15.

Con provvedimento di data 10.10.2023 la causa, all’esito dei termini ex art. 190 c.p.c. già assegnati, è stata rimessa sul ruolo per il trasferimento di taluni componenti il collegio, ed è stata fissata l’udienza del 23.1.2024 per la precisazione delle conclusioni.

16.

All’udienza del 23.1.2024 la Corte, udite le conclusioni delle parti, ha concesso termini conclusionali ridotti (20 + 20), trattenendo all’esito la causa in decisione.

17. Parte appellante ha depositato, in data 12.2.2024, la sola comparsa conclusionale, e l’appellata, dal canto suo, ha depositato sia comparsa conclusionale (di mero rinvio alla precedente conclusionale) sia memoria di replica.

18.

Con ordinanza depositata il 12.4.2024 questa Corte:

– ha rimesso la causa sul ruolo per supplemento istruttorio, ritenendo opportuno un aggiornamento all’attualità dei valori di mercato dell’immobile in questione, con supplemento di CTU;

– ha rilevato, inoltre, anche ex art. 101 c.p.c., che “la situazione giuridica soggettiva già in comunione tra le parti e oggetto di domanda di scioglimento, a parere di questa Corte, è comprensiva non solo del diritto superficiario, ma anche della possibilità di richiedere il riscatto della piena proprietà, situazione quest’ultima che dovrà pure, necessariamente, essere valutata, per pronunciarsi compiutamente sulla quantificazione delle quote di conguaglio;

”;

– ha disposto richiesta di informazioni alla PA, “e, nella specie, al Comune di Trieste, in relazione:

alla disciplina e alle condizioni alle quali sia subordinato il riscatto della piena proprietà dell’immobile in esame, evidenziando, in particolare, se il Comune, in caso di domanda, si riservi una qualche valutazione discrezionale, e quale, e alla conferma/aggiornamento del costo per il riscatto;

”.

19.

In data 15.5.2024 sono pervenute dal Comune di Trieste le informazioni richieste.

20.

In data 30.9.2024 il CTU dott. ha depositato la propria relazione integrativa, comprensiva di risposte alle osservazioni del CTP di parte appellante.

21.

All’udienza del 17.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte, su richiesta – in mancanza di rinuncia -, ha concesso termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 22.

La sentenza di primo grado, per i motivi di seguito esposti, dev’essere parzialmente riformata.

23.

Seguendo un ordine logico nelle questioni da affrontare occorre riflettere sulla consistenza del bene o dei beni in comunione.

23.1.

Va premesso che è pacifico che l’immobile conteso tra le parti (per i cui dati identificativi si rimanda alla CTU1), trattandosi di alloggio di edilizia convenzionata con il Comune di Trieste, è, attualmente, oggetto di un diritto di superficie, originariamente in capo a e, attualmente, in comunione tra le parti per 1/3 ciascuno.

1 PT 9366 del CC di Servola, Ct1:

unità condominiale costituita dall’alloggio sito al primo piano della casa civ. INDIRIZZO di INDIRIZZO di INDIRIZZO di INDIRIZZO, marcato “INDIRIZZO” ed orlato in verde nel piano al GN 1280/1990, con 2.264/100.000 parti indivise della P.T. 9359 (ex art. 117 c.c.) nonché 1/12 p.i. del c.t.1 della P.T. 9394.

Ct.2°:

unità condominiale costituita da posto auto al piano seminterrato della casa civ.INDIRIZZO di INDIRIZZO di INDIRIZZO e INDIRIZZO di INDIRIZZO, marcato “INDIRIZZO” ed orlato in verde nel piano al GN 1280/1990, con 138/100.000 p.i. del c.t.

1 della P.T. 9359 (ex art. 117 c.c.) nonché 1/32 p.i. del c.t.

1 della P.T. 9394.

.2.

Attiene detto tema il primo motivo di appello, con il quale si sostiene che il valore dell’immobile da dividere non dovrebbe essere quello del solo diritto di superficie, ma quello della piena proprietà in regime di mercato libero.

A tale statuizione dovrebbe giungersi, secondo gli appellanti, applicando le regole previste dall’art. 1359 c.c., e, quindi, dandosi per avverata la condizione (in concreto il riscatto del bene in piena proprietà), non verificatasi solamente per l’ostruzionismo della signora che avrebbe rifiutato la proposta di procedere al riscatto con offerta di anticipazione della sua quota di spesa.

L’inquadramento giuridico proposto dagli appellanti non convince.

Quand’anche il riscatto della proprietà superficiaria fosse qualificabile come condizione dell’espansione del diritto superficiario in piena proprietà, non potrebbe qui operare l’istituto previsto dall’art. 1359 c.c. (avveramento della condizione) per il semplice motivo che, nel caso in esame, la condizione non è mancata e il riscatto è tuttora possibile.

Mancano anche altri elementi tipici dell’invocato meccanismo legislativo:

sia l’obbligo in capo al soggetto “inerte”, sia il fatto che l’avveramento della condizione sia contrario all’interesse di quest’ultimo.

23.3.

Deve, invece, ritenersi che, con il decesso del sig. (18.3.2006) si sia trasmesso agli eredi, e quindi alle odierne parti in causa, in uno con il diritto di superficie sull’immobile in questione, anche il connesso diritto di riscattarne la piena proprietà.

Si tratta di situazione giuridica soggettiva necessariamente collegata al bene immobile da dividere e della quale occorre tenere conto in sede divisionale, anche perché, necessariamente, con l’assegnazione dell’immobile ad un unico soggetto, questi sarà l’unico legittimato ad esercitare il riscatto.

E che si tratti di situazione giuridica soggettiva economicamente rilevante pare, pure, evidente, raffrontando la presumibile spesa (circa 9-10.000 euro, tra riscatto e spese accessorie), con l’incremento di valore del diritto reale (circa 84.000 euro, secondo le ultime stime del CTU).

Sotto altro punto di vista, in ogni caso, sempre restando nell’ambito della valutazione dei beni immobili in ambito divisionale, devono essere tenute in conto anche poste di valore ancora potenziali ma aventi elevata probabilità di verificazione (quali ad esempio le potenzialità edificatorie certe di un immobile – cfr. Cass. Sez.2 -, Sentenza n. 39368 del 10/12/2021 (Rv. 663171 – 02).

24.

Ciò detto, e venendo al valore attuale di stima dell’immobile da dividere, questa Corte ritiene corrette le conclusioni del CTU dott. il quale, nella perizia svolta in questo grado ha stimato:

in €.90.953,29 il solo diritto di superficie ed in €.174.560,00 la piena proprietà dell’alloggio (comprensivo di posto auto e quota sottotetto).

A fronte del rilievo del CTP di parte appellante, che propendeva per un ulteriore aumento del valore venale dell’alloggio, in considerazione di una crescita del mercato immobiliare di circa il 20%, proprio in quella zona cittadina, negli ultimi due anni.

Il CTU, in replica, ha convincentemente chiarito che la stima proposta tiene conto della scarsa qualità e vetustà delle finiture e della non appetibile ubicazione viaria , pur essendo di appena un anno antecedente (aprile 2023) conteneva valori negoziali in linea con la stima del ctu.

25.

L’ulteriore passaggio motivazionale riguarda il valore da attribuire al diritto di riscatto.

Questa Corte, in proposito, stima equo valutare detto diritto in misura pari a €.73.107,00.

Ciò tenendo conto, in primo luogo, del fatto che il Comune di Trieste, PA competente, ha dichiarato formalmente l’assenza di discrezionalità amministrativa nella trattazione di una possibile istanza di riscatto da parte dei legittimati (nota del Comune di Trieste depositata il 15.5.2024), ed ancora, dell’incremento certo di valore dell’immobile come stimato dal CTU in caso di riscatto (+ €.83.607,00 e libera commerciabilità) e della quantificazione degli oneri economici da sostenere per detto riscatto (8.382,54 euro più spese contrattuali, per l’annotazione della convenzione all’Ufficio Tavolare e voltura catastale) quantificabili in €.10.500,00. 26.

Deve, a questo punto, essere esaminato il motivo di appello riguardante il trattamento del diritto di abitazione che la vanta sull’intero immobile, quale coniuge superstite ex art. 540 co.2 c.c. Questa Corte non ha motivo – non apparendo convincenti né complete le argomentazioni degli appellanti – di discostarsi, in proposito, dall’autorevole insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4847/2013, secondo la quale:

“In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all’art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall’art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del “de cuius”. Tale insegnamento, peraltro, ha trovato conferma in ulteriori successive pronunce della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20703 del 10/09/2013 e Cass. Sez. 2 -, Sentenza n.2754 del 05/02/2018 (Rv. 647792 – 01) e anche in caso di successione testamentaria.

Deve ritenersi, a tale riguardo, che l’art. 540 c.c., prevedendo l’acquisto ex lege di diritti a beneficio del coniuge superstite, sia norma di favore che introduca un’eccezione al principio di intangibilità della legittima sancito dall’art. 549 c.c. (Cass. Sez.2, ord. 4008/2023).

Ciò senza considerare, peraltro, che le allegazioni che parte appellante ha svolto sul tema della possibile lesione della quota di riserva dei legittimari, sono state formulate:

in modo generico, senza precisa indicazione della composizione dell’intero asse ereditario e solo in grado di appello. .

Conseguentemente è possibile, a questo punto, quantificare le quote residue delle parti con le seguenti operazioni.

Dal valore dei beni da dividere (diritto di superficie + diritto di riscatto) quantificabile in €.164.060,29 (90.953,29 + 73.107,00) va detratto il valore del diritto di abitazione ex art. 540 co.2 c.c. commisurato alla piena proprietà (€.69.824,00) ottenendosi così l’importo di €.94.236,29.

Dividendo per tre tale importo si ottiene il valore della quota di ciascun condividente, pari, quindi, ad €. 31.412,00.

28.1.

Con ulteriore motivo d’impugnazione gli appellanti hanno contestato la decisione del Tribunale di Trieste di assegnare il bene alla sig.ra ed hanno formulato, in via principale, domanda di assegnazione a sé del bene senza condizioni e mantenendo tra loro la comunione.

L’istanza, contrariamente a quanto occorso in primo grado, è incondizionata e ammissibile.

28.2.

E’ noto che l’art.720 c.c. prevede, in occasione dello scioglimento della comunione su beni non divisibili, l’assegnazione per intero al comunista maggioritario, o anche ai comunisti che, sommando le proprie quote, risultino maggioritari.

Si tratta, però, come desumibile dalla lettera della norma (che introduce tale regola con l’avverbio “preferibilimente”) e come chiarito da giurisprudenza di legittimità risalente e costante, di indicazione derogabile in ragione dell’ampia discrezionalità che, sul punto, è riconosciuta al giudice (ex multis: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21319 del 15/10/2010 (Rv. NUMERO_DOCUMENTONUMERO_DOCUMENTO)2, Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 24832 del 09/10/2018 (Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 01)3 e, ancor prima:

Cass. 7.5.1987 n.4233, Cass. 11.8.1990 n.8201, Cass. 19.3.2003 n.4013, Cass. 22.3.2004 n. 5679, Cass. 16.2.2007 n.3646, Cass. 25.9.2008 n.24053).

Tale discrezionalità, a sua volta, pare funzionale all’ampia varietà di casi che possono verificarsi e alla pluralità di interessi, di vario rango, connessi allo scioglimento delle comunioni, salva, ovviamente, la necessita di una congrua e puntuale motivazione.

2 “Nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato. ”.

3 “In tema di divisione ereditaria, nell’esercizio del potere di assegnazione di beni che non siano comodamente divisibili, sebbene a norma dell’art. 720 c.c. vada preferito il condividente titolare della quota maggiore, é nella discrezionalità del giudice derogare a tale criterio purché si dia adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che – in un giudizio di divisione tra fratelli relativo ad un fondo rustico proveniente dall’eredità paterna ed oggetto di impresa familiare – aveva dato preferenza al criterio legale, valorizzando il fatto che l’azienda agricola condotta dal dante causa era in via di esaurimento e non costituiva per nessuno degli eredi una fonte.3. Nel caso di specie, ritiene questa Corte, sussistono prevalenti motivi per derogare all’assegnazione dell’intero bene al comunista maggioritario.

In primo luogo, si tratterebbe, in ogni caso, di assegnazione congiunta che, seppure possibile, non potrebbe giovarsi del canone del cd. favor divisionis, a differenza, invece, dell’assegnazione alla signora In secondo luogo, l’assegnazione agli appellanti dell’intero diritto di superficie non farebbe comunque venir meno il diritto di abitazione in favore della , né rientra tra i poteri di questo giudice nell’ambito del presente procedimento – mentre ben potrebbero le parti trovare accordi negoziali sul punto – liquidare tale diritto. Ne deriverebbe una situazione nella quale tutte le odierne tre parti in causa continuerebbero ad avere titoli, diversi ma non confliggenti tra loro, insistenti sul medesimo bene, con la prosecuzione di una situazione potenzialmente conflittuale.

Al contrario, l’assegnazione dell’intero diritto di superficie alla ha il pregio di portare ad un reale scioglimento della comunione, con concentrazione in capo all’assegnataria di tutti i diritti e dei correlati oneri legati al bene ora comune.

Oltre a ciò, non può non tenersi conto del fatto che il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite è un diritto che attua, nella materia successoria, principi che trovano radice nel diritto di famiglia e nella tutela del coniuge “debole”.

Nel caso di specie, poi, pare incontestato che la sig.ra abiti in quella casa da oltre 19 anni, tanti essendone trascorsi dal decesso del marito, sicchè, l’assegnazione a lei dell’immobile risponderebbe ad esigenza abitativa attuale, mentre nulla è allegato, da parte degli appellanti, relativamente ad un concreto ed attuale interesse abitativo in quell’immobile.

Ne consegue che, sul punto, la sentenza di primo grado dovrà essere confermata.

29.

Venendo a valutare le spese di lite, sussistono convincenti ragioni per una compensazione anche nel presente grado di giudizio, in quanto, delle due domande svolte dagli appellanti, la principale è stata rigettata e la subordinata, quanto ad assegnazione del bene alla , non poteva non essere accolta, essendo logicamente alternativa alla principale, mentre quanto alla valutazione del conguaglio, è stata accolta per ragioni diverse da quelle, in realtà ritenute non fondate, offerte dagli appellanti, rilevate d’ufficio da questa Corte con l’ordinanza dd. 9-12.4.2024.

30.

Le spese per il supplemento di CTU necessario, disposto sulla base di elementi tutti utilizzabili – ivi compreso il notorio incremento di valore degli immobili, peraltro confermato anche dai CTP nel corso dei lavori – e nell’interesse di tutte le parti, graveranno in pari quota su ciascuno dei condividenti, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 334/2022 RG, in parziale riforma della sentenza appellata, già dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, tra le parti, in morte di sui beni di seguito indicati;

– ad integrazione del secondo alinea del dispositivo della sentenza impugnata, assegna per l’intero a il diritto, prenotato in , di nuda proprietà superficiaria sui seguenti immobili oggetto di causa:

a) al Libro Tavolare di Trieste:

PT 9366 del CC di Servola, – Ct1°:

unità condominiale costituita dall’alloggio sito al primo piano della casa civ. INDIRIZZO di INDIRIZZO di INDIRIZZO di INDIRIZZO, marcato “INDIRIZZO” ed orlato in verde nel piano al GN 1280/1990, con 2.264/100.000 parti indivise della P.T. 9359 (ex art. 117 c.c.) nonché 1/12 p.i. del c.t.1 della P.T. 9394;

– Ct.2°:

unità condominiale costituita da posto auto al piano seminterrato della casa civ.INDIRIZZO di INDIRIZZO di INDIRIZZO e INDIRIZZO di INDIRIZZO, marcato “INDIRIZZO” ed orlato in verde nel piano al GN 1280/1990, con 138/100.000 p.i. del c.t.

1 della P.T. 9359 (ex art. 117 c.c.) nonché 1/32 p.i. del c.t.

1 della P.T. 9394.

b) al Catasto del Comune di Trieste:

T2, p.c. n. 1751, sub7, sub 68 e sub 35;

2 – in parziale modifica del terzo alinea del dispositivo della sentenza impugnata:

condanna a pagare, in favore degli appellanti la somma di €.31.412,00

ciascuno a titolo di conguaglio ex art. 720 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo;

3 – compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio;

4- pone a carico di tutte le parti, in solido nei confronti del CTU dott. pro quota, 1/3 ciascuno, nei rapporti interni tra le parti.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Trieste, 5.5.2025.

Consigliere estensore Presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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