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Decadenza dalla garanzia, eccezioni

Decadenza dalla garanzia, eccezioni che il debitore può opporre al fideiussore che agisce in regresso nei suoi confronti.

Pubblicato il 11 July 2022 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda

In composizione monocratica in persona del giudice designato

Dr. , ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1424/2022 pubblicata il 01/07/2022

nella causa di primo grado iscritta al n. 5226 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2019 riservata a sentenza all’udienza di precisazione delle conclusioni del 31.03.2022 e vertente:

TRA

XXX 2000, rappresentato e difeso dagli avv.ti;

-Attori opponenti

YYY, rappresentato e difeso dall’ avv.

-Convenuta opposta

OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1274/2019 notificato in data 16.07.2019;

CONCLUSIONI: le parti concludevano all’udienza del 31.03.2022 come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che con atto di citazione regolarmente notificato, l’ attore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 30.055,03 oltre interessi e spese, somme asseritamente dovute dal XXX nei confronti dell’ odierno opposto per effetto dell’ esercizio da parte di YYY del diritto di regresso ex art. 1950 c.c. a seguito dell’ escussione da parte della *** di una garanzia fideiussoria rilasciata dall’ opposto in favore del XXX in relazione a taluni rapporti bancari.

Nel proporre opposizione il XXX, non contestava l’ effettiva escussione della fideiussione da parte dell’ Istituto di Credito ma eccepiva: 1) la nullità della garanzia prestata per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 L. 187/90, poiché redatta su modulo uniforme ABI per come deciso dalla Banca d’Italia con provvedimento del 2005, a seguito della istruttoria svolta. In particolare, l’ opponente ha dedotto sia la nullità integrale del contratto, che quella parziale dello stesso nelle tre clausole oggetto del provvedimento della Banca d’Italia riferentesi agli artt. 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI; 2) l’ illegittimità della somma attivata in via monitoria atteso che “pro quota” ovvero nei limiti di un quinto anche l’ opposto era obbligato al pagamento dell’ obbligazione solidale, atteso che i garanti era cinque; 3) compensazione parziale del credito per effetto di controcredito del XXX nei confronti del YYY per omesso pagamento delle quote consortili (€2400,00) e per debiti commerciali € 124,44; 5) inapplicabilità degli interessi moratori nella misura richiesta.

Si costituiva YYY resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto con conferma del d.i. opposto.

Accolta l’ istanza ex art. 648 cpc, la causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali allegate ed è stata trattenuta in decisione all’ udienza del 31.03.2022 con assegnazione dei termini di cui all’ art 190 cpc.

Va premesso che la presente controversia è decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c ( Cass. civ. ord. n.363/2019).

Preliminarmente va dichiarata l’ inammissibilità dell’ eccezione di nullità della fideiussione prestata da YYY, sia per carenza di legittimazione attiva del XXX sia per carenza di interesse ex art 100 cpc.

Sul punto va ribadito quanto già osservato con ordinanza del 29.02.2020, atteso che la suddetta eventuale nullità muove dal presupposto che le clausole vietate inserite nello Schema ABI e recepite nel contratto in esame impongono al garante oneri diversi da quelli stabiliti dalle norme del codice civile, quali la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. (art. 6) e la permanenza dell’obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita (artt. 2 e 8) ed alterano significativamente l’assetto equilibrato degli interessi alla base della disciplina civilistica della fideiussione; dunque si tratta di una chiara nullità di protezione da far valere dalla parte debole del rapporto ( garante) pregiudicata dalla suddetta alterazione del rapporto e non certo dal debitore principale che ha tratto beneficio dalle condizioni di garanzia sfavorevoli per il garante e dall’ escussione della fideiussione; in tal senso sul punto va osservato che poiché le eccezioni che il debitore può opporre al fideiussore che agisce in regresso nei suoi confronti, sono, le stesse che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento, il debitore principale non può opporre al garante (che ha pagato) eccezioni relative al rapporto di garanzia.

Con riferimento alla carenza di interesse ad agire, occorre evidenziare che l’ opponente, in qualità di debitore principale escusso in questa sede ai sensi dell’ art 1950 c.c., è carente di interesse ex art 100 cpc a sollevare la citata eccezione avendo la garanzia prestata comportato l’ escussione in “prima battuta” dell’ odierno garante, consentendo quindi all’ opponente di evitare il pagamento in favore del soggetto garantito, circostanza che non si sarebbe verificata in caso di omessa stipula della fideiussione alle condizioni previste in contratto, atteso che la *** avrebbe agito direttamente nei confronti dell’ odierna opponente, la quale in questa sede, non ha contestato la sussistenza del debito oggetto della garanzia; dunque, alcun pregiudizio è sorto in conseguenza della stipula della fideiussione atteso che in sua assenza l’ opponente sarebbe stata comunque esposta direttamente all’ azione contrattuale della Banca derivante dal saldo passivo dei contratti di conto corrente ed apertura di credito revocati. Pur avendo quanto sopra esposto valenza assorbente in relazione alla suddetta eccezione di nullità proposta dalla debitrice principale, va osservato che tale eccezione muove da un presupposto ( nullità totale della fideiussione omnibus per effetto della violazione della normativa ANTITRUST) oramai superata dalla più recente evoluzioen giurisprudenziale.

In ogni caso, ad abundantiam, va osservato che con sentenza n. 41994/2021 le S.U. della Cassazione hanno affermato il principio secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Dunque, il contratto in esame che riproduce pedissequamente le clausole di cui agli artt,2,4,6 della schema di Contratto ABI, dichiarate nulle, non sarebbe nullo integralmente ma limitatamente alle disposizioni pattizie sopra richiamate.

Dunque, sarebbe stato onere dell’ opponente allegare prima e provare ai sensi dell’ art 1419 c.c. che in caso di omesso inserimento delle clausole in questione, la garanzia non sarebbe stata prestata, travolgendo l’ intero contratto, questione sulla quale vi è un completo deficit assertivo e probatorio

Analogamente, difetta qualsiasi allegazione in merito ad un‘eventuale decadenza dall’ escussione della garanzia per effetto della reviviscenza dell’ art 1957 c.c– a seguito della declaratoria di nullità della clausola di cui al’ art 6 della Schema ABI ( rinuncia ai termini di cui all’ art 1957 c.c)- non essendo stato nemmeno dedotto nella fattispecie l’ omesso esperimento di azioni giudiziarie da parte dell’ Istituto di Credito nei confronti del debitore principale nel termine di cui alla citata previsione codicistica.

Peraltro, anche in tal caso vi sarebbe stata una carenza di legittimazione attiva del debitore principale a sollevare l’ eccezione di decadenza dalla garanzia, atteso che poiché le eccezioni che il debitore può opporre al fideiussore che agisce in regresso nei suoi confronti, avendo pagato senza dargliene avviso, sono le stesse che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento, il fideiussore, che abbia pagato il debito garantito senza esservi più obbligato per l’intervenuta decadenza di cui al 1° co. dell’art. 1957 c.c., da lui non eccepita, può esercitare contro il debitore principale l’azione di regresso di cui all’art. 1950 c.c. senza che questi possa idoneamente opporgli l’intervenuta decadenza, che costituisce in questo caso eccezione de iure tertii, come tale inidonea a paralizzare la pretesa di regresso del fideiussore, ed a vanificare l’obbligazione sussistente in capo al debitore di ripristinare il patrimonio del fideiussore per l’importo corrispondente a quanto pagato in adempimento del debito garantito ( Cass. Civ.05/14089).

L’ eccezione va dunque rigettata.

Con riferimento all’ eccezione relativa alla non corretta determinazione del credito in quanto andrebbe secondo l’ opponente detratta la quota parte del debito di spettanza del garante, ovvero 1/5, va osservato come l’ eccezione sia infondata e non merito accoglimento atteso che a norma degli artt. 1949, 1950 e 1952 c.c., il fideiussore che ha pagato viene ad assumere la stessa posizione in cui si trovava il creditore prima del pagamento, sicché egli può agire contro il debitore negli stessi limiti in cui poteva agire il creditore, facendo, cioè, valere i medesimi diritti che poteva esercitare e far valere il creditore.

Con riferimento all’ eccezione di compensazione parziale del credito, va osservato come l’ opponente mediante allegazione del Bilancio e Stato Patrimoniale anno 2018 ( all. 4), nonché mediante allegazione della documentazione prodotta telematicamente allegata alla II memoria ex art 183 VI comma cpc, ( diffide pagamento, verbali assemblee consorziati) abbia dimostrato la sussistenza di un controcredito del XXX limitatamente alla somma di € 2400,00 per omesso pagamento delle quote consortili, essendo incontestato la successiva espulsione del YYY proprio in conseguenza di tale inadempimento.

Pertanto in accoglimento dell’ eccezione di compensazione , il credito di cui alla pretesa monitoria deve essere ridotto limitatamente alla somma di € 2400,00, non essendovi sicuri riscontri documentali in relazione ad ulteriori crediti di natura “commerciale”.

Per finire, in assenza di determinazione della misura degli interessi moratori in misura convenzionale, corretta appare la quantificazione degli stessi ai sensi dell’ art 1284 quarto comma c.c., atteso che è irrilevante che nella fattispecie non si verta in tema di transazioni commerciali, in quanto, l’art. 1284, comma 4, c.c. ha inteso estendere l’applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (d.lgs. 09/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria (avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro). Ciò, a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale (o l’arbitrato, nell’ipotesi di cui al comma 5) e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.

Ne consegue il rigetto dell’ eccezione.

Alla luce di quanto sopra l’ opposizione merita parziale accoglimento, limitatamente alla somma di € 2400,00 dedotta in compensazione, con la conseguenza che il XXX 2000 sarà tenuto a corrispondere in favore di YYY per effetto dell’ azione di regresso esercitata la somma complessiva di € 27.655,03 oltre interessi così come da domanda monitoria.

Le spese di lite in ragione del parziale accoglimento della domanda, limitatamente ad una somma esigua rispetto al petitum, meritano compensazione per ¼ la restante quota seguirà la soccombenza ed è posta, liquidata come da dispositivo a carico del XXX

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie parzialmente l’ opposizione come da parte motiva e, per l’ effetto, condanna l’ opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 27.655,03, oltre interessi dalla domanda giudiziale come richiesti in monitorio;

Compensa per ¼ le spese di causa, ponendo la restante quota a carico di parte opponente, quota liquidata in € 3500,00 per competenze oltre accessori di legge.

Latina, 21.06.2022

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