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Successione, principi di determinazione della massa ereditaria

La sentenza definisce i principi di determinazione della massa ereditaria, collazione, lesione di legittima e divisione ereditaria, con particolare attenzione alle donazioni indirette e al calcolo delle quote di riserva.

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Pubblicato il 16 maggio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 1330/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE SEZIONE I CIVILE

La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. NOME COGNOME relatore dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._804_2025_- N._R.G._00001330_2022 DEL_30_04_2025 PUBBLICATA_IL_30_04_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1330/2022 promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME ( )

INDIRIZZO 40121 BOLOGNA;

, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50129 FIRENZE presso il difensore avv. NOME COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. COGNOME ( ) INDIRIZZO 40121 BOLOGNA;

, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50129 FIRENZE presso il difensore avv. NOME COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME NOME COGNOME INDIRIZZO SAN GIULIANO TERME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO NOME INDIRIZZO 56031 BIENTINA

presso il difensore avv. COGNOME C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 56031 BIENTINA

presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME INCIDENTALE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Per parte appellante “Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Firenze, contrariis reiectis, – in via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza limitatamente ai capi contenenti la condanna al pagamento parziale delle spese legali;

– in riforma della sentenza impugnata procedere alla riunione fittizia per determinare la quota ideale spettante agli appellanti per poi procedere alla riduzione sul patrimonio relitto determinando in concreto le quote spettanti ai sig.ri NOME e – determinare la somma dovuta da per il godi titolo di comodato gratuito dell’immobile della comunione ereditaria sito in Vecchiano, INDIRIZZO nonché quella che la sig.ra dovrà restituire e/o imputare quali frutti della comunione ereditaria trattenuti; – determinate le quote degli appellati, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione dei beni con assegnazione in proprietà esclusiva, salvo conguaglio ove possibile, o altra e diversa modalità divisionale.

Con vittoria di spese e compenso per entrambi i gradi di giudizio, comprese le CTU e le CTP”.

Per parte appellata , appellante incidentale Voglia la Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge:

– rigettare l’appello proposto dai sigg.ri NOME e avverso la sentenza n. 95/2022, pubbl. il 24/01/2022 (R.G. 2587/20 impugnazione, perché inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile e comunque infondato per tutte le ragioni dedotte;

– in accoglimento del proposto gravame in via incidentale, riformare la sentenza n. 95/2022, pubbl. il 24/01/2022 (R.G. 2587/2013), oggetto di impugnazione, e per l’effetto, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, anche in via istruttoria ed incidentale accogliere tutte le domande spiegate dagli odierni appellati nelle rispettive comparse di costituzione nel Giudizio di primo grado nei confronti dei signori NOME COGNOME – In ogni caso, con vittoria delle spese tutte anche di secondo grado compresi gli accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pisa decideva la causa vertente tra NOME e nel modo che segue.

Le parti attrici in qualità di eredi legittimari NOMERAGIONE_SOCIALE chiedevano accertamento della lesione del diritto di legittima loro spettante in quanto figli deceduto il 29/12/”009.

Essi ricavavano l’asserita lesione del diritto di legittima in una serie di atti dispositivi qualificabili secondo loro come donazioni, compiute dal de cuius nel corso della vita a favore anche delle parti convenute Le parti convenute contestavano il contenuto di liberalità degli atti dispositivi compiuti in vita da Rilevava il tribunale che in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. Occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione, di seguito alla detrazione dal cosiddetto relitto, dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data e ancora alla riunione fittizia cioè meramente contabile, tra l’attivo netto e donato, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione da stimare, in relazione ai beni immobili e beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in danaro. Dovevano poi calcolarsi la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relitto al netto e del valore del donato, e imputarsi la liberalità fatta al legittimario con conseguente diminuzione in concreto della quota ad esso spettate.

Era stato conferito l’incarico ai CTU per la determinazione delle voci del compendio ereditario.

Il CTU commercialista aveva concluso quantificando la massa attiva mobiliare in euro 72171,28 e il passivo in euro 22440,03.

Quanto agli atti dispositivi il CTU muoveva dall’esame della intestazione gratuita del 75% della quota sociale posseduta dal de cuius nella società partecipata originalmente al 50% dai due soci.

A seguito del decesso del socio deliberava la liquidazione della quota degli eredi del socio defunto in €432.230.

A quel punto il era unico socio e deliberava l’aumento del capitale sociale di euro 7817,72 senza alcuna previsione di sovrapprezzo quote.

Tale aumento di capitale veniva sottoscritto e versato quanto a Euro 17,72 dallo stesso e per il residuo importo di 7800 € dal figlio.

Il CTU valutava che per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale veniva donata a direttamente dal padre, la somma di euro 7000 pertanto, secondo il CTU, si trattava di donazione del de cuius al figlio il quale a seguito del deliberato aumento risultava titolare di quota di nominali 7800 pari al 75% del capitale sociale.

Pertanto per il CTU l’operazione di aumento del capitale comportava sotto il profilo sostanziale donazione indiretta del 75% della quota della società del correlato valore economico stimato in euro 322.235,79.

Continua il Tribunale:

“La collazione per imputazione del 75% della quota societaria della alla data di apertura della successione stimata secondo i criteri previsti dall’articolo 750, comma 1, c.c., comporta invece, secondo il c.t.u., una valutazione di detta quota in complessivi € 200.549,25.

Quanto alla contribuzione del de cuius nell’acquisto immobile ubicato in Vecchiano frazione Filettole (Pi), eseguito dal sig. con atto Notaio del 01/07/2005, il c.t.u. stima una donazione di € 37.500 eseguita in vita dal de cuius al figlio in occasione del predetto acquisto.

Ciò, perché la somma di € 75.000 – erogata dal sig. al venditore dell’immobile attraverso la consegna di assegni bancari tratti sul conto corrente cointestato con il coniuge sig.ra deve intendersi riferita al de cuius solo nella ridotta misura del 50%, ovvero € 37.500, dovendosi presumere ex art. 1854 e 1298 cod. civ., la comproprietà tra coniugi nella misura paritetica del 50% delle somme giacenti sul conto corrente cointestato.

Il c.t.u. ritiene anche accertate le donazioni dirette eseguite in vita dal de cuius in favore del figlio sig. di € 5.750 senza una causa apparente.

Dal contraddittorio con i c.t.p., infatti, è emerso che i coniugi sig. e sig.ra avevano effettuato delle elargizioni a favore del figlio della somma complessiva di € 11.500 mediante consegna al medesimo di assegni bancari tratti sul conto corrente cointestato dei genitori.

Da ciò il c.t.u. ricavava che la riferibilità al de cuius della suddetta donazione solo nella ridotta misura del 50% per i medesimi motivi anzidetti.

In merito alla lista degli atti presunti dispositivi predisposta dal c.t.p. di Parte attrice rag. il c.t.u. conclude che allo stato degli atti dai documenti prodotti non risulti possibile inferire alcuna donazione, ancorché indiretta, del de cuius in favore del figlio relativamente alle presunte spese di ristrutturazione eseguite sull’immobile acquistato il 01/07/2005.

” Esamina poi il contenuto degli atti dispositivi effettuati a favore delle altre parti convenute e così motiva:

“Passando all’indagine degli atti dispositivi compiuti dal de cuius in favore di Parte attrice sig.ra il c.t.u. rileva anzitutto come nel periodo compreso 20/05/2003 al 20/05/2007 la signora è stata beneficiata annualmente di una somma pari ad € 5.165,00 tramite operazioni di bonifico eseguite dall’ordinante sul conto corrente RAGIONE_SOCIALE n° 107423 cointestato.

Il c.t.u. riferisce al sig. le somme complessivamente versate, pari a € 25.825,00, solo nella ridotta misura del 50%, ovvero per € 12.912,50, stante la presunzione legale ex artt. 1854 e 1298 cod. civ. di comproprietà in parti uguali delle somme giacenti sul conto.

Poiché nel corso delle operazioni peritali è emerso che la sig.ra in data 13.12.2005 ordinò un bonifico di € 17.000 sul conto corrente cointestato dei genitori, riferibile al sig. nella sola misura del 50%, il c.t.u. conclude ritenendo accertate donazioni senza causa apparente del de cuius in favore della figlia per € 4.412,50, al netto delle somme rivenienti dalla medesima di cui il padre è risultato beneficiario congiuntamente al coniuge.

In merito alla lista degli atti presunti dispositivi predisposta dal c.t.p. dott. c.t.u. ritiene non provata la dazione delle somme in questione.

In merito agli atti dispositivi compiuti dal sig. in favore del figlio sig. il c.t.u. anzitutto rileva l’esecuzione da parte del de cuius di un bonifico a valere sul conto corrente cointestato con il coniuge sig. di € 70.000 in favore del figlio, anche in questo caso riferibile al padre soltanto nella ridotta misura del 50%, ovvero per l’importo di € 35.000.

Il c.t.u. ritiene non provata la circostanza, allegata dal c.t.p. Dott. della presunta dazione di ulteriori somme a mezzo di assegni bancari dal sig. al figlio sig.

Infine, il c.t.u. riferisce quanto segue sugli atti dispositivi compiuti dal de cuius in favore del coniuge sig.ra circoscrivendoli alla sottoscrizione di polizza assicurative con beneficiario caso morte il coniuge In particolare, le polizze sottoscritte erano:

– Polizza RAGIONE_SOCIALE unit linked sottoscritta il 06.04.2000, in relazione alla quale il c.t.u. riteneva provata una donazione indiretta del de cuius al coniuge di complessivi € 22.555,71 consistente nei premi assicurativi o quote di premi assicurativi versati nel periodo compreso dal 06/04/2000 sino alla data del decesso;

– Polizza RAGIONE_SOCIALE sottoscritta il 22/01/2003, in relazione alla quale il c.t.u. riteneva provata una donazione indiretta del de cuius al coniuge di complessivi € 6.100,00 consistente nelle quote di premi assicurativi versati nel periodo compreso dal 22/01/2003 sino alla data del decesso;

– Polizza Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE n. NUMERO_DOCUMENTO (cd polizza RAGIONE_SOCIALE), in relazione alla quale il c.t.u. riteneva provata una donazione indiretta del de cuius al coniuge di complessivi € 15.000,00 consistente nel premio unico assicurativo versato il 05/03/2007.

Pertanto, il c.t.u. stimava l’ammontare delle donazioni compiute in vita dal sig. in favore degli eredi in complessivi € 326.967,46.

Il Tribunale fa proprie le conclusioni del ctu ed anche del ctu che ha stimato il patrimonio relitto:

In definitiva, il c.t.u. stima in € 1.316.600,00 il valore complessivo del compendio immobiliare della successione a partire dai valori dalla data di apertura della medesima.

Operando i calcoli sul relitto aggiunto quanto dato in donazione e calcolate le quote, il Tribunale arriva alla conclusione di assenza di lesione di legittima e di conseguente reiezione della domanda attrice sul punto.

Segue la disamina della domanda di divisione.

Veniva respinta la domanda di pagamento di canoni a titolo di occupazione del bene da parte di Si dava atto che il ctu non arrivava a formulare un progetto divisionale e si formulava un progetto divisionale nelle seguenti modalità:

Occorre al riguardo considerare vari elementi:

– la comoda divisibilità del compendio immobiliare è stata esclusa dal c.t.u. e che, ai sensi dell’art. 728 c.c., i beni della comunione non comodamente divisibili devono essere preferibilmente compresi per intero;

– in forza del regolamento di amministrazione della comunione – regolarmente approvato dai sigg. in data 01.10.2012 e rispetto al quale non risulta opposizione presentata da Parti attrici – era stata riconosciuta la proroga del comodato gratuito dell’immobile sito in Vecchiano INDIRIZZO

– la richiesta della sig.ra di ricevere in assegnazione – salvo conguaglio – l’abitazione familiare, sita in Vecchiano INDIRIZZO motivata sulla base dell’età della richiedente, del suo stato di salute, nonché sul carattere isolato della zona e il fatto che, in ogni caso, l’art 540, comma 2, c.c. riserva al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui diritti che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. – non è ammissibile il progetto divisionale formulato da Parti attrici nella parte in cui prevede la costituzione di un diritto di usufrutto in capo alla sig.ra relativamente agli immobili di cui alle lettere A), B) e C) della c.t.u., essendo il presente procedimento teso a pronunciare su diritti già esistenti, e non essendo possibile costituirne di nuovi.

Tanto premesso, tenuto conto delle quote ereditarie spettanti a ciascuno degli eredi precedentemente stabilite, così si procede alla divisione:

– Assegnazione al sig. dell’immobile di cui alla lettera F) della relazione di c.t.u. (Unità immobiliare in Vecchiano, INDIRIZZO per un valore complessivo di € 380.000,00;

– Assegnazione alla sig.ra degli immobili di cui alle lettere A), B) e C) della relazione di c.t.u. (Fondo commerciale INDIRIZZO;

Unità immobiliare in San Giuliano Terme, loc.

INDIRIZZO INDIRIZZO

Terreni di San Giuliano Terme, INDIRIZZO per un valore complessivo di € 228.600,00;

– Assegnazione al sig. dell’immobile di cui alla lettera G) della relazione di c.t.u. (Unità immobiliare e autorimessa in Vecchiano, INDIRIZZO per un valore complessivo di € 302.000,00;

– Assegnazione alla sig.ra degli immobili di cui alle lettere D) e E) della relazione di c.t.u. (Unità immobiliare e area urbana in Vecchiano, INDIRIZZO

Locali di sgombero in Vecchiano, INDIRIZZO per un valore complessivo di € 406.000,00.

Stante la non esatta coincidenza tra le quote di eredità spettanti a ciascuno degli eredi in qualità di eredi legittimi, come sopra individuate, ed il valore complessivo delle attribuzioni a ciascun erede effettuate ai sensi del suddetto progetto divisionale, si rende necessario, ai sensi dell’art. 728 c.c., procedere a conguagli in denaro.

Pertanto, l’effetto traslativo derivante dal presente progetto divisionale è subordinato alle compensazioni con equivalente in denaro nei termini che seguono:

– Pagamento da parte del sig. della somma di € 76.433,99 [poiché la sua quota è pari a € 303.566,01 ed il valore dell’immobile ricevuto è pari a € 380.000, deve corrispondere a titolo di conguaglio € 380.000 – €

303.566,01 = € 76.433,99];

– Pagamento a favore della sig.ra della somma di € 74.966,01 [poiché la sua quota è pari a € 303.566,01 ed il valore degli immobili ricevuti è pari a € 228.600, deve ricevere a titolo di conguaglio € 303.566,01 – € 228.600 = € 74.966,01];

– Pagamento a favore del sig. della somma di € 1.566,01 [poiché la sua quota è pari a € 303.566,01 ed il valore dell’immobile ricevuto è pari a € 302.000, deve ricevere a titolo di conguaglio € 303.566,01 – € 302.000 = € 1.566,01];

– Pagamento a favore della sig.ra della somma di € 49.349,01 [poiché la sua quota è pari a € 455.349,01 ed il valore degli immobili ricevuti è pari a € 406.000,00 , deve ricevere a titolo di conguaglio € 455.349,01- € 406.000,00 = € 49.349,01].

Infine il Tribunale compensava per un terzo le spese di lite ponendo i residui 2/3 a carico di parte attrice maggiormente soccombente.

Impugnano NOME ed sulla base delle seguenti censure:

I. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA MASSA EREDITARIA A. IL VALORE DEGLI IMMOBILI1.

Il Tribunale ha preso la stima del valore di mercato al momento della successione dei beni immobili dividendi, aggiungendo, per il calcolo della massa ereditaria e la determinazione dell’asse, il valore locatizio, con una operazione al tempo stesso illogica ed illegittima.

B. LA CORRETTA RIUNIONE FITTIZIA 1. La riunione fittizia, come detto, deve tenere conto del relictum al momento dell’apertura della successione, nell’operazione descritta in nota 4. (4 Cass. 8174/2022 “In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima.

A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione;

quindi alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;

e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cc) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cc).

Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto del valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario”..).

II.

CORRETTO CALCOLO DELLE QUOTE DI LEGITTIMA

Il Tribunale di Pisa avendo utilizzato una base di calcolo erronea (e neppure di poco) ha conseguentemente sbagliato la determinazione della quota di riserva spettante a ciascuno degli eredi, pur avendo correttamente evocato l’art. 542, 2° cc..

III.

MANCATA COLLAZIONE DELLE DONAZIONI RICEVUTE EX ART.

737 CC

Il Tribunale ha clamorosamente errato anche in diritto, focalizzando l’attenzione sulla mera determinazione della quota di riserva, senza considerare che questa deve essere, nel concreto, calcolata tenendo conto delle collazioni e cioè di quanto hanno ricevuto in vita dal de cuius il coniuge e i discendenti, per una perequazione che presiede all’istituto e riguarda la successione legittima.

Il Tribunale ha sovrapposto la riduzione delle donazioni per lesione della legittima con la loro necessaria imputazione per collazione ex art. 737 cc8.

La riunione fittizia, inoltre, differisce dalla collazione:

la prima è una operazione di computo con la quale le donazioni fatte dal defunto a chiunque vengano sommate per determinare la quota di legittima e riguarda tutte le donazioni;

la seconda aumenta realmente l’asse ereditario ed è carico esclusivo del coniuge e dei discendenti coeredi.

2.

Le quote di ciascuno degli eredi, sia per individuare l’eventuale lesione della quota di legittima sia per la determinazione di quanto spettante, vanno calcolate comprendendo la collazione di quanto ricevuto dal de cuius in vita per donazione indiretta o diretta costituendo questa una anticipazione successoria.

IV.

ASSEGNAZIONE DEL RELICTUM E IPOTESI DI PROGETTO DIVISIONALE 1. Ai fini divisionali si deve procedere alla determinazione del valore degli immobili all’attualità che il Tribunale ha correttamente individuato, salvo aggiungere erroneamente, come detto, anche il valore locativo.

V. MANCATO

RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE VI.

ERRONEA CONDANNA DEGLI APPELLANTI ALLA RIFUSIONE PARZIALE DELLE SPESE DI LITE Si sono costituiti, svolgendo appello incidentale, Di seguito il contenuto dell’appello incidentale.

È interesse degli odierni appellati precisare come la sentenza appellata sia corretta nel ragionamento e nelle motivazioni logico giuridiche, facendo corretta applicazione delle norme civilistiche in materia successoria.

Ciononostante la sentenza di primo grado basandosi su quanto ricostruito relativamente alle passività e donazioni, non ha tenuto conto di quanto di seguito.

a) Con riferimento alle PASSIVITA’:

sono stati omessi dal calcolo il rimborso Irpef 2009 di € 2.704,00, mai riscosso e le spese funerarie € 5.835,62, oltre € 8.872,09 per le imposte di successione (v. doc. 6, all.to a comparsa di costituzione).

Inoltre, ai fini del calcolo delle quote ereditarie, il Giudice di primo grado non ha conteggiato le somme sostenute medio tempore versate dalla sig.ra per la manutenzione straordinaria degli immobili locati agli americani (siti in Vecchiano, INDIRIZZO da valutarsi in via equitativa dal Giudice e le spese ordinarie e straordinarie sostenute dal 2010 al 2012 già state quantificate in € 60.000,00 nell’assemblea del 1 ottobre 2012 (v. docc. 18 e 19 all.to alla citazione di primo grado).

b) Con riferimento alle DONAZIONI, erroneamente il c.t.u. dott. qualifica quali atti dispositivi compiuti dal de cuius in favore del coniuge circoscrivendoli alla sottoscrizione delle polizze meglio descritte a pagina 12 della sentenza appellata.

Tuttavia, occorre ribadire che per quanto riguarda le polizze assicurative 7484178 e 7608829 esse furono state stipulate dal de cuius sulla vita della Sig.ra sia per il caso di morte che per il caso di vita, ed in quest’ultima ipotesi era previsto che essa stessa fosse la beneficiaria (v. doc. n. 5, allegato a comparsa di costituzione di primo grado).

Per quanto riguarda la polizza Intesa Sanpaolo Life n. 60000932707 sottoscritta in data 5 marzo 2007 dal Sig. sulla propria vita fu liquidata a favore del beneficiario designato in contratto, e quindi la moglie in data 11 febbraio 2011.

È principio pacifico che le polizze assicurative non cadano in successione, poiché non si tratta di un cespite facente parte del patrimonio del de cuius:

invero, ai sensi dell’art. 1920 c.c.

il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione.

Il diritto al pagamento all’indennità non è acquistato a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio sulla base della promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al verificarsi dell’evento assicurato.

Inoltre, la sentenza appellata non tiene conto delle seguenti donazioni dirette ed indirette, già evidenziate dal c.t.p. dott. allegata come doc. 8 alla relazione peritale a firma del dott. , in atti e qui da considerarsi integralmente ritrascritte.

In particolare, La perizia, però, non tiene assolutamente conto delle evidenze emerse in sede di prova testimoniale del 30 giugno 2015 e, in particolare che la figlia è stata beneficiaria di una serie di versamenti per un totale di £ 100.000.000,00, corrispondenti ad € 51.645,69, da attribuirsi all’avvio ed alla gestione di un allevamento di cavalli (v. deposizione teste e del sig. ex coniuge della sig.ra In data 7 giugno 1990 il sig. insieme alla moglie inoltre hanno fornito le somme di denaro necessarie per l’acquisto dell’immobile intestato al sig. ed a sua moglie. Tale immobile è stato acquistato per un corrispettivo di 175.000.000,00 £, corrispondente a € 90.379,96.

Inoltre, ha ricevuto il pagamento di € 1.836,00 a mezzo bonifico bancario del 23/07/2008 con ordinante , ma addebitato sul conto corrente aziendale della società RAGIONE_SOCIALE, relativo al pagamento delle prestazioni professionali del avv.to NOME COGNOME per la difesa del sig. nella causa penale che lo ha riguardato (v. doc. 13);

pagamento € 3.060 fatto tramite bonifico bancario del 23/07/2008 con ordinante “ , ma addebitato sul conto corrente aziendale della società RAGIONE_SOCIALE, relativo al pagamento delle prestazioni professionali di cui alla fattura di saldo n. 43 del 23/07/2008 emessa dagli avvocati COGNOME COGNOME per la difesa del sig. nella causa penale che lo ha riguardato (v. doc. 13, allegato alla comparsa in giudizio della sig.ra menzionato anche nella relazione del CTP del 21.12.2016);

– pagamento di € 3.060, relativo al pagamento delle prestazioni professionali di cui alla fattura di acconto n. 116 del 04/07/2008 emessa dagli avvocati COGNOME COGNOME per la difesa del sig. nella causa penale che lo ha riguardato (v. doc. 13, allegato alla comparsa in giudizio della sig.ra menzionato anche nella relazione del CTP del 21.12.2016).

Di tali pagamenti, peraltro documentalmente provati ed emersi anche in sede istruttoria, il Giudice di prime cure erroneamente non ne ha tenuto conto nella formazione delle porzioni di quote ereditarie.

Infine, la sentenza erroneamente condivide la ricostruzione del donatum in favore del sig. operata dal c.t.u. , con riferimento all’intestazione del 75% della quota sociale posseduta dal de cuius nella società RAGIONE_SOCIALE Ebbene, tale circostanza non è mai stata negata, ma se ne assume una diversa qualificazione.

Come già anticipato il comparente era l’unico membro della famiglia intenzionato a portare avanti l’attività del padre, ed aveva sempre lavorato nell’officina del padre a titolo gratuito.

L’inserimento del figlio in società deve infatti essere inteso come una retribuzione per tutta l’attività e l’assistenza fornita dal figlio, o al più come una liberalità d’uso in occasione di servizi resi, con l’intenzione di porre un elemento di corrispettività rispetto a tali servizi ex art. 770, 2 c. c.c..

Rilevavano poi la infondatezza e contestavano partitamente i singoli motivi di appello.

Le parti concludevano come in atti alla udienza del 17 settembre 2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello principale e l’appello incidentale devono entrambi essere rigettati.

Il I motivo di appello svolto da e NOME è gravemente infondato.

Essi assumono l’errore nel conteggio operato dal Tribunale laddove ha proceduto al calcolo della stima dei beni immobili, assumendo appunto che il Tribunale non abbia sommato solo le stime al tempo della successione ma anche i valori locativi:

e tuttavia appariva sufficiente la mera addizione di quanto stimato dal ctu quale valore dei beni immobili al tempo della apertura della successione per facilmente riscontrare che il Tribunale NON aveva proceduto anche alla somma dei valori locativi.

Essi erano stati richiesti al ctu evidentemente in vista della domanda di restituzione degli stessi ma, si ripete, non sono stati tenuti in conto dal Tribunale per il calcolo del relictum.

I valori di stima, peraltro non contestati, di 52.000, 171.000, 5.600, 368.000, 38.000, 380.000, 302.000 (arrotondati in difetto) non danno, evidentemente, sommati tra loro, la cifra enunciata in appello dai fratelli di 746.000 € bensì la somma indicata correttamente dal Tribunale e assunta a base del calcolo.

Ne segue che tutta la ricostruzione operata ai punti I e II dei motivi di appello è destituita di ogni minimo fondamento ed assume anzi i caratteri della temerarietà.

Quanto al punto III, il ragionamento operato dal Tribunale appare chiaro e corretto.

Operata la ricostruzione del relitto e del donato onde valutare la quota di disponibile, il dato ricavato era pari a € 423.253,62.

Essa costituiva pertanto la quota di cui il de cuius poteva disporre in vita senza ledere la riserva dei successibili necessari.

Di poi il Tribunale ha calcolato quanto spettante ai singoli eredi sulla base della successione legittima essendo morto il padre/marito ab intestato oltre quanto ricevuto in vita a titolo di donazione diretta o indiretta, per addivenire alla conclusione che ciascuno di essi riceve dalla successione e dalle donazioni quanto rientrante nella propria quota di riserva.

Specificatamente, per quanto di interesse contro 303.000 di quota di legittima, NOME ha ricevuto 308.000€ e 338.000€ contro una quota di riserva di 282.169,08.

La controprova è data dal fatto che il de cuius ha disposto in vita per donazioni di una somma pari a € 326.967 contro una quota disponibile superiore pari a € 423.253 (come sotto si vedrà infatti le censure mosse da entrambe le parti sulla decisione in punto di donazioni come assunte dal Tribunale sulla scorta della ctu sono da rigettare).

Quindi egli ha disposto di meno di quanto poteva disporre e pertanto ne consegue che nessuna violazione di riserva ha effettuato.

Di conseguenza anche il punto IV di censura è da rigettare:

la divisione come operata tenendo conto di calcoli correttamente effettuati e non contestata se non sotto tale errato punto di motivazione, non può che essere confermata.

Anche il punto V di censura è del tutto infondato e ai limiti della inammissibilità.

Il Tribunale ha motivato il rigetto del mancato riconoscimento dei canoni di locazione e della indennità di occupazione percepiti dai convenuto sulla base di un regolamento di comunione pro indiviso e di un contratto di comodato, assunto dalla assemblea della comunione in data 1.10.2012, cui gli attori invitati a comparire non hanno partecipato e che non hanno impugnato quali comunisti assenti / dissenzienti.

Replica a tale motivazione la parte appellante, assumendo la simulazione o la nullità delle decisioni assunte.

Non enunciando sulla base di quali elementi tale simulazione o tale nullità dovrebbero essere ritenute dalla Corte, il motivo si presenta del tutto inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

In ogni caso, le eventuali censure alle decisioni della Assemblea dei comunisti, avrebbero dovuto essere avanzate dalla parte attuale appellante nei 30 giorni di cui all’art. 1108 e ss c.c., trattandosi di contestazioni attinenti ad atti di straordinaria amministrazione di cui si assumeva il nocumento per la comunione:

non dalla Corte in questa sede, non essendo in ogni caso stato fornito alcun elemento di critica ulteriore oltre la generica censura sopra riportata.

Sulle spese parzialmente compensate la Corte non può che costatarne la correttezza atteso il rigetto della domanda di reintegrazione della legittima avanzata dagli attuali appellanti in prime cure e quindi la maggiore soccombenza.

L’appello incidentale è stato sopra riassunto nei suoi elementi descrittivi ed anch’esso è privo di fondamento.

1.

Sul mancato calcolo dei debiti della eredità, rimborso Irpef 2009, spese funerarie e imposte di successione, il doc. 6 richiamato come allegato alla comparsa di costituzione non si rinviene in atti, non compare nel fascicolo telematico di I grado non è ridepositato né in cartaceo né in telematico:

vi è un doc. 5 da cui si desume una richiesta di restituzione dell’Irpef da parte del legale, ma non vi è prova sul versamento effettuato.

2.

Il fatto che la stipula di assicurazione a favore di terzi configuri un diritto del beneficiario e non rientri nel relictum, non esclude il valore di donazione indiretta quale ricostruito dal Tribunale quanto meno, secondo quanto ricostruito dalla giurisprudenza, in relazione ai premi pagati.

Secondo Cass. 29583 2021 “D. Costituisce principio acquisito che, in tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell’assicurazione (art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cass. n. 3263/2016).

Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass., S.U., n. 11421/2021; n. 25635/2018; n. 15407/2000).

E’ opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell’assicuratore (Cass. n. 4833/1978).E. Ex art. 1923 c.c., comma 2, in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai premi pagati dallo stipulante non alle somme percepite dal beneficiario. La Suprema Corte ha chiarito che le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come “donazioni indirette” a favore dei beneficiari delle polizze stesse (Cass. n. 3263/2016).

Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce pertanto il c.d. “negozio mezzo” (l’assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del “negozio fine” (la donazione).

Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall’art. 809 c.c. (Cass. n. 7683/2015).

Nuovamente, la semplice lettura della ctu, avrebbe consentito di appurare che il ctu aveva considerato quale donazioni indiretta il solo pagamento dei premi.

3.

Quanto alle donazioni di L. 100 milioni alla figlia NOME per l’avvio del maneggio, le deposizioni testimoniali richiamate ( e COGNOME ) sono del tutto generiche e inidonee alla prova della effettiva dazione di denaro, tenendo anche in conto che il maneggio era poi intestato all’ex marito della che quindi eventualmente è stato il beneficiario della somma.

4.

Le donazioni asserite come effettuate al figlio , concernenti il prezzo dell’immobile acquistato dal figlio e il pagamento di prestazioni professionali sono state valutate ed escluse dal ctu, il quale ha ribadito tale sua posizione anche in sede di risposta alle osservazioni.

Infatti, deduce il ctu “ “.

lo stesso ctp enuclea poi una serie di atti fatti e docc. allegati in atti dai legali delle parti, per i quali tuttavia come espressamente riconosciuto dallo stesso CTP dr. non sono emersi sufficienti elementi probatori nel corso delle operazioni peritali per potere ritenere provate le circostanze e i fatti dedotti nel giudizio.

Si rammenta poi che alla conclusione delle indagini peritali, tutti i consulenti delle parti hanno sottoscritto l’elenco degli atti dispositivi compiuti in vita dal de cuius da ritenersi provati”.

Nulla è stato aggiunto in sede di appello incidentale a confutazione della inidoneità delle prove articolate in I grado e ritenute insufficienti dagli stessi ctp.

La censura non può esaurirsi ai sensi dell’art. 342 c.p.c. in una mera reiterazione degli assunti già disattesi.

5. Lo stesso non contesta la ricostruzione dei fatti relativi alla cessione da parte del padre del 75% delle quote sociali.

Rileva solo che non trattavasi di donazione indiretta, ma di una retribuzione per le prestazioni gratuite fornite dal figlio nell’officina del padre.

Peccato tuttavia che oltre alla assenza di una qualificazione giuridica della fattispecie (donazione remuneratoria, liberalità in occasione di servizi resi, con conseguente necessità o meno delle forme di legge) manchi del tutto la prova delle circostanze affermate dall’appellante incidentale.

Gli appelli devono essere respinti.

Le spese di lite attesa la reciproca soccombenza sono compensate per un terzo.

I residui 2/3 sono a carico di parte appellante maggiormente soccombente.

Valore indeterminabile complessità media ai medi con esclusione della fase istruttoria.

Raddoppio del C.U. a carico di entrambe le parti.

La Corte definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

respinge l’appello principale e l’appello incidentale avanzati da NOME e Compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite.

Pone i residui 2/3 a carico di NOME e a favore di , 2/3 che liquida in € 5700 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.

Raddoppio del C.U. a carico di entrambe le parti appellanti.

Firenze 29 aprile 2025

la Presidente rel. est. dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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