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Rapporto previdenziale assicurativo, elemento tipico

Valida attivazione del rapporto previdenziale assicurativo, provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA 
– SEZIONE LAVORO –

composta dai magistrati:

 All’esito della camera di consiglio del giorno   7 luglio 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA 179/2021 pubblicata il 07/07/2021

CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. dell’anno 2020   Ruolo

Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.

promossa da

 XXX,  C.F., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex art. 442 c.p.c. datato 01.03.2019, dall’Avv.

– appellante –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, con sede legale in

– appellato –

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 218/2020 del Tribunale di  Perugia giudice del lavoro

CONCLUSIONI DELLE PARTI

COME AI RISPETTIVI ATTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

XXX si era rivolta al giudice del lavoro lamentando di essere stata raggiunta da due  comunicazioni INPS 3 luglio 2018 con le quali si disconoscevano due periodi di lavoro subordinato- dal 4.9.2003 al 18.5.2006 e dal 1.6.2006 al 30.11.2011- e poi  da due richieste di pagamento, sempre provenienti dall’INPS, una datata 25.7.2018 e ricevuta  l’8.8.208, l’altra ricevuta in data 10.8.2018 con le quali si richiedeva la restituzione della somma di €. 143.042,55 a titolo di indennità di maternità percepita nel corso del rapporto di lavoro disconosciuto  e della somma di €. 7.872,41 percepita  nel 2012 a titolo di indennità di disoccupazione.

Il ricorso amministrativo proposto  era stato respinto.

 Sostenne la ricorrente dinanzi al primo giudice che INPS aveva agito illegittimamente, in violazione dell’art. 7, comma 1 L. n. 241/’90, non essendo pervenuto alla parte alcun avviso di inizio del procedimento amministrativo a suo carico.

Il provvedimento di disconoscimento relativo al periodo 2003/2006 era poi sprovvisto di supporto probatorio. Il verbale ispettivo cui pure INPS aveva fatto riferimento non riguardava affatto tale periodo.

 La richiesta di pagamento pervenuta il 10 agosto 2018 era sprovvista di motivazione così da renderne incomprensibile le ragioni.

La ricorrente aveva altresì eccepito la decadenza, ovvero comunque la prescrizione del diritto a ripetere le somme versate, quanto meno con riguardo al periodo anteriore al mese di agosto 2008.

Nel merito la ricorrente aveva contestato le risultanze del verbale ispettivo da cui la pretesa INPS  aveva preso le mosse. Secondo la ricorrente infatti le conclusioni  erano state tratte solo in forza del conteggio delle ore di lavoro prestate, in violazione dei criteri fattuali previsti all’art. 2094 C.C. per l’individuazione della subordinazione. Doveva ritenersi irrilevante che XXX fosse la moglie di uno dei soci  della *** S.r.l. per la quale XXX aveva prestato attività di lavoro subordinato. L’onere della prova circa quanto affermato e ritenuto in sede ispettiva  doveva ritenersi incombere sull’Istituto.

 INPS si era costituito contestando le doglianze lamentate da controparte. Allegando il verbale ispettivo da cui le richieste di restituzione traevano origine, con allegati i verbali delle dichiarazioni rese  da alcuni informatori escussi  nella stessa sede ispettiva, aveva sostenuto la piena legittimità formale e sostanziale delle richieste di restituzione.

Esclusa la rilevanza dei mezzi di prova orale offerti dalla ricorrente ha poi fissato udienza di discussione, preceduta dal deposito ad opera delle parti di note scritte.

All’esito ha definito il giudizio  respingendo il ricorso e condannando la ricorrente a rifondere le spese processuali del grado al resistente INPS.

Ha in primo luogo  circoscritto l’oggetto della controversia individuandolo nel controverso  diritto dell’Inps alla ripetizione dell’indebito che riguardava le prestazioni previdenziali (indennità di maternità ed indennità di disoccupazione) che l’ente aveva erogato alla XXX sulla base di un rapporto di lavoro subordinato poi disconosciuto.

Ad assumere rilievo  era quindi unicamente l’esistenza dei presupposti del diritto alla ripetizione, cioè dei fatti costitutivi del diritto della  lavoratrice alle prestazioni fruite, mentre le violazioni di natura formale che avrebbero ipoteticamente inficiato l’accertamento non potevano rivestire alcun rilievo, anche a voler trascendere dalla considerazione che dette violazioni formali, comunque, non avevano impedito alla parte una piena difesa tanto in sede amministrativa che giudiziale così da risultare smentita la tesi di una motivazione degli atti carente, generica o inidonea a far comprendere il titolo delle richieste oggetto di causa. Andava anche escluso che potesse essere insorta confusione  con la parallela vicenda concernente il rapporto di lavoro intercorso fra la XXX ed altra compagine datrice di lavoro nel periodo 2003-2006 con riferimento al quale era stata radicata una separata controversia.

Sono state poi respinte dal primo giudice le due eccezioni preliminari di decadenza  – dichiarata inammissibile per genericità non essendo stata individuata la fattispecie alla quale la difesa della ricorrente  avrebbe fatto riferimento – e di prescrizione. Quanto a questa era  infatti documentato che XXX avesse ricevuto dall’Inps in data 8.8.2018  la richiesta di rimborso dell’indennità di maternità versata a partire da Luglio 2008 e sino alla conclusione della relazione nel novembre 2011. Pacifica la durata decennale del termine applicabile in materia di indebito previdenziale ai sensi dell’art. 2946 c.c., la richiesta dell’agosto 2018  era stata  tempestiva anche per il rateo dell’indennità relativa al mese di Luglio 2008,  trattandosi di prestazione che il datore di lavoro – quale adiectus solutionis causa dell’Inps ai sensi dell’art. 1 del d.l. 663/1979, convertito con modificazioni nella legge n. 33/1980 –  aveva versato alla dipendente nel mese di agosto sulla base dei dati del mese precedente,  successivamente conguagliandone l’importo  con le proprie  obbligazioni contributive.

 Nel merito il Tribunale  ha ritenuto che trattandosi di un processo instaurato da un lavoratore al fine di accertare positivamente l’esistenza di un rapporto di lavoro e del complesso di situazioni giuridiche soggettive conseguenti, in base al principio generale previsto dall’art. 2697 c.c. fosse onere della ricorrente XXX, quale parte che intendeva fare valere in giudizio il diritto a trattenere le somme erogategli dall’Inps – e, più in generale, ottenere l’accertamento dell’esistenza del rapporto lavorativo-  di allegare e provare i presupposti costitutivi del diritto vantato.

Tanto premesso il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva contestato le dichiarazioni  rese da altri lavoratori della *** S.r.l., mentre non aveva offerto prove idonea dimostrare, per converso, la sussistenza effettiva del rapporto di lavoro controverso sulla base della quale, invece, la spettanza delle provvidenze elargite dall’INPS era fondata.

Contro la sentenza così  motivata insorge la soccombente XXX che ne chiede l’integrale riforma.

Sostiene in primo luogo l’appellante che contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, oggetto della controversia in esame  doveva intendersi, ancor prima dell’accertamento del diritto alla ripetizione da parte dell’INPS, i provvedimenti emessi dall’INPS. Di conseguenza restavano rilevanti i rilievi formali svolti e sulla fondatezza dei quali insiste.

Il Giudice non  aveva esaminato minimamente l’eccezione di violazione dell’articolo 7 della Legge 241/1990.

La regola procedimentale stabilita dal citato articolo 7 era volta all’esigenza di garantire piena visibilità all’azione amministrativa nel momento della sua formazione, nel contempo assicurando la partecipazione di coloro che hanno interesse al provvedimento finale. Funzione principale della norma era dunque quella di consentire al cittadino di dialogare con l’Amministrazione nelle more dell’emissione del provvedimento finale.

La conseguenza di tale violazione, ai sensi del comma 1, dell’art. 21-octies L. 241/1990, è l’annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di legge.  Il Tribunale non aveva poi tenuto conto che l’atto amministrativo deve essere adeguatamente motivato. La documentazione in atti non dimostrava l’esauriente motivazione dell’atto impugnato, al contrario di quanto asserito dal Giudice: segnatamente, non era stato indicato a quale precedente rapporto di lavoro intrattenuto dalla ricorrente si riferisse la prestazione di disoccupazione.

Il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato  per il periodo 2003-2006  parimenti adottato nei confronti della ricorrente era poi totalmente privo di titolo giuridico, fondandosi su accertamenti condotti dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Perugia che non avevano riguardato il detto periodo.

In ordine all’intervenuta decadenza del potere di accertamento da parte dell’INPS, il Giudice di prime cure  avrebbe dovuto tenere in considerazione che ammettere che l’INPS potesse compiere accertamenti a ritroso sino al periodo di prescrizione doveva ritenersi oltremodo ingiusto e squilibrato in un rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, laddove ai sensi dell’articolo 97 comma 2 della Costituzione i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nel caso di specie si sarebbe dovuta riscontrare una palese violazione di principi costituzionali e dei principi dettati dalla legge 241/1990. Essi stessi sono sufficienti a limitare temporalmente il potere accertativo della pubblica amministrazione e nella specie dell’INPS, venendosi altrimenti a creare – come si era creato nel caso di specie – un totale squilibrio in favore dell’Ente.

In punto di prescrizione erroneamente il Giudice  aveva ritenuto non prescritto il rateo richiesto per il mese di luglio 2008, non potendo rilevare il momento della corresponsione da parte del datore di lavoro al dipendente, bensì il mese di competenza della spettanza.

Nel merito il Giudice di prime cure  aveva ritenuto di rigettare il ricorso sulla base delle sole informazioni acquisite dall’INPS in via stragiudiziale e senza contraddittorio, facendo peraltro mal governo dei principi di ripartizione dell’onere probatorio.

Ed, infatti,  doveva ritenersi incombere sull’istituto previdenziale l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, ancorché  convenuto  in un giudizio di accertamento negativo.

Errata era stata la valutazione delle prove  parte del Tribunale che aveva valorizzato esclusivamente le dichiarazioni rese in sede ispettiva senza ammettere la prova testimoniale articolata dalla ricorrente, volta a dimostrare  al contrario la sussistenza del rapporto di lavoro.

Ad inficiare l’attendibilità  della versione fornita dagli informatori avrebbe dovuto  considerarsi il procedimento penale pendente a carico dell’ex suocero di XXX, Massimo Mencarelli per il reato  di cui all’art. 612 C.p. commesso proprio ai danni di XXX.

In ragione dell’apparente fondatezza dell’appello e della sussistenza del periculum in mora costituito, al dire dell’appellante,  dalla minaccia concreta ed imminente per la sig.ra XXX di subire un’esecuzione ingiusta ed illegittima, per una somma assolutamente ingente   ha poi chiesto  la sospensione della provvisoria esecutorietà della pronuncia gravata anche con riguardo al punto relativo alle spese: con nota del 09.11.2020 INPS  aveva richiesto il pagamento delle spese legali liquidate nel primo grado di giudizio e laddove non si fosse  sospesa l’esecutorietà della sentenza gravata si sarebbe  attivata nei confronti dell’appellante la procedura della riscossione coattiva del credito.

 All’appello avversario resiste la difesa INPS che ne chiede il rigetto  assumendo l’infondatezza di tutte le doglianze.

Con provvedimento organizzativo  la Presidente della Sezione Lavoro ha disposto – ai sensi dell’art. 221 della legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i., la discussione della causa con  le modalità della trattazione scritta.

Il solo appellato  ha depositato le note di trattazione, come previsto dall’art. 221 citato.

La causa  viene  decisa  all’odierna  udienza “ cartolare”, dopo un differimento reso necessario  per ragioni organizzative dell’ufficio,  previo deposito ad opera di entrambe le parti delle proprie nuove note di trattazione, all’esito della camera di consiglio, nei termini che seguono.

Preliminare è l’ individuazione dell’oggetto del contendere.

L’appellante  sostiene anche nel presente grado che oggetto della sua domanda sia la legittimità stessa dei provvedimenti emessi dall’INPS.

Pacifico, per quanto già sopra ricordato, è che INPS abbia  con nota 3 luglio 2018 INPS  comunicato a XXX che con il verbale di accertamento ispettivo n. /DDL del 17.4.2018, cui l’Istituto scrivente  dichiarava di fare richiamo integrale, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato  instaurato con la società *** dal 1.6.2006 al 30.11.2011 ( doc. 3 dell’appellante in primo grado), in quanto “ risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall’art. 2094 C.C.”.

In ragione di tale disconoscimento INPS si premurava di chiarire che il rapporto di lavoro non poteva ritenersi valido al fine delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali.  Al contempo si avvisava la destinataria XXX della facoltà di ricorrere ex art. 42 e segg. L. n. 88/’89 contro il provvedimento.

In pari data, invero, risulta identica comunicazione con riferimento al diverso periodo di lavoro 4.9.2003-18.5.2005 sempre in relazione alla medesima società.

Successivamente, con nota datata  16 luglio INPS informava XXX che nel periodo 7.3.2012-6.10.2012 le erano stati corrisposti €. 7842,41 in più sulla sua prestazione di disoccupazione per i seguenti motivi: “ E’ stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”.

Con altra nota, datata 25 luglio 2018 a XXX INPS comunicava  che nel periodo 1.7.2008-30.11.2011 erano stati corrisposti €. 143.042,55 in  più sulla sua prestazione di indennità di malattia e maternità per i seguenti motivi: “ Indennità di maternità percepita in corso di rapporto di lavoro successivamente disconosciuto al netto delle compensazioni effettuate d’ufficio su prestazioni spettanti.

L’Istituto avvisava ancora in questo caso della facoltà della debitrice di proporre ricorso amministrativo entro 90 giorni.

XXX ha impugnatoin sede amministrativa, con esito negativo, tanto la prima comunicazione quanto le successive secondo le indicazioni fornite dall’Istituto.

Chiede in sede giudiziale l’accertamento preliminare dell’illegittimità di tali provvedimenti  e in via principale l’accertamento della sussistenza effettiva del rapporto di lavoro subordinato con la società *** e per l’effetto di dichiarare illegittima la pretesa restitutoria INPS ( così a pagina 19 e 20 del ricorso).

La domanda azionata è dunque   costituita dall’accertamento della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, in quanto giustificativo delle prestazioni previdenziali che INPS pretende in restituzione in quanto indebite, sul presupposto della disapplicazione degli atti INPS denunciati di illegittimità formale.

Il giudizio dinanzi all’AGO non è, pacificamente, un giudizio impugnatorio di atti amministrativi.

Dinanzi alla  richiesta INPS di restituzione delle prestazioni previdenziali indebite, il debitore ha la facoltà  di opporre  la sussistenza del diritto a fruire delle provvidenze, senza che la pur denunciata presenza di vizi formali  delle comunicazioni INPS possa  ridondare nella insussistenza del diritto dell’Istituto al recupero delle prestazioni laddove effettivamente indebite.

Il rapporto  che lega il lavoratore e l’Istituto previdenziale è un rapporto obbligatorio che ha ad oggetto una prestazione  attesa dal privato e che spetta in ragione esclusiva della sussistenza di determinate condizioni di legge. Resta estraneo al rapporto l’esercizio da parte dell’Istituto di  alcun potere autoritativo e di alcuna  discrezionalità.

Gli atti amministrativi  che pone in essere  INPS  e che ineriscono alla gestione del rapporto obbligatorio (accertamento dell’obbligazione, adempimento o rifiuto, ripetizione dell’indebita prestazione) non hanno, quindi, natura autoritativa, ma meramente ricognitiva della sussistenza delle condizioni  di legge.

Ed, allora, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, l’eventuale inosservanza delle prescrizioni concernenti il procedimento può esplicare effetti soltanto interni ed organizzatori, senza incidenza sul rapporto di obbligazione, che non può restarne influenzato (è chiaro che non sarebbe concepibile far dipendere dall’osservanza delle regole di un procedimento ricognitivo la consistenza della situazione creditoria o debitoria).

Opera, quindi, il principio dell’inesistenza di un’autonoma tutela dell’interesse procedimentale, dal momento che l’interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, completamente protetta dal giudice dei diritti soggettivi (  Cass. n. 2804/2003).

Così  necessariamente delimitato l’oggetto del contendere e ritenuta l’irrilevanza dei vizi formali che l’appellante imputa ai provvedimenti INPS,  merita  rammentare che l’Istituto è legittimato a compiere atti di  ricognizione di situazioni giuridiche anche  preesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effettoex tunc“, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa.

In tal caso – diversamente da quanto ritenuto dall’appellante – è colui che intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale – assicurativo che deve provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass. Sez. lav. n. 809/2021; 08/02/2000 n. 1399), mentre non è configurabile, in capo all’Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l’insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell’ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa , non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (v. anche Cass. 09/05/2003 n. 7139).

E’ poi vero che  resta fermo l’obbligo che l’Istituto creditore nel provvedimento di recupero del credito corredi la richiesta con l’indicazione sintetica delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa ( Così Cass. n. 198/2011): nel caso di specie- pacifica la motivazione esplicita relativa alla ripetizione dell’indennità di maternità/ malattia-  la richiesta di restituzione relativa alla prestazione di disoccupazione faceva  comunque chiaramente riferimento ad una domanda proposta dalla stessa lavoratrice per un determinato periodo  ( marzo- novembre 2012) successivo al termine del rapporto di lavoro ( non poteva essere altrimenti) già oggetto di disconoscimento da parte INPS come già  precedentemente comunicato alla stessa XXX. Si tratta allora di elementi – la natura della prestazione ed il periodo di riferimento- che sia pure  estremamente sintetici erano idonei a far comprendere alla debitrice le ragioni della dichiarata non spettanza della prestazione, alla luce delle precedenti comunicazioni che la stessa non contesta aver ricevuto.

Resta poi irrilevante che  con una delle due note del 3 luglio 2018 INPS abbia disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato che sarebbe intercorso tra XXX e *** dal 2003 al 2005: è chiaro infatti che a tale nota non abbia fatto seguito alcun provvedimento di recupero con la conseguenza che nell’ambito dell’odierno giudizio nessun interesse  ad agire per ottenerne, previa   declaratoria di nullità, la conseguente  disapplicazione possa  essere riconosciuto alla  appellante.

L’eccezione di decadenza che rinnova l’appellante non è ancorata su alcuna norma e non può certo ricondursi al generale dovere costituzionalmente garantito dall’art. 97 di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.

L’eccezione di prescrizione, parimenti rinnovata con specifico riguardo alle competenze relative al rateo dell’indennità di maternità relativo al mese di luglio 2008 ( a fronte della ricevuta  della ripetizione INPS del mese di agosto 2018), è infondata sol che si faccia riferimento alla data in cui la prestazione è stata erogata ( nel mese di agosto 2008 da parte del datore di lavoro– quale adiectus solutionis causa dell’Inps ai sensi dell’art. 1 del d.l. 663/1979, convertito con modificazioni nella legge n. 33/1980  )  che coincide, in assenza delle condizioni di legge per la corresponsione, con l’insorgere  del diritto dell’Istituto alla ripetizione.

Richiamato quanto già sopra chiarito in punto di distribuzione dell’onere della prova,  deve  rilevarsi come l’appellante  si limiti a contestare,  secondo un primo ordine di ragioni, che la negazione della sussistenza del rapporto lavorativo fosse stata ritenuta in sede ispettiva in base a meri calcoli aritmetici delle giornate di servizio che la lavoratrice avrebbe reso, anziché sulla scorta di elementi di fatto idonei ad escludere la subordinazione secondo i canoni di cui all’art. 2094 C.C.. Il rilievo è  privo di pregio sol che si abbia riguardo all’effettivo, integrale tenore del verbale di accertamento    in cui si legge ( così nelle conclusioni, a pagina 6 del verbale- doc. n. 1 INPS):” dagli accertamenti effettuati ed in particolare dall’analisi di tutte le dichiarazioni acquisite ed allegate in atti, si è appurato, in maniera non equivoca, che il rapporto di lavoro tra la ditta, amministrata dal coniuge e dal suocero, e la signora XXX, nel periodo 1.6.2006 30.11.2011 è stato solo formalmente instaurato, ma di fatto non ha mai avuto alcun effettivo svolgimento”.

Non è dunque il calcolo delle giornate ( poche) in cui XXX avrebbe nell’intero periodo  reso la prestazione che condusse i funzionari ad escludere la  effettività del rapporto di lavoro apparentemente formalizzato, quanto il complesso dei dati acquisiti, comprensivi  delle dichiarazioni, peraltro univoche, rese dagli informatori in sede ispettiva.

Ed il Tribunale ha correttamente operato nell’istruire la causa con il richiamo alle dichiarazioni rese in sede ispettiva.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine ( così da ultimo Cass. sez. lav. n. 14965/2012 già citata dal Tribunale).

Il tenore delle dichiarazioni colà rese , riportato  chiaramente nella sentenza del Tribunale, non lascia spazio ad interpretazioni differenti e, non a caso, la difesa dell’appellante sembra del tutto trascurare tale risultato  probatorio.

***, dipendente di *** S.r.l.  dal 2003 sino al gennaio 2016 con mansioni di responsabile commerciale per l’estero operando sempre nello stabile ubicato in Via dove si trovavano anche gli uffici, aveva affermato che XXX aveva lavorato per l’azienda solo dal 2013 circa “…quando le è stata creata anche una postazione di lavoro, mentre prima veniva in azienda soltanto a trovare il marito…” ed ha sottolineato che non possedeva né una formazione né un’esperienza di tipo contabile;  ***, impiegato responsabile dell’amministrazione di *** dal 2002 al 2015, e con il quale XXX avrebbe dovuto lavorare, aveva dichiarato di non avere avuto collaboratori se non proprio la XXX, ma solo  a partire dalla fine dell’anno 2013 mentre nel periodo precedente la suddetta frequentava i locali aziendali solo per ragioni personali in quanto si recava a trovare il marito in compagnia dei figli ed ha anche dato atto di avere manifestato a ***, che ne aveva disposto l’assunzione, le proprie perplessità su un inquadramento incompatibile con la formazione personale ed il patrimonio professionale della suddetta;  *** ha  confermato le dichiarazioni di *** ed in particolare l’inserimento di XXX  negli uffici amministrativi solo dal 2014, mentre in precedenza gli capitava di incontrarla solo quando la suddetta si recava a fare visita al marito, precisando che “…Prima di quella data, che io sappia, non ha mai svolto attività all’interno o all’esterno della ditta, neanche per brevi periodi. Posso dire che la collaborazione della sig.ra XXX è iniziata più o meno quando è stato assunto ***, ad ottobre 2013, in quanto proprio in quell’occasione l’ufficio di *** è stato spostato per permettere di inserire altre due postazioni di lavoro, che erano appunto quelle di *** e XXX…”; dello stesso tenore le dichiarazioni rese da ***, responsabile della produzione,  che  aveva specificato: “Qualche volta l’ho vista venire in azienda in compagnia dei figli, ma non svolgeva alcuna attività legata al lavoro in azienda, soltanto per incontrare il marito…”;  così le dichiarazioni rese  da ***, addetto alle vendite per *** dal 2002 al 2016 e da  *** (in servizio dal 1975 al 2010) il quale ha dichiarato di avere conosciuto la donna  per essersi recato presso la sua abitazione a svolgere alcuni “lavoretti”, ma di non averla mai vista prestare servizio in azienda, Sforna Marco (responsabile costruttore meccanico dal 2000 al 2016) ,*** e *** (per tutte le quali si fa rinvio ai relativi verbali in atti INPS).

Né può assumere rilievo  al fine di  attenuare o escludere l’attendibilità  di tale univoca versione la circostanza che ***    sia stato imputato del reato  di cui all’art. 612 C.P. commesso ai danni di XXX e che, quindi,  avesse nutrito  livore nei confronti della donna. Le sue dichiarazioni   ( negatorie del rapporto di lavoro) risultano infatti del tutto confortate da quelle rese dagli altri informatori    e resta mera  congettura  quella dell’atteggiamento compiacente  dei dipendenti della società.

Ma ancora si duole l’appellante della mancata ammissione da parte del Tribunale delle prove orali articolate in ricorso che avrebbero potuto sconfessare la costruzione avversaria.

Neppure tale argomentazione  merita accoglimento.

Ed, infatti, la capitolazione  articolata dalla ricorrente già in primo grado  risulta riferita con estrema genericità ad aspetti  in gran parte irrilevanti perché documentali ( con riguardo all’assunzione, alle mansioni assegnate, alla durata del rapporto, alla sua cessazione), mentre  a fronte delle  dichiarazioni rese in sede ispettiva la parte avrebbe dovuto, piuttosto,  allegare  circostanze contrarie di altrettanta specificità, in fatto idonee a  suffragare l’effettività, contestata dall’INPS, del rapporto lavorativo. E, così, non è sufficiente   sottoporre alla verifica testimoniale la circostanza che XXX fosse assegnataria di generiche mansioni “contabili, di controllo e gestione”, e che fosse o meno, nell’esecuzione di tali generiche  prestazioni, sottoposta all’attività di  direzione, vigilanza e controllo da parte dei responsabili aziendali  quando nulla si specifica nè sull’identità di tali soggetti, nè sull’individuazione delle attività in concreto svolte da XXX (e su di lei dai responsabili aziendali) in relazione alle sole giornate di servizio che, al netto dei periodi di assenza formalizzata per malattia/maternità, nello stesso verbale ispettivo erano state evidenziate a dimostrazione della sostanziale inconsistenza di  qualsiasi prestazione lavorativa.

In conclusione   tutti i motivi di impugnazione si sono rivelati infondati e l’appello va respinto.

La regolazione delle spese del grado segue la soccombenza.

La liquidazione, fatta in dispositivo, tiene conto del valore controverso, delle attività defensionali svolte in relazione al tenore delle  questioni affrontate.  L’appellante ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni legittimanti l’esenzione dall’obbligo di versamento del C.U.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio cartolare tra le parti, respinge l’appello proposto da  XXX contro la sentenza n. 218/2020 del giudice del lavoro di Perugia.

Liquida le spese processuali del grado in €.5.800,00, oltre rimborso spese generali ed ulteriori accessori di legge e  condanna l’appellante a rifonderne l’importo all’appellato INPS.

Così deciso all’esito della camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021

La Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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