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Risoluzione contratto appalto onere della prova

La sentenza chiarisce i principi in tema di onere della prova e di ripartizione dell’onere probatorio nelle azioni di risoluzione contrattuale, confermando che spetta all’attore dimostrare l’esatto adempimento. Inoltre, evidenzia come la mancata reazione immediata dell’amministrazione aggiudicatrice a fronte di contestazioni non costituisce di per sé prova contraria all’inadempimento, in quanto compatibile con una condotta collaborativa e con l’intento di proseguire il rapporto contrattuale.

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Pubblicato il 6 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D’Appello di Trieste SEZIONE PRIMA CIVILE R.G. 329/2023

La Corte D’Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._132_2025_- N._R.G._00000329_2023 DEL_02_05_2025 PUBBLICATA_IL_02_05_2025

nella causa iscritta al n. 329/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato e iscritto a ruolo il 29.8.2023, con sede in Roma alla INDIRIZZO in persona dell’Amministratore Unico legale e rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all’atto di appello, dagli Avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME tutti del Foro di Napoli, elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dell’Avv. NOME COGNOME del Foro di Udine, sito in Udine alla INDIRIZZO 33100; appellante – attore in primo grado contro in persona del Sindaco in carica pro tempore , con sede in Varmo (UD) alla INDIRIZZO rappresentato e difeso, giusta determina comunale n. 287 del 30 novembre 2023, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Trieste, nonchè dall’avvocato NOME COGNOME del Foro di Udine, per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;

appellata – convenuta in primo grado

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Udine n. 671/2023, n. 3428/21 RG, pubblicata il 18.7.2023 e notificata il 28 luglio 2023:

– appalto -.

CONCLUSIONI

Per l’appellante, come in note depositate il 27.2.2025:

) sospendere il presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. per i motivi esposti al punto “I.c)” del primo motivo di appello;

– In via principale e nel merito:

accogliere per i motivi tutti espositi con l’atto introduttivo, il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 671/2023 emessa dal Tribunale di Udine, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa NOME COGNOME nell’ambito del giudizio N.R.G. 3428/2021, depositata in cancelleria in data 18.07.2023, notificata il 28.07.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano integralmente:

“(…)

a) accertare e dichiarare, previa disapplicazione, l’illegittimità per tutti i motivi di cui sopra, della Determinazione n. 205 del 09.09.2021 del e di tutti gli altri atti ad essa preordinati, connessi e conseguenti, con cui l’Amministrazione ha ingiustamente risolto unilateralmente il contratto d’appalto Rep. 1183 del 12.05.2020, relativo all’appalto del servizio di ristorazione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado di (per gli anni 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022 – CIG:

in danno alla società b) accertare e dichiarare che la risoluzione del contratto d’appalto rep.1183 del 12.05.2020 in danno alla è avvenuta esclusivamente per fatto e/o colpa del c) accertare e dichiarare, previa disapplicazione, l’illegittimità della escussa cauzione definitiva della somma di € 14.575,00 corrisposta dalla e, pertanto, condannare il al pagamento della somma di € 14.575,00 in ripetizione e in favore della gravata di interessi ex D.Lgs 231/02 e s.m.i.

;

d) condannare il convenuto per l’effetto dell’accoglimento delle domande di cui sopra, a risarcire la società di tutti i danni patiti e patiendi derivanti dall’illegittimo provvedimento di risoluzione in danno adottato con la determinazione n. 205 del 09.09.2021 e/o alla maggiore o minore somma che il Giudice individuerà in corso di causa;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.

– Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

Per parte appellata, come da memoria depositata il 2.1.2025: Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, a conferma integrale dell’impugnata sentenza, rigettare il proposto appello perché inammissibile, improponibile e comunque integralmente infondato, con vittoria di spese di lite in misura massima anche per il secondo grado di giudizio DI CAUSA Il procedimento di primo grado 1.

Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Udine, il , allegando in sintesi:

– di essersi aggiudicata, nel corso del 2019, l’appalto per l’affidamento del “servizio di ristorazione scolastica per la scuola primaria e secondaria di 1° grado di per gli anni scolastici 2019-2020;

2020-2021, 2021-2020”;

– che, conseguentemente, le parti avevano stipulato il contratto d’Appalto Rep. 1183 del 12.05.2020, con decorrenza del servizio dal 1° gennaio 2020 fino al 30 luglio 2022;

– di avere regolarmente prestato il servizio affidato in appalto;

– che in data 9.9.2021, nonostante contestazioni e controdeduzioni, il a seguito di atti di indagine della Procura della Repubblica di Udine, aveva adottato la determina n.205, così disponendo la risoluzione del contratto per asserite reiterate irregolarità, ed aveva poi incamerato la cauzione contrattuale di € 14.575,00.

Tanto premesso, ritenuta illegittima la risoluzione contrattuale operata, ha agito, la società affidataria, chiedendo la disapplicazione degli atti amministrativi in tesi illegittimi, l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per la risoluzione contrattuale e la condanna del al risarcimento dei danni causati.

2.

Con comparsa depositata il 25.5.2022 si è costituito il resistendo in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree e agendo, in via riconvenzionale, per il risarcimento dei danni causati per il minor valore del servizio prestato, i maggiori oneri sostenuti per l’affidamento del servizio ad altro soggetto e per lesione dell’immagine.

3. Il Tribunale di Udine, assegnati i termini ex art. 183

c.p.c., all’esito di procedimento istruito, oltre che per documenti, con l’assunzione di talune delle prove orali richieste dalle parti, con sentenza n. 671/23 dd. 18.7.2023 ha così, in sintesi, statuito:

– ha rigettato l’istanza, formulata da di sospensione del processo civile fino all’esito del procedimento penale relativo ai fatti contestati anche dal Comune di non sussistendo il necessario rapporto di pregiudizialità;

– ha rigettato le domande attoree, rilevando che non aveva provato il proprio esatto adempimento, a fronte di condotte contestate di oggettiva gravità e rientranti nelle previsioni normative e contrattuali applicabili;

– ha dato atto dell’incameramento della cauzione, in misura di €.9.823,55, da parte del – ha rigettato le domande riconvenzionali del convenuto in quanto:

il danno consistente nei costi della procedura di sostituzione del contraente si dovevano ritenere ampiamente coperti dalla cauzione incamerata, quelli da minor valore del servizio non potevano essere liquidati equitativamente – come richiesto -, e quelli per danno all’immagine erano insussistenti in concreto;

– ha, infine, compensato le spese di lite tra le parti per la reciproca soccombenza.

L’appello di 4. Con atto di citazione notificato il 29.8.2023 ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone l’integrale riforma e formulando le soprariportate conclusioni per i seguenti motivi.

4.1.

In primo luogo, l’appellante ha insistito per la sospensione del procedimento fino alla definizione del processo penale, pendente avanti al Tribunale di Udine, avente ad oggetto l’accertamento dei fatti che il ha ritenuto configurassero gravi inadempimenti contrattuali.

A riprova di ciò ha evidenziato che la non gravità dei fatti contestati poteva desumersi dal fatto che l’amministrazione comunale aveva continuato a pagare il servizio ricevuto e, anche a seguito della segnalazione delle due insegnanti sentite come testimoni in corso di causa, non aveva ritenuto di comminare sanzioni o azionare penali.

Ha aggiunto l’appellante che l’allora amministratore e il dirigente firmatari del contratto erano risultati assolti in sede penale, come da sentenza (in atti indicata quale doc.4 della produzione, ma in realtà non prodotta) non potuta produrre precedentemente, in quanto il relativo passaggio in giudicato sarebbe avvento dopo lo spirare dei termini per le istanze istruttorie.

4.2.

Con il secondo motivo d’impugnazione, l’appellante ha sostenuto di avere regolarmente adempiuto l’onere probatorio a proprio carico (dell’insussistenza degli inadempimenti contrattuali contestati), evidenziando che:

– lo stesso non aveva mai applicato penali o sospeso i pagamenti del servizio;

– il contenuto della relazione tecnica del proprio consulente, prof. (doc.15 del primo grado), sconfessava le contestazioni;

– a seguito delle controdeduzioni di il servizio era proseguito e il Comune di nulla aveva obiettato fino alle indagini penali;

– le testimonianze assunte erano inattendibili, non potendo confermare con certezza difetti di grammatura dei pasti, solo sulla base di ricordi visivi;

– il Tribunale del Riesame di Trieste, con ordinanza dd. 2.8.2021, aveva sostanzialmente sconfessato – in termini di gravità indiziaria – i presupposti difetti contestati (insufficiente percentuale di prodotti biologici);

– l’art. 44 del capitolato speciale di appalto prevedeva la risoluzione del contratto solo in caso di reiterate e persistenti irregolarità nell’esecuzione dell’appalto o altre gravi violazioni degli obblighi contrattuali.

Le difese del in appello.

Con comparsa depositata il 12.6.2024 si è costituito in questo grado il resistendo in giudizio, chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione, e, in generale, dell’appello, senza riproporre le domande riconvenzionali formulate in primo grado.

5.1.

Il Comune appellato ha sostenuto la piena sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale operata, per gravi e reiterate irregolarità, confermata dalle testimonianze – ove correttamente interpretate- delle insegnanti sentite all’udienza del 30.1.2023.

5.2.

Per il resto, l’appellato ha negato che potesse assumere valore di prova contraria all’inadempimento il fatto che il non avesse irrogato sanzioni, penali o sospensioni dei pagamenti, trattandosi di condotte agevolmente spiegabili anche con l’intento, in ottica collaborativa e di buona fede, di ottenere, dopo le segnalazioni di criticità, uno spontaneo “cambio di rotta” da parte dell’impresa appaltatrice.

Nessun valore probatorio ha poi la perizia stragiudiziale di parte a firma di tale prof. peraltro prodotta solo in stralcio.

Parimenti non significativo nel senso voluto dall’appellante sarebbe il comportamento tenuto dalla PA a seguito delle controdeduzioni dell’appaltatrice.

Il procedimento di secondo grado 6. All’udienza del 2.7.2024 il consigliere istruttore ha dato atto che non risultava depositato in PCT il documento che aveva indicato quale doc. n.4 (ivi denominandolo:

“Sentenza n.244/2023 del Tribunale di Udine – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari depositata in cancelleria il 5.4.2023”) e, su richiesta, ha assegnato alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. 7. Le parti hanno depositato le memorie nei termini di legge e, a ciò autorizzate, anche note sostitutive dell’udienza di assunzione in decisione, originariamente fissata per il 4.3.2025.

RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Preliminarmente, richiamando quanto già evidenziato a verbale dell’udienza del 2.7.2024, per quanto possa valere, deve darsi atto che parte appellante, contrariamente a quanto scritto nel documento prodotto in allegato all’atto di appello e denominato “NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI.pdf”, non ha prodotto la “Sentenza n.244/2023 del Tribunale di Udine – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari depositata in cancelleria il 05.04.2023, divenuta irrevocabile il 20.06.2023…”, neppure dopo che tale mancata produzione era stata fatta constare in udienza. 9. Ciò premesso, l’appello è infondato.

9.1.

Quanto all’istanza di sospensione, come già evidenziato dal giudice di primo grado, manca il necessario nesso di pregiudizialità, e, in proposito, basti rammentare il qui condiviso insegnamento secondo il quale:

“La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p.

, in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.

Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale.

” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021 (Rv. 661669 – 01), conf. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019 (Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 02).

Pare evidente che, nel caso di specie, oltre al fatto che non sono stati prodotti atti rilevanti del processo penale in tesi presupposto, pur se più volte citati da parte appellante (l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Trieste del 2.8,2021 – avendo prodotto quale doc.16 in primo grado solamente il dispositivo-, e la sentenza del GIP di Udine, mai prodotta), quand’anche vi fosse prova idonea degli esatti contenuti del processo penale, non sussisterebbero comunque i presupposti per la sospensione del presente procedimento, trattandosi, al più, della rilevanza degli stessi fatti, ma non essendovi alcuna norma che ricolleghi alla commissione del reato l’effetto giuridico dedotto in ambito civile. Tutto ciò oltre al fatto che, com’è noto, in sede penale vigono principi molto diversi, rispetto a quella civile, in tema di onere della prova e di livello di prova sufficiente per giungere ad un accertamento dei fatti illeciti.

9.2.

Venendo all’esame dei motivi meritali, deve ritenersi che correttamente il giudice udinese abbia statuito sulla ripartizione dell’onere della prova:

spettava a parte appellante dimostrare il proprio esatto adempimento, applicandosi, al caso di specie, oltre alla giurisdizione del giudice ordinario, anche la ripartizione propria dell’azione di risoluzione contrattuale.

In proposito la difesa di ha offerto solamente meri indizi, non gravi, né univoci.

9.2.1.

Il fatto, più volte citato, che il non abbia reagito alle supposte violazioni contrattuali con strumenti di autotutela come la sospensione del pagamento o con strumenti sanzionatori/ indennitari, come l’imposizione di penali, pacifico che tra la prima formale messa in mora per criticità (PEC del 6.11.2020 – doc.

6 del e la risoluzione (determina del 9.9.2021) era stato tentato un dialogo costruttivo tra le parti, è ragionevolmente spiegabile con una prudente gradualità di reazione all’inadempimento della controparte, in un’ottica ispirata alla collaborazione contrattuale in buona fede, contemperata all’esigenza di evitare brusche interruzioni nel servizio comunque prestato.

9.2.2.

Del tutto insufficiente, poi, come elemento di prova, è il parere di parte del prof. verosimilmente destinato al processo penale (come si desume dal di pag.1 dello stesso documento), prodotto in primo grado dall’odierna appellante, in formato non integrale.

In primo luogo, in quanto parte appellante non ha minimamente allegato nei propri atti, almeno in sintesi, il contenuto di detto parere, o in che misura e in che parte lo stesso rileverebbe quale prova a favore dell’esatto adempimento.

In secondo luogo, e comunque, perché, da una lettura dello stesso, si evidenzia come, dopo un excursus normativo che occupa le pagine da 1 a 3, nelle pagine leggibili (14-16) siano trattati solo alcuni dei temi rilevanti:

l’uso di prodotti surgelati, l’uso di tonno all’olio di girasole, il rilevamento di temperature dei pasti non adeguate (sul punto il parere rimanda a una parte del documento non prodotta), la contestazione della mancanza di area dedicata alla preparazione di pasti per celiaci.

Nulla è detto in merito ai gravi fatti narrati dalle due testimoni assunte in causa, quali:

verdure servite con insetti o vermetti, pane con muffe, porzioni inferiori (di primi e secondi) a quelle precedenti e attese e ritardi per carenza di personale.

9.2.3.

Anche la contestazione dell’attendibilità delle testimonianze assunte è del tutto inefficace ad escluderne il valore probatorio, concentrandosi su un unico aspetto marginale (la stima della consistenza delle porzioni) peraltro di comune esperienza quotidiana, oltre che professionale per delle insegnanti che potevano usufruire dei servizi di mensa, e, quindi, certamente apprezzabile senza necessità di particolari competenze o di precise misurazioni.

9.2.4.

Come anticipato, poi, e come rilevato anche dal giudice di primo grado, non è mai stata prodotta l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Trieste che, in tesi, avrebbe valutato negativamente il fondamento indiziario dell’indagine.

In atti risulta prodotto solo un dispositivo, evidentemente scarsamente significativo, anche perché da inquadrare in una fase meramente cautelare e iniziale del procedimento.

9.2.5.

Quanto alla gravità delle violazioni, al di là del fatto che l’appellante non ha offerto prova del proprio adempimento, si condivide la valutazione del giudice di primo grado e si rimanda a quanto osservato, in merito al contenuto delle testimonianze assunte, in parte già richiamate.

Il tempo trascorso dalla prima messa in mora alla risoluzione del contratto, poi, lungi dal costituire elemento a favore dell’appellante, dato il contenuto delle ulteriori contestazioni formalizzate con PEC del 13.8.2021 (dopo che il 15.7.2021 vi era stata applicazione di misura cautelare penale emessa dal GIP di Udine), sta a significare che le condotte inadempienti erano proseguite nel tempo.

Rispetto alla discovery dell’indagine penale, poi, occorsa a metà luglio 2021, il , anche alla luce dei pregressi rilievi critici, ha reagito con prontezza, con contestazioni formali nei mesi di agosto e settembre (docc.10 e 12 della produzione di primo grado) e con la risoluzione a settembre 2021.

10. Da quanto sopra discende il rigetto integrale dell’appello, la condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate su valori medi, tranne che per la fase di trattazione al minimo, del parametro di riferimento (€.1.134,00 per studio, €.921,00 per introduttiva, €.922,00 per trattazione ed €.1.911,00 per la fase decisionale), oltre all’attestazione della debenza del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 329/2023 RG, così decide:

1. rigetta l’appello proposto da e, per l’effetto:

– conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Udine n. 671/2023, pubblicata il 18.7.2023;

2 – condanna a rifondere all’appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.4.888,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

3.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater

D.P.R. 115/2002 a carico dell’appellante.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Trieste, 29.4.2024.

Consigliere estensore Presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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