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Verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale

Le rinunce e le transazioni contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale non sono impugnabili, eccezioni.

Pubblicato il 09 October 2020 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott., quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. /2015 RG. alla udienza del 25/09/2020 , tenutasi in forma scritta ex art. 83 comma 7 lettera h) legge n. 27/2020, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA n. 184/2020 pubblicata il 25/09/2020

Tra

XXX rappresentato e difeso dall’avv.to;

ricorrente

e

Fallimento YYY srl in persona del Curatore suo legale rappresentante pro-tempore, Dott.

resistente contumace

ZZZ S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti.

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2015 XXX esponeva quanto segue:

che tra le Società YYY srl e ZZZ S.p.A. era stato stipulato un contratto di appalto, cessato il 15.08.2015, che prevedeva che la prima svolgesse continuativamente trasporto merci della seconda dal suo magazzino sito in Monteprandone ai suoi vari esercizi commerciali in varie zone del Centro Italia;

che con tale contratto era stata programmata una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo al quale le parti si erano reciprocamente obbligate con un unico atto, per cui tali trasporti assumevano il carattere di prestazioni continuative con disciplina unitaria, per soddisfare le quali la YYY srl dovette organizzare i mezzi richiesti dalle particolari clausole contrattuali; di essere stato assunto alle dipendenze della YYY srl dal 07.11.2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, profilo professionale “operaio specializzato”, inquadrato al livello 3° Super, fino al mese di Agosto 2014, momento in cui è stato licenziato con lettera raccomandata del 31.07.2014; che l’orario di lavoro era stabilito in 40 ore settimanali, tendenzialmente da svolgere dal lunedì alla domenica con riposi compensativi infrasettimanali concordati tra le parti; di aver in realtà svolto tali mansioni ed altre in favore della ZZZ S.p.A. di seguito elencate:

addetto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, al magazzino della detta Società resistente in effettuando in suo favore, oltre in via esclusiva il trasporto delle merci nei suoi centri commerciali, anche le mansioni di carico e scarico delle merci e attività collegate;

che quasi tutte le indicazioni e le direttive riguardanti lo svolgimento dell’attività lavorativa venivano impartite da personale dipendente della ZZZ S.p.A. stessa o da addetti alle Cooperative operanti all’interno della resistente medesima, i quali impartivano al ricorrente le disposizioni circa la merce da caricare e scaricare e, inoltre, indicazioni e ordini circa le destinazioni dei secondi e, a volte, terzi viaggi che il ricorrente svolgeva giornalmente; che mentre la YYY srl avvisava quotidianamente il dipendente circa il primo viaggio che avrebbe dovuto compiere il giorno successivo, solo al fine di indicare allo stesso l’ora in cui si sarebbe dovuto trovare nel posto di lavoro, una volta iniziato il turno la ZZZ S.p.A. impartiva allo stesso le prescrizioni riguardo la merce da caricare o scaricare e trasportare e, altresì, una volta tornato, indicazioni e istruzioni relativamente al secondo e, a volte, al terzo viaggio che il ricorrente doveva svolgere nel medesimo giorno;

che la ZZZ S.p.A. gli imponeva di rimanere presso la sua sede in attesa che fosse pronta la merce da caricare, anche per 4-5 ore, invece che essere libero per il tempo necessario e verificava, esercitando il potere di controllo, le sue prestazioni lavorative;

di aver sempre svolto un orario di lavoro pari a 14-15 ore giornaliere, per sei giorni la settimana e, per almeno due volte al mese, anche la domenica, senza godere dei riposi compensativi, di cui circa 10-11 impegnato nel trasporto delle merci e nel carico scarico delle merci stesse e 3-4 ore ad attendere presso l’ZZZ S.p.A. di poter appunto provvedere a caricare e scaricare;

che non gli erano mai stati pagati né il lavoro straordinario ordinario, festivo e notturno, né lo straordinario festivo e notturno, né tutti i conseguenti accessori previsti dalla vigente contrattazione collettiva, essendo sempre retribuito, contrariamente alle disposizioni contrattuali, a cottimo, cioè a viaggio, con un compenso di € 46,15 per il primo viaggio della giornata, € 25 per il secondo viaggio e, se ce ne era un terzo, anche per questo € 25;

se il viaggio giornaliero prevedeva il trasporto della frutta, poiché il giro era molto lungo e non si faceva in tempo a farne un altro nello stesso giorno, il compenso era di € 60,00; di aver soltanto percepito gli importi riportati nelle buste paga allegate, a prescindere dagli orari, dalle mansioni e dalle giornate di lavoro effettuate; che il ricorrente doveva essere considerato a tutti gli effetti dipendente della ZZZ, quantomeno per tutto il tempo necessario alle operazioni di carico/scarico e attesa della merce, allorché era obbligato dalla medesima resistente a rimanere presso la sua sede e a compiere mansioni che non rientravano tra quelle oggetto del suo contratto di lavoro con la YYY srl, per un orario compreso tra le 4 e le 5 ore al giorno per sei giorni/sette la settimana; che le resistenti, pur avendo sottoscritto un accordo transattivo, non soltanto non l’hanno adempiuto, omettendo di corrispondere al ricorrente tutto quanto in esso stabilito, ma continuando a far svolgere allo stesso le medesime mansioni precedentemente svolte con lo stesso orario, livello contrattuale e retribuzione, nonostante il ricorrente continuasse a svolgere tutti i compiti e con gli orari sopra descritti;

che le Società resistenti avevano anche omesso di corrispondere al ricorrente integralmente le retribuzioni dei mesi di maggio, giugno e luglio 2014 (compresi gli assegni familiari e i crediti IRPEF relativi all’anno fiscale precedente) e il TFR; di aver, con lettera raccomandata del 12.09.2014, formalmente impugnato il verbale di conciliazione e richiesto alle resistenti le differenze retributive per i titoli citati per l’integrale rapporto lavorativo;

che infatti in sede di conciliazione sottoscritta dalle parti in data 12.03.2014 dinanzi al Sig. ***, funzionario della Fisascat-Cisl-Marche, intervenuto in qualità di conciliatore, al ricorrente non era stato affatto spiegato a quali ingenti crediti rinunciasse sottoscrivendo l’accordo in questione, a fronte di un riconoscimento soltanto di € 400,00, somma che peraltro, le resistenti non avevano neanche integralmente corrisposto;

che, anche laddove si ritenesse che il ricorrente debba essere considerato dipendente della YYY srl,, si chiedeva comunque che la ZZZ S.p.A. fosse condannata a retribuire il medesimo per le ore di lavoro prestate in suo favore, durante le quali il ricorrente veniva adibito al carico e scarico della merce di proprietà della ZZZ S.p.A. e mansioni accessorie e nella totale messa a disposizione, con obbligatoria presenza fisica presso il suo magazzino in attesa di poter effettuare tali incombenti, per un orario dalle 4 alle 5 ore al giorno; di aver diritto di percepire dalle Società resistenti, oltre integralmente i trattamenti retributivi per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2014, ammontanti complessivamente a € 9.000 lorde e il TFR maturato, anche le differenze retributive dal momento dell’assunzione (07.11.2012) alle dimissioni (31.07.2014), ammontanti a € 26.000 lorde, secondo i trattamenti tabellari e accessori previsti dal CCNL Trasporti e Logistica applicabile alla fattispecie.

Si costituiva la resistente YYY chiedendo in via preliminare che fosse accertata la tardiva impugnazione del verbale di conciliazione del 12.03.2014, la validità dello stesso; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Si costituiva altresì la ZZZ spa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, non sussistendo tra la stessa e la YYY alcun contratto di appalto.

In particolare osservava:

che tra la ZZZ S.p.A. e la YYY S.r.l. sussisteva, semmai, un contratto di trasporto e non di appalto come preteso ex adverso; che ciò determinava la giuridica impossibilità di applicare la normativa di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, così come modificata dalla legge 92 del 2012, innanzitutto perché il contratto di trasporto merci era cosa distinta e diversa dall’appalto di servizi in quanto il primo è caratterizzato dal mero trasporto di merci, da parte di un vettore, da un luogo ad un altro mentre Il secondo, invero, è caratterizzato dal compimento di tutte quelle attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema del trasporto e che sono invece tipiche dell’appalto di servizi;

che comunque il ricorrente aveva del tutto omesso di dedurre e provare in concreto le modalità di esecuzione della presunta prestazione resa dalla società datrice di lavoro in favore di ZZZ S.p.A., limitandosi semplicemente a dedurre che il “contratto i appalto” sarebbe stato svolto a favore della ZZZ S.p.A. che, dunque, solo sulla base di ciò, sarebbe responsabile in via solidale ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma II, D.Lgs. n. 276/2003; che, anche laddove si ritenesse applicabile la disciplina dell’appalto di servizi di trasporto, l’ZZZ S.p.A. non potrebbe ritenersi responsabile di comportamenti posti in essere tra ditta pretesa appaltatrice e propri dipendenti per fatti che riguardano esclusivamente l’esecuzione del servizio oggetto di contratto, nella specie, lo si ripete, il trasporto;

che il contratto di appalto prevede che la gestione ed il rischio nell’esecuzione del servizio fa capo solo ed esclusivamente all’appaltatore e non al committente;

In subordine rilevava che il ricorrente aveva rinunciato a tutti i diritti ed azioni derivanti dal rapporto di lavoro intercorso, dichiarando – con il verbale di conciliazione in sede sindacale del 12 marzo 2014 al punto 5 : “il lavoratore altresì contestualmente alla sottoscrizione del presente atto rinunzia nei confronti della Committente (ZZZ S.p.a.) a richiedere tutti i diritti ed azioni derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con la società (YYY S.r.l.) quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo differenze di retribuzione, straordinario, mensilità aggiuntive, trasferte, diarie, indennità di ogni tipo o natura, premi, permessi, ferie, termalità, lavoro festivo, notturno in turno, e relative indennità sostitutive, previdenza complementare, terzo elemento, risarcimento danni di qualsiasi tipo o natura, patrimoniale e non patrimoniale, ivi compresi eventuali danni esistenziale, morale, biologico ed ex articolo 2116 cod. civile, diverso o superiore inquadramento, maturate alla data odierna. Il lavoratore da espressamente atto che tali rinunzie vengono formulate nei confronti della ZZZ s.p.a. in caso di adempimento totale o parziale a prescindere dall’effettivo adempimento da parte della società YYY s.r.l. alle obbligazioni economiche e normative su di quest’ultima gravanti per effetto dell’intercorso rapporto di lavoro, pertanto vengono formulate incondizionatamente con espressa rinunzia ad avvalersi, in caso di inadempimento totale o parziale della società YYY s.r.l., della solidarietà di cui all’Art. 2112 Cod. Civ.”.

Veniva effettuata attività istruttoria e all’udienza del 14.6.2019 veniva dichiarata l’interruzione del processo a causa dell’intervenuto fallimento della YYY.

Riassunta regolarmente la causa, il fallimento della YYY non si costituiva, restando pertanto contumace.

Si costituiva la ZZZ spa, eccependo innanzitutto l’estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini, rappresentando peraltro che il presente ricorrente è tra quelli che hanno proposto l’istanza di fallimento della YYY.

Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Quanto all’eccezione di estinzione, la stessa è infondata. Infatti, In caso di interruzione automatica del processo ex art. 43, comma 3, l. fall., la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall’evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori. Diversamente, infatti, si attribuirebbe all’avvocato una sorta di “rappresentanza generale” della parte che gli ha affidato uno o più mandati “ad litem”, contraddistinta da un’ampiezza non direttamente correlata con l’oggetto dei singoli giudizi per i quali il professionista sia stato officiato e, dunque, potenzialmente esulante dai confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all’avvocato. (Sez. 2 – , Sentenza n. 33157 del 16/12/2019, Rv. 656302 – 01).

Passando al merito della questione, vanno distinte le domande avanzate nei confronti della YYY srl da quelle rivolte nei confronti dell’ZZZ, essendo stato dichiarato, medio tempore, il fallimento della prima.

Ciò posto, in ordine alle domande avanzate nei confronti del fallimento YYY srl, va preliminarmente rilevata l’improcedibilità deII’azione con rito ordinario avanti al Tribunale in relazione alla competenza attrattiva dei Tribunale fallimentare.

Nel caso di specie la domanda, inizialmente proposta nei confronti della società YYY, è stata riassunta, sempre nelle forme ordinarie nei confronti del curatore fallimentare, e in questo caso il giudice adito è tenuto a dichiarare l’improcedibilità della domando, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge.

E’ del tutto evidente che ogni valutazione di merito in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione del credito possa essere legittimamente esercitata nella sua sede propria, che è quella della verifica affidata al Tribunale fallimentare; è in questa sede che si può correttamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria de ricorrente e ciò ha l’evidente scopo di garantire la par condicio creditorum.

La permanenza della competenza del Giudice del Lavoro si ha infatti solo allorquando venga impugnato un licenziamento con conseguente richiesta di reintegra, atteso che tale domanda “non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all’interno della impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività lavorativa (conseguente all’esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell’azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all’esigenza della “par condicio creditorum”. (Sez. L, Sentenza n. 7129 del 29/03/2011, Rv. 616561), situazione non ricorrente nel caso di specie, trattandosi di accertamento relativo al diritto del ricorrente a percepire differenze retributive e quindi attinente al riconoscimento di diritti di natura economica che possano essere poi fatti valere in sede fallimentare, sottraendo l’esame di tali richieste all’unico giudice deputato alla valutazione delle stesse, il Tribunale fallimentare al fine di garantire la par condicio creditorum.

Passando alla valutazione delle domande svolte nei confronti dell’ZZZ, si rileva quanto segue.

Il ricorrente innanzitutto chiede che venga accertato che la ZZZ S.p.A. è obbligata in solido con la YYY srl (e per essa il Fallimento Società YYY srl) al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme di cui questa sarà dichiarata debitrice per i titoli di cui in narrativa, ai sensi di quanto disposto dall’29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 o delle norme che saranno ritenute applicabili.

L’ZZZ ritiene non ricorrente un’ipotesi di applicabilità della normativa prevista dal D.Lgs. 276/2003, in quanto il contratto intercorrente tra la stessa e la YYY era un mero contratto di trasporto e non di appalto

Si ritiene la tesi di ZZZ non condivisibile.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “È configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l’apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l’esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (nella specie, il trasporto, con annesso scarico e consegna, dei pali per le linee elettriche gestite dall’ENEL) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. (Sez. 3, Sentenza n. 14670 del 14/07/2015, Rv. 636091 – 01); sul punto vedi anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6449 del 06/03/2020, Rv. 657431 per cui “È configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l’apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l’esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in conformità al principio di cui alla massima, aveva riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di sub-trasporto, in considerazione di elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell’ambito di un’unitaria e sistematica strategia di “outsourcing”).

Nel caso di specie, nel contratto prodotto dalla stessa ZZZ emerge con chiarezza la ricorrenza di tutti i requisiti necessari affinché si possa ritenere ricorrente un contratto di appalto e non di trasporto.

Il fatto che la YYY dovesse rendere una serie di prestazioni continuative infatti emerge dal punto 2 del contratto, che infatti prevede:

“2) Oggetto del Contratto

Il Vettore si impegna ad eseguire per tutta la durata del presente contratto il trasporto delle merci dal magazzino della Committente, sito in ai punti vendita della Committente stessa o ad essa associati siti nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, della cui precisa ubicazione il Vettore si dichiara a conoscenza, ed il ritiro dei relativi imballaggi dai punti vendita per riconsegnarli al magazzino della Committente. La ZZZ si impegna ad affidare in via non esclusiva alla YYY S.r.l., il servizio di trasporto oggetto del presente contratto”.

Il punto 7 del contratto specifica le modalità di effettuazione delle operazioni di carico e scarico:

“7) Modalità di carico e scarico delle merci oggetto del trasporto.

L’organizzazione del trasporto ed il calendario delle consegne saranno concordati dalla Committente e dal Vettore. La Committente si impegna ad informare preventivamente il Vettore circa eventuali cambiamenti in seno all’organizzazione complessiva, secondo tempi e modalità tali da consentire al Vettore di adeguare la propria organizzazione ai cambiamenti comunicati dalla Committente.

Il Vettore dovrà attenersi a tutte le disposizioni emanate e da emanarsi dal Committente in merito alle operazioni di carico, trasporto, scarico e consegna della merce che dovranno essere eseguite direttamente dal trasportatore e/o propri ausiliari.

Le operazioni di carico e scarico si svolgeranno di norma durante l’ orario di lavoro della Committente e del destinatario, ed in ogni caso in base alle esigenze della Committente stessa, e il Vettore garantisce sin da ora la massima puntualità nel rispetto del programma concordato con la Committente salvo eventi eccezionali e non prevedibili.

Il Vettore si impegna ad effettuare il carico della merce sugli autocarri con propri muletti ed a sue spese.

Le merci da trasportare saranno allestite e preparate a cura della Committente nel rispetto delle norme previste per le misure di ingombro e peso per singola pedana e per carichi non eccedenti la portata della tipologia di veicolo destinato ad eseguire il servizio per cui è stato allestito il carico; tali merci, che la Committente provvederà ad avvolgere nel singolo allestimento previo utilizzo di apposito nastro avvolgente di contenimento, saranno sistemate in apposite aree del magazzino, negli orari previsti, per rendere agevoli le operazioni di carico che dovranno essere effettuate da parte del Vettore con la massima cura.

Le merci ricevute in consegna dal Vettore dovranno essere portate a destinazione nei tempi convenuti. Il Vettore si impegna a svolgere il servizio di trasporto con la massima diligenza nel rispetto delle clausole del presente contratto.

Lo scarico delle merci trasportate avverrà negli appositi spazi ricavati nei singoli punti vendita di proprietà della Committente o ad essa associati negli orari stabiliti, ove la merce sarà posta a disposizione degli stessi con la modalità c.d. ‘a filo sponda’ . Il conducente del veicolo assume, con la guida, la piena responsabilità di accertarsi che la sistemazione del carico sia fatta in modo da prevenire i pericoli di caduta lungo il percorso e da sopportare le prevedibili accidentalità della circolazione.”

Il punto 5 del contratto prevede espressamente l’apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore;

5) Parco automezzi del Vettore per l’esecuzione del trasporto oggetto del presente contratto

Per l’effettuazione del trasporto in oggetto il Vettore si avvarrà di un parco automezzi che concorderà nel numero e nella tipologia con la Committente.

In caso di apertura di nuovi punti di vendita da parte della Committente, la stessa informerà il Vettore con un preavviso di almeno 30 giorni affinché lo stesso possa dotarsi degli automezzi necessari per l’effettuazione del servizio di trasporto merci. Entro i 7 giorni successivi alla comunicazione della Committente dovranno essere concordate le relative tariffe che dovranno comunque essere in linea con quelle attualmente praticate come costo del chilometraggio; nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo in relazione a dette tariffe.

Il Vettore si impegna a mettere a disposizione ogni giorno lavorativo gli automezzi necessari per svolgere il servizio in condizioni di massima efficienza, assicurando quindi una sufficiente flessibilità nell’utilizzo del parco di automezzi. Il Vettore assicura inoltre la propria collaborazione al fine di ricercare la migliore soluzione in caso di situazioni impreviste e/o imprevedibili onde garantire la massima efficienza nel servizio di rifornimento della clientela, nei limiti del numero degli automezzi a disposizione”.

Ciò posto, tuttavia, si rileva che nei confronti dell’ZZZ non possono essere avanzate pretese dal ricorrente in ordine al rapporto di lavoro in questione, atteso che tra le parti è intervenuta conciliazione in sede sindacale in data 12 marzo 2014.

Il ricorrente nega la validità dell’accordo conciliativo, affermando che lo stesso, pur essendo stato sottoscritto dinanzi a tale ***, funzionario della Fisascat-Cisl-Marche, intervenuto in qualità di conciliatore, era da ritenersi invalido in quanto al ricorrente non era stato affatto spiegato dal sindacalista a quali ingenti crediti rinunciasse sottoscrivendo l’accordo in questione.

Sul punto va innanzitutto evidenziato che il sindacalista non ha la funzione di rappresentante del lavoratore, ma ha il compito garantire con la sua presenza l’assenza di uno stato di soggezione del lavoratore “La conciliazione in sede sindacale non ha natura di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, in quanto il rappresentante sindacale non è un pubblico ufficiale, né ha il potere di autenticare le sottoscrizioni delle parti, ma si limita a garantire con la sua presenza l’assenza di uno stato di soggezione tra datore di lavoro e lavoratore, sicché quest’ultimo può limitarsi a disconoscere la propria sottoscrizione facendo ricadere sulla controparte l’onere di chiederne la verificazione, la cui mancanza determina l’inutilizzabilità dell’atto” (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 9255 del 06/05/2016 (Rv. 639595 – 01).

Ciò premesso, anche prendendo in considerazione la giurisprudenza della Suprema Corte per la quale “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali – della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale – sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 cod. civ. (Sez. L, Sentenza n. 24024 del 23/10/2013, Rv. 629173 – 01), si rileva che dalla lettura dell’accordo appare che il lavoratore sia stato reso pienamente edotto del contenuto dell’accordo stesso.

Quanto all’oggetto della controversia tra le parti, lo stesso risulta compiutamente enunciato nel verbale:

“Che il Lavoratore … rivendica la subordinazione, delle differenze retributive contributive ed assistenziali, anche per superiore inquadramento, contingenza, per doppia mansioni , scatti di anzianità, permessi, ferie, straordinario festivo, straordinario notturno, straordinario diurno, lavoro notturno, festività, superamento orario massimo di lavoro, riposi non goduti, differenze di TFR, ritardato pagamento degli stipendi mensili e relative mensilità aggiuntive, risarcimento danni contrattuali ed extra contrattuali”.

“Il Lavoratore – si legge nel verbale – consapevole e debitamente informato dei propri diritti, accetta a saldo, stralcio e transazione quanto sopra concordato, pertanto, dichiarandosi soddisfatto e definita la controversia in epigrafe”.

Risultano poi specificamente enunciate le rinunce del ricorrente:

“Il lavoratore con la sottoscrizione del presente atto, rinunzia a tutti i diritti cd azioni inerenti o derivanti da tale rapporto di lavoro fino ad oggi svolto, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, differenze di retribuzione, straordinario, mensilità aggiuntive, trasferte, diarie, indennità di ogni tipo o natura, premi, permessi, ferie, termalità, lavoro festivo, notturno in turno, e relative indennità sostitutive, previdenza complementare, terzo elemento, risarcimento danni di qualsiasi tipo o natura , patrimoniale e non patrimoniali, ivi compresi eventuali danni esistenziale, morale, biologico ed ex articolo 2116 cod. civile, diverso o superiore inquadramento, maturate alla data odierna”.

Dagli atti emerge dunque che in sede di conciliazione risulta essere stata effettuata una completa attività di informazione e che il lavoratore fosse pienamente edotto dell’entità e della portata delle rinunce.

Inoltre “La disposizione dell’art. 2113, primo comma, cod. civ., che stabilisce l’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritto, del prestatore di lavoro derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ., trova il suo limite d’applicazione nella previsione di cui all’ultimo comma del citato art. 2113 cod. civ., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell’intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà d’espressione del consenso da parte del lavoratore. In tali ipotesi, peraltro, mentre la rinunzia, in quanto negozio unilaterale non recettizio, sortisce l’effetto dell’estinzione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro e già acquisiti al patrimonio del lavoratore, anche in assenza del beneficiario, la transazione, in quanto contratto, richiede l’incontro delle volontà di tutte le parti interessate e la contestuale sottoscrizione del verbale di conciliazione. (Sez. L, Sentenza n. 16168 del 18/08/2004, Rv. 579328 – 01)

Questi sostanzialmente implicitamente invoca un vizio del proprio consenso, sostanzialmente affermando che laddove fosse stato reso edotto dell’effettivo contenuto dell’accordo non avrebbe sottoscritto il medesimo, ma va rilevato che non sussiste una presunzione di mancata assistenza al lavoratore.

Era senz’altro onere del lavoratore, in presenza di un verbale di conciliazione puntuale, specifico e redatto alla presenza del sindacalista, indicare quali specifiche attività di informazione non erano state poste in essere, atteso che il verbale indica specificamente l’oggetto del contendere, le somme che le controparti si impegnavano a corrispondere e le voci patrimoniali cui il lavoratore espressamente rinunciava, peraltro specificamente in favore di ZZZ spa.

Nessuna prova sul punto è stata offerta dal lavoratore, né lo stesso ha articolato richieste istruttorie volte ad dimostrare quanto apoditticamente affermato.

Stante le sopra esposte considerazioni, il ricorso nei confronti di ZZZ spa non può che essere rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo nei soli confronti della convenuta ZZZ, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara l’improcedibilità del ricorso nei confronti del Fallimento YYY in persona del suo Curatore p.t.;

2. rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’ZZZ spa;

3. pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida, in favore di ZZZ spa, nella complessiva somma di € 800,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.

Ascoli Piceno, li 25.9.2020
Il Giudice del Lavoro

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