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Art. 660 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 660 Codice Penale

Reato di molestia: la condanna resta valida tra accusa e contesto
Una donna ha subito una condanna penale per il reato di molestia e al pagamento dei danni verso la vittima per una serie di condotte vessatorie concentrate a ridosso del giugno 2021. L'imputata ha impugnato il verdetto sostenendo che il Tribunale avesse alterato l'accusa originaria, considerando condotte e archi temporali più estesi, e contestando la mancanza di una spiegazione dettagliata sul calcolo del risarcimento morale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che narrare episodi di contesto non viola le regole difensive se la decisione finale punisce solo i comportamenti descritti nell'imputazione. Inoltre, la Corte ha validato la stima del danno morale basata sull'effettiva sofferenza interiore provata dalla vittima, confermando definitivamente l'ammenda e l'obbligo risarcitorio.
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Reato di molestie in condominio: condanna confermata dalla Corte
Un uomo lanciava sassi contro la vetrata dell'abitazione della vicina anziana, urlando insulti e minacce dalla corte comune. Il Tribunale lo condannava al pagamento di un'ammenda per il reato di molestie in condominio. L'imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che il cortile e l'appartamento fossero luoghi privati, contestando l'attendibilità della vittima e invocando la particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso. Il cortile comune costituisce un luogo aperto al pubblico poiché accessibile a tutti i condomini. Inoltre, per configurare il reato basta che una sola delle parti si trovi in un'area comune o aperta al pubblico. La Corte ha altresì escluso la tenuità del fatto a causa della reiterazione delle condotte vessatorie verso una persona anziana.
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Inammissibilità del ricorso per genericità: condanna confermata
La Corte d'Appello condannava l'imputato per i reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e molestia o disturbo alle persone. L'uomo proponeva ricorso per cassazione lamentando una lesione del diritto di difesa e contestando il giudizio di responsabilità. I Supremi Giudici hanno rilevato l'inammissibilità del ricorso per genericità, poiché l'atto non conteneva alcuna argomentazione concreta a sostegno delle proprie doglianze. La Suprema Corte ha quindi respinto definitivamente l'impugnazione, condannando il ricorrente a pagare le spese del procedimento penale e a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di molestie tra vicini: la lite reciproca blocca la pena
Tre residenti ricevevano una condanna per il reato di molestie in concorso a causa di prolungati dissidi con una vicina in un piazzale comune. I condannati impugnavano il verdetto sostenendo che gli episodi fossero isolati, maturati in un clima di provocazioni reciproche e privi di prove sull'effettivo ruolo di ciascuno. La Corte di Cassazione accoglieva i ricorsi e annullava la condanna con rinvio. I giudici hanno chiarito che il piazzale comune accessibile ai clienti integra un luogo aperto al pubblico. Tuttavia, il tribunale ha omesso di valutare la reciprocità delle condotte ostili, elemento che può escludere la petulanza. Inoltre, manca una motivazione rigorosa sull'apporto causale individuale fornito da ciascun imputato nella realizzazione delle condotte contestate.
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Violare il divieto esclude la particolare tenuità del fatto
Un uomo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ha violato ripetutamente il divieto imposto dai giudici di contattare la persona offesa, effettuando continue telefonate. La Corte di Appello ha assolto l'imputato dall'accusa di molestie, ma lo ha condannato alla pena di tre mesi e dieci giorni di arresto per la trasgressione degli obblighi di sorveglianza. L'uomo ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a fronte dell'offensività minima della condotta. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che la reiterazione della violazione impedisce di applicare la particolare tenuità del fatto e giustifica pienamente la condanna penale inflitta.
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Deposito tardivo lista testimoni: errore fatale per la difesa
La vicenda riguarda un imputato condannato per minaccia e molestie verso un cittadino. Nel processo, il difensore dell'imputato deposita per sbaglio la lista dei testimoni di un altro procedimento, inoltrando solo in ritardo quella corretta. Il giudice respinge la richiesta difensiva di ammissione delle prove testimoniali e nega la restituzione nei termini. L'imputato presenta ricorso contestando la decisione, lamentando un errore nell'indicazione del nome della vittima nella sentenza e criticando la valutazione delle prove testimoniali e fotografiche. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che il deposito tardivo lista testimoni non rientra nel caso fortuito e la scarsa pratica telematica non giustifica il ritardo. L'imputato deve risarcire le spese legali alla parte offesa e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso: dalla lite per molestie alla sanzione
La vicenda nasce da un conflitto di vicinato legato alla musica emessa da un locale commerciale. La persona offesa, costituitasi parte civile, accusava il vicino del reato di molestie. Dopo una condanna iniziale, la Corte di appello assolveva l'imputato con formula piena perché il fatto non sussiste, escludendo il biasimevole motivo per via del disturbo subito. La parte civile proponeva impugnazione in sede di legittimità per contestare la sentenza assolutoria. Successivamente, prima della decisione, il difensore della parte civile formalizzava la rinuncia al ricorso e le parti depositavano la remissione di querela con relativa accettazione. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione proprio a seguito della rinuncia al ricorso, condannando la ricorrente alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione inammissibile: da 200 a 3000 euro di pena
Il Tribunale condanna un'imputata al pagamento di un'ammenda di duecento euro per molestie. Il difensore della donna presenta atto di appello, ma la legge esclude l'appello per le sole pene pecuniarie. I giudici riqualificano d'ufficio l'atto in ricorso di legittimità. Tuttavia, l'avvocato che ha redatto e firmato l'atto non risulta iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso per cassazione inammissibile: il principio della conversione degli atti processuali non sana il difetto di abilitazione professionale del difensore. L'imputata subisce la conferma della condanna penale e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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Molestia e disturbo alle persone: l’insulto al vicino costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna condannata dal Tribunale per il reato di molestia e disturbo alle persone (art. 660 c.p.) a causa di reiterate aggressioni verbali e insulti rivolti alla propria vicina di casa. Originariamente contestata per il reato di atti persecutori, la condotta è stata riqualificata dal giudice di merito, che ha comminato una pena pecuniaria unitamente al risarcimento dei danni. La difesa ha impugnato la sentenza sostenendo la mancanza degli elementi costitutivi del reato e lamentando vizi procedurali sull'ascolto della parte lesa. I giudici di legittimità hanno ribadito che le censure miravano a una non consentita rivalutazione dei fatti, confermando la condanna e imponendo la sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: avances stradali e condanna
Un uomo è stato condannato dal Tribunale per il reato di molestia o disturbo alle persone dopo aver seguito e infastidito ripetutamente un conoscente per quattordici mesi con insistenti ed sgradite richieste di natura sessuale lungo la pubblica via. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la credibilità della persona offesa e sostenendo che la condotta fosse priva di minacce. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la responsabilità penale. I giudici hanno chiarito che il reato si configura anche attraverso un corteggiamento ossessivo e petulante basato su un biasimevole motivo, senza che sia necessaria un'intimidazione esplicita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: legale non abilitato
Un cittadino viene condannato dal Tribunale al pagamento di un'ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone. Il suo legale presenta impugnazione, ma l'atto viene riqualificato come ricorso inviato alla Corte di Cassazione. Tuttavia, alla data di presentazione dell'atto, l'avvocato non risulta iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione senza svolgere un'udienza pubblica. La mancanza dell'abilitazione del difensore al momento del deposito rende l'atto non valido, a nulla rilevando l'iscrizione avvenuta in un momento successivo. Il cittadino perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Da 200 euro a 3000: ricorso in Cassazione non cassazionista
Una cittadina riceve una condanna al pagamento di 200 euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'imputata propone appello, ma la decisione originaria prevede solo la sanzione pecuniaria dell'ammenda e risulta inappellabile per legge. Gli atti passano quindi alla Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità evidenzia un vizio formale insuperabile: il difensore che ha firmato il ricorso non risulta iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La legge vieta il ricorso in Cassazione non cassazionista firmato da legali privi di tale abilitazione. Di conseguenza, la Suprema Corte dichiara l'atto inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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Corruzione di minorenni: condanna ferma anche senza file audio
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di corruzione di minorenni ai danni della figlia adottiva. L'imputato compiva atti autoerotici e guardava video pornografici nelle stanze comuni di casa, rivolgendo esplicite proposte sessuali alla minore. La difesa sosteneva la non credibilità della ragazza e lamentava la perdita della registrazione audio delle avances. I giudici hanno stabilito che la deposizione della persona offesa è pienamente attendibile e confermata da testimoni terzi che avevano ascoltato la registrazione. La Suprema Corte ha ribadito che il dolo specifico si evince sia dalla scelta degli spazi condivisi sia dalle avances verbali. Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile.
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Dalla condanna penale alla remissione di querela liberatoria
Un cittadino riceveva una condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone a causa di un singolo atto di derisione. Il giudice di merito imponeva una sanzione pecuniaria e il risarcimento economico verso la vittima costituita parte civile. Il condannato presentava ricorso per contestare la sussistenza della condotta e chiedere la non punibilità. Prima della decisione definitiva, la persona offesa formalizzava il ritiro dell'accusa e l'imputato accettava la scelta. La Corte di Cassazione ha accertato la tempestiva remissione di querela, cancellando la sanzione penale e annullando gli obblighi risarcitori, lasciando a carico dell'autore del fatto le sole spese processuali.
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Reato di violenza privata: casa lasciata per i dispetti
Un condomino teneva comportamenti gravemente molesti e vessatori nei confronti della vicina di casa e della sua famiglia. L'uomo percuoteva ripetutamente le pareti, azionava una fiamma ossidrica, pedinava la donna e compiva continui dispetti. Questa condotta esasperante costringeva la vittima e i suoi familiari ad abbandonare la propria casa per trasferirsi altrove. I giudici di merito condannavano l'imputato per il reato di violenza privata. L'uomo proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che tali fatti costituissero al massimo una semplice contravvenzione per molestie e contestando la credibilità della persona offesa. La Suprema Corte ha confermato la condanna, sancendo che le condotte vessatorie idonee a costringere una persona a cambiare abitazione integrano a pieno titolo il reato di violenza privata.
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Reato di molestia e petulanza: messaggi continui puniti
Un cittadino ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza che lo vedeva prosciolto per particolare tenuità del fatto riguardo al reato di molestia e petulanza. L'imputato aveva inviato continui messaggi, lettere e lasciato biglietti sul parabrezza della parte offesa a seguito di vecchi dissapori familiari. La difesa sosteneva la mancanza di petulanza e il fatto che la vittima avrebbe potuto semplicemente bloccare i messaggi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato di molestia e petulanza si configura con azioni pressanti e invadenti, a prescindere dalle motivazioni o dalla possibilità per la vittima di bloccare l'utenza. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato di molestie tra ex: la Cassazione annulla la condanna
L'Imputata era stata condannata in appello per il reato di molestie (art. 660 c.p.), dopo che l'iniziale accusa di stalking era stata derubricata. La condotta consisteva in ripetute telefonate e messaggi all'ex compagno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della donna, annullando la sentenza con rinvio. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'Appello non ha adeguatamente motivato la sussistenza del reato di molestie, omettendo di verificare se i contatti fossero dettati da petulanza o biasimevole motivo, specialmente alla luce della necessità di gestire il figlio minore. La Cassazione ha chiarito che per la configurabilità del reato non basta un generico fastidio, ma occorre accertare l'effettiva volontà di interferire inopportunamente nella sfera altrui.
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Atti persecutori o molestie? La Cassazione nega lo sconto di pena
L'Imputato è stato condannato per il reato di atti persecutori ai danni della vittima. L'uomo ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la sua condotta dovesse essere qualificata come semplice molestia, lamentando una presunta mancanza di prove sul reale stato d'ansia della persona offesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che lo stato d'ansia della vittima, generato dal timore che le condotte persecutorie potessero continuare, era ampiamente provato sia dalle dichiarazioni attendibili della persona offesa sia dalle testimonianze di altri soggetti. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato di minaccia: condanna annullata se mancano le prove
Un uomo era stato condannato per molestie e per il reato di minaccia ai danni di una donna, a causa di telefonate, messaggi e citofonate insistenti legati a una lite ereditaria. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna. I giudici di merito non avevano descritto in modo preciso i fatti: mancavano il numero delle telefonate, il contenuto esatto dei messaggi e il contesto delle presunte intimidazioni. Inoltre, la sentenza si basava sulla testimonianza di una persona che aveva solo riferito confidenze della vittima, senza aver assistito direttamente ai fatti. La Cassazione ha stabilito che, senza una ricostruzione chiara e dettagliata dei comportamenti contestati, non è possibile confermare la colpevolezza. Il processo dovrà quindi essere interamente rifatto davanti a una nuova sezione della Corte d'appello.
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Molestie telefoniche: risponde alla polizia e si incastra
L'Imputato è stato condannato per il reato di molestie telefoniche per aver disturbato la Persona Offesa con numerose chiamate anonime. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato e segnalando un errore di calcolo della pena tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la prova della colpevolezza derivava dal fatto che l'imputato avesse risposto direttamente al telefono monitorato dalle forze dell'ordine, e non da sue confessioni. Ha invece accolto il secondo motivo, correggendo l'errore materiale del giudice precedente. La Cassazione ha così ridotto la pena da tre a due mesi di arresto, confermando la condanna e ponendo a carico dell'Imputato le spese di rappresentanza della parte civile.
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