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Responsabilità del prestatore di opera intellettuale

Responsabilità del prestatore di opera intellettuale, prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.

Pubblicato il 05 November 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 6787/2020 pubblicata il 29/10/2020

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2017 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore

ATTRICE contro

YYY (C.F.), in proprio e con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliata in presso il difensore contro

ZZZ (C.F.), in proprio e con il patrocinio dell’avv. dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore

CONVENUTI contro

KKK S.P.A. (C.F.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv., elettivamente domiciliata in presso il difensore

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione XXX conviene in giudizio gli Avv.ti

esponendo, in sintesi, che:

– con atto di citazione del 21.7.2014, con il patrocinio degli odierni convenuti, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio di Milano *** e i condomini ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, nonché gli eredi, collegialmente e impersonalmente, di *** al fine di accertare la sua proprietà esclusiva del sottotetto sovrastante la propria unità immobiliare;

– instauratosi il giudizio, veniva dichiarata la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 co. 1) e 2) c.p.c., difettando i requisiti di cui all’art. 163 n. 2) c.p.c. relativamente agli eredi di uno dei convenuti, ***;

– veniva pertanto disposta la rinnovazione dell’atto di citazione agli eredi, tra i quali ***;

– all’esito della fase preliminare del giudizio veniva accertata l’improcedibilità della domanda ex art. 5 D. L.vo 28/2010 per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con assegnazione all’attrice di un termine di giorni 15 per provvedere in merito;

– veniva però omesso dagli odierni convenuti di convocare per l’esperimento del tentativo di mediazione ***;

– alla successiva udienza del 26.5.2016 il Giudice, a seguito della formulazione di un’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni;

– successivamente emetteva, in data 11.4.2017, la sentenza n. 4497/2017 con cui dichiarava l’improcedibilità della domanda per la mancata convocazione nel procedimento di mediazione di ***; l’attrice veniva condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti e a corrispondere a ciascuno di essi, per colpa grave, una somma ex art. 96 co. 3 c.p.c., per un ammontare complessivo di € 66.610,08 oltre accessori di legge;

– la somma veniva pagata alle controparti;

– se la chiamata in mediazione fosse stata ritualmente effettuata, non sarebbe stata emessa una pronuncia di improcedibilità e il giudizio non sarebbe stato compromesso;

– se, a seguito della fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, i convenuti avessero rinunciato agli atti, avrebbero evitato gli effetti della pronuncia ex art. 96 c.p.c.;

– l’appello non è stato proposto per evitare il rischio di conseguenze ancora più gravose; – è dovuta anche la rifusione dei compensi professionali già corrisposti.

L’attrice conclude chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in € 70.928,38.

Si costituiscono in giudizio gli Avv.ti YYY e ZZZ, evidenziando che:

– la vertenza aveva ad oggetto l’accertamento della proprietà in capo all’attrice di un sottotetto di piccole dimensioni;

– all’esito della costituzione in giudizio del Condominio, veniva eccepita l’improcedibilità della sua domanda riconvenzionale di usucapione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;

– a seguito della declaratoria di nullità dell’atto di citazione da parte del Tribunale e dei successivi sviluppi, si costituiva in giudizio ***, che eccepiva la propria estraneità al procedimento in quanto non condomina e indicava i litisconsorti necessari, *** e ***, nipoti di *** ed effettivi proprietari dell’unità immobiliare; veniva pertanto integrato il contraddittorio nei confronti di questi ultimi, che a loro volta si costituivano in giudizio eccependo il mancato esperimento nei loro confronti del procedimento di mediazione e proponendo domanda riconvenzionale di riconoscimento di un diritto condominiale di servitù sul locale oggetto del giudizio;

– il Tribunale assegnava un termine per procedere alla mediazione;

– all’esito di tale procedura i convenuti eccepivano l’improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione nei confronti di ***;

– in sede di precisazione delle conclusioni il Condominio abbandonava la propria domanda riconvenzionale;

– il Tribunale emetteva la sentenza con l’applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c.;

– la sentenza era viziata sotto molteplici aspetti, indicati nell’atto di appello che i convenuti redigevano e sottoponevano all’attenzione dell’attrice; – quest’ultima decideva di non proporre appello;

– la sentenza del Tribunale non ha tenuto conto della posizione del Condominio, che aveva svolto domanda riconvenzionale, mantenuta in sede di mediazione, dimostrando di avere interesse alla prosecuzione del giudizio; l’onere relativo alla mediazione gravava pertanto anche sul predetto; tale aspetto avrebbe dovuto condurre alla compensazione delle spese;

– l’ammontare complessivo della condanna supera ampiamente il valore dell’immobile;

– la condotta dei professionisti è sempre stata improntata a buona fede, nonostante l’errore compiuto; – la rinuncia agli atti invocata da parte attrice avrebbe dovuto essere accettata da tutti i convenuti, ipotesi remota data la conflittualità esistente;

– l’impugnazione, che l’attrice non ha voluto proporre, nonostante fosse stata adeguatamente informata, avrebbe potuto limitare, anche parzialmente, le conseguenze dannose derivanti dall’emissione della sentenza di primo grado.

I convenuti concludono chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice; in subordine l’accertamento dell’effettiva incidenza del proprio operato sul danno lamentato, con la rideterminazione del dovuto.

Chiedono inoltre di essere manlevati, in caso di condanna, da KKK s.p.a., in ragione delle polizze assicurative stipulate; in relazione a tale domanda chiedono di essere autorizzati a chiamare in giudizio l’istituto assicurativo.

A seguito di autorizzazione del Tribunale, KKK s.p.a. si costituisce in giudizio con separate comparse in relazione alle diverse posizioni dell’Avv. e dell’Avv., evidenziando che:

– non sono indicati dagli assicurati i dati temporali di decorrenza e operatività delle singole polizze, dato rilevante trattandosi di polizze di tipo claims made;

– in ogni caso non possono costituire oggetto di manleva le somme eventualmente riconosciute dall’attrice in restituzione;

– è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà; si dovrà eventualmente tenere conto del solo obbligo relativo alla quota di responsabilità del singolo professionista;

– non vi è nesso causale tra l’errore contestato ai convenuti e il danno lamentato;

– l’attrice è stata ampiamente informata da questi ultimi in ordine all’opportunità di proporre appello avverso la sentenza;

– l’atto di appello redatto dai professionisti convenuti contiene tutti i motivi per i quali le somme richieste in questa sede dall’attrice non sono agli stessi imputabili;

– è errata la decisione del Tribunale nella parte in cui condanna l’attrice ex art. 96 c.p.c., posto che tale condanna presuppone la totale soccombenza della parte; non si è tenuto conto che nel caso di specie il Condominio aveva proposto una domanda riconvenzionale e l’assegnazione del termine per avviare il procedimento di mediazione riguarda tutte le parti processuali, Condominio compreso;

– le questioni trattate in giudizio, complessivamente considerate, sono idonee a giustificare la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.;

– non vi è stata alcuna volontà dell’attrice di abusare del processo o della mediazione obbligatoria, come dimostrato anche dalla sua personale partecipazione a tale procedura in data 1.2.2016;

– la decisione di parte attrice di non proporre appello esclude il nesso causale tra l’errore contestato e il danno patito;

– il giudizio instaurato dall’odierna attrice non aveva un esito scontato e, sul piano controfattuale, non è possibile escludere la sua soccombenza anche qualora si fosse giunti alla fase di merito;

– la polizza relativa alla posizione dell’Avv. (di tipo claims made) decorre dal 31.10.2017 e richiede che sia la prima richiesta di risarcimento all’assicurato, sia i fatti che l’hanno originata ricadano nell’ambito di efficacia temporale contrattualmente stabilito, circostanza che non ricorre nel caso di specie.

Conclude chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice nei confronti dei convenuti e, dunque, anche della domanda di manleva nei propri confronti; in subordine, limitare l’efficacia della garanzia assicurativa secondo quanto contrattualmente previsto e limitatamente alla quota di responsabilità dei singoli professionisti.

*** Risulta documentalmente che:

– con atto di citazione del 21.7.2014 XXX conviene in giudizio il Condominio di Milano *** e i condomini per ottenere l’accertamento della titolarità esclusiva del sottotetto sovrastante la propria unità immobiliare;

– il Condominio si costituisce presentando domanda riconvenzionale finalizzata all’accertamento dell’acquisita proprietà del sottotetto per usucapione;

– si costituiscono *** e ***, chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice;

– nel corso della prima udienza, celebrata il 21.1.2015, per una parte dei condomini viene dichiarata la contumacia; viene inoltre eccepita dall’Avv. *** nell’interesse di XXX l’improcedibilità della domanda riconvenzionale del Condominio per mancato espletamento della procedura di mediazione; – con provvedimento del 30.1.2015 il Tribunale dichiara la nullità dell’atto di citazione ex artt. 164 co. 1 e 2 c.p.c., per l’omessa identificazione degli eredi del defunto ***;

– viene quindi disposta la rinnovazione dell’atto di citazione nei confronti degli stessi;

– nel corso dell’udienza del 23.4.2015 si costituisce ***, che rileva la propria estraneità al giudizio in quanto non condomina; indica quali litisconsorti necessari *** e ***, nipoti di ***, reali titolari dell’unità immobiliare in quanto donatari della medesima; il Tribunale dispone quindi l’integrazione del contraddittorio;

– *** e *** si costituiscono in giudizio e rilevano il mancato esperimento della procedura di mediazione nei propri confronti; propongono inoltre domanda riconvenzionale per il

riconoscimento del diritto condominiale di “servitù di deposito/magazzino” sul sottotetto; – il 12.11.2015 il Tribunale dispone procedersi alla mediazione;

– l’attrice promuove il relativo procedimento; alcune delle parti presentano le proprie memorie;

– nel corso della prima udienza successiva all’espletamento dell’incombente, in data 26.5.2016, alcuni convenuti eccepiscono il mancato esperimento della procedura di mediazione nei confronti di *** e chiedono la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni;

– il Tribunale fissa a tale scopo l’udienza del 15.12.2016;

– in data 21.4.2017 il Tribunale deposita la sentenza con cui dichiara l’improcedibilità delle domande di XXX e la condanna sia alla rifusione delle spese processuali nei confronti di tutti i convenuti, sia al pagamento di ulteriori somme ex art. 96 co. 3 c.p.c.. ***

Il primo aspetto che deve essere valutato è quello relativo alla sussistenza della responsabilità professionale dei convenuti. A tale proposito si rileva che:

– nella sentenza dell’11.4.2017 il Tribunale osserva che: nel corso dell’udienza del 12.11.2015 è stato assegnato il termine di 15 giorni per espletare il procedimento di mediazione; la domanda di avvio del procedimento non è stata proposta nei confronti di ***, che è parte formale del processo sia in quanto convenuta in esso dall’attrice, sia perché titolare del diritto di usufrutto sull’immobile di *** acquisito il 3.11.2015 (come affermato da XXX nei suoi scritti conclusivi in quel procedimento); come tale avrebbe dovuto essere chiamata nel procedimento di mediazione, “stante la necessaria simmetria esistente tra domanda di mediazione e domanda giudiziale”; il giudice può rimettere le parti in mediazione una sola volta, se accerta che il procedimento non è stato esperito; in considerazione della natura di litisconsorti necessari dei convenuti, dichiara l’improcedibilità della domanda di XXX;

– non è oggetto del contendere tra le parti la circostanza che *** non sia stata chiamata a partecipare al procedimento di mediazione;

– i convenuti sono certamente litisconsorti necessari, trattandosi di giudizio relativo all’accertamento della proprietà di una porzione condominiale;

– nel momento in cui il Tribunale ha disposto di procedere alla mediazione, *** era formalmente parte processuale; non è tuttavia stata convocata, con conseguente emissione della sentenza che dichiara l’improcedibilità delle domande di XXX, ai sensi dell’art. 5 D. L.vo 28/10;

– la convocazione di *** era certamente un adempimento che gravava su parte attrice (fatte salve le precisazione che seguiranno), che non vi ha adempiuto;

– sussiste quindi l’errore professionale dei convenuti.

***

Ciò premesso, deve essere successivamente affrontato il tema relativo alla sussistenza di un danno riconoscibile in capo all’attrice.

Quest’ultima, in sede di atto introduttivo del giudizio, prospetta due profili di danno che devono essere separatamente esaminati:

– il primo di essi attiene alle spese processuali che l’attrice è stata condannata a rifondere alle controparti processuali,

– il secondo concerne la condanna subita ex art. 96 c.p.c..

***

Si esamina in primo luogo l’aspetto relativo alla sussistenza o meno del danno derivante dalla condanna di XXX alla rifusione delle spese processuali.

Il primo aspetto che deve essere esaminato è quello relativo alla valutazione prognostica su quale presumibilmente sarebbe stato l’esito del giudizio qualora la procedura di mediazione fosse stata correttamente esperita.

In proposito la giurisprudenza ha esposto il principio secondo cui “Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attività dell’avvocato, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita; tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici (così, fra le altre, le sentenze 9 giugno 2004, n. 10966, 27 marzo 2006, n. 6967, 26 aprile 2010, n. 9917, e 5 febbraio 2013, n. 2638)” (Cass. 3355/2014, Cass. ord. 8516/2020).

Con sentenza n. 25112/17, la Corte di legittimità ha aggiunto che “il giudice, accertata l’omissione di un’attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l’esistenza di un danno che probabilmente ne é la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno”.

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ciò che deve essere verificato è se siano disponibili dati in base ai quali sia possibile esprimere un giudizio prognostico favorevole sulla domanda di accertamento della titolarità in capo a XXX del sottotetto e se vi sia l’assenza di fattori alternativi che avrebbero potuto avere efficacia causale nella determinazione del danno, cioè del riconoscimento dell’obbligo di rifusione delle spese processuali. A tale proposito si rileva che:

– parte attrice assume, in sede di atto introduttivo del giudizio, che “l’omessa chiamata in mediazione della Signora ***, laddove correttamente svolta, avrebbe di certo evitato siffatta pronuncia di improcedibilità della domanda e la conseguente compromissione dell’intero giudizio” (pagg. 4-5 atto di citazione); a pag. 14, aggiunge che, se “i convenuti avessero tenuto il comportamento professionale dovuto (convocazione della parte in mediazione), la domanda attorea non sarebbe stata respinta (quantomeno non per ragioni di mero rito) e nessun danno di tale ammontare si sarebbe conseguentemente prodotto in capo alla esponente”;

– è dunque la stessa attrice a limitare la propria doglianza al fatto che la sua domanda non sarebbe stata respinta per ragioni processuali; il punto deve ritenersi accertato, ma non decisivo; nessuna allegazione viene infatti svolta con riferimento alle probabilità di accoglimento nel merito delle sue domande; la “conseguente compromissione dell’intero giudizio” non deve essere valutata con esclusivo riferimento al fatto che la pronuncia in rito abbia precluso lo svolgimento ulteriore del processo, ma implica anche – come esposto dalla giurisprudenza sopra indicata – la valutazione sul suo presumibile sviluppo nel merito;

– l’altra considerazione dell’attrice è che, se la procedura di mediazione fosse stata correttamente svolta, nessun danno di quell’ammontare si sarebbe creato; l’affermazione non è condivisibile; in primo luogo essa è superata da quanto esposto in tema di assenza di prognosi favorevole sull’esito del giudizio; in secondo luogo, l’eventuale rifusione delle spese processuali in caso di soccombenza nel merito all’esito del giudizio sarebbe stata sicuramente di entità maggiore rispetto a quella verificatasi quale conseguenza della prematura conclusione del medesimo;

– la circostanza – sottolineata dai difensori – che il giudizio è stato definito con sentenza in rito non è dirimente, posto che non elimina la necessità di valutare quale sarebbe presumibilmente stato l’esito del giudizio in caso di diversa condotta dei convenuti;

– sul punto deve essere tenuto nel debito conto che, a fronte della mancanza di una compiuta allegazione da parte dell’attrice, si riscontra l’esistenza, nel processo già svoltosi, di una articolata difesa nel merito da parte del Condominio e di *** e ***; in sede di comparsa di costituzione il Condominio, contestando le pretese attoree, deduce che: nel 1965 è stato installato un ascensore condominiale che concludeva la propria corsa poco sotto un vano tecnico in cima al fabbricato, accanto alla porta d’ingresso della soffitta oggetto del contendere; a seguito delle plurime divisioni di unità immobiliari succedutesi nel tempo nello stabile, nel predisporre l’atto di divisione, il notaio e i proprietari hanno omesso la divisione di alcune parti dello stabile – tra le quali il tetto – in quanto considerate parti comuni; già prima delle divisioni, il sottotetto sovrastante la proprietà Sordi era utilizzato come soffitta per il deposito di materiale e come magazzino, nonché come vano necessario per poter effettuare la manutenzione dell’orditura del tetto e delle tegole; è stato ed è utilizzato esclusivamente dalle maestranze condominiali, tanto che le chiavi d’accesso erano e sono custodite esclusivamente dall’amministratore condominiale; quest’ultimo ha occasionalmente consegnato le chiavi d’ingresso alla soffitta ad alcuni condomini per svolgere dei sopralluoghi necessari a verificare lo stato delle tegole ed eventuali episodi infiltrativi negli appartamenti; al momento della comparsa di costituzione la soffitta ospita alcuni coppi ed altro materiale di riserva per le eventuali opere di manutenzione del tetto; data la funzione cui è destinata, dunque, la soffitta costituisce parte comune del condominio;

– considerazioni del medesimo tenore sono state svolte da *** e ***; – anche *** e ***, costituendosi in giudizio, hanno ribadito la natura condominiale del sottotetto, pur senza svolgere domande riconvenzionali, proposte invece dal Condominio e da *** e ***;

– a fronte di una articolata serie di argomentazioni in fatto potenzialmente idonee a escludere che la porzione di sottotetto oggetto del contendere potesse essere riconosciuta come di proprietà dell’attrice, quest’ultima non ha offerto alcun elemento che possa consentire di valutare, sia pure in termini evidentemente soltanto probabilistici, che il giudizio – ove fosse proseguito – avrebbe sortito un esito a sé favorevole; ciò sia sul piano probatorio, sia su quello della mera allegazione; non vi è l’indicazione di alcun mezzo di prova o argomento che avrebbe potuto essere speso, ad esempio nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., per superare gli argomenti di fatto esposti dalle difese avversarie;

– in tali condizioni, non è possibile in alcun modo operare una valutazione prognostica favorevole sull’esito del giudizio, qualora fosse pervenuto a una decisione nel merito (che, in ogni caso, come già sottolineato, avrebbe comportato sul piano della rifusione delle spese processuali oneri certamente maggiori di quelli concretamente subiti dall’attrice). Si deve inoltre sottolineare che:

– nell’atto di appello predisposto dagli odierni convenuti (sul quale saranno successivamente svolte alcune considerazioni) si contesta la decisione del Tribunale in punto di decisione sulle spese processuali con riferimento alle posizioni del Condominio e di *** e ***; entrambi, infatti, hanno proposto domande riconvenzionali in relazione alle quali nessuno ha provveduto ad avviare il procedimento di mediazione senza che, tuttavia, tale aspetto sia stato considerato in sentenza; l’argomento appare suscettibile di accoglimento in sede di appello, ai fini di una compensazione, totale o parziale, delle spese processuali tra XXX e il Condominio e tra la prima e *** e ***; risulta infatti dal verbale d’udienza del 21.1.2015 che l’Avv. *** ha tempestivamente eccepito il mancato avvio della procedura di mediazione da parte del Condominio relativamente alla domanda riconvenzionale di usucapione; nel corso dell’udienza del 12.11.2015 il Tribunale ha invitato le parti a espletare tale procedimento, senza limitare l’incombente alle sole domande attoree; non risulta che alcuna iniziativa sia stata poi assunta dai convenuti che avevano proposto domande riconvenzionali; non è rilevante in proposito che il Condominio abbia proposto tale domanda in via subordinata (circostanza che non ha del resto impedito al suo procuratore Avv. *** di chiedere, nel corso dell’udienza del 21.1.2015, la liquidazione delle spese di contributo unificato proprio per tale domanda), posto che in ogni caso una decisione su di essa avrebbe potuto astrattamente intervenire; non è inoltre rilevante il fatto che il Condominio – come affermato nella sua memoria ex art. 190 c.p.c. – non abbia riproposto, al momento della precisazione delle conclusioni, la domanda riconvenzionale (si rileva peraltro che il foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale del 15.12.2016, del quale costituisce parte integrante, incluso nel fascicolo d’ufficio del procedimento N. /2014 R.G. mantiene tale domanda); al momento in cui il procedimento di mediazione è stato avviato la domanda era in essere, così come al momento della decisione del Tribunale di invitare le parti a precisare le conclusioni; non risulta inoltre che vi sia stata alcuna rinuncia alla domanda da parte dei convenuti *** e ***; deve essere inoltre tenuto conto, ai fini di una compiuta valutazione in ordine alla ripartizione e determinazione dell’entità delle spese processuali, del fatto che, in fase di mediazione, le parti convenute che avevano proposto domanda riconvenzionale e che dovevano dunque avere un interesse alla concreta attivazione di tale fase non abbiano segnalato l’assenza di una delle parti, in modo tale da consentire l’integrazione del contraddittorio e consentire l’effettivo svolgimento della fase conciliativa. ***

Con riferimento alle posizioni sopra analizzate, non è dirimente il fatto che i convenuti non abbiano invitato l’attrice a rinunciare agli atti del giudizio, una volta che il Tribunale aveva deciso di fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni, posto che:

a) tale decisione nulla indicava in ordine a chi sarebbero stati i soggetti processuali ritenuti responsabili, in tutto o in parte, della presumibile conclusione sul piano processuale del giudizio; ciò anche alla luce del rilievo espressamente formulato sul punto dall’Avv. *** nel corso dell’udienza del 15.12.2016 in ordine alla sussistenza del profilo processuale relativo all’incompletezza della procedura di mediazione anche con riferimento alle domande riconvenzionali;

b) non vi sono elementi tali da far desumere, secondo una valutazione ex ante, che al momento dell’emissione dell’ordinanza di fissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni vi potesse essere la consapevolezza del rischio dell’emissione di un provvedimento ex art. 96 c.p.c. da parte del Tribunale;

c) l’emissione dell’ordinanza ex art. 306 c.p.c., infine, avrebbe avuto carattere di irrevocabilità con riferimento alla decisione sulle spese, diventato ormai il nodo centrale del giudizio e della eventuale impugnazione della sentenza.

***

Diversa è la posizione relativa ai convenuti che non hanno proposto domanda riconvenzionale. A tale proposito, l’art. 5 D. L.vo 28/2010 prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio … e’ tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”, in tal modo riservando l’onere di rendersi promotore della procedura a chi ha assunto un ruolo attivo nella fase dell’azione giudiziale. Lo stesso atto di appello predisposto dai professionisti convenuti è infatti incentrato principalmente sulla posizione di chi ha presentato domande riconvenzionali. L’orientamento riportato dagli odierni convenuti di una parte della giurisprudenza di merito in merito alla compensazione totale delle spese processuali, dunque anche nei confronti di chi abbia eccepito l’improcedibilità senza avere proposto domande riconvenzionali, non è tale, per estensione e consolidamento nel tempo, da far ritenere con un ragionevole grado di probabilità che sarebbe stato accolto dalla Corte d’Appello. Le ulteriori osservazioni svolte dai convenuti in sede di comparsa conclusionale attengono in parte ad aspetti di natura deontologica e, comunque, difficilmente valutabili in termini di ripartizione delle spese processuali, in parte non sono presenti nell’atto di appello predisposto.

In relazione a tale profilo, è fondata la doglianza dell’odierna attrice in merito all’opportunità della rinuncia agli atti nei confronti dei convenuti che, nel giudizio di primo grado, non avevano formulato domande riconvenzionali.

L’esistenza di più cause pendenti tra le parti e, dunque, di una situazione di accesa litigiosità tra le stesse non è aspetto dirimente, posto che anch’esse avrebbero potuto avere un interesse a una chiusura anticipata e certa del giudizio, piuttosto che affrontare il rischio di una decisione giudiziale ancora ignota.

Per quanto astrattamente rilevante – tenuto conto dell’acquisizione al fascicolo d’ufficio del presente giudizio di quello relativo al procedimento N. /2014 R.G. – non è concretamente dirimente l’aspetto relativo all’acquisto della nuda proprietà di una unità immobiliare da parte di ***, soggetto estraneo al giudizio; in proposito da un lato si deve osservare che, per quanto risulta agli atti, *** non avrebbe potuto essere estromessa dal giudizio: l’art. 111 c.p.c. prevede che, se nel corso del processo (come verificatosi nel caso di specie ) si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie; l’estromissione può avvenire, nel caso in cui il successore a titolo particolare sia intervenuto o sia stato chiamato, se le altre parti vi consentono; non risulta che quest’ultima condizione si sia concretamente verificata; *** manteneva inoltre il diritto di usufrutto su un’altra unità immobiliare, a fronte della nuda proprietà attribuita a *** (come detto, estranea al giudizio); dall’altro lato ci si deve porre il problema di quale potere transattivo, in sede di mediazione, la predetta avrebbe potuto avere con riferimento all’unità immobiliare della quale non era più proprietaria e, dunque, di quale rilevanza, sotto il profilo processuale, avrebbe potuto rivestire la mancata convocazione – con riferimento a quella specifica posizione – di ***; si era dunque creata una condizione procedurale certamente anomala, nella quale *** avrebbe dovuto formalmente essere presente per una posizione alla quale non era più interessata, mentre non risultava presente per una diversa posizione sostanziale, maturata nelle more del giudizio, che non era però formalmente riconosciuta; ciò avveniva nonostante l’acquisto della nuda proprietà da parte di ***, come si evince sia dalla visura storica successivamente allegata al fascicolo d’ufficio, sia dalle comparse conclusionali del Condominio e di *** e *** che, pur opponendosi all’acquisizione del relativo documento, espressamente fanno riferimento a tale circostanza. Non risulta che il Tribunale abbia dichiarato l’inutilizzabilità del documento.

L’anomalia descritta e la novità della questione in termini processuali, tuttavia, non sono state trattate nell’atto d’appello predisposto dagli odierni convenuti, né tale aspetto è stato oggetto di specifica trattazione nel corso dell’udienza di precisazione delle conclusioni, nel corso della quale è stata sottolineata la particolare posizione assunta da ***, ma non è stato trattato esplicitamente l’argomento relativo alla posizione di ***, né sono state formulate istanze a verbale a tale proposito.

Non è decisivo il richiamo, operato dai convenuti in sede di comparsa conclusionale, all’art. 336 c.p.c.. La Corte d’Appello, infatti, sarebbe stata chiamata a giudicare sul capo della sentenza relativo alla ripartizione delle spese processuali; in relazione ad esso prevale su ogni altro il principio di cui all’art. 342 c.p.c., che richiede che l’appellante indichi specificamente le parti del provvedimento che intende appellare, le modifiche che intende chiedere e le circostanze da cui deriva la violazione di legge oggetto di doglianza, insieme con la spiegazione della loro rilevanza.

Tali requisiti non sono soddisfatti, in relazione allo specifico aspetto sopra richiamato, dall’atto di appello, vertente proprio sulla corretta ripartizione delle spese processuali. Non si tratta, cioè, di esporre dei motivi di appello che esplicano i loro effetti anche su parti della sentenza in apparenza non direttamente interessati dalla domanda formulata, ma di porre a fondamento della domanda effettivamente formulata in modo compiuto i fatti posti a suo fondamento.

Dunque, non si può formulare una valutazione prognostica positiva in ordine all’esito del giudizio d’appello con riferimento alle parti diverse da quelle che avevano presentato una domanda riconvenzionale.

***

Deve essere esaminato il secondo profilo di doglianza di parte attrice, relativo alla condanna dalla stessa subita al pagamento di un importo ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Il Tribunale in sentenza afferma che l’art. 96 c.p.c. introduce nell’ordinamento “una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di inizative giudiziarie avventate o meramente dilatorie”, anche al fine di garantire “la ragionevole durata dei processi mediante lo scoraggiare cause pretestuose”; anche il criterio per determinare l’ammontare della sanzione deve essere parametrato alla gravità dell’abuso processuale.

Tali considerazioni devono essere vagliate al fine di valutare sia la prevedibilità da parte dei convenuti al momento della fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni dell’irrogazione di tale condanna, sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell’atto di appello predisposto dagli stessi. Si osserva in proposito che:

– il presupposto per l’applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c. è che una parte sia integralmente soccombente; alla luce delle considerazioni sopra esposte, tale requisito avrebbe potuto ragionevolmente non ricorrere nel caso in esame, tenuto conto, tra l’altro, che la procedura di mediazione avrebbe potuto essere considerata viziata non solo per la mancata convocazione di una delle parti da parte dei convenuti, ma anche per il mancato adempimento delle formalità iniziali da parte del Condominio e di *** e ***;

– nell’atto di appello predisposto dai convenuti viene affrontato il tema relativo all’abuso del processo; come precedentemente indicato, il motivo sulla base del quale la sentenza dispone l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. è correlato all’abuso del processo, alla finalità di prevenire iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie e di garantire la ragionevole durata dei processi; tali motivazioni – certamente valide in linea generale – non sembrano peraltro essere in stretta relazione con il motivo per il quale la causa è stata anticipatamente definita; non vi sono infatti nel provvedimento giudiziale valutazioni in ordine al fatto che l’iniziativa giudiziaria di XXX fosse avventata, né tanto meno dilatoria (si tratta dell’attrice); se da un lato – come già sottolineato – non è possibile formulare una prognosi favorevole in ordine all’esito del giudizio, dall’altro tale considerazione discende dalla articolata memoria di costituzione delle controparti della stessa, non da una intrinseca debolezza dell’atto introduttivo del giudizio; nemmeno nel presente processo è stata dedotta dall’attrice una specifica censura in merito al tenore iniziale della precedente iniziativa giudiziaria; non vi sono inoltre motivi per ritenere che l’abuso del processo si sia realizzato nella fase della mediazione, posto che XXX (che aveva evidentemente l’interesse a proseguire, non a interrompere il corso del giudizio) era personalmente presente anche all’incontro in tale sede, a differenza delle altre parti processuali.

Non è quindi sussistente il nesso causale tra l’omissione dei professionisti convenuti nella fase della mediazione e la condanna ex art. 96 c.p.c..

Alla luce delle considerazioni esposte, inoltre, da un lato non vi sono motivi per ritenere che la condanna ex art. 96 c.p.c. potesse essere prevista al momento della precisazione delle conclusioni (ciò in relazione alla doglianza attorea inerente la mancata rinuncia agli atti), dall’altro vi sono motivi per compiere una valutazione prognostica favorevole, nei termini probabilistici già esposti e richiesti dalla giurisprudenza, in merito ai motivi di appello che i convenuti avevano sottoposto all’attenzione dell’attrice, ai quali la stessa ha ritenuto (legittimamente, ma per sua scelta) di non dare corso.

La decisione dell’attrice rescinde pertanto il nesso causale tra la condotta omissiva dei convenuti in sede di mediazione e la condanna disposta dal Tribunale ex art. 96 c.p.c.. ***

Non è di secondaria importanza il tema inerente l’atto di appello che i professionisti convenuti avevano preparato nell’interesse di XXX. A tale proposito risulta documentalmente che: – la sentenza del Tribunale di Milano viene depositata in data 21.4.2017;

– con mail del 10.5.2017 l’attrice chiede ai suoi legali indicazioni in ordine all’opportunità di proporre appello e ai rischi ad esso correlati;

– il 12.5.2017 l’Avv. ZZZ le risponde, evidenziando la possibilità di impugnare la decisione in punto spese processuali ed ex art. 96 c.p.c., rappresentando peraltro l’alea intrinseca ad ogni giudizio e le possibili conseguenze, in caso di decisione avversa da parte della Corte d’Appello, in tema di spese relative a quel procedimento; rappresenta inoltre che non vi è la possibilità di ottenere un riscontro positivo da parte dell’assicurazione in ordine a tali spese e che non saranno chiesti onorari o il rimborso spese per la presentazione dell’appello, precisando che non è invece possibile manlevarla dalle eventuali conseguenze negative del giudizio;

– l’utilità dell’appello viene confermata con mail del 15.5.2017, anche a seguito di colloquio con il liquidatore dell’assicurazione;

– il 18.5.2017 l’Avv. ZZZ trasmette l’atto di appello, del quale spiega sinteticamente i contenuti e segnala la ormai prossima scadenza del termine per l’impugnazione, nonché la possibile utilità della presentazione del medesimo anche al fine di addivenire con le controparti a un accordo in tema di spese processuali;

– seguono ulteriori comunicazioni, dalle quali emerge che il punto principale che divide XXX dai suoi procuratori è la manifestata indisponibilità di questi ultimi a manlevare l’attrice – come invece dalla stessa richiesto – da ogni conseguenza negativa eventualmente derivante dal giudizio d’appello;

– in assenza di accordo, l’appello non viene proposto e la sentenza diventa definitiva;

– la richiesta di manleva avanzata dall’attrice non avrebbe potuto essere avanzata, o quanto meno il rifiuto dei suoi difensori di aderire a tale richiesta si ritiene sia del tutto legittimo; l’obbligazione professionale alla quale gli stessi sono tenuti è di mezzi e non può spingersi sino a garantire il risultato positivo del giudizio davanti alla Corte d’Appello, né a tenere indenne la cliente da ogni conseguenza negativa da esso eventualmente derivante; ciò che può valutarsi in questa sede è la completezza dei motivi di appello, nonché la possibilità o meno di una prognosi favorevole in merito al giudizio; si deve anche tenere conto che, per tale grado di giudizio, i convenuti avevano già dichiarato di esentare la cliente da ogni spesa e compenso professionale; la decisione finale sull’opportunità o meno di proporre appello resta ovviamente all’odierna attrice;

– anche tenendo conto del venir meno del rapporto fiduciario tra cliente e professionista, l’attrice non ha deciso di proporre appello con un altro difensore, avvalendosi degli argomenti che le erano stati proposti e trasmessi dai convenuti o proponendone di diversi, né nel presente giudizio ha allegato osservazioni sul punto; ne è conseguito il passaggio in giudicato della sentenza;

– l’attrice deduce nell’atto introduttivo del giudizio che si deve tenere conto del disposto dell’art. 1227 c.c. e del fatto che sul creditore incombe l’onere di gravare il debitore della parte di danno che non sia allo stesso causalmente imputabile, situazione che si sarebbe invece verificata in caso di esposizione al rischio dell’insuccesso dell’impugnazione; si deve rilevare in proposito che l’atto di appello preparato dai convenuti non risulta essere finalizzato a sostenere il rituale completamento della procedura di mediazione e, dunque, l’erroneità della decisione del Tribunale sotto tale profilo; le censure sono invece finalizzate a ottenere la riforma della decisione del Tribunale con riferimento alle spese processuali e all’applicazione dell’art. 96 c.p.c.; non trova quindi applicazione concreta il principio richiamato da parte attrice, posto che l’aggravamento delle conseguenze patrimoniali sarebbe avvenuto con sostanziale certezza qualora l’impugnazione fosse stata orientata a sostenere la corretta esecuzione della fase della mediazione, non invece nel caso in cui fossero state formalizzate le osservazioni effettivamente contenute nell’atto.

***

Deve essere valutato il danno derivato all’attrice dalla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di *** e ***, nonché di ***. A tale proposito, la sentenza condanna l’attrice a rimborsare:

– € 9.000,00 a *** e ***,

– € 8.000,00 a ***.

In tal modo certamente il Tribunale ha applicato una misura superiore ai valori medi di riferimento, come evincibili dal DM 55/2014.

Tuttavia, si rileva che rientra nelle facoltà del giudice quella di discostarsi dai valori medi, senza che ciò determini in sé una illegittimità della decisione. Una discussione sul punto avrebbe potuto essere proposta nel giudizio di appello, al fine di rideterminare la misura delle spese che l’attrice è stata condannata a rifondere; nell’atto di appello, tuttavia, l’argomento non viene affrontato, così come non risulta essere stato evidenziato in sede di comparsa di costituzione e di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..

Quanto alle osservazioni svolte dai convenuti con riferimento all’applicabilità dell’art. 15 c.p.c. nella determinazione del valore della causa, si rileva che le stesse non sono state svolte in sede di comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.; esse non sono inoltre contenute nell’atto di appello predisposto.

È pertanto fondata la domanda dell’attrice con riferimento agli importi sopra indicati.

Con riferimento agli esborsi di parte attrice, a prescindere dalle osservazioni svolte dai convenuti in ordine all’effettività o meno della consegna degli assegni circolari ai terzi creditori, è assorbente la natura di titolo esecutivo della sentenza non impugnata, con conseguente obbligatorietà del pagamento. La somma dovuta a titolo di risarcimento del danno all’attrice ammonta dunque a € 17.000,00. ***

L’attrice chiede inoltre la restituzione del compenso versato ai suoi difensori.

In sede di atto di citazione viene ampiamente allegato l’inadempimento contrattuale dei predetti, presupposto per il riconoscimento della domanda restitutoria, né tale aspetto costituisce oggetto di discussione tra le parti. L’inadempimento è di gravità tale da giustificare la domanda di restituzione.

I convenuti devono dunque essere condannati in solido alla restituzione a XXX dell’importo di € 4,318,30 di cui alle fatture n. 7 del 17.6.2014, n. 12 del 3.10.2016, n. 27.1.2014 (quest’ultima pro forma), il cui pagamento da parte dell’attrice risulta in parte documentalmente e non è stato contestato dai convenuti.

Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, in assenza di adeguato supporto probatorio. ***

Entrambi i convenuti hanno chiesto di essere manlevati da KKK s.p.a. in caso di condanna, senza differenziare le posizioni tra condanna al risarcimento del danno e alla restituzione.

KKK s.p.a. ha rilevato, in sede di comparsa di costituzione, l’inoperatività delle polizze (a prescindere dalle altre contestazioni in merito alla natura della stessa e alla differente posizione dei due assicurati) con riferimento al riconoscimento di somme in restituzione.

A tale proposito l’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede che “La Società si impegna a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti …”. Analoga previsione è contenuta nelle produzioni documentali dei convenuti.

Non risulta invece una previsione di manleva per le somme dovute in restituzione, quali quelle oggetto di riconoscimento in questa sede.

Quanto invece alla richiesta di manleva per le poste risarcitorie, le posizioni dei convenuti sono differenziate.

Nessuna specifica contestazione viene sollevata da KKK s.p.a. con riferimento alla posizione dell’Avv. ZZZ; i limiti temporali di operatività della polizza risultano rispettati.

Si deve in ogni caso tenere conto dei limiti di operatività della polizza con riferimento alla franchigia, con un minimo contrattualmente previsto.

Quanto alla posizione dell’Avv. *** si rileva che:

– nella comparsa di costituzione viene richiamata la polizza n. ; la polizza risulta prodotta come doc. 43 e ha decorrenza dal 31.10.2017;

– costituendosi, KKK produce sub doc. 1) la Convenzione per l’assicurazione della responsabilità civile, che all’art. 12 prevede che “L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato durante il periodo di efficacia dell’assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione”;

– successivamente, all’udienza del 20.11.2018, l’Avv. *** produce il proprio doc. 46, che include la polizza già indicata e le condizioni contrattuali, tra le quali l’art. 11 che dispone che “L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato durante il periodo di efficacia dell’assicurazione indipendentemente dalla data di accadimento della circostanza che provoca le richieste di risarcimento”;

– nella prima difesa successiva, cioè in sede di deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., KKK s.p.a. ribadisce che le condizioni che devono essere applicate sono quelle di cui al doc. 1, che è stato prodotto unitamente alla propria comparsa di costituzione;

– sia la convenzione prodotta da KKK s.p.a., sia le condizioni contrattuali prodotte dall’Avv. *** non recano la specifica indicazione della polizza alla quale debbano intendersi riferite;

– il documento prodotto dall’istituto assicurativo è relativo alla “Edizione 22.2.2014”, dunque più di tre anni precedente la stipula della polizza; quello prodotto dall’assicurata reca l’indicazione “Edizione 23.11.2017”, dunque è successivo alla stipula della polizza;

– incombe sull’assicurato l’onere probatorio di documentare compiutamente il contratto sul quale fonda la propria domanda di manleva; tale onere non risulta assolto nella sua interezza nel caso di specie, in presenza di documenti prodotti da entrambe le parti (uno precedente, uno successivo alla stipula dell’accordo) che recano indicazioni contrastanti in odine ai limiti di operatività della polizza;

– ne deriva che non è stato raggiunto il livello di prova sufficiente per poter ritenere operante la polizza stipulata dall’Avv. ***.

*** Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:

– dell’accoglimento delle ragioni di XXX, nei limiti di valore entro i quali le sue domande sono state riconosciute;

– del parziale accoglimento della domanda di manleva svolta congiuntamente dai professionisti convenuti nei confronti dell’assicurazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Condanna YYY e ZZZ al pagamento, in solido tra loro, in favore di XXX, della somma complessiva di € 21.318,30, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.

2) Condanna YYY e ZZZ, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di XXX nella misura di € 4.835,00, nonché al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.

3) Condanna KKK s.p.a. a tenere indenne e manlevare ZZZ da quanto avrà versato a titolo risarcitorio in forza della presente sentenza in favore di XXX, in misura non eccedente il 50% del dovuto ai sensi dei capi 1) e 2), con applicazione della franchigia pari al 5% del dovuto con il minimo di € 300,00.

4) Rigetta la domanda di manleva proposta da YYY.

5) Compensa le spese processuali tra YYY, ZZZ e KKK s.p.a..

Milano, 29 ottobre 2020

Il Giudice

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