CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dr. NOME COGNOME presidente dr. NOME COGNOME consigliere avv. NOME COGNOME giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA N._290_2025_- N._R.G._00000355_2021 DEL_01_04_2025 PUBBLICATA_IL_07_04_2025
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 355 del ruolo generale delle cause dell’anno 2021 TRA (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio, in Lecce alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti APPELLANTE (c.f. , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME, presso il cui studio, in Arnesano (LE) alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in atti APPELLATO All’udienza del 17/05/2023, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione. C.F.
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata n. 124/2021 del 18.01.2021, depositata in pari data:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l’odierna convenuta davanti all’intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui é causa, é nullo ed illecito per usurarietà del tasso di interesse applicato, in quanto superiore al tasso soglia previsto al momento della conclusione del contratto;
sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui é causa é nullo ed illecito per usurarietà degli interessi moratori effettivamente applicati, in quanto superiore al tasso soglia previsto al momento della conclusione del contratto;
sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui é causa é nullo per la divergenza tra il TAEG previsto in contratto e quello realmente applicato con la conseguenza che va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall’art. 117 comma 7 TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.
Per l’effetto condannare la rideterminare il rapporto, secondo il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice e conseguentemente rimborsare in favore dell’attore tutte le somme percepite indebitamente nel corso del rapporto finanziario”.
L’attore deduceva che in data 17.10.2012 aveva stipulato il contratto di finanziamento n. 4543077, di cui produceva copia, per l’importo di Euro 23.000,00 con la convenuta, che prevedeva il rimborso mediante n. 120 rate costanti con il metodo dell’ammortamento “alla francese”.
Esponeva che il TAEG era stato fissato al 8,61% e che nel contratto non era stato stabilito l’interesse di mora, mentre erano stati previsti tutti gli oneri accessori per incasso, imposte, invio di comunicazioni, penale di estinzione anticipata, commissioni finanziarie e spese assicurative.
Allegava perizia econometrica e lamentava l’applicazione da parte della di interessi usurari, nonché la presenza di una divergenza tra quanto indicato in contratto e quanto determinato nel piano di ammortamento.
Si costituiva che a sua volta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente dichiarare, ai sensi dell’art. 164 cpc, la nullità dell’atto di citazione per le motivazioni di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
nel merito, rigettare la domanda di per ciascuna e tutte le argomentazioni diffusamente trattate in questo atto, siccome del tutto infondata in fatto e in diritto eppure mai provata in giudizio.
Condannare lo stesso alla rifusione delle spese generali come per legge”.
Rilevava l’infondatezza della domanda ed in merito alla computazione degli interessi alla francese rilevava che con tale metodo gli interessi venivano sempre calcolati sulla quota capitale e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, Riteneva sussistere la nullità dell’atto introduttivo, poiché non era dato di comprendere, relativamente all’asserito superamento del tasso soglia, la effettività e la misura di tale sforamento, atteso che l’attore non aveva neppure riferito l’ammontare del tasso di interesse illegittimo. Anche relativamente alla discrepanza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo, evidenziava che l’attore era rimasto superficiale.
Sosteneva che il TAEG era stato correttamente calcolato e, come verificato dal proprio CTP, era pari al 8,6%, inferiore al tasso del 8,61 indicato in contratto.
Concessi i termini per il deposito di memorie, disposta CTU tecnico contabile, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
” La causa è stata istruita con produzione documentale ed è stata disposta ctu tecnico contabile.
Con la suddetta sentenza n. 124/2021, il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando, così decideva:
“1) Ridetermina il piano di ammortamento del contratto di finanziamento fissando la rata nella misura di Euro 222,90 e stabilisce il diritto dell’attore ad ottenere la compensazione delle maggiori somme corrisposte con le rate a scadere;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore dell’Avv. NOME COGNOME che liquida nella misura di Euro 2.975,00, di cui Euro 237,00 per spese, oltre accessori di legge;
3) Pone le spese di CTU nella misura già liquidata definitivamente a carico della parte soccombente.
” Il primo giudice riteneva fondata la doglianza relativa alla scorretta indicazione del TAEG applicato accogliendo le conclusioni del ctu:
“Il CTU nella relazione in atti, dopo aver illustrato la metodologia di indagine, ha calcolato, sulla base dell’importo finanziato di Euro 23.230,00 e della comunicazione al cliente in cui sono riportate le condizioni generali di contratto (TAN 7,949% – TAEG 8,61%) e le spese di istruttoria (Euro 230,00), il TAEG sul tasso corrispettivo al momento della pattuizione, riscontrando che lo stesso “é risultato inferiore a quello indicato nella comunicazione nonché inferiore al tasso soglia vigente alla data di pattuizione del 17.10.12”. Tuttavia ha evidenziato “che al tasso corrispettivo del 7,949% a cui corrisponde un TAEG del 8,56% la rata mensile sarebbe dovuta essere pari ad Euro 281,22 e non Euro 283,09.
Invece alla rata di 283,09 (rata in concreto prevista nel piano di ammortamento come dovuta) corrisponde un TAN dell’8,101% e un TAEG del 8,652%”.
Il TAEG indicato nella comunicazione all’attore (8,61%), pertanto, in considerazione dell’entità della rata (Euro 283,09) é risultato inferiore a quello realmente applicato (8,65%), per cui ha correttamente proceduto, secondo il quesito posto al duplice calcolo, rideterminando l’importo della rata del piano di ammortamento anche al tasso Bot ex art. 117 TUB, del costo complessivo dell’operazione, infatti, non consente al cliente, sprovvisto dei mezzi e degli strumenti tecnici necessari per una compiuta verifica, di valutare correttamente la convenienza dell’operazione. ” Avverso detta sentenza, proponeva appello cui resisteva il sig. All’udienza del 17/05/2023, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l’appellante si duole della “Omessa e/o falsa applicazione degli artt. 112 cpc e 164 co IV cpc – insufficienza, incongruità e illogicità della motivazione.
” Assume che “Nel caso di specie, per come rappresentato nella comparsa di costituzione, la ha potuto replicare solo genericamente alle contestazioni dello in relazione alla nebulosa loro prospettazione.
E, d’altra parte, anche il disposto di cui al ripetuto art. 164 cpc, al contrario dei vizi inerenti la vocatio in ius previsto dal comma precedente, nell’ipotesi prevista dal quarto comma inerente alla indeterminatezza della editio actionis, non prevede che la costituzione del convenuto possa sanare la nullità dell’atto introduttivo.
”.
E inoltre, lamenta che “il tribunale ha operato una vera e propria mutatio libelli, sostituendo l’azione di declaratoria di nullità contrattuale con rideterminazione del rapporto e condanna a rimborsare le somme versate in eccesso, con quella di accertamento negativo del credito con compensazione dell’importo versato con le rate a scadere a fronte di una domanda esplicita di restituzione delle somme versate in eccesso.
” Il motivo è infondato.
Si tratta di una contestazione generica e infondata.
La Corte concorda con la decisione del primo giudice sul punto:
“la detta eccezione è infondata, risultando individuati nell’atto di citazione sia l’oggetto della domanda che i fatti e gli elementi costituenti le ragioni della stessa.
A riprova di tanto vi è che la convenuta ha abbondantemente replicato alle domande attoree nella comparsa di costituzione, segno evidente che ha chiaramente individuato l’oggetto della domanda e gli elementi su cui la stessa si fonda senza incorrere in alcuna incertezza interpretativa.
La Banca convenuta, inoltre, ha osservato che tutte le domande attoree sono viziate da genericità, non argomentate e non provate, rilevando che era preciso onere di parte attrice fornire la prova dei fatti posti a fondamento della sua domanda.
Occorre rilevare che nel caso di specie l’azione esperita da parte attrice è un’azione di accertamento negativo del debito, fondata sulla illiceità degli addebiti operati dalla e che gli elementi costitutivi dell’azione devono considerarsi le dedotte nullità e la misura in cui le stesse hanno inciso sulle reciproche ragioni di dare- avere, per cui non intravede questo giudicante alcuna genericità della domanda.
” Invero, il petitum è individuato chiaramente:
“I.
Nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo ed illecito per usurarietà del tasso di interesse applicato, in quanto superiore al tasso soglia previsto al momento della conclusione del contratto;
II.
Sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo ed illecito per usurarietà degli interessi moratori effettivamente applicai, in quanto superiore al tasso soglia previsto al momento della conclusione del contratto;
III.
Sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo per la divergenza tra il TAEG previsto in contratto e quello realmente applicato con la conseguenza che va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall’art. 117 comma 7 TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.
IV.
Per l’effetto, condannare la a rideterminare il rapporto, secondo il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice e conseguentemente rimborsare in favore dell’attore tutte le somme percepite indebitamente nel corso del rapporto di finanziamento.
”.
Esclusa l’usurarietà degli interessi e rilevata una diversa misura del TAEG in riferimento alla rata del mutuo, come si dirà meglio dopo, il ctu ha rideterminato la rata del mutuo.
Correttamente, di conseguenza, il primo giudice ha qualificato la domanda come accertamento negativo del credito e la decisione si pone perfettamente in corrispondenza con la domanda.
E invero, l’accertamento negativo del credito presuppone la verifica della insussistenza della causa debendi e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell’azione di ripetizione.
Quanto alla censura che agli atti non sono stati depositati né il contratto di finanziamento, né la prova del pagamento delle rate, si rileva che, le circostanze di fatto esposte in citazione non sono state oggetto di contestazione con la comparsa di risposta e che, comunque, il contenuto del contratto (ad ulteriore conferma della non contestazione) è richiamato in dettaglio dal consulente di parte della stessa banca nelle sue osservazioni alla consulenza d’ufficio.
E il contenuto è lo stesso esaminato dal consulente d’ufficio.
Quanto alla carenza di prova in ordine all’avvenuto pagamento delle rate da parte del sig. la corte sottolinea che il tribunale sul punto si è limitato a rideterminare l’importo della singola rata, alla luce del ricalcolo degli interessi ex articolo 117 comma 7 TUB, come richiesto dall’odierno appellato.
Non vi è alcuna condanna a eventuali restituzioni e la pronuncia del primo giudice – come detto di mero accertamento – prescinde del tutto dall’adempimento dell’obbligo di restituzione dell’importo finanziato Con il secondo motivo di appello, la banca lamenta “Omessa e/o falsa applicazione del disposto dell’art. 2697 cc e degli artt. 116 cpc e 196 – insufficienza, incongruità e illogicità della motivazione.
” Assume che “Il Tribunale, infatti, dapprima ha ribadito quanto già premesso dal c.t.u.:
e cioè che il TAEG pubblicizzato nel contratto è risultato superiore a quello effettivamente rilevabile dai dati contabili del finanziamento.
Di poi, per tentare di accreditare la fondatezza del ricalcolo eseguito sulla scorta della sostituzione del tasso convenzionale con quello minimo dei BOT, si è rifatto ad una assurda ricostruzione alternativa proposta dal c.t.u. il, probabilmente insoddisfatto per aver rilevato un TAEG più basso di quello pubblicizzato (con evidente vantaggio economico per il mutuatario), ne ha letteralmente creato uno diverso, attraverso una metodologia del tutto artigianale.
Operando la individuazione del Tasso Annuale Effettivo Globale, non già dall’analisi dei costi del contratto (proprio in ordine ai quali è previsto l’obbligo informativo per gli Istituti di Credito) per come previsto dalla Legge e dalle istruzioni della Banca d’Italia, ma dall’analisi della rata prevista dal piano di ammortamento:
analisi, quest’ultima, che nulla a che vedere con la rilevazione del costo complessivo del finanziamento.
” Il motivo è infondato.
La corte concorda con la decisione del primo giudice.
Il primo giudice si è riportato alle conclusioni della ctu, che la corte condivide ritenendo corretta e scevra da vizi logici e giuridici:
“Come si evince dal prospetto, il TAEG sul tasso corrispettivo, calcolato al momento della pattuizione, è inferiore a quello indicato nella comunicazione nonché inferiore al tasso soglia vigente alla data di pattuizione del 17.10.2012.
Si evidenzia che al tasso corrispettivo del 7,949% a cui corrisponde un TAEG del 8,56% la rata mensile sarebbe dovuta essere pari a € 281,22 e non a € 283,09.
Invece, alla rata di € 283,09 corrisponde un TAN dell’8,101% e un TAEG del 8,652%.
” E ancora “Al TAN stabilito in contratto del 7,949 corrisponde una rata pari a € 281,22 mentre è stata applicata una rata di € 283,09.
La differenza pagata in più per ogni rata è pari a € 1,87 che, moltiplicata per n. 94 rate e cioè fino alla data dell’udienza del 09.09.2020, corrisponde alla somma complessiva pagata in più pari a € 175,78.
Inoltre, poiché il Taeg effettivamente applicato dalla risulta difforme da quello convenuto viene rideterminato l’importo della rata del piano di ammortamento anche al tasso Bot ex art 117 e successivamente si riportano, per ogni singola rata, l’importo originario della rata, quello rideterminato al tasso dei Bot e la differenza tra i due che, per tutte le rate maturate sino alla data dell’udienza (sono n. 94 rate dal 17.11.2012 al 09.09.2020), risulta essere pari a complessive € 5.657,86 e, se Il Tasso Annuale Effettivo Globale (di seguito TAEG) rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso (Cass. n. 39169/2021).
Il TAEG non è dunque un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l’effettivo costo totale del credito (Cass. n. 39169/2021;
Cass. n. 1034/2022 L’indicazione errata del costo complessivo dell’operazione, infatti, non consente al cliente, sprovvisto dei mezzi e degli strumenti tecnici necessari per una compiuta verifica, di valutare correttamente la convenienza dell’operazione.
Correttamente il ctu, avendo verificato che il TAEG “esposto nel contratto sottoscritto dalle parti non corrisponde a quello effettivamente applicato poiché quello applicato è:
inferiore se si considera il TAN del 7,949%;
superiore se si considera la rata di € 283,09.
Al TAN stabilito in contratto del 7,949 corrisponde una rata pari a € 281,22 mentre è stata applicata una rata di € 283,09.
La differenza pagata in più per ogni rata è pari a € 1,87 che, moltiplicata per n. 94 rate e cioè fino alla data dell’udienza del 09.09.2020, corrisponde alla somma complessiva pagata in più pari a € 175,78.
Inoltre, poiché il Taeg effettivamente applicato dalla risulta difforme da quello convenuto viene rideterminato l’importo della rata del piano di ammortamento anche al tasso Bot ex art 117 e successivamente si riportano, per ogni singola rata, l’importo originario della rata, quello rideterminato al tasso dei Bot e la differenza tra i due che, per tutte le rate maturate sino alla data dell’udienza (sono n. 94 rate dal 17.11.2012 al 09.09.2020), risulta essere pari a complessive € 5.657,86 e, se tutte le rate sono state saldate alle rispettive scadenze, corrisponde all’importo versato in più. Il tasso Bot da applicare risulta essere pari allo 2,868% a cui corrisponde una rata di € 222,90.
” In realtà, il consulente d’ufficio ha rilevato che, alla misura del TAEG indicato in contratto, avrebbe dovuto corrispondere una rata di euro 281,22, mentre invece la rata applicata è pari ad euro 283,09, alla quale, invece, corrisponde un TAEG superiore a quello indicato in contratto:
di conseguenza ha ricalcolato la rata del mutuo.
E il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni del ctu, limitandosi a rideterminare la rata, come già detto, (“Ridetermina il piano di ammortamento del contratto di finanziamento fissando la rata nella misura di Euro 222,90 e stabilisce il diritto dell’attore ad ottenere la compensazione delle maggiori somme Per tutto quanto argomentato, l’appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell’impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l’impugnazione.
La Corte d’Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 124/2021 del 18.01.2021, depositata in pari data, rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore dell’appellato, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l’impugnazione Lecce, 28.1.2025 Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente (avv. NOME COGNOME (dott. NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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