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Risarcimento danni da perdita del rapporto parentale

La sentenza analizza il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Conferma la liquidazione del Tribunale per i figli, in quanto congrua rispetto alla qualità ed intensità del rapporto familiare e al grave peggioramento delle condizioni di salute della madre. Conferma anche il risarcimento per i fratelli, ritenendo provato il forte legame affettivo con la sorella, nonostante l’età avanzata.

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Pubblicato il 10 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE – Sezione II Civile – composta dai Signori Magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente – Dott. NOME COGNOME Consigliere relatore – Dott. NOME COGNOME Consigliere – ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._165_2025_- N._R.G._00000446_2022 DEL_28_05_2025 PUBBLICATA_IL_28_05_2025

nella causa in materia civile iscritta al n. 446 del Ruolo 2022, promossa in questa se- de di appello con citazione depositata il 14/12/2022 (P. IVA e C.F. in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall’Avv.NOME COGNOME in forza di procura spe- ciale trasmessa per via telematica unitamente alla citazione d’appello

– appellante –

contro (C.F. (C.F. (C.F. C.F:

(C.F. tutti rappresentati e difesi dall’Avv.NOME COGNOME per mandato a margine dell’atto di citazione di primo grado, trasmesso per via telematica, unitamente alla comparsa – appellati – Oggetto della causa:

giudizio di appello contro la sentenza n.437/2022 del Tribunale di Pordenone – risarcimento danni.

Causa chiamata all’udienza di precisazione delle conclusioni del 30/10/2024, sosti- tuita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e trattenuta in decisione con conces- sione dei termini ex art.190 c.p.c. Conclusioni Per l’appellante:

voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, reiectis contrariis, in parziale rifor- ma della sentenza n. 437/2022 depositata il 5.8.2022 dal Tribunale Ordinario di Por- denone, nella persona della dott.ssa NOME COGNOME nella causa civile di primo grado iscritta al numero di R.G. 3278/2019, notificata il 8.11.2022, accogliere il qui propo- sto appello e per l’effetto rideterminare il risarcimento pertoccante, per i titoli sopra descritti, ai signori , mediante giusta e corretta applicazione delle tabelle integrate a punti dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano in riferimento a tutte le circostanze concrete del caso indicate nei rispettivi motivi di appello; in ogni caso, disporre la restituzione delle somme versate in eccesso, maggiorate degli inte- ressi al tasso legale.

Con il favore delle spese del presente grado di giudizio.

Per gli appellati: respingersi l’appello per essere, come dedotto e contestato, infonda- to in fatto ed in diritto e per l’effetto confermarsi la sentenza impugnata;

spese e competenze rifuse con distrazione al deducente procuratore dichiaratosi antistatario.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45 c.17 della legge 69/09) Con atto di citazione iscritto a ruolo il 14/12/2022 l’ ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Pordenone n.437 depositata il 5/8/2022 che aveva condannato l’ stessa a pagare a , iure hereditatis, il risarcimento del danno maturato dalla defun- ed inoltre a risarcire agli stessi attori ed a [..

nella parte in cui ha liquidato il danno morale-esistenziale subito da a causa della perdita del rapporto parentale con la madre attribuendo loro 30 punti per la voce qualità ed intensità della relazione e ciò sulla base dell’errato presupposto che non fossero state specificamente contestate le allegazioni attoree ri- guardo alla frequentazione dei parenti con la defunta;

e nella parte in cui il Giudice ha liquidato il danno morale-esistenziale anche a per la perdita della sorella attribuendo loro 15 punti per la voce qualità ed intensità della relazione.

Si sono costituiti in giudizio gli appellati eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello ex aret.348 bis c.p.c. in quando manifestamente infondato;

e osservando, nel merito, che la decisione di primo grado non è basata solo sulla non contestazione, ma anche sul complessivo quadro probatorio emerso dall’istruttoria e su massime di comune esperienza riguardo alla frequentazione dei figli con la madre e alla intensa e prolungata sofferenza della vittima primaria;

e che ugualmente cor- retta, per gli stessi motivi, deve essere ritenuta la valutazione del Giudice riguardo al- la posizione dei fratelli.

In subordine gli appellati hanno chiesto l’ammissione della prova testimoniale già capitolata nella memoria di data 23/9/2020.

   L’appellante , in sigla , non conte- sta che gli appellati abbiano subito un danno a causa della perdita del rapporto parentale con la defunta madre , ma censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, utilizzando le note tabelle milanesi per liquidare tale danno, ha attribuito loro un punteggio molto elevato riguardo al parametro costituito dalla qualità e intensità della relazione affettiva (ovvero 20 punti, e non 30 come impropriamente affermato nell’atto di appello);

e ciò sulla base del presupposto errato che i fatti allegati dagli attori in primo grado si potessero ritenere dimostrati perchè non oggetto motivazione dell’impugnata sentenza, su tre elementi di giudizio:

le “presunzioni semplici, ovvero massime di esperienza e l’id quod plerumque accidit”, la “quantità e qualità delle occasioni di frequentazione dei parenti con la vit- tima primaria, come riferite dagli attori, in quanto non specificatamente con- testate dall’azienda ospedaliera”, e infine la “condizione di particolare ago- nia, penosità e durata della malattia della vittima primaria, tale da determinare una maggiore sofferenza nella vittima secondaria”.

1.2.

Il primo argomento è, in linea teorica, certamente condivisibile.

La Corte di Cassazione ha infatti chiarito (e non vi è ragione di discostarsi da questo principio di diritto) che «in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e so- relle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al mede- simo “nucleo familiare minimo”, nell’ambito del quale l’effettività di detti rap- porti costituisce tuttora la regola, nell’attuale società, in base all’id quod ple- rumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25774 del 14/10/2019, non massimata; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018, Rv. NUMERO_DOCUMENTONUMERO_DOCUMENTO)» (così in motivazione Cassa- zione Sez.3, Sentenza n.9010 del 21/03/2022; nello stesso senso Sez.3, Sen- tenza n.22397 del 15/07/2022).

1.3.

La regola di giudizio individuata dalla giurisprudenza di legittimità riguarda però l’esistenza e non la misura del danno;

o meglio:

ciò che si può presumere è una quota standard della componente c.d. statica del danno (e cioè la sofferenza interiore patita dai superstiti) ma non (o comunque solo a livello di base) quella dinamico-relazionale1.

1 «In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge La presunzione di cui si è detto può quindi giustificare l’attribuzione, al più, di un punteggio intermedio fra il minimo (zero) e il massimo (30) previsti dal- la tabella (sempre tenendo conto delle caratteristiche specifiche del caso concreto);

al fine di superare questo limite è invece necessaria la prova della parti- colare consistenza del rapporto affettivo e delle conseguenze negative della perdita del rapporto con il defunto sulle ordinarie abitudini di vita dei con- giunti superstiti.

1.3.1.

Il Tribunale di Pordenone ha ricavato questa prova dalla mancata contestazione specifica da parte della convenuta dei fatti allegati dagli attori, ma si tratta di una scelta che non può essere condivisa;

e ciò perchè, come ha giustamente evidenziato l’Azienda appellante, l’onere di contestazione vale solo per i fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte2 e non può quindi essere esteso alle circostanze estranee a questa sfera (in quanto appartenenti all’ambito della vita privata e personale di chi le allega).

1.3.2.

E’ stato quindi necessario ammettere la prova testimoniale richiesta dagli atto- ri sin dal primo grado.

In particolare sono stati esaminati figlio di , marito di già marito di figlia di sorella di , amica di famiglia di Dalle deposizioni dei testi è emersa l’esistenza di un rapporto di assidua frequentazione fra la sig.ra – persona assai vivace ed attiva pridinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, del- l’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)» (così, in massima, Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024). 2 “Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, va operata una summa divisio, a seconda che il fatto sia riferibile anche alla controparte e sia stato specificamente allegato o no.

Invero, mentre quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della controparte, non viene espunto dal materiale probatorio a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest’ultima e va, quindi, comunque, della malattia che l’ha portata alla morte3 – ed i figli e di una costante condivisione sia delle festività, delle più varie occasioni conviviali4 e dei momenti importanti per i membri della famiglia (come ad esempio il matrimonio di , prima rinviato proprio nell’attesa della guarigione di e poi, quando tale speranza non si concretizzò, comunque celebrato, ma cercando di coinvolgerla in qualche modo nell’evento mediante una apposita visita in Ospedale)5, sia degli ordinari bisogni di vita (come di- mostra il supporto dato da alla figlia ed al marito nell’accu- 3 teste “La nonna viveva da sola nella casa sua e del nonno, venuto a mancare un paio di anni prima; quando c’erano incontri di famiglia andavamo noi a prenderla, perchè lei non aveva la patente;

devo dire che era una persona molto attiva, curava l’orto e le galline, ma comunque noi cercavamo sempre di coinvolgerla o andarla a trovare pensando che le facesse piacere“;

teste :

“la sig.ra era una persona molto attiva, curava l’orto e le galline ed era fiera di questa sua operosità”;

COGNOMEho conosciuto la sig.ra poco dopo aver conosciuto la mia ex moglie, quindi nella prima metà degli anni 2000;

lei era una persona molto attiva, io la definivo “energetica”;

teste “mia zia era una persona molto attiva e dinamica, direi un vulcano, era sempre piena di energie fisiche e morali, di compagnia e pronta alla battuta;

la fami- glia era molto unita, quindi spesso ci si trovava tutti assieme a cena e comunque vi erano frequenti contatti telefonici”;

teste :

“sono un’amica di famiglia di ho conosciuto qualche mese prima che avesse l’incidente per cui è stata poi ricoverata, questo è accaduto in un’occasione mi pare di un compleanno o di un altro incontro collettivo ed erano presenti un po’ tutti i familiari.

Quando l’ho conosciuta mi è parsa una persona molto attiva e intraprendente”.

4 teste “i miei genitori si sono sempre assicurati che fosse mantenuto vivo il rap- porto con con la nonna ;

se lei non aveva impegni con le altre figlie , di solito il sabato o la domenica li passava a casa nostra;

mio padre lavorava e lavora a Pordenone e quindi si è sempre interessato delle condizioni di sua madre;

per le festività ci si organizzava e quindi a Na- tale o Santo Stefano ci si riuniva a casa nostra o delle zie “;

teste :

“l’incidente che ha causato la rottura del femore è avvenuto a casa nostra, quella sera eravamo a cena assieme, come del resto capitava spesso, preciso che noi abitavamo vicino alla sig.ra “;

teste “Durante le festività si pranzava o cenava con lei, ora da un figlio ora dall’altro;

aggiungo che spesso si cenava assieme anche durante la settimana, senza bisogno che ci fosse una occasione parti- colare”;

teste “Nel corso degli anni ci sono stati vari incontri conviviali che hanno riunito tutti i familiari, che erano davvero molti Ci sono tanti episodi che potrei raccontare per dimostrare il forte legame affettivo che c’era in famiglia e c’è ancora;

ad esempio ricordo che in occasione del funerale di mio padre, è venuto a suonare la tromba, cosa che non aveva mai fatto per nessun altro;

mi padre avrebbe voluto imparare a suonare la tromba, ma non aveva mai potuto farlo e quindi teneva al fatto che sapeva suonare.

Aggiungo che oltre a quanto ho detto sui rapporti affettivi, fra i familiari c’è sempre stato supporto reciproco in tutti i campi, mediante consigli ma anche con aiuti di tipo economico”.

5 teste “un momento difficile è stato quello del del 18 maggio, quando si è sposata mia zia ;

la nonna era fortemente dispiaciuta del fatto di non poter essere presente al matrimonio e per cercare di alleviare questa sua pena noi familiari, dopo la cerimonia, siamo andati assieme a trovarla in Ospedale, con mia zia ancora vestita da sposa”; teste :

“anche il giorno Con i figli)6.

Ed è altresì risultato che (e non solo loro) hanno costantemente seguito il decorso della malattia, rimanendo il più possibile vicini alla loro madre allo scopo di sostenerla anche moralmente7;

e ancora che tutti i componenti della famiglia hanno duramente sofferto per il progressivo peggioramento delle condizioni di salute, anche psicologica8, di (soprattutto all’avvicinarsi dell’esito finale della malattia, che evidentemente ad un certo punto è stato percepito come ineluttabile).

1.4.

In Tribunale di Pordenone ha infine valorizzato la particolare agonia, penosità 6 teste “sia io che mia moglie eravamo in Polizia e quindi avevamo dei turni di lavoro da rispettare, di conseguenza mia suocera badava ai nostri figli quando noi non potevamo essere a casa, di fatto ci è stata di grande aiuto in quel periodo della nostra vita”.

7 teste “Durante i ricoveri in Ospedale mi sono recato spesso a trovare la nonna, direi almeno una volta a settimana, sempre con mio padre”;

teste :

“noi abbiamo seguito assiduamente il decorso della sua malattia e non abbiamo mai mancato di supportarla in questo periodo”;

teste “sono andato frequentemente a trovarla in Ospedale Con i fratelli di mia moglie capitava di andare assieme a trovare durante i ricoveri, dipendeva anche dal tipo di struttura in cui era ricoverata Per quanto ho visto, la famiglia di origine di mia moglie era molto unita e si incontravano spesso;

anche durante la malattia c’è stato da parte di tutti un continuo interessamento e ci si teneva in contatto per valutare cosa era meglio fare”;

teste :

“Sono andata a trovare in Ospedale quasi tutti i giorni, non avendo particolari impegni miei;

l’ho vista molto crucciata ed avvilita e spesso si chiedeva come mai non migliorava e anzi peggiorava sempre, era sofferente più sul piano morale che fisico;

in queste mie visite in Ospedale ho incontrato praticamente tutti i familiari, soprattutto i figli a turno c’erano sempre, anche due volte al giorno, nei fine settimana poi c’erano proprio tutti, in un paio di occasioni ho incontrato anche i fratelli di 8 teste “posso dire che a Natale 2018, quando sono andato a trovare la nonna con mio padre, ho visto che lei aveva un atteggiamento positivo nel senso che dimostrava speranza di po- ter guarire a breve, mentre a Pasqua 2019 ho notato un cambiamento di umore, nel senso che mi pareva rassegnata, del resto era una persona intelligente e quindi si rendeva bene conto che le sue con- dizioni di salute erano precarie. a parte lo sconforto iniziale, per quanto ho visto lei aveva voglia di tornare a casa e stare ancora con i nipoti e le persone di famiglia;

questa condizione si è poi tra- sformata in sconforto con l’aggravarsi delle sue condizioni di salute”;

teste :

“All’inizio mia suocera era fiduciosa di poter guarire, anche perchè era una persona forte, poi progressivamente ho visto che il suo morale è peggiorato ed era sempre più abbattuta, pensava spesso ai nipoti Quando ho conosciuto mia moglie ho visto che la sua era una famiglia davvero molto unita e in armonia, spesso si pranzava o si cenava tutti assieme;

per questo tutti hanno molto sofferto per la perdita , il periodo del ricovero e della malattia fino alla morte è stato veramente difficile”;

teste “dopo l’incidente, essendo stata sempre una persona molto attiva, sono cambiate anche le sue condizioni mentali, il fatto di non poter essere utile e fare le cose era una cosa per lei insopportabile Il periodo della malattia è stato molto difficile e le vicende sanitarie di hanno influito sul carattere e sull’umore delle persone di famiglia;

ci sono stati momenti di profondo sconforto, soprattutto quando dalle strutture ospedaliere arrivava-no notizie negative sull’evoluzione della malattia”;

teste “Durante la malattia NOME era preoccupata per la sua situazione, era avvilita per il fatto di non riuscire a stare meglio e anzi di peggiorare;

per i familiari lei è stata sempre stata ed è rimasta un punto di riferimento importante e quindi andavamo spesso a trovarla anche durante i ricoveri”;

teste :

“Ho conservato i rapporti con la famiglia anche dopo la morte di […e durata della malattia della vittima primaria.

A questo proposito si deve osservare che, dopo il primo intervento del 21 novembre 2018 (“in anestesia generale intervento di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare LBN omerale dx e successivo intervento di stabilizza- zione con chiodo PFN per frattura femorale”, come si legge a pag.4 della relazione del C.T.U. nominato in primo grado) la sig.ra non ha mai ripreso la sua vita ordinaria e – salvo il periodo (dal 26/11/2018 al 22/3/2019) durante il quale è stata ricoverata per la riabilitazione prima presso la Struttura Intermedia Polifunzionale di Sacile, poi presso la RSA di Rovere- do in Piano e infine presso la Casa Serena di Pordenone e le sue condizioni generali sono state discrete – ha subito un progressivo e inesorabile peggiora- mento9, a partire dal ricovero in Pronto Soccorso del 22/3/2019, cui hanno fatto seguito (come risulta dalla relazione del CTU dott. ) un primo intervento il 26/3/2019 (“revisione dell’anca dx con la rimozione del chiodo endomidollare e la protesizzazione con un’artroprotesi a stelo lungo a presa diafisaria e modulare; il posizionamento di un cotile, nella stessa area di rarefazione causata dall’azione erosiva della spiral blade”) e vari interventi di courettage e revisione delle ferite chirurgiche (8 maggio, 17 maggio, 20 maggio, 24 maggio, 27 maggio);

la situazione è definitivamente precipitata dall’ingresso in rianimazione (9 maggio, quando venne segnalato uno “stato di co- scienza fluttuante”, divenuto nei giorni successivi “francamente soporoso an- che se risvegliabile a chiamata energica e sotto lo stimolo doloroso”) fino al coma (17 giugno: “Stato di coma, con sguardo deviato verso destra, trisma”; 19 giugno:

“ulteriore peggioramento del quadro neurologico – la pz ha aperto 9 A pag.18 della relazione del C.T.U. di primo grado così si legge:

“Le condizioni generali della paziente possono essere considerate discrete – e abbastanza stabili – durante tutto il suo ricovero pres- so la SIP di Sacile, sino al 2273/2019, data del suo ricovero presso l’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Pordenone.

Successivamente all’intervento di revisione e di artroprotesi del 26/3/2019 e soprattutto dopo l’intervento di toelette chirurgica per deiscenza della ferita e drenaggio occhi spontaneamente – non esegue e non muove dopo stimolo doloroso”) e al decesso avvenuto il 21 giugno.

E’ evidente perciò che la sig.ra – persona descritta da tutti i testi come vivace e intelligente – ha avuto tutto il tempo e la possibilità di comprendere che le sue condizioni di salute, invece di migliorare, si stavano progressiva- mente (e irrimediabilmente) deteriorando;

ed è quindi logico ritenere – come del resto emerge dalle deposizioni dei testi – che alla iniziale speranza di guarigione sia subentrato un progressivo scoramento, fino alla coscienza e attesa dell’ormai inevitabile esito infausto:

condizione questa che è stata senza dub- bio dolorosa sia per la paziente – tanto più per il fatto di essere persona attiva ed abituata ad essere lei di supporto ai familiari – sia (direttamente e di rifles- so) per questi ultimi.

A nulla rileva poi il fatto che a produrre la morte della sig.ra abbia contribuito anche un evento – l’infezione da Candida – non imputabile all’ ciò attiene infatti al tema della responsabilità, che non è più oggetto di controversia in questo grado di giudizio e peraltro non è af- fatto esclusa dall’esistenza di una causa di morte concorrente con la condotta aziendale, e non ha alcuna influenza sulla quantificazione del danno.

1.5.

Deve essere perciò condivisa la decisione del Tribunale di Pordenone di attribuire ai figli della sig.ra – quanto al parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva – un numero di punti (20) di poco superiore alla mediana del range (0 – 30) previsto dalla tabella di Milano.

Conclusione questa che appare corretta anche volendo sviluppare un ragiona- mento matematico.

La tabella sopra citata prevede infatti sei indici sintomatici della qualità del rapporto e della conseguente entità del danno (1. frequentazioni/contatti;

2. 10 Scrive il C.T.U. a pag.34 della sua relazione:

“La tardiva gestione della complicanza emorragica è stata produttiva del successivo stato di shock con conseguente compromissione della funzione multi delle festività/ricorrenze;

3. condivisione di vacanze;

4. condivisione attività lavorativa/hobby/sport;

5. attività di assistenza sanitaria/domestica;

6. agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima prima- ria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria) e per- tanto a ciascuno si può attribuire un punteggio da 0 a 5;

in concreto è provata la sussistenza a livello massimo degli indicatori 1, 2, 5 (dovendosi attribuire rilievo non solo all’assistenza materiale ma anche a quella morale, che in concreto è stata continua e assidua) e 6:

e quindi, attribuendo a ciascuno il punteggio massimo (5), il risultato complessivo ammonta appunto a 20.

Non va peraltro dimenticato che gli indici sub 3 e 4 sono difficilmente utilizzabili nel caso di persone molto anziane come la sig.ra e pertanto a questi dovrebbe essere attribuito un peso (se non nullo) comunque inferiore rispetto a quello degli altri, con il risultato che tanto più, nel caso di specie, si deve ritenere equo e corretto il punteggio complessivo di 20.

   La censura proposta dall’ appellante riguarda anche il punteggio (15) attribuito dal Tribunale a , fratelli di 2.1.

Dalle deposizioni dei testi è emerso che anche manteneva- no rapporti costanti (personali o telefonici) con la sorella , partecipa- vano come lei agli eventi e incontri familiari e durante il periodo di malattia si sono interessati delle sue condizioni di salute e le hanno fatto visita in Ospe- dale;

e più in generale risulta che vi era tra i fratelli un forte e consolidato le- game affettivo e di solidarietà reciproca11.

11 teste “Quando andavo a trovare la nonna in Ospedale mi è capitato alcune volte di incontrare i suoi fratelli che comunque si preoccupavano delle sue condizioni di salute”;

teste “Con i fratelli di mia moglie capitava di andare assieme a trovare du- rante i ricoveri, dipendeva anche dal tipo di struttura in cui era ricoverata;

i fratelli di invece li ho incontrati qualche volta, occasionalmente”;

teste “la famiglia era molto unita, quindi spesso ci si trovava tutti assieme a cena e comunque vi erano frequenti contatti telefonici;

.2.

Non vi sono pertanto ragioni di discostarsi dalla valutazione media effettuata dal Tribunale di Pordenone, la cui correttezza e congruità è confermata non solo dal criterio presuntivo avvalorato dalla giurisprudenza della Corte di Cas- sazione (di cui si è detto nel precedente punto 1.2.) ma anche dai dati concreti ricavabili dalle sopra citate deposizioni testimoniali.

Si deve peraltro osservare che nel caso di persone anziane – come i fratelli – gli indici previsti dalla tabella di Milano devono essere commisurati alle condizioni personali di ciascun soggetto;

è evidente cioè che il grado di frequentazione, condivisione e assistenza che ci si può attendere fra genitori e figli relativamente giovani non è lo stesso possi- bile (ed esigibile) nel rapporto fra persone di età avanzata;

e quindi, per scen- dere al caso concreto, il fatto che una persona molto anziana e affetta da varie patologie come (che a giugno 2019 aveva quasi 87 anni) abbia insistito per andare a trovare la sorella in Ospedale più volte (ma probabilmen- te non con regolarità e frequenza) va considerato comunque significativo di un rapporto affettivo e di assistenza morale particolarmente intenso (peraltro confermato dalla deposizione della teste ;

e analoghe consi- derazioni si possono fare per che era un po’ più giovane (avendo all’epoca 79 anni) ma abitava a Conegliano (e quindi per visitare la sorella in Ospedale doveva arrivare fino a Pordenone, distante più di 30 chilo- metri dalla sua residenza).

Rimane quindi confermata la congruità del punteggio (intermedio fra il mini- mo e il massimo di tabella) attribuito ai fratelli dal Giudice di primo grado.

più la sorella che noi figlie;

solo per fare un esempio, mia madre aveva a casa incorniciate ed esposte in salotto le foto dei nipoti e di lei assieme con la sorella;

dopo la morte di mia madre si è chiusa in se stessa.

Mio zio abita a Conegliano, ma spesso veniva a trovare le sorelle e si fermava a cena;

di solito passava prima da e poi venivano assieme da mia madre;

e comunque spesso si sentivano al telefono.

Nel corso degli anni ci sono stati vari incontri conviviali che hanno riunito tutti i familiari, che erano davvero molti.

Aggiungo che le sorelle erano molto orgogliose del fratello che era stato Comandante dei Vigili Urbani, quindi tenevano molto alla sua opinio-    L’appello proposto dall’ va quindi inte- gralmente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura richiesta nel- la nota prodotta dagli appellati, da intendere come comprensiva della maggio- razione per la pluralità di parti ex art.4 commi 2 e 4 del d.m.55/2014, consi- derato che il valore della causa, pari alla differenza fra il risarcimento liquida- to dal Tribunale e quello indicato come congruo dall’ nella citazione d’appello (differenza misurata non cumulando le domande ma fa- cendo riferimento a quella di valore più alto, trattandosi di cumulo soggettivo) rientra nello scaglione da Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00.

la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:

respinge l’appello proposto dall’ contro la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 437/2022 di data 21/7/2022, pubblicata il 5/8/2022, che per l’effetto integralmente conferma;

condanna l’ appellante a rifondere agli appellati anche le spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 20.119,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

dà atto della sussistenza in capo all’ appellante dei presupposti di cui all’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio del 19/3/2025.

Il Giudice Estensore (dott.NOME COGNOME La Presidente (dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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