Definizione
La medicina fisica e riabilitazione si riferisce alla branca della medicina che si occupa della diagnosi, terapia e riabilitazione della disabilità conseguente a varie malattie invalidanti. Si tratta soprattutto di malattie che comportano una limitazione dell'attività e restrizione della partecipazione alla vita attiva, attraverso la riduzione della funzione motoria, cognitiva o emozionale. La disabilità può conseguire a malattie del sistema nervoso, osteo-articolare, cardiaco e respiratorio, e può riguardare anche la sfera intellettiva e relazionale. In Italia, per ottenere il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione è necessario, previo possesso della laurea in Medicina e chirurgia e dell'abilitazione professionale di medico, l'aver frequentato la relativa scuola di specializzazione quadriennale universitaria post-lauream. Il medico specialista in medicina fisica e riabilitazione è il fisiatra, che opera solitamente in équipe con il pediatra, il neurologo, l'otorinolaringoiatra, il neuropsichiatra infantile, l'ortopedico, lo psicologo, il reumatologo, il fisioterapista, il terapista occupazionale, il logopedista, il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, il neuropsicologo, e l'infermiere. Il laureato in Scienze Motorie non è professione sanitaria dunque non può operare nell'ambito sanitario. I programmi riabilitativi vengono elaborati, attuati e verificati, dal fisioterapista, per gli ambiti della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, e dal logopedista nell'ambito della fonazione e del linguaggio. Queste figure professionali sanitarie esercitano la professione dopo aver conseguito una specifica laurea o laurea magistrale, master universitari di specializzazione, nonché dottorati di ricerca.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 128 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 29% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 28%
- Rigettato 29%
- Inammissibile 29%
- Altro 13%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 165%
- Penale Sez. 724%
- Penale Sez. 211%
Precedenti più richiamati
- Cass. 49446/2014in 12 provvedimenti
- Cass. 13753/2020in 8 provvedimenti
- Cass. 196/2002in 5 provvedimenti
- Cass. 1507/2012in 5 provvedimenti
- Cass. 55063/2017in 8 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Il Tribunale ha accolto l'istanza per la riabilitazione protesto presentata da un cittadino che aveva regolarizzato un assegno postale. La decisione conferma che, trascorso un anno dal pagamento e in assenza di nuovi protesti, il debitore ha il diritto soggettivo alla cancellazione formale delle segnalazioni negative.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per plurimi reati fallimentari. L'imputato sosteneva l'avvenuta prescrizione dei fatti e chiedeva la concessione della sospensione condizionale della pena, contestando inoltre il calcolo della sanzione. I giudici hanno chiarito che il delitto di bancarotta fraudolenta si consuma solo al momento della formale dichiarazione di fallimento, da cui decorre il termine di prescrizione. Inoltre, la presenza di una precedente condanna detentiva per delitto impedisce tassativamente la concessione della pena sospesa, rendendo irrilevante la riabilitazione ottenuta. La Suprema Corte ha confermato integralmente la condanna e ha disposto il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore è stato condannato per furto in abitazione. I giudici di merito hanno applicato l'aggravante della recidiva, basandosi su precedenti condanne per le quali il Lavoratore aveva ottenuto la riabilitazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che le condanne per cui è intervenuta la riabilitazione non possono essere considerate per applicare la recidiva, a meno che la riabilitazione non sia stata revocata. La sentenza è stata annullata limitatamente all'applicazione della recidiva, con rinvio per una nuova determinazione della pena. Il ricorso sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato respinto.
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Un cittadino ha richiesto la riabilitazione da misura di prevenzione personale sostenendo il proprio reinserimento sociale e lo svolgimento di un lavoro lecito. I giudici di merito hanno respinto la richiesta a causa della genericità delle prove fornite e di una recente denuncia per falsa attestazione dell'identità alle forze dell'ordine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato perché basato su contestazioni di fatto e non su vizi di legittimità. Di conseguenza, il richiedente non ottiene la riabilitazione e deve pagare le spese processuali oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un cittadino ha presentato una falsa dichiarazione sostitutiva sulle proprie condizioni patrimoniali per ottenere la riabilitazione penale. L'imputato ha depositato il documento in cancelleria allegando la copia della carta d'identità. I giudici di merito lo hanno condannato per il reato commesso, escludendo la concessione delle circostanze attenuanti a causa della presenza di gravi precedenti penali. L'interessato ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione proponendo motivi generici e contestando questioni di fatto già ampiamente risolte nei gradi precedenti. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando integralmente la condanna penale e addebitando al ricorrente le spese processuali insieme al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un Condannato ha chiesto la riabilitazione del condannato al Tribunale di Sorveglianza, ma la sua richiesta è stata respinta. Il Condannato ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il Condannato non aveva dimostrato l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili (risarcimento danni) derivanti dai reati. Inoltre, non aveva preso l'iniziativa per risarcire le vittime o per offrire una riparazione, anche in assenza di una richiesta esplicita da parte loro. La sentenza sottolinea l'importanza dell'iniziativa del condannato nel dimostrare un effettivo percorso riparatorio.
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Un uomo condannato per reati legati agli stupefacenti ha richiesto la riabilitazione penale dopo aver ottenuto la sospensione condizionale della pena. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza a causa di nuove violazioni e segnalazioni per uso di droga avvenute diversi anni dopo la sentenza. L'interessato ha presentato ricorso per Cassazione sostenendo che i giudici dovessero valutare la sua condotta soltanto entro il triennio successivo al passaggio in giudicato della condanna. La Suprema Corte ha respinto il ricorso confermando che il requisito della buona condotta deve persistere ininterrottamente fino alla data della decisione finale del tribunale.
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Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di riabilitazione avanzata da un cittadino condannato. Quest'ultimo ha proposto direttamente e in autonomia impugnazione davanti alla Corte Suprema. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto, evidenziando che la riforma normativa del 2017 vieta espressamente il ricorso personale in Cassazione. Per presentare valido appello davanti ai giudici di legittimità, l'atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. La mancanza della firma del difensore abilitato comporta il rigetto immediato del ricorso. Il ricorrente è stato pertanto condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Un uomo condannato in passato per reati legati alle armi ha presentato domanda per ottenere la riabilitazione penale. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta a causa di fatti successivi, tra cui una guida in stato di ebbrezza e alcune denunce per truffa e lesioni. Il richiedente ha proposto ricorso sostenendo la propria presunzione di innocenza per i procedimenti pendenti e valorizzando l'attività di volontariato svolta negli ultimi anni. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della riabilitazione penale. I giudici hanno chiarito che la valutazione della buona condotta richiede un ravvedimento effettivo e costante, consentendo al magistrato di considerare anche denunce o procedimenti non ancora definiti per misurare l'affidabilità sociale del soggetto.
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Un Condannato ha chiesto la riabilitazione penale dopo patteggiamento per condanne passate. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato la sua istanza inammissibile de plano, ritenendo che il patteggiamento estinguesse già gli effetti penali, rendendo la riabilitazione superflua. Il Condannato ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha annullato il decreto, affermando che l'interesse alla riabilitazione sussiste anche dopo il patteggiamento, poiché la riabilitazione ha effetti più ampi, come la cancellazione dal casellario giudiziale. Il Tribunale di Sorveglianza dovrà riesaminare l'istanza.
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Un uomo ha chiesto la correzione per errore materiale dell'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza gli aveva concesso una riabilitazione parziale, limitata solo a una parte dei reati unificati nel cumulo. Il condannato sosteneva che il beneficio dovesse estendersi all'intero casellario giudiziale. Il Tribunale ha respinto l'istanza perché per l'ultima condanna, gravata da recidiva, non erano ancora trascorsi gli otto anni obbligatori di legge. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della riabilitazione parziale, ribadendo che il giudice può concedere il beneficio solo per le condanne che rispettano i requisiti temporali. La correzione di errore materiale non può sostituire un ricorso per modificare il contenuto della decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un Richiedente che chiedeva la riabilitazione penale. Il Tribunale di Sorveglianza aveva già respinto la richiesta perché la nomina del difensore, sebbene esistente per un precedente procedimento amministrativo (cittadinanza), non era valida per il giudizio di riabilitazione. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, sottolineando che il ricorso mancava di specificità, riproponendo le stesse argomentazioni già considerate e non confrontandosi con le motivazioni del provvedimento impugnato. Il Richiedente ha perso e deve pagare le spese processuali.
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Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di riabilitazione penale presentata da un cittadino, ritenendo mancante la prova dell'avvenuto pagamento delle spese processuali e delle obbligazioni civili. L'interessato ha presentato ricorso per cassazione allegando la ricevuta del pagamento di oltre 1.900 euro versati all'erario. La Suprema Corte ha chiarito che contro il diniego iniziale non si propone direttamente ricorso di legittimità, ma opposizione dinanzi allo stesso tribunale. Tuttavia, applicando il principio di conservazione degli atti, i giudici non hanno respinto l'istanza: hanno riqualificato il ricorso in opposizione e trasmesso il fascicolo ai giudici di merito per un riesame completo in udienza.
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Un cittadino sottoposto alla sorveglianza speciale ha chiesto la riabilitazione da misura di prevenzione sostenendo di aver rispettato ogni prescrizione imposta. I giudici territoriali hanno rigettato l'istanza a causa del mancato versamento della cauzione economica e dell'assenza di prove su una costante buona condotta. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego. La giurisprudenza stabilisce che l'osservanza formale delle regole non è sufficiente per ottenere il beneficio. L'omesso pagamento della cauzione e l'incapacità di dimostrare un effettivo reinserimento lavorativo costituiscono ostacoli insuperabili. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Un uomo ha ricevuto e utilizzato assegni collegati al conto corrente già chiuso della vittima, con firma apocrifa. I giudici di merito hanno condannato l'imputato a un anno e quattro mesi di reclusione e quattrocento euro di multa, negando la sospensione condizionale a causa di un precedente reato. L'imputato ha proposto ricorso sostenendo che i titoli fossero meri oggetti smarriti. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Chi riceve assegni smarriti o rubati che recano i segni esteriori dell'altrui titolarità commette il reato di ricettazione di assegni bancari se non giustifica il possesso. La Corte ha confermato la condanna e il diniego della sospensione condizionale.
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Un imputato impugna la condanna lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che l'estinzione del reato ottenuta tramite lavori di pubblica utilità non cancella gli effetti penali pregressi della condanna. In assenza di un formale provvedimento di riabilitazione, il precedente penale impedisce l'applicazione di ulteriori misure di favore. Il ricorrente deve quindi pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un cittadino ha richiesto la riabilitazione da misura di prevenzione dopo aver scontato integralmente il provvedimento restrittivo e aver mantenuto una condotta regolare per anni. La Corte di Appello ha respinto l'istanza valorizzando passati precedenti penali. L'interessato ha presentato ricorso direttamente davanti alla Corte di Cassazione, denunciando vizi di motivazione e violazione di legge. I giudici di legittimità hanno chiarito che il provvedimento della Corte di Appello non può essere impugnato subito con ricorso in Cassazione. La legge prevede infatti lo strumento dell'opposizione davanti allo stesso giudice territoriale. La Suprema Corte ha dunque riqualificato il ricorso in opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente per un nuovo esame.
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Un cittadino condannato al pagamento di un'ammenda ha presentato istanza di riabilitazione, sostenendo che la sanzione si era già estinta per prescrizione quinquennale, rendendo irrilevante il versamento tardivo eseguito solo per dimostrare la buona condotta. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile con decisione diretta, calcolando il termine triennale dal pagamento effettivo anziché dall'estinzione della pena. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento senza rinvio. I giudici hanno chiarito che il tribunale non può respingere la domanda senza contraddittorio quando occorre verificare l'estinzione della pena e valutare la condotta.
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Un cittadino ha richiesto la riabilitazione da misura di prevenzione a seguito della conclusione della sorveglianza speciale. I giudici di merito hanno respinto l'istanza. Essi hanno rilevato un tenore di vita lussuoso sproporzionato rispetto alle entrate dichiarate e una frequentazione con un soggetto pregiudicato. Il richiedente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'assenza di nuove condotte restrittive. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la riabilitazione da misura di prevenzione richiede la prova costante ed effettiva di un reale recupero sociale. L'astensione passiva dai reati non basta. Lo stile di vita ingiustificato e le frequentazioni ambigue smentiscono la buona condotta. Il ricorrente deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Il Condannato, in espiazione di una pena cumulativa, ha chiesto tramite incidente di esecuzione la cancellazione della recidiva applicata in una delle condanne. Egli sosteneva che la precedente riabilitazione ottenuta escludesse la possibilità di considerarlo recidivo. La Corte di Appello ha rigettato la richiesta, ritenendo che l'errore sull'applicazione della recidiva andasse impugnato con i canali ordinari e non in fase esecutiva. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che la questione della recidiva in sede esecutiva non può essere ridiscussa se la pena applicata rientra nei limiti di legge. La correzione del calcolo della sanzione spetta solo ai gradi di giudizio ordinari, rendendo definitiva la sanzione originaria.
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