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Riduzione spese di lite per soccombenza reciproca

In caso di soccombenza reciproca, il giudice deve valutare attentamente la ripartizione delle spese processuali, evitando di addossarle interamente ad una sola parte.

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Pubblicato il 25 maggio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Num. R.G. 7642021 Repubblica Italiana In nome del popolo Italiano

La Corte d’Appello di Firenze, Prima sezione civile,

Composta dai Signori dott. NOME COGNOME Presidente rel. dott. NOME COGNOME Consigliera dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la presente

SENTENZA N._800_2025_- N._R.G._00000764_2021 DEL_29_04_2025 PUBBLICATA_IL_29_04_2025

nella causa d’appello come in atti proposta da:

rappresentati e difesi dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Cassino, – appellanti – nei confronti di – parte convenuta in appello – avente ad oggetto:

Appello avverso Sentenza n. 786/2020, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 20.10.220;

in materia di opposizione all’esecuzione regolamentazione delle spese giudizio.

Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:

Per l’appellante:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze diritto riformando parzialmente l’impugnata sentenza, nei punti sopra indicati, per tutte le ragioni indicate nella premessa narrativa qui da intendersi ripetute e trascritte;

con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio.

” Svolgimento del processo e motivi della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato, introducevano ex art. 616 c.p.c. il giudizio di merito a seguito dell’opposizione all’esecuzione da loro promossa ex art. 615 c. 2 c.p.c. nei confronti di , assumendo che:

 con atto di precetto, notificato in data 26.4.2016, la “ ” quale mandataria della “ aveva loro intimato con atto di precetto il pagamento della somma complessiva di euro 266.555,30, oltre spese successive ed occorrende, precetto oggetto di opposizione;

 in virtù del suindicato precetto, la creditrice aveva effettuato pignoramento immobiliare del bene immobile di loro proprietà ubicato nel Comune di Montecatini Terme, INDIRIZZO

 il titolo era costituito dal contratto di mutuo del 15.7.2005, rogato dal Notaio Dott. di Montecatini Terme (PT), mediante il quale l’allora aveva concesso agli attori un mutuo assistito da garanzia ipotecaria per complessivi euro 250.000,00, munito di formula esecutiva in data 28.7.2005 e oggetto di risoluzione anticipata da parte dell’Istituto di Credito per il mancato pagamento dei ratei come previsti;

 nel corso del giudizio di opposizione, all’udienza dell’11/1/2017, era stata respinta l’istanza di sospensione della procedura con  già in sede di opposizione a precetto, era stata dedotta la sussistenza di circostanze impeditive ed estintive delle ragioni vantate dalla creditrice che non aveva preso in considerazione, né dato corso alle proposte definizione della controversia formulate anche in occasione dell’intrapresa procedura di mediazione;

 già nel 2016 era stato notificato un primo atto di precetto, cui era seguito pignoramento sull’immobile, di cui era stata dichiarata l’estinzione con provvedimento depositato Cancelleria 10.12.2015 con ordine reso dal Giudice dell’Esecuzione di cancellazione del medesimo pignoramento trascritto in data 29.11.2011;  pertanto, “per ben quattro anni” era stato imposto un vincolo sul predetto bene tale determinarne l’indisponibilità sostanziale, con conseguente danno oggetto di una domanda di mediazione volta al risarcimento di tutti i danni, procedimento conclusosi senza aver raggiunto una soluzione tra le parti;  doveva ritenersi che l’Istituto di credito convenuto avesse agito in spregio dei doveri di cui alle disposizioni di cui all’art. 1175 c.c. nonché di cui all’art. 1357 c.c. con la conseguenza “che, come più volte statuito (si veda Trib. Taranto, Sez. II, ordinanza del 31/03/2014), il suo comportamento è sanzionabile con la sospensione dell’azione esecutiva intrapresa”;

 avendo patito un danno conseguente al detto pignoramento “pari al valore dell’immobile stesso o ad altra somma” da accertarsi nel giudizio portarsi compensazione, sussistevano tutti presupposti per sospensione dell’esecuzione in corso.

Gli attori proseguivano aggiungendo che l’Istituto di Credito aveva già precedentemente notificato “il medesimo atto di pignoramento alcuna comunicazione normativamente prevista veniva notificata agli odierni attori”.

In base all’art. 164 ter disp. att. c.p.c. il creditore che, nei termini di legge, non abbia provveduto all’iscrizione a ruolo del pignoramento è tenuto “entro cinque giorni dalla scadenza del termine” a dare comunicazione della consequenziale inefficacia del pignoramento mediante atto notificato al debitore ed al terzo.

Pertanto, prima di procedere alla notificazione di un nuovo atto di pignoramento, il creditore avrebbe dovuto procedere a tale adempimento e tale condotta poteva definirsi «abusiva» perché in contrasto con il canone della buona fede oggettiva e di correttezza valevole anche nel processo esecutivo.

Ben diversa doveva ritenersi l’ipotesi in cui il creditore si si avvalso della facoltà di azionare più volte il medesimo titolo esecutivo, fino al completo soddisfacimento del credito da esso recato e con il solo limite del divieto di indebito cumulo, di cui all’art. 483 cod. proc. civ., “rimettendosi, in tal caso, al giudice di individuare, per limitare il disagio del debitore, i mezzi di espropriazione a quelli più idonei – e cioè più fruttuosi – in relazione alla peculiarità della fattispecie concreta.

” Ricordando che, in base ai principi generali di correttezza e buona fede in senso oggettivo che informano anche il processo esecutivo cui consegue che soddisfacimento del credito consacrato nel titolo esecutivo in favore del creditore debba avvenire con il minor possibile sacrificio delle contrapposte ragioni di entrambi i soggetti (in particolare dell’aspettativa del debitore a non subire la notificazione di più atti volti allo stesso scopo), doveva ritenersi che, in maniera del tutto ingiustificata la esecutiva intrapresa “viziata con ogni conseguenza di legge”. Gli attori concludevano chiedendo fosse accolta l’opposizione spiegata e dichiarata l’inefficacia del pignoramento immobiliare opposto, “stante l’attuale incertezza del presunto credito per cui si agisce” ed una volta accertato il comportamento contrario ai principi di buona fede e di correttezza dalla nell’esecuzione del contratto di mutuo.

Si costituiva in giudizio la che in via preliminare eccepiva l’inammissibilità del presente giudizio per avere le controparti citato un soggetto diverso dal titolare del credito conteso oltre che diverso da quello che stava procedendo in via esecutiva e chiedendo nel merito il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.

Dichiarata la richiesta di sospensione dell’esecuzione formulata dagli opponenti dopo la concessione dei termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., veniva fissata udienza per la decisione della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. (con trattazione cartolare a seguito della c.d. emergenza COVID 19), il Tribunale decideva la causa respingendo l’opposizione domande degli attori opponenti.

Quanto all’eccepito difetto di legittimazione passiva della Banca opposta, risultava pianamente dagli atti la qualifica della medesima quale mandataria espressamente spesa sia nell’atto introduttivo della fase dinnanzi al g.e.

che davanti al Tribunale.

La sussistenza del prospettato danno connesso all’esperimento di una procedura esecutiva poi estinta con provvedimento dal g.e.

versato in atti, era da ritenersi priva di serio riscontro probatorio opponenti, che non avevano minimamente contestato il credito e la loro posizione di debitori inadempienti, avevano allegato genericamente di aver risentito danno per il vincolo di indisponibilità in ordine ai propri beni immobili oggetto di pignoramento (danno che peraltro quantificavano nell’ammontare del valore degli stessi o in una diversa somma per il cui accertamento avevano chiesto procedersi a CTU.

Le pretese condotte illegittime erano relative alla fase coattiva di recupero del credito (precetto, pignoramento e nulla avevano a che vedere con la corretta esecuzione del mutuo (istruttoria, pattuizione, erogazione, risoluzione).

Quanto al comportamento contrario a buona fede per la mancata tempestiva notizia della mancata iscrizione a ruolo della prima procedura esecutiva (quella con pignoramento notificato 19.5.2016), nella contraddittorietà delle allegazioni degli opponenti, il Tribunale motivava la propria decisione affermando che le doglianze erano prive di fondamento e “smentite” atteso che dagli atti era risultato come l’interruzione della prima procedura non era stata assolutamente ingiustificata, avvenuta nell’interesse dei medesimi opponenti, “in attesa dell’esito dell’istanza di sospensione promossa nell’ambito dell’Opposizione precetto denunciando comportamento prudenziale del creditore”. Alla mancata comunicazione inoltre, non risultava collegato alcun danno di cui esistesse prova (non essendogli state addebitate spese ulteriori) e tenuto conto del fatto che per quella condotta non avevano compiuto attività, processuale o di altro tipo, diverse ed ulteriori rispetto a quelle che avrebbero dovuto tenere se la comunicazione in oggetto fosse stata recapitata.

cui l’allegazione risultava del tutto generica, non risultando nemmeno indicato che avrebbero voluto disporre nel bene in questione

(es. vendendolo a terzi), peraltro sempre rimasto nella loro disponibilità.

In assenza di qualsivoglia riscontro probatorio in punto di an della domanda risarcitoria svolta dagli attori, doveva confermarsi il già disposto rigetto della richiesta CTU volta all’accertamento del deprezzamento dei beni oggetto di pignoramento.

Ravvisata la soccombenza “prevalente” degli opponenti, questi venivano condannati alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’opposta liquidate in dispositivo con riguardo al valore medio dello scaglione di riferimento indicato in atto introduttivo ( valore della controversia pari ad €. 250.000,00) con esclusione dei compensi per la sola fase istruttoria in quanto attività non svolta, il tutto liquidato in € 8.030 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Con l’odierno atto di citazione in appello, hanno impugnato la predetta sentenza di primo grado chiedendone la riforma con riguardo al solo punto in cui erano state regolamentate e poste a loro carico le spese del giudizio.

Con un unico motivo di appello, è stato sostenuto che il Tribunale avesse errato perché il principio di soccombenza “non può trovare applicazione nel caso di specie laddove sussiste, in realtà, una soccombenza reciproca delle parti.

” Doveva infatti considerarsi che il primo giudice aveva respinto “la domanda inammissibilità dell’opposizione proposta” formulata dalla convenuta, talché avrebbe dovuto compensare in riconoscimento di una soccombenza “prevalente” degli opponenti, quindi non esclusiva, contenuto nella motivazione doveva ritenersi in contrasto con la condanna alla refusione delle spese poste interamente a carco deli opponenti.

La liquidazione poi non aveva tenuto conto del fatto che il giudizio è stato deciso ex art. 281 sexies c.p.c., in mancanza di attività correlata alle memorie di cui all’art. 190 c.p.c. e per le quali da parametri spetta la somma di € 4.050,00, che quindi non appare logica.

non si è costituita in giudizio.

La Corte, all’udienza del 9.4.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali.

L’appello è fondato.

In effetti il Tribunale pur avendo dato atto della ricorrenza nella fattispecie di un’ipotesi di soccombenza reciproca, per essere stata respinta pretestuosa eccezione inammissibilità dell’opposizione come sollevata in primo grado dalla opposta, non ha poi in dispositivo dato adeguatamente corso alla statuizione, effettivamente ponendo a carico dei soccombenti le intere spese del giudizio.

Anche la disposta liquidazione, tenuto conto non solo della modesta difficoltà della lite, ma anche della semplicità delle questioni affrontate, è poi da ritenersi eccessiva per le evidenziate ragioni prospettate in appello (mancanza fase istruttoria e decisione ex art. 281 sexies senza la fase del deposito delle difese conclusionali e repliche di cui all’art. 190 c.p.c.) quindi, riconosciuta una prevalente soccombenza degli opponenti (odierni appellanti), che Corte ritiene possa giustificare una condanna al rimborso dei 34ti delle spese di lite (restando compensate quelle restanti), può procedersi alla loro rideterminazione liquidandole come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi più vicini ai minimi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore da 52.000 a 260.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta e ridotti quelli della fase decisionale. Nulla per spese per il presente rado di giudizio non essendosi costituita la convenuta.

PQM

Decidendo sull’appello come in atti proposto da avverso la sentenza impugnata n. 7862020 emessa inter partes dal Tribunale di Pistoia e pubbl. il g. 2.10.2020:

– in accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata CONDANNA solido tra loro, rimborsare alla convenuta/opposta i 34ti delle spese del giudizio di primo grado, frazione che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA CAP (restando compensate tra le parti quelle restanti).

Nulla per le spese del presente grado.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Firenze, all’esito della camera di consiglio del 1.10.2024.

Nota:

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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