LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 660 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Pagina 3 di 7

Altri anni per Art. 660 Codice Penale

Molestia o disturbo alle persone: ricorso respinto e multa record
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) alla pena di 100 euro di ammenda. Il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove e l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno respinto la richiesta poiché le contestazioni erano generiche e miravano a una inammissibile rivalutazione dei fatti già accertati. Inoltre, la Cassazione ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto a causa dell'abitualità del comportamento del condannato. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Continua »
Incapacità processuale dell’imputato: perizia valida a metà
Il Tribunale aveva condannato L'Imputata per molestie, riconoscendole un vizio parziale di mente ma rigettando la richiesta di incapacità processuale dell'imputato, ritenendo inattendibile la perizia medica perché basata solo su documenti. L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando l'insanabile contraddizione del giudice, che ha usato la stessa perizia per ridurle la pena ma l'ha ignorata per valutarne la capacità di stare in giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso e, rilevando il decorso del tempo massimo, ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, annullando la condanna senza rinvio.
Continua »
Circostanze attenuanti generiche: povertà contro precedenti
L'Imputato è stato condannato a tre mesi di arresto per il reato di molestie, nonostante la parziale incapacità mentale. Il suo difensore ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che riteneva dovute a causa dello stato di povertà e disagio sociale dell'uomo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se motivato in modo logico. Nel caso specifico, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato i numerosi precedenti penali dell'uomo, indice di una personalità negativa, ritenendoli prevalenti rispetto alle condizioni di disagio economico. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Atti persecutori o molestie? La Cassazione nega lo sconto di pena
L'Imputato è stato condannato per il reato di atti persecutori ai danni della vittima. L'uomo ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la sua condotta dovesse essere qualificata come semplice molestia, lamentando una presunta mancanza di prove sul reale stato d'ansia della persona offesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che lo stato d'ansia della vittima, generato dal timore che le condotte persecutorie potessero continuare, era ampiamente provato sia dalle dichiarazioni attendibili della persona offesa sia dalle testimonianze di altri soggetti. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Molestia o disturbo alle persone: condanna anche per recupero crediti
Una donna stata condannata per il reato di molestia o disturbo alle persone per aver inviato numerosi messaggi insistenti alla vittima, alla madre e al compagno di questa. Il comportamento era nato dal risentimento per l'organizzazione autonoma di una festa di compleanno. L'imputata si difesa sostenendo di voler solo recuperare un credito lavorativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il motivo del contatto irrilevante se la condotta caratterizzata da petulanza, ovvero da un atteggiamento pressante e impertinente idoneo a violare la quiete e la libert altrui. Di conseguenza, l'imputata perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »
Reato di molestia: il disturbo al bar per un’ora non è reato
L'Imputato era stato condannato per il reato di molestia per aver disturbato il Gestore del Bar all'interno del suo locale per circa un'ora, agendo in stato di ubriachezza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, annullando la condanna senza rinvio. I giudici hanno chiarito che un singolo episodio di disturbo concentrato in un arco temporale ridotto (un'ora) e dovuto a ubriachezza non integra il requisito della petulanza, necessario per configurare il reato di molestia. Tale condotta rientra invece nell'ubriachezza molesta, illecito depenalizzato e non più punibile come reato. Di conseguenza, il fatto non sussiste.
Continua »
Molestia telefonica: la Cassazione conferma la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna condannata per il reato di molestia telefonica (art. 660 c.p.). Il Tribunale l'aveva condannata a 100 euro di ammenda per aver inviato continui messaggi ed effettuato numerose telefonate alle vittime. La ricorrente sosteneva l'assenza degli elementi del reato, ma la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito. Questi ultimi avevano accertato la responsabilità basandosi sul numero e sul tono delle comunicazioni, oltre che sulle testimonianze delle persone offese. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e la ricorrente dovrà pagare anche tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »
Molestia telefonica: condanna confermata e multa da 3000 euro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato dal Tribunale di Grosseto per il reato di molestia telefonica. La condanna originaria prevedeva un'ammenda di duecentocinquanta euro a causa di numerosissime telefonate di disturbo. La difesa lamentava un vizio di motivazione nella valutazione delle prove. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato che i giudici di merito hanno deciso sulla base di prove solide, inclusi i tabulati telefonici e le testimonianze della persona offesa e di un testimone. Il ricorso è stato ritenuto un tentativo inammissibile di richiedere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il soggetto è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Molestia o disturbo alle persone: ricorso inutile costa 3000 euro
Il Tribunale di Trieste ha condannato una cittadina alla pena di 500 euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'imputata ha proposto ricorso, chiedendo una nuova valutazione delle prove e ulteriori indagini. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e volto unicamente a ottenere una rilettura dei fatti già logicamente analizzati dal giudice di merito. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico dell'Imputato, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per cassazione. L'Imputato contestava la valutazione dei giudici di merito sull'idoneità delle minacce e sulla natura molesta dei contatti, oltre al diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, attività riservata esclusivamente ai giudici di merito. Di conseguenza, i motivi di ricorso sono stati ritenuti non consentiti dalla legge. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Continua »
Molestia o disturbo alle persone: ricorso inutile costa 3000€
Un cittadino, condannato dal Tribunale di Cassino a un'ammenda di 200 euro per il reato di molestia o disturbo alle persone, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che l'imputato si è limitato a riproporre le stesse difese già esaminate e respinte nel merito dal tribunale, senza contestare in modo specifico la sentenza impugnata. Poiché la Cassazione non può rivalutare i fatti storici ma solo verificare la correttezza giuridica della decisione, il ricorso è stato respinto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Continua »
Prescrizione del reato: annullata la condanna tardiva
Il caso riguarda un soggetto accusato del reato di molestia o disturbo alle persone. La Corte di Cassazione ha rilevato che il termine massimo di cinque anni per la prescrizione del reato era già interamente decorso prima della pronuncia della sentenza d'appello. Nonostante la questione non fosse stata sollevata in secondo grado, i giudici di legittimità hanno chiarito che la causa estintiva può essere rilevata d'ufficio anche in Cassazione per evitare disparità di trattamento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato.
Continua »
Firma del difensore non cassazionista: multa da 300 a 3000 euro
Il Tribunale aveva condannato un cittadino a un'ammenda di 300 euro per molestie. La difesa ha presentato appello, ma l'atto è stato trasmesso alla Corte di Cassazione poiché la sentenza originale prevedeva solo una pena pecuniaria ed era quindi inappellabile. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della firma del difensore non cassazionista. Infatti, l'avvocato che ha sottoscritto l'atto non era iscritto all'albo speciale richiesto per il patrocinio davanti alla Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Continua »
Condanna per molestie cancellata: rileva la remissione di querela
Un cittadino era stato condannato alla pena di quattrocento euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone. Successivamente, la riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità di questo reato, trasformandolo da perseguibile d'ufficio a perseguibile solo dietro querela della vittima. Poiché la persona offesa aveva già effettuato la remissione di querela prima della sentenza definitiva, la Corte di Cassazione ha applicato la nuova legge più favorevole al reo. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la condanna precedente, dichiarando il reato estinto proprio grazie alla remissione di querela, ponendo a carico dell'imputato solo le spese del procedimento.
Continua »
Reato di molestia: da 200 euro di multa a 3000 euro di sanzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due soggetti condannati in primo grado per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). I ricorrenti avevano contestato la ricostruzione dei fatti e la motivazione della sentenza del Tribunale di Milano, che li aveva condannati a un'ammenda di 200 euro. La Suprema Corte ha stabilito che le contestazioni sollevate riguardavano questioni di fatto, non valutabili in sede di legittimità, e che la decisione precedente era ampiamente motivata. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Continua »
Remissione di querela: condannate per molestie, poi prosciolte
Due persone, già condannate a una pena pecuniaria per il reato di molestie, vedono la loro sentenza annullata dalla Corte di Cassazione. La svolta avviene grazie a due fattori decisivi: una nuova legge che ha reso il reato perseguibile solo su querela e la successiva decisione della vittima di ritirare la propria denuncia. La Corte ha stabilito che la remissione di querela, anche se avvenuta durante l'ultimo grado di giudizio, è sufficiente a estinguere il reato. Di conseguenza, la condanna è stata cancellata definitivamente, dimostrando come la volontà della persona offesa possa determinare l'esito di un processo penale.
Continua »
Reato di Molestia: Condanna Definitiva e Ricorso Respinto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un mese di arresto per un uomo accusato del reato di molestia ai sensi dell'art. 660 del codice penale. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto, chiedeva ai giudici di rivalutare i fatti, un'operazione non permessa in sede di legittimità. La decisione rende la condanna definitiva e stabilisce un principio chiaro: non si può utilizzare l'ultimo grado di giudizio per rimettere in discussione le prove già valutate. L'imputato è stato anche condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »
Reato di molestie condominiali: vicina condannata, ricorso perso
Una condomina è stata condannata per il reato di molestie condominiali a causa di continui disturbi arrecati a una famiglia vicina. L'imputata ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione delle prove. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando di non poter riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. La condanna è quindi diventata definitiva. Oltre a una multa, la donna dovrà pagare le spese processuali, una somma alla Cassa delle ammende e rimborsare le spese legali sostenute dalla famiglia vittima del reato.
Continua »
False chiamate ai pompieri: condannato per disturbo alle persone
Un uomo viene condannato per il reato di disturbo alle persone per aver molestato i vicini con continue telefonate, visite e chiamate ai Vigili del Fuoco. Le segnalazioni, relative a una stufa a pellet già rimossa da tempo, erano palesemente false e pretestuose. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, confermando in via definitiva la condanna. I giudici hanno stabilito un principio importante: se il ricorso è inammissibile, non si possono applicare né la prescrizione del reato né le nuove norme che richiederebbero la querela della vittima. L'imputato ha perso e dovrà pagare le spese processuali e un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
Continua »
Molestie tra vicini: bucato e rifiuti, condanna definitiva
Una coppia è stata condannata per il reato di molestie tra vicini. Gli imputati avevano reso la vita impossibile alla vicina con continui dispetti: stendevano biancheria gocciolante, gettavano acqua, rifiuti organici e cenere nel suo giardino, arrivando a danneggiarne gli arredi con un bastone. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando il loro ricorso inammissibile perché troppo generico e non specifico. La coppia è stata quindi condannata a pagare le spese processuali, una sanzione pecuniaria e il risarcimento alla vicina. La sentenza ribadisce che comportamenti arroganti e incivili, anche se apparentemente di poco conto, costituiscono reato.
Continua »