La Corte d'Appello ha confermato la validità di una fideiussione omnibus e la correttezza dell'imputazione dei pagamenti effettuata da un istituto di credito. Il garante sosteneva che i versamenti rateali dovessero ridurre il debito oggetto di ingiunzione, ma la Corte ha stabilito che, in assenza di una specifica indicazione del debitore al momento del pagamento, la banca può imputare le somme ad altri rapporti pendenti. Inoltre, è stata respinta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., poiché nei contratti con clausola a prima richiesta è sufficiente una diffida stragiudiziale per interrompere i termini.
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