Un cittadino presenta ricorso in Cassazione contro un provvedimento del Ministero dell'Interno. Successivamente, però, decide di ritirarsi e deposita un atto di rinuncia. Il Ministero, dal canto suo, non partecipa attivamente al processo. La Corte di Cassazione, prendendo atto della volontà del ricorrente, non entra nel merito della questione. Applica invece la legge processuale che prevede, in questi casi, l'immediata chiusura del caso. La Corte dichiara quindi l'**estinzione del giudizio per rinuncia**, rendendo definitiva la decisione precedente. Non vengono liquidate spese legali.
Continua »