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Codice Civile
Codice Penale

Dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario

Dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto, ammissibile anche in appello.

Pubblicato il 17 February 2023 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE

In persona del Giudice Unico, , ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1773/2023 pubblicata il 02/02/2023

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.26228 del ruolo generale degli affari contenziosi per l’anno 2021

TRA

XXX ,

OPPONENTE

E

YYY NPL 2018 SRL

OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l’ comma c.p.c.)

Conclusioni come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX si opponeva al precetto intimatole da YYY NPL 2018 SRL in forza del decreto ingiuntivo n. 156/09 emesso dal Tribunale di Orvieto, per i seguenti motivi:

1) contestazione della titolarità del credito in capo alla YYY Npl 2018 Srl e, conseguentemente, la sua legittimazione attiva ad agire per il recupero dello stesso, non essendo stato prodotto il contratto di cessione o altro documento equipollente;

2) erroneità della somma intimata nel precetto da decurtarsi delle somme incassate nella procedura esecutiva presso il Tribunale di Terni, contraddistinta dal n. rge 77/09 e pari ad euro 51830,00 in conto capitale.

Concludeva chiedendo di “acclarare e dichiarare la carenza di titolarità del credito azionato nel precetto opposto in capo alla YYY NPL 2018 srl e il conseguente difetto di legittimazione in capo alla stessa dichiarando per l’effetto, la nullità e/o annullabilità del precetto azionato; nel merito,accertare che la somma indicata nel precetto non è dovuta in virtù di precedenti incassi pervenuti a valere sullo stesso titolo azionato e per l’effetto dichiarare nullo e/o annullare il precetto opposto “.

Si costituiva l’opposta YYY NPL 2018 SRL chiedendo il rigetto dell’opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie.

All’udienza del 3.11.2022, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge e sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

Motivi

L’opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione con compensazione delle spese di lite.

La Banca ha prodotto l’estratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 151/2017 dal quale si evince l’intervenuta cessione dei crediti – tra i quali è ricompreso quello oggetto della presente causa – da Banca Monte dei Paschi di YYY S.p.A. a YYY NPL 2018 S.r.l.

YYY NPL 2018 S.r.l. ha acquistato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall’articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge n. 130/1999 e dell’art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria (d.lgs. n. 385/1993), in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017, da *** di YYY S.p.A. la titolarità “pro soluto” di un portafoglio di crediti pecuniari aventi le seguenti caratteristiche: “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; (ii) rapporti giuridici sorti in capo a *** (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell’esercizio dell’attività bancaria in tutte le sue forme; (iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; (iv) rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017 (…)”.

Con il predetto avviso in Gazzetta Ufficiale, è stata data notizia della cessione dei crediti

Nel caso di specie è evidente che i rapporti sottesi all’emissione del decreto ingiuntivo rientrino nel contratto di cessione, atteso che il credito per cui si agisce – cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 156/09 del Tribunale di Orvieto – concerne:

a) € 28.471,61 quale saldo debitore di chiusura del conto corrente n. 8781,79 chiuso in data 12.5.2008

b) € 248.913,83 in virtù della estinzione anticipata del rapporto di mutuo n. 741199302.89 stipulato con scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio *** in data 11/07/2002 ed estinto in data 16/05/2008 per il mancato pagamento di 4 rate semestrali scadute ed insolute.

Rientrando tra i criteri di cessione deve concludersi che sia stata trasferita la legittimazione attiva in capo all’opposta secondo maggioritario arresto della Corte di Cassazione secondo cui “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex articolo 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (Cass. Civ. sentenza n. 5617/2020; cfr. anche cfr. Cass. Civ. Ordinanza 13 giugno 2019 n. 15884; Cass. Civ. Ordinanza 25 settembre 2018 n. 22548).

A confutare comunque ogni contestazione, la parte opposta ha prodotto la dichiarazione resa da *** di YYY S.p.A. che certifica che nella cessione dei crediti effettuata in favore di YYY NPL 2018 S.r.l. è compreso il credito vantato nei confronti della Sig.ra XXX per i rapporti citati (allegato Doc. 7 parte opposta).

La dichiarazione dell’avvenuta cessione resa dal cedente è idonea a provare l’intervenuta cessione, ed infatti anche la Cassazione ha ritenuto che: “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cassazione Civile, ordinanza n. 10200/2021).

E’ risultata poi fondata l’eccezione relativa all’estinzione parziale della somma precettata per l’importo di euro 51830,00 ricavato dall’opposta a seguito di procedura esecutiva intentata in danno dell’opponente successivamente al decreto ingiuntivo. Dalla procedura esecutiva r.g.e. 77/09 presso il Tribunale di Terni, è stata ricavata la somma di euro 82.270,00, di cui euro 51.830,00 sono stati assegnati in favore dei Banca Monte dei Paschi di YYY S.p.A. in conto capitale, mentre 22.947,05 sono stati assegnati a parziale soddisfo del credito vantato in prededuzione. Dal piano di distribuzione approvato in quella sede emerge, invero, che la Banca Monte dei Paschi di YYY ha incassato euro 51.830,00 a deconto del credito per il rapporto di mutuo ex art. 41 T.U.B. sicchè detta somma va detratta dalla somma dovuta precettata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione ex articolo 615 c.p.c., introdotta da XXX , avverso il precetto notificatole da YYY NPL 2018 SRL , così provvede:

– Accoglie parzialmente l’opposizione e dichiara che la somma dovuta precettata va ridotta di euro 51830,00;

– Compensa tra le parti le spese di lite.

– Roma, 2.2.2023 Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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