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Riconoscimento sentenza straniera e notifica

La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di riconoscimento di una sentenza straniera in materia di alimenti per mancato rispetto delle condizioni di legge in merito alla notifica della sentenza contumaciale. Tale requisito risulta essere inderogabile per il perfezionamento del giudicato.

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N. 37/25 VG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._17_2025_- N._R.G._00000037_2025 DEPOSITO_MINUTA_13_06_2025_ PUBBLICAZIONE_17_06_2025

nel procedimento promosso da , nata a Saigon l’11.06.1959, elettivamente domiciliata in Alba (CN), INDIRIZZOINDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. COGNOME del Foro di Asti cha la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente contro , nato a Milano il 03.06.1957, elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME del Foro di Torino che lo rappresenta e difende, disgiuntamente con l’Avv. NOME COGNOME dei Fori di Milano e Nizza, per procura in atti;

resistente

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Per la ricorrente:

“piaccia all’Ill.ma Corte d’Appello adita, dichiarare l’esecutività della sentenza n. 427 resa dal Tribunale di Draguignan in data 25 febbraio 1999 nella causa n. 98/2445 al fine di poterne eseguire le statuizioni in materia di crediti alimentari non versati poste a carico e nei confronti di , nato a Milano in data 03.06.1957” Per il resistente:

“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:

In via preliminare – Constatare e dichiarare l’invalidità della sentenza n. 427 resa dal Tribunale di Draguignan il 25 febbraio 1999, stante l’assenza di notifica della stessa nei sei mesi dalla sua pronuncia come previsto dall’articolo 478 del Codice di Procedura Civile francese, sentenza della quale ricorrente domanda dichiarare l’esecutività;

– Constatare e dichiarare la prescrizione della sentenza n. 427 resa dal Tribunale di Draguignan il 25 febbraio 1999, stante l’intervenuto decorso del termine decennale ai sensi dell’Art. L. 111-4 del codice delle procedure civili di esecuzioni francese;

Nel merito – rigettare tutte le domande di cui al ricorso presentato dalla Sig.ra e in particolare la richiesta di dichiarare l’esecutività della sentenza n. 427 resa dal Tribunale di Draguignan in data 25 febbraio 1999 nella causa n. 98/2445, al fine di eseguirne le statuizioni in materia di crediti alimentari non versati posti a carico e nei confronti di , stante tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito in merito alla non validità della detta sentenza, all’intervenuta prescrizione della stessa e alla sua non eseguibilità nel territorio francese, e stante altresì’ l’assenza dei requisiti di legge per dichiarare la sua esecutività nel territorio italiano, per violazione del diritto di difesa del sig. per la contrarietà a principi di ordine pubblico interno ed internazionale. In ogni caso, Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

in data 25 febbraio 1999 nella causa n. 98/2445 che aveva disposto il divorzio dal coniuge La parte ricorrente deduceva che:

• con tale pronuncia, oltre alle statuizioni sulla responsabilità genitoriale nei confronti delle due figlie , veniva disposto quale contributo al mantenimento ed all’educazione delle figlie il versamento alla madre la somma di 6.500 Franchi, ossia 3.250 Franchi per ciascuna figlia;

• in data 08.11.2024 era stata apposta sulla suddetta sentenza la certificazione relativa alla mancata proposizione dell’appello verso la stessa, determinandone così la sua definitività;

• con la sentenza n. 577 del 18.10.2023 resa dalla Corte d’Appello Penale di Versailles, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla ricorrente e dalle figlie avverso la decisione assunta dal Tribunale penale di Nanterre in data 7.3.23, il sig. era stato ritenuto responsabile del danno morale per omesso regolare versamento degli assegni alimentari e condannato al pagamento delle somme di € 5.000 a favore della sigra e di € 3.000 a favore di ciascuna figlia;

• con ricorso ex art. 741 c.p.p. era stata richiesta la dichiarazione di efficacia delle disposizioni civili di tale pronuncia e la Corte d’Appello di Torino, sez. II penale, aveva accolto il ricorso;

• la sentenza di cui si chiede la dichiarazione di esecutività era stata notificata al sig. in lingua originale ed in lingua italiana in data 16.12.2024 al fine di quanto disposto dalla Convenzione di Lugano del 1988;

• peraltro, il sig. aveva avuto modo di conoscere l’esistenza e il contenuto della sentenza resa dal Tribunale di Draguignan sin dal 1999 avendone volontariamente eseguito le statuizioni in materia alimentare (come era emerso dagli estratti conto prodotti nel giudizio di appello penale);

• stante il lungo tempo trascorso non era stato possibile recuperare il documento attestante l’avvenuta notifica del ricorso introduttivo del giudizio radicato innanzi al Tribunale di Draguignan;

• peraltro dalla sentenza del Tribunale di Draguignan poteva evincersi la corretta evocazione in causa del sig. ( cfr. pag. 3) “il marito, benché regolarmente citato, non è comparso”.

La sigra chiedeva, dunque, concedere la dispensa della produzione della prova della notifica della citazione in causa del sig. nel giudizio di divorzio prevista dall’art. 48 della Convenzione di Lugano del 1988, precisando che la suddetta sentenza non era contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;

non era pendente un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, iniziato prima del processo straniero, né sussisteva altra statuizione avente il medesimo oggetto, né le sue disposizioni avevano prodotto effetti contrari all’ordine pubblico.

La parte resistente si costituiva e chiedeva, preliminarmente, dichiararsi l’invalidità della sentenza n. 427 resa dal Tribunale di Draguignan in data 25.02.1999, stante la mancata notifica della stessa nei sei mesi dalla pronuncia come previsto dall’art. 478 c.p.c. francese, nonché dichiararsi la prescrizione della suddetta sentenza, stante l’intervenuto decorso del termine decennale ai sensi dell’art. L.111-4 c.p.c. di esecuzione francese.

Chiedeva poi, nel merito, il rigetto di tutte le domande di cui al ricorso presentato della sig.ra e in particolare la richiesta di dichiarare l’esecutività della sentenza n. 427 resa dal Tribunale di Draguignan in data 25.02.1999 nella causa n. 98/2445, al fine di eseguirne le statuizioni in materia di crediti alimentari non versati posti a carico e nei confronti dello stesso, stante tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito in merito alla non validità della detta sentenza, all’intervenuta prescrizione della stessa e alla sua non eseguibilità nel territorio francese, e stante altresì l’assenza dei requisiti di legge per dichiarare la sua esecutività nel territorio italiano, per violazione del diritto di difesa dello stesso e per la contrarietà a principi di ordine pubblico interno ed internazionale. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Quanto alla mancata notifica della sentenza impugnata, il sig. precisava che lo stesso era stato dichiarato contumace e non aveva potuto difendersi nel giudizio di divorzio;

invero, la sentenza di divorzio non era stata ritualmente notificata allo stesso nei termini di legge:

la notifica era stata fatta per la prima volta in data 16.12.2024 (ben 25 anni dopo la pronuncia) e la traduzione in italiano della sentenza era del novembre 2024.

Richiamava, poi, il resistente il disposto dell’art. 478 c.p.c. francese nella parte in cui stabiliva che una sentenza resa in assenza di una delle due parti, per essere valida, doveva essere notificata alla parte contumace nel termine di sei mesi dalla relativa pronuncia (termine non rispettato nel caso di specie).

Veniva, pertanto, leso il diritto di difesa e/o di impugnazione della decisione resa contro di lui in sua contumacia.

In merito alla prescrizione della decisione resa dal Tribunale di Draguignan in data 25.02.1999 rilevava, altresì, il resistente che la signora non aveva intrapreso alcuna iniziativa nei dieci anni successivi all’emissione della sentenza e/o nei dieci anni successivi al 2009 quando lo stesso aveva interrotto ogni versamento economico in suo favore;

interveniva, pertanto, la relativa prescrizione decennale come stabilito dall’art. L. 111-4 c.p.c. di esecuzione francese e la sig.ra perdeva il proprio diritto di azionare la decisione del 1999.

Precisava ancora che l’iniziativa penale era stata utilizzata dalla sig.ra per tentare di ovviare alla perdita del suo diritto di azionare la decisione civile.

Evidenziava, inoltre, il sig. che dare esecutività in Italia ad una sentenza non più eseguibile nel Paese d’origine si poneva in contrasto con le regole di ordine pubblico internazionale, nonché con le regole di ordine pubblico interno, tenuto anche conto della violazione del diritto di difesa dello stesso e (l’istituto della prescrizione è parte integrante dell’ordine pubblico interno ed è, pertanto, da considerarsi assolutamente inderogabile).

Da ultimo, quanto all’assenza delle condizioni per il versamento del mantenimento delle figlie e, in ogni caso, prescrizione dei singoli ratei, il resistente affermava che le figlie oggi avevano, rispettivamente, 35 e 31 anni e che la sentenza di cui si chiedeva l’esecutività condannava lo stesso al versamento del mantenimento sino alla loro maggiore età, o comunque sino a quando le stesse non fossero divenute economicamente autonome.

Peraltro, dare esecutività ad una sentenza del 1999 (già prescritta) avrebbe comportato la totale incertezza del diritto nell’ordinamento giuridico, così consentendo ad ogni genitore di azionare le decisioni a distanza di decenni, anche successivamente al compimento della maggiore età dei figli.

*** Preliminarmente si osserva che per far eseguire in Italia una sentenza straniera relativa agli alimenti per figli, si fa riferimento alla normativa europea e alle convenzioni internazionali.

Tuttavia la Corte rileva che la Convenzione di Lugano del 1988 (88/592/CEE) invocata dalla parte reclamante non è applicabile nel caso di specie.

Siffatta Convenzione di Lugano, adottata nel 2007 in sostituzione di quella del 1988, è stata istituita tra Svizzera, Comunità europea, Danimarca, Norvegia e Islanda, come accordo parallelo al regolamento UE n. 44/2001 (regolamento “Bruxelles I”).

La disciplina attualmente in vigore e applicabile è il Regolamento (UE) n. 1215/2012, noto anche come Bruxelles I bis, che disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale tra gli Stati membri dell’Unione Europea.

Se la sentenza straniera è stata emessa da uno Stato membro dell’UE, questa norma permette di riconoscere e far eseguire facilmente la decisione in Italia senza bisogno di un nuovo processo, purché siano rispettate determinate condizioni di validità e di competenza.

Per i paesi extra-UE, invece, si applicano le convenzioni internazionali come la Convenzione dell’Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, o più comunemente, si può procedere tramite il riconoscimento della sentenza straniera in Italia attraverso un procedimento di omologazione presso il tribunale italiano, che verifica la conformità ai principi di ordine pubblico e di diritto italiano.

La legge n. 218 del 1995 ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato.

L’art. 64 disciplina le condizioni affinche’ la sentenza straniera sia riconosciuta in Italia “senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”.

Il Inoltre devono essere rispettate le seguenti condizioni:

“b) l’atto introduttivo deve essere portato a conoscenza della parte convenuta secondo le norme dello Stato della decisione di origine;

c) le parti si sono costituite o e’ dichiarata la contumacia secondo le norme dello Stato della decisione di origine;

d).

la decisione e’ passata in giudicato secondo la legge dello Stato di origine;

e) la decisione non e’ contraria ad un altro provvedimento passato in giudicato o pendente davanti il giudice italiano;

f). la decisione non e’ contraria all’ordine pubblico.

” L’art. 67 precisa che in caso di mancata ottemperanza, di contestazione oppure quando debba eseguirsi forzatamente l’esecuzione di una sentenza straniera, chiunque sia interessato, possa richiedere presso la Corte d’Appello del luogo dell’esecuzione il riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 64 di cui sopra.

Questo è, dunque, il perimetro normativo all’interno del quale occorre muoversi.

Per quanto riguarda la forma del provvedimento da emettere occorre precisare che prima della riforma Cartabia si procedeva con ordinanza, stante il rinvio dell’art. 67 comma 1 bis all’art. 30 del decreto 150/2011 relativo al rito sommario di cognizione.

Successivamente la riforma Cartabia ha introdotto il rito semplificato di cognizione con decorrenza dal 28.2.2023 per i procedimenti instaurati dopo tale data:

di conseguenza nel caso in oggetto si applica l’art 281 terdecies c.p.c. che impone l’emissione di una sentenza.

Passando al merito e premesso che la competenza del giudice straniero non è in contestazione, la Corte procede alla analitica verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 L. 218/90.

Quanto al requisito sub b) nulla quaestio:

alla pagina 3 della sentenza del Tribunale di Draguignan si desume la corretta evocazione in causa del sig. dalla frase “il marito, benché regolarmente citato, non è comparso”.

Tuttavia non appare rilevante la corretta notifica dell’atto introduttivo ma quella della sentenza che ha concluso il giudizio contumaciale.

Anche il requisito sub c) è sussistente:

non è revocabile in dubbio che la contumacia sia stata dichiarata secondo le regole dello Stato francese.

Ne’ appare integrata una lesione del diritto di difesa, come sostenuto dalla parte “In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell’ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo, ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie; invero, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l’emissione del provvedimento.

(Cass. Sez. 1, 06/08/2024, n. 22183, Rv. 672169 – 01)” A differenti considerazioni si giunge per il requisito sub d) inerente il passaggio in giudicato della sentenza francese.

L’art. 478 del c.p.c. francese ( attualmente in vigore sin dall’1.1.1976) recita « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

« Dunque nell’ordinamento francese la sentenza contumaciale, pur correttamente pronunciata nell’inerzia del convenuto, citato e non costituitosi, esige a pena di invalidità la notifica nei sei mesi dalla pronuncia.

La tutela del contumace secondo la legge francese è, infatti, più estesa rispetto a quella italiana, di talché la sentenza contumaciale non passa in giudicato se non è notificata nei sei mesi.

La difesa della sigra deduce che la sentenza di cui si chiede la dichiarazione di esecutività è stata notificata al sig. in lingua originale ed in lingua italiana in data 16.12.2024:

cio’ non rileva in alcun modo, avendo la stessa l’onere di provare di aver notificato la sentenza contumaciale nei sei mesi dalla sua pronuncia, come richiesto dall’art. 478 c.p.c. francese.

Ancora la difesa di parte istante sottolinea che il sig. aveva avuto modo di conoscere l’esistenza e il contenuto della sentenza resa dal Tribunale di Draguignan sin dal 1999, avendone volontariamente eseguito le statuizioni in materia alimentare, come era emerso dagli estratti conto prodotti nel giudizio di appello penale).

Anche tale rilievo non coglie nel segno essendo del tutto generico ed irrilevante:

il requisito integrativo della fattispecie ex 478 c.p.c., requisito indefettibile, è l’atto formale di notifica della sentenza fra l’altro entro i sei mesi, atto che la sigra non ha prodotto.

L’insussistenza del requisito sub d) impone il rigetto della richiesta.

Ne’ rileva – stante l’assenza del requisito sub d) – la sussistenza dei requisiti di cui ai capi e), f), g) dell’art 64 L. 218/90, ovvero che la sentenza di cui si chiede la declaratoria di esecutorietà non sia contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato, che non sia pendente un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto, e fra le stesse parti, iniziato prima del processo straniero, che le sue disposizioni non producano effetti contrari all’ordine pubblico. Non coglie nel segno e non rileva in questa sede l’eccezione di prescrizione avanzata dalla parte trattandosi, infatti, di un post hoc che non integra alcuno dei requisiti previsti dall’art.64 L. 218/90 e che semmai puo’ essere fatto valere in sede esecutiva.

Per le considerazioni in fatto e diritto sopra riportate la Corte respinge il ricorso azionato dalla sigra Le spese di lite seguono la soccombenza:

la reclamante, sig.ra dovrà rifondere le spese di lite al reclamato sig. spese che si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, fascia da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in € 2.336,00, oltre al 15% rimborso per spese forfetarie, IVA e CPA.

La reclamante sigra deve essere tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 introdotto dall’art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.

La Corte d’Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, Visti gli artt. 64 e 67 legge 31 maggio 1995 n. 218, RIGETTA il ricorso avanzato dalla sig.ra sigra per il riconoscimento in Italia della sentenza del Tribunal di Draguignan emessa in data 25.2.1999;

DICHIARA TENUTA E CONDANNA la sig.ra alla rifusione delle spese di lite al resistente sig. , spese che si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, fascia da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in € 2.336,00, oltre al 15% rimborso per spese forfetarie, IVA e CPA.

DICHIARA TENUTA E CONDANNA la sigra versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall’art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso il 14 maggio 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte di Appello di Torino.

Il Consigliere Estensore Dott.ssa NOME COGNOME Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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