REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA RAGIONE_SOCIALE in persona del dottor NOME COGNOME in funzione di giudice unico, all’esito della discussione ai sensi dell’art 281 sexies cpc tenutasi all’udienza del 15.5.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1232_2025_ N._R.G._00003494_2024 DEL_26_05_2025 PUBBLICATA_IL_26_05_2025
nella causa civile iscritta al n. 3494 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2024 e vertente tra (c.f. con l’avv. NOME COGNOME COGNOME NOME (c.f. in proprio ex art 86 cpc – ricorrenti – (c.f. (c.f. con l’avv. NOME COGNOME C.F. C.F. C.F. C.F. DELLA DECISIONE Gli avvocati e NOME COGNOME avevano difeso nel giudizio civile di secondo grado n. 1964/14 rg dinanzi alla Corte d’appello di Venezia nei confronti del concluso con sentenza n. 887 in data 7.3.2019 (successivamente non impugnata e passata in giudicato: doc.
3 di parte ricorrente) che aveva confermato il diritto (già riconosciuto in primo grado:
doc. 2 di parte ricorrente) di ad ottenere la consegna di n. 15 assegni circolari tratti dalla Banca Popolare di Sondrio dell’importo complessivo di euro 550.000,00, condannando anche il fallimento al rimborso delle spese di lite del grado.
Poiché il fallimento non aveva provveduto a rifondere tali spese di lite per mancanza di attivo (cfr mail del 28.3.19, sub.
doc. 4 di parte ricorrente), gli avv.ti avevano chiesto il pagamento del compenso direttamente a (in data 2.5.22:
doc. 9 di parte ricorrente) e, in mancanza di spontaneo pagamento, avevano richiesto ed ottenuto nei suoi confronti l’emissione in data 27.12.22 di decreto ingiuntivo n. 3690/22 per il pagamento della somma di euro 19.785,66 oltre interessi e spese (doc. 12 di parte ricorrente), decreto notificato in data 23.2.23, non opposto nei termini e perciò dichiarato esecutivo ex art 647 cpc in data 27.4.23.
Risulta inoltre documentalmente (cfr docc. 5 e 19 di parte ricorrente) ed è comunque pacifico che, una volta ottenuti gli assegni circolari per euro 550.000,00 di cui sopra da parte del ed a seguito di ulteriore contenzioso con la banca emittente che aveva rifiutato il pagamento dei titoli (eccependone la prescrizione), in data 16.4.21 la Banca Popolare di Sondrio (a seguito del provvedimento di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti della banca emittente in data 20.1.21:
doc. 6 di parte ricorrente) aveva accreditato l’importo complessivo di euro 625.744,98 su un conto accesso presso Credem spa e cointestato a ed al figlio (doc. 8 di parte ricorrente).
Risulta inoltre documentalmente che pochi giorni dopo – in data 20.4.21 – l’importo di euro 625.000,00 era stato trasferito a mezzo di bonifico dal predetto conto corrente ad altro conto intestato al solo ed aperto contestualmente sempre presso Credem spa (doc. 19 di avv.ti sostengono in principalità che tale atto dispositivo sarebbe stato posto in essere in accordo tra loro, allo scopo di sottrarre le ingenti somme di cui sopra dalla garanzia patrimoniale generica di e al fine di arrecare danno ai suoi creditori, ivi compresi i ricorrenti in relazione al proprio credito professionale. E, poiché, all’esito dei tentativi di esecuzione posti in essere dai ricorrenti il patrimonio di era risultato incapiente, il suddetto atto dispositivo a titolo gratuito sarebbe in primo luogo suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 cc. Domanda che è stata perciò formulata dai ricorrenti in via principale.
In via subordinata – per il caso in cui si fosse ritenuto che il suddetto atto dispositivo fosse stato posto in essere da a favore del figlio per spirito di liberalità -, i ricorrenti hanno allora eccepito che si sarebbe trattato di donazione nulla per difetto di forma (non essendo stata disposta con atto pubblico), sicché l’ingente somma di euro 625.000,00 dovrebbe ritenersi come mai uscita dal patrimonio di con conseguente suo diritto a ripetere ai sensi dell’art. 2033 cc quanto indebitamente versato nei confronti del figlio Inoltre, poiché non si era attivato nei confronti del figlio per recuperare la suddetta ingente somma con grave pregiudizio per i suoi creditori, il relativo diritto alla ripetizione potrebbe allora essere esercitato, in via surrogatoria ex art 2900 cc, dagli odierni ricorrenti in qualità di creditori di con richiesta di condanna di a restituire al padre la somma indebitamente percepita, con pagamento dell’importo di euro 24.246,65 (corrispondente al credito professionale attuale degli avv.ti maggiorato di interessi e spese legali di precetto) direttamente a favore degli avvocati ricorrenti. hanno chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dai ricorrenti, sostenendo che gli avvocati ricorrenti e si erano accordati nel senso che, una volta incassati gli assegni circolari, la somma di euro 50.000,00 sarebbe stata corrisposta ai ricorrenti quale compenso per tutta l’attività professionale svolta, ivi compresa quella relativa al giudizio di luglio 2021 l’attività professionale svolta doveva ritenersi soddisfatta, sicché i ricorrenti non erano legittimati a proporre le domande formulate sia in via principale che in via subordinata; che, come emergeva dai messaggi di testo e vocali prodotti unitamente alla comparsa di risposta, erano stati gli stessi ricorrenti (per il tramite dell’avv. NOME COGNOME, anch’egli componente dello studio COGNOME, oltre che figlio e fratello dei ricorrenti) a suggerire a le sopra descritte modalità di incasso delle somme versate dalla banca, con finale accredito su conto corrente di pertinenza esclusiva di che, conseguentemente, doveva per un verso escludersi che i resistenti avessero posto in essere l’atto di trasferimento da un conto all’altro allo scopo di frodare i creditori e, per altro verso, doveva ritenersi che i ricorrenti – in quanto essi stessi ideatori dell’atto dispositivo – non fossero legittimati a chiederne la revocatoria; che doveva escludersi che l’atto dispositivo fosse stato posto in essere con spirito di liberalità, sicché dovevano ritenersi infondate anche le domande proposte in via subordinata;
che, in ogni caso, aveva volutamente omesso di richiedere al figlio la restituzione delle somme accreditate a suo favore – non avendovi alcun interesse – sicché non sussisterebbe alcuna condotta inerte del predetto, il che escluderebbe la possibilità per i ricorrenti di esercitare tale pretesa restitutoria, in surroga del diritto spettante a Così sintetizzate le difese della parti, va in primo luogo evidenziato che, a fronte della mancata opposizione del decreto ingiuntivo e della declaratoria di definitività dello stesso, deve ritenersi definitivamente accertata, con efficacia di giudicato, la pretesa creditoria degli avv.ti portata da tale decreto ingiuntivo, senza possibilità per i resistenti di metterla in discussione allegando fatti modificativi, estintivi od impeditivi che si assumano verificati prima della formazione di tale giudicato, che come noto copre non solo il dedotto ma anche il deducibile (Cass. 25180/24, Cass. 1751/23, Cass. 22465/18, Cass. 19113/18, Cass. 28318/17, Cass. 11360/10). Ebbene, sulla scorta delle stesse allegazioni e produzioni documentali dei resistenti, emerge che l’eventuale accordo per determinare i compensi degli avv.ti in euro 50.000,00 complessivi (che i ricorrenti, peraltro, sostengono che avrebbe riguardato solo l’attività svolta sino alla transazione intervenuta con le imprese COGNOME e in data 4.7.2013), nonché i pagamenti causa, sarebbero intervenuti in momento sicuramente antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, che risale al dicembre 2022 (doc. 19 di parte ricorrente). Pertanto, i resistenti avrebbero dovuto allegare e comprovare i suddetti fatti impeditivi/estintivi della pretesa creditoria azionata (anche ponendoli eventualmente a fondamento di domanda o di mera eccezione riconvenzionale) proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo entro il termine di legge.
Non essendo ciò avvenuto, tali difese non possono più essere prese in considerazione in questa sede e, conseguentemente, deve ritenersi senz’altro provato che gli avvocati ricorrenti siano creditori dell’importo di euro 24.246,65 nei confronti di , in relazione all’attività professionale svolta a suo favore nel giudizio n. 1964/14 Rg dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia.
Il che comporta che i ricorrenti siano senz’altro legittimati, in qualità di creditori, a proporre domanda di revocatoria dell’atto dispositivo per cui è causa.
Va poi evidenziato che la pretesa creditoria degli avvocati ricorrenti è evidentemente sorta (non nel 2022 al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo, che l’ha solo accertata ma) nel momento in cui gli stessi hanno portato a termine l’attività difensiva nel predetto giudizio d’appello, quindi nel marzo 2019 (posto che la sentenza che lo ha definito è stata emessa in data 7.3.19).
Pertanto, non vi è dubbio che il credito sia antecedente all’atto dispositivo che si chiedere di revocare, posto che il trasferimento della somma di euro 625.000,00 dal conto cointestato a al conto intestato al solo risale – come detto – al 20.4.21.
Deve poi ritenersi dimostrato il requisito oggettivo dell’eventus damni, atteso che – come emerso dai tentativi di esecuzione posti in essere dai ricorrenti (cfr docc. 14, 15, 16, 17, 21) – è totalmente privo di beni immobili o beni mobili registrati, è percettore di una pensione di soli euro 859,30 mensili (quindi di importo inferiore al minimo non pignorabile) ed è titolare di uno stipendio da lavoro dipendente di soli euro 150,00 mensili (già oggetto di assegnazione, nella E, peraltro, i resistenti non hanno neppure dimostrato – come da onere probatorio sugli stessi incombente – che al momento dell’atto dispositivo per cui è causa la condizione patrimoniale di fosse dissimile da quella attuale e, in particolare, che il resistente fosse titolare di residui beni di valore tale da consentire di far fronte a tutti i debiti su di esso gravanti. Pertanto, non vi è dubbio che il trasferimento della somma di euro 625.000,00 dal conto cointestato tra e il figlio (in un contesto in cui avrebbe potuto essere agevolmente superata la presunzione di titolarità al 50% tra padre e figlio delle somme giacenti sul conto, atteso che la relativa provvista proveniva tutta dall’incasso di assegni intestati al solo al conto intestato al solo (con conseguente trasferimento della proprietà dell’intera somma a quest’ultimo) abbia di fatto totalmente compromesso la garanzia patrimoniale generica del patrimonio di , con conseguente pregiudizio dei suoi creditori, ivi compresi i ricorrenti. Deve poi escludersi che tale atto di trasferimento fosse avvenuto con spirito di liberalità ed integri perciò donazione.
Invero, come risulta chiaramente dai messaggi di testo (docc.
1, 3) e vocali (doc. 2) prodotti dai resistenti, avevano posto in essere la suddetta operazione – su suggerimento dell’avv. NOME COGNOMEil quale aveva evidentemente agito in pieno accordo con il padre e con il fratello NOME, suoi colleghi di studio) – al chiaro fine di impedire che eventuali creditori di potessero aggredire le somme incassate, come avrebbe evidentemente potuto avvenire agevolmente se le stesse fossero rimaste in giacenza sul conto cointestato anche a In particolare, dal messaggio audio inviato dall’avv. NOME COGNOME e prodotto dai resistenti sub. doc. 2, emerge che aveva alcune pendenze con l’erario di cui era incerta la definizione, sicché è verosimile ritenere che il trasferimento delle somme sul conto intestato al solo fosse avvenuto per evitare (quantomeno) iniziative esecutive del concessionario per la riscossione.
ogni caso ciò che emerge chiaramente è che il trasferimento di somme a favore di era stato effettivamente voluto e che ciò era avvenuto in esecuzione di un accordo fiduciario intervenuto tra padre e figlio (e su suggerimento degli avvocati , in forza del quale il secondo aveva evidentemente acconsentito a divenire titolare di somme di pertinenza del primo, al fine di metterle al sicuro ed evitare il rischio di aggressione da parte di creditori.
L’atto di trasferimento delle somme, quindi, era avvenuto in esecuzione di un’intesa fiduciaria tra padre e figlio, al fine di consentire a quest’ultimo di poter disporre delle somme del padre e secondo le istruzioni di questi, senza quindi che le parti avessero voluto determinare la definitiva ed irreversibile acquisizione della proprietà delle somme al patrimonio di per spirito di liberalità.
L’atto di trasferimento delle somme, quindi, non costituisce donazione (il che, peraltro, è stato negato dagli stessi resistenti), ma semplice atto dispositivo unilaterale a titolo gratuito, in quanto avvenuto in esecuzione dell’intesa fiduciaria e senza alcun corrispettivo.
Ciò implica che, sotto il profilo soggettivo, sia richiesta la sola scientia damni in capo al disponente, quindi in capo a E, come è noto, “è sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass. 9192/21, Cass. 13343/15, Cass. 966/07, Cass. 15310/07). Nel caso di specie è del tutto evidente che , nel momento in cui aveva trasferito al figlio l’ingente somma di euro 625.000,00 rendendosi di fatto impossidente, fosse pienamente conscio del fatto che, così facendo, avrebbe arrecato grave danno ai suoi creditori, essendo anzi – per quanto sopra evidenziato – proprio questo lo scopo che aveva inteso perseguire con tale operazione.
sussistenza dell’elemento soggettivo (come sostengono i , posto che a tal fine è come detto sufficiente la mera conoscenza in capo al disponente di tale natura pregiudizievole per tutti i creditori indistintamente considerati (e quindi anche per i ricorrenti).
Risultano quindi integrati tutti i presupposti necessari ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto di trasferimento delle somme per cui è causa, da ciò derivando l’accoglimento della domanda di revocatoria proposta in via principale dai ricorrenti, con assorbimento di quelle proposte in via subordinata.
Tenuto conto del fatto che, come sopra evidenziato, l’atto dispositivo oggetto di revoca era stato posto in essere da proprio su suggerimento dei ricorrenti (per il tramite dell’avv. NOME COGNOME e considerato che la sua declaratoria di inefficacia richiedeva comunque la pronuncia costitutiva giudiziale, deve ritenersi che la instaurazione della presente causa si sia resa necessaria anche quale conseguenza della condotta dei ricorrenti, il che giustifica pienamente l’integrale compensazione delle spese di lite.
PNOMERAGIONE_SOCIALE
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti di e NOME COGNOME l’atto dispositivo gratuito del 20.04.2021, con il quale ha trasferito a somma di euro 625.500,00, mediante bonifico bancario dal c/c 744NUMERO_DOCUMENTO010NUMERO_DOCUMENTO256310 acceso presso la filiale di Bussolengo del Credito Emiliano S.P.A. (cointestato a al c/c 744NUMERO_DOCUMENTO494120 acceso presso la filiale di Bussolengo (di cui è intestatario il solo b) spese compensate.
Verona, 26.5.2025 Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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