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Art. 660 Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 660 Codice Penale

Molestia o disturbo alle persone: la Cassazione frena i ricorsi
Il Giudice per le indagini preliminari di Trani aveva condannato due soggetti per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) alla pena di 200 euro di ammenda e al risarcimento dei danni in favore della vittima. I condannati hanno proposto ricorso per Cassazione chiedendo una diversa valutazione delle prove. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi poiché il giudice di legittimità non può rivalutare i fatti storici già accertati nei precedenti gradi. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna penale e ha sanzionato i ricorrenti con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di molestia: condannata la vicina che spiava i lavoratori
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna condannata per il reato di molestia (art. 660 c.p.). L'imputata disturbava quotidianamente i vicini con continue telefonate e scattando foto ai dipendenti sul posto di lavoro per oltre un anno. La ricorrente si giustificava sostenendo di reagire ai rumori molesti dei vicini. I giudici hanno chiarito che il motivo dell'agire è irrilevante se vi è la consapevolezza di arrecare disturbo. Inoltre, la Cassazione ha escluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto, poiché la condotta molesta è stata reiterata e abituale nel tempo. Di conseguenza, la condanna all'ammenda e al risarcimento dei danni è stata confermata, con l'aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Avvocato non cassazionista firma il ricorso: condanna confermata
Il Tribunale di Messina condannava un cittadino alla pena di 300 euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone. La difesa proponeva appello, ma l'atto veniva trasmesso alla Corte di Cassazione poiché la sentenza originaria non era appellabile. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso poiché l'atto di impugnazione era stato firmato da un avvocato non cassazionista, ossia non iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Manca il patrocinio dinanzi alla Cassazione: condanna confermata
Un cittadino, condannato in primo grado per molestie ai danni di un minorenne, ha proposto impugnazione tramite il proprio difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo risiede nel fatto che il difensore firmatario non era iscritto all'albo speciale e, di conseguenza, era privo del necessario patrocinio dinanzi alla Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito che la mancanza di abilitazione del difensore rende l'atto nullo e non sanabile. Per questo motivo, oltre a perdere la causa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: l’email sul cellulare è reato
Un cittadino ha inviato oltre cento email offensive alla casella di posta istituzionale di un agente di polizia municipale, che le riceveva sul proprio cellulare di servizio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'uomo per il reato di molestia o disturbo alle persone. I giudici hanno stabilito che l'invio massivo di email su uno smartphone configura il reato, poiché il telefono moderno è uno strumento multifunzionale altamente invasivo. Non rileva il fatto che la comunicazione sia asincrona, in quanto l'intrusione nella quiete privata della vittima si realizza comunque, costringendola a subire il disturbo.
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Molestia o disturbo alle persone: no al merito in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'imputato aveva contestato la valutazione delle prove, l'attendibilità della vittima e l'entità della pena stabilite dal Tribunale. La Suprema Corte ha chiarito che tali contestazioni riguardano esclusivamente il merito della vicenda e non possono essere ridiscusse in sede di legittimità. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la condanna e inflitto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Riqualificazione del reato: riti alternativi persi per ritardo
L'Imputato, originariamente accusato di atti persecutori, ha subito la riqualificazione del reato in molestie o disturbo alle persone durante l'udienza preliminare. Successivamente, ha presentato ricorso lamentando l'impossibilità di accedere a riti alternativi, oblazione o messa alla prova. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, a seguito della riqualificazione del reato, l'imputato avrebbe potuto richiedere i riti alternativi direttamente al giudice del dibattimento, prima dell'apertura dello stesso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale dell'imputato, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Reato di molestia: condanna definitiva e niente oblazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di molestia. L'imputato aveva tenuto comportamenti molesti e assillanti nei confronti della vittima per diversi mesi. I giudici hanno confermato la condanna a un mese e dieci giorni di arresto, negando la possibilità di accedere all'oblazione. Questa decisione è stata presa a causa della gravità della condotta e dei precedenti penali dell'uomo. Di conseguenza, il ricorrente dovrà pagare le spese del processo e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: condanna col telefono del padre
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro mesi di arresto per un uomo accusato del reato di molestia o disturbo alle persone. L'imputato aveva inviato numerosi messaggi grafici e audio invasivi alla vittima. La difesa sosteneva che la condotta integrasse il reato depenalizzato di ingiuria e che vi fosse incertezza sull'autore, dato che l'utenza telefonica era intestata al padre. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il telefono era nella disponibilità fisica dell'imputato e la vittima ne aveva riconosciuto la voce. Inoltre, l'invio ripetuto di messaggi invasivi lede la tranquillità privata, configurando pienamente il reato di molestia o disturbo alle persone e non la semplice ingiuria.
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Molestia telefonica: condanna confermata ma la pena scende
L'Imputato è stato condannato per il reato di molestia telefonica ai danni della Persona Offesa, avendo effettuato continue chiamate moleste. Il Tribunale aveva applicato la recidiva, aumentando la pena. La Corte di Cassazione, pur confermando la responsabilità penale dell'Imputato, ha rilevato d'ufficio l'illegalità della pena applicata. La legge vieta infatti l'applicazione della recidiva alle contravvenzioni, categoria a cui appartiene la molestia telefonica. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla recidiva, rideterminando la pena al ribasso ed escludendo l'aumento illegittimo.
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Differenza tra multa e ammenda: la Cassazione corregge la pena
Il Tribunale aveva condannato Il Ricorrente per il reato di molestie, qualificandolo correttamente come contravvenzione, ma applicando erroneamente la pena della multa anziché dell'ammenda. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha chiarito la fondamentale differenza tra multa e ammenda. Trattandosi di una contravvenzione, la sanzione pecuniaria corretta è l'ammenda. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla specie di pena, rideterminando la sanzione in quattrocento euro di ammenda.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: da 600 a 3000 euro
Il Tribunale ha condannato L'Imputato a un'ammenda di 600 euro per i reati di molestia e deturpamento di cose altrui. L'Imputato ha proposto appello, qualificato poi come ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione poiché i motivi presentati riguardavano esclusivamente questioni di merito e non violazioni di legge o vizi di motivazione, unici motivi ammessi in sede di legittimità. Di conseguenza, L'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Molestie sul lavoro: reato prescritto ma risarcimento confermato
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una Direttrice di un consultorio accusata di molestie sul lavoro ai danni di un'Ostetrica sua sottoposta. La condotta, qualificata come mobbing, consisteva in comportamenti ostili e ostruzionistici. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso della Direttrice relativi alla valutazione delle prove. Tuttavia, poiché il reato è andato prescritto prima della decisione definitiva, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna penale per intervenuta prescrizione. Nonostante l'estinzione del reato, la Corte ha rigettato il ricorso agli effetti civili, confermando l'obbligo della Direttrice di risarcire i danni alla vittima e di pagare le spese processuali del grado di legittimità.
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Molestia telefonica: quando l’insistenza cancella le attenuanti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone nei confronti di un soggetto che, per oltre due mesi, ha tempestato la vittima con migliaia di chiamate e visite sul luogo di lavoro per rivendicazioni economiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che la condotta di molestia telefonica continuativa e assillante esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche in presenza di incensuratezza. Inoltre, le questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Molestie da call center: condannata la titolare per le telefonate
L'Amministratrice di una società di telemarketing è stata condannata per il reato di molestia o disturbo alle persone a causa delle continue telefonate commerciali effettuate dagli operatori del proprio call center. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che l'Amministratrice, in quanto titolare e gestore dell'attività, rivestiva una specifica posizione di garanzia. Aveva quindi il dovere di vigilare e predisporre piani operativi idonei a evitare le molestie da call center commesse dai singoli dipendenti. La responsabilità penale sussiste anche a titolo di colpa, ovvero per non aver impedito con adeguata negligenza le condotte moleste dei collaboratori. Di conseguenza, l'imputata deve risarcire la vittima e pagare le spese processuali.
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Molestia o disturbo alle persone: rinuncia e condanna definitiva
Una cittadina, condannata in primo grado per il reato di molestia o disturbo alle persone alla pena di cinquecento euro di ammenda, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il giudizio di colpevolezza. Successivamente, il suo difensore, munito di procura speciale, ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia, dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi del codice di procedura penale. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, confermando in via definitiva la sanzione originaria per il reato contestato.
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Stalking condominiale: condannati i vicini dell’appartamento sopra
Tre vicini di casa sono stati condannati per il reato di stalking condominiale, lesioni e tentata violenza privata ai danni dei condomini del piano inferiore. Gli imputati tormentavano le vittime con rumori intollerabili, insulti quotidiani, danneggiamenti alle auto, esplosione di petardi e aggressioni fisiche alla porta d'ingresso. Tali condotte hanno costretto le vittime a installare un cancello di ferro e a cambiare lavoro per l'ansia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati, confermando la condanna. Anche la vicina residente due piani sopra risponde del reato in concorso, avendo partecipato attivamente alle spedizioni punitive, dimostrando che la distanza fisica non esclude la responsabilità penale se vi è una cosciente adesione al disegno persecutorio complessivo.
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Differenza tra rapina e furto con strappo: il caso del telefono
La Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra rapina e furto con strappo nel caso di un uomo che ha sottratto con forza il cellulare alla compagna, torcendole il polso per vincere la sua resistenza. I giudici hanno confermato la condanna per rapina, poiché l'azione violenta si è estesa intenzionalmente alla persona e non solo all'oggetto. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso sulla rideterminazione della pena: il giudice di merito aveva applicato uno sconto per il rito abbreviato inferiore al terzo previsto dalla legge. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per un reato minore ormai caduto in prescrizione e ha ridotto la pena finale a un anno e quattro mesi di reclusione.
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Molestia o disturbo alle persone: ricorso respinto e multa record
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) alla pena di 100 euro di ammenda. Il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove e l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno respinto la richiesta poiché le contestazioni erano generiche e miravano a una inammissibile rivalutazione dei fatti già accertati. Inoltre, la Cassazione ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto a causa dell'abitualità del comportamento del condannato. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone se si stacca la luce
L'Amministratore di una società proprietaria di un immobile ha staccato la corrente elettrica al locale di una parrucchiera per costringerla a pagare i debiti contrattuali. Il Tribunale lo ha condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'ingiusta ammissione della parte civile e il mancato rinvio dell'udienza per un impegno concomitante del suo difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che interrompere l'energia elettrica configura il reato di molestia o disturbo alle persone, poiché l'atto arreca un grave e ingiustificato disagio alla vittima nello svolgimento della sua attività quotidiana. L'imputato è stato condannato a pagare le spese del processo e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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