REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA N._1237_2025_- N._R.G._00003338_2020 DEL_27_05_2025 PUBBLICATA_IL_27_05_2025
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3338/2020 R.G., recante riunite le cause civili di primo grado iscritte ai nn. 4141/2020 R.G e 4593/2020 R.G.;
promosso (quanto ai giudizi nn. 3338/2020 R.G. e 4593/2020 R.G.) da:
(C.F. (C.F. (C.F. tutti con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME del Foro di Verona, in forza di procure speciali allegate ai rispettivi atti citazione;
e (quanto al giudizio n. 4141/2020 R.G.) da:
(C.F. (C.F. entrambi con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME del Foro di Verona, in forza di procure speciali allegate all’atto di citazione;
-parte attrice /opponente- contro:
(C.F. ), in qualità di procuratrice di (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME del Foro di Padova, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. -parte convenuta/opposta- avente ad
oggetto:
opposizione al decreto ingiuntivo n. 674/2020 (n. 1314/2020 R.G.), datato 15.02.2020 ed emesso dal Tribunale di Verona il 18.02.2020.
CONCLUSIONI
DELLE PARTI Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale d’udienza del 7.11.2024, mediante rinvio a quelle di cui ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti e, segnatamente:
Quanto a parte attrice/opponente (giudizio n. 3338/2020 R.G.) “Nel merito – Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa di citazione, la nullità della fideiussione di data 8.4.2009 azionata dalla società ricorrente.
– Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa di citazione, la nullità della clausola di cui all’art. 6 della fideiussione 8.4.2009, derogativa del termine di cui all’art. 1957 c.c. e, conseguentemente, dichiararsi la decadenza della società ricorrente, dal diritto di agire nei confronti dei signori – Dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nullo, illegittimo, inefficace e, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 674/2020 emesso dal Tribunale di Verona, Giudice Dott. NOME COGNOME in data 18.02.2020, R.G. n. 1314/2020. – Respingersi, in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni svolte dalla società ricorrente, nei confronti dei fideiussori, signori in quanto infondate in fatto ed in diritto.
– In ogni caso con vittoria di spese e compenso di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
” Quanto a parte attrice/opponente (giudizio n. 4593/2020 R.G.) “Nel merito – Dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nullo, illegittimo, inefficace e, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 674/2020 emesso dal Tribunale di Verona, Giudice Dott. NOME COGNOME in data 18.02.2020, R.G. n. 1314/2020.
– Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in atto di citazione e memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., tenuto conto delle risultanze della ctu e delle osservazioni alla stessa depositate in data 22.11.2023, considerata altresì l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata da nella comparsa di costituzione e risposta, che la minor somma dovuta dalla signora in favore della società è pari ad € 352.687,67, salvo la diversa somma maggiore o minore che risulterà come dovuta dal Tribunale di Verona. – Con vittoria di spese e compenso di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
In via subordinata istruttoria – Ci si riporta integralmente alle osservazioni alla ctu depositate in data 22.11.2023 in merito all’erroneo addebito degli interessi nel I, III e IV trimestre 2010 e, conseguente, erroneo inserimento degli stessi tra le somme costituenti il saldo debitore ricalcolato, e si chiede che la ctu dott.ssa venga convocata a chiarimenti.
”;
Quanto a parte attrice/opponente (giudizio n. 4141/2020 R.G.) “Dichiararsi l’illegittimità e/o l’inefficacia e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo n. 674/2020 opposto, per i motivi tutti di cui in narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 5.06.2020.
Respingersi integralmente ogni domanda avanzata dall’opposta nei confronti di NOME di spese legali.
” Quanto a parte convenuta/opposta giudizi n. 3338/2020 R.G. e n. 4141/2020 R.G. “Nel merito In via principale Per tutto quanto esposto in narrativa, respingere l’opposizione così come ogni ulteriore domanda anche riconvenzionale proposta dagli opponenti nei confronti dell’opposta, perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate e prescritte in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
Di conseguenza confermarsi la validità, l’efficacia e la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 674/2020 Ing., n. 1314/2020 R.G. datato 15.02.2020, in favore della In via subordinata Qualora il Tribunale adito revochi per qualsiasi motivo il decreto ingiuntivo opposto, condannare al pagamento della somma di euro 80.000,00, al pagamento della somma di euro 80.000,00, al pagamento della somma di euro 80.000,00 e al pagamento della somma di euro 80.000,00, oltre interessi al tasso contrattuale dal 31/12/2016 al saldo, ovvero quella somma minore o maggiore risultante di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo, nonché spese e compensi legali liquidati nel decreto ingiuntivo, dichiarando le riconvenzionali avversarie infondate o comunque prescritte per quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario.
” giudizi n. 4593/2020 R.G. “Nel merito In via principale Per tutto quanto esposto in narrativa, respingere l’opposizione così come ogni ulteriore domanda anche riconvenzionale proposta dagli opponenti nei confronti dell’opposta perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate e prescritte in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
Di conseguenza confermarsi la validità, l’efficacia e la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 674/2020 Ing., n. 1314/2020 R.G. datato 15.02.2020, in favore dell’opposta.
In via subordinata Qualora il Tribunale adito revochi per qualsiasi motivo il decreto ingiuntivo opposto, condannare al pagamento della somma di euro 815.703,72, oltre interessi al tasso contrattuale dal 31/12/2016 al saldo, ovvero quella somma minore o maggiore risultante di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo, nonché spese e compensi legali liquidati nel decreto ingiuntivo, dichiarando le riconvenzionali avversarie infondate o comunque prescritte per quanto esposto in narrativa. Con ogni riserva nel merito ed istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario.
” In ogni caso, in via istruttoria e per tutte e tre le cause “Come già eccepito nelle osservazioni, si insiste affinché venga disposta l’integrazione della ctu sui seguenti punti:
1) il ctu non ha attentamente considerato che il quesito del Giudice non richiedeva la disapplicazione della capitalizzazione anche al periodo ante 01.01.2014.
Si insiste pertanto per il riconteggio da parte del ctu del saldo senza eliminazione della capitalizzazione fino all’1/1/2014;
2) la ctu non ha affatto risposto alla contestazione tecnica del consulente di parte in merito all’impostazione contabile che, pur riconoscendo la regolarizzazione della capitalizzazione simmetrica a far data dal contratto del 19.12.2011, ciò non di meno la ctu non capitalizza a tale data gli interessi ricalcolati dal 7.05.2007 al 18.12.2011, bensì li capitalizza solo alla chiusura finale del 28.11.2016.
Se l’anatocismo è stato considerato legittimo dal 19 dicembre 2011 ciò rende capitalizzabili su base trimestrale non solo i nuovi interessi (liquidati dal 19.12.2011 in poi), ma ovviamente anche quelli precedentemente liquidati e non ancora capitalizzati (cioé sospesi, separati dal saldo del conto).
Si insiste pertanto in un riconteggio anche su questo profilo;
3) In merito al paragrafo “6.1 tassi di interesse” il quesito del giudice chiedeva di “accertare se il tasso degli interessi passivi, entro e fuori fido, applicato dalla banca dal 01.4.2012 al 28.11.2016, sia stato conforme rispetto alle condizioni contrattuali e, in difetto, applicare il tasso di interesse contrattualmente previsto.
” Ne consegue che il ctu, una volta acclarata la pattuizione di tassi d’interesse nel contratto del 19 novembre 2011, non era stato chiamato a verificarne la corretta applicazione, se non limitatamente al periodo che va dall’1.4.2012 in poi.
In buona sostanza, la ctu deve conservare (dal 19.11.2011 al 31.03.2012) i tassi applicati in concreto.
Si insiste pertanto nell’integrazione della ctu sotto tale profilo.
” MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE §.I.
Visto e richiamato integralmente il contenuto degli atti di citazione con cui i sovra indicati attori/opponenti (quanto al giudizio portante n. 3338/2020 R.G.), (quanto al giudizio riunito n. 4141/2020 R.G.), (quanto al giudizio riunito n. 4593/2020 R.G.), quest’ultima in qualità di socia accomandataria della i restanti in veste di coobbligati solidali, tutti eredi di deceduto il 18.04.2010 ed a sua volta socio accomandatario della predetta società, hanno adito l’intestato Tribunale nei confronti della sovra indicata convenuta/opposta quale procuratrice di I.a. – proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 674/2020 (n. 1314/2020 R.G.), recante data 15.02.2020 ed emesso dal Tribunale di Verona il 18.02.2020, notificato il 26.02.2020 ad e ad il 7.03.2020 ad e ad , il 6.03.2020 a recante l’ingiunzione di pagamento a carico dell’opponente della somma capitale di € 815.703,72 oltre interessi e spese del monitorio, nonché a carico dei restanti opponenti (insieme ad , non parte in causa) della somma complessiva di € 80.000,00 ciascuno oltre ad 1/10 delle spese del monitorio sempre cadauno, il tutto in solido con – quanto sopra a titolo di saldo debitore alla data del 31.12.2016 del conto corrente n. 231/518057 acceso il 3.05.2007 presso la cedente dalla garantito dalla fideiussione omnibus con limitazione d’importo fino ad € 600.000,00 rilasciata l’8.04.2009 da I.b. eccependo l’illegittimità del credito azionato dalla cessionaria, in considerazione:
I.b.1.
quanto ad – della non riconoscibilità delle sottoscrizioni asseritamente apposte da alla fideiussione datata 8.04.2009, da sé contestata e disconosciuta ai sensi dell’art. 214, comma 2, c.p.c. quanto alla sua riconducibilità al de cuius, oltre che ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. quanto alla conformità della copia prodotta dall’opposta rispetto all’originale;
– della nullità (integrale o parziale) della fideiussione per essere la stessa riproduttiva agli artt. 2, 4 e 6 delle tre clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. proprie dello schema elaborato dall’Abi nel 2003 e ritenute contrarie all’art. 2 della legge n. 287/1990 dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2.05.2005, dal che discenderebbe il decorso del termine semestrale decadenziale per la proposizione (e la relativa diligente continuazione) da parte della creditrice delle proprie istanze nei confronti della società debitrice principale (neppure fatta oggetto di ingiunzione), tanto più alla luce della qualifica di consumatori riscontrabile in capo ad e ad e della vessatorietà della clausola di cui all’art. 6 della garanzia, mai oggetto di specifica trattativa inter partes; – dell’applicazione di tassi ultralegali per interessi passivi, di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissione di massimo scoperto, di valute e spese tenuta conto;
I.b.2.
quanto ad – della non riconoscibilità delle sottoscrizioni asseritamente apposte da alla fideiussione datata 8.04.2009 e prodotta ex adverso sub 4, oltre che al contratto di conto corrente prodotto ex adverso sub 1 ed ai correlati documenti, da sé contestati e disconosciuti ai sensi dell’art. 214, comma 2, c.p.c. quanto alla loro riconducibilità al de cuius, oltre che ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. quanto alla conformità delle copie prodotte dall’opposta rispetto all’originale;
– della nullità dell’intero contratto di fideiussione, ovvero delle singole clausole riproduttive dello schema Abi contrastante con la normativa antitrust, in particolare di quella derogatoria all’art. 1957 c.c., con la scaturente decadenza maturata in capo alla creditrice per non avere mai coltivato le proprie pretese nei confronti della società debitrice principale;
– della violazione da parte della banca dei doveri di informazione, correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, posto che alla data del decesso di l’esposizione debitoria era di € 415.030,28, la banca non ha comunicato agli eredi l’esistenza della fideiussione allo stato azionata, né li ha messi in mora ed anche la decisione di passare il credito a sofferenza il 28.11.2016 non è stata oggetto di apposita comunicazione, mentre sin dal 2009 ed a fronte di un saldo costantemente negativo la banca si è limitata ad addebitare interessi passivi concedendo ulteriore credito al debitore garantito; – dell’illegittima applicazione di tassi ultralegali per interessi passivi, di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissione di massimo scoperto;
I.b.3.
quanto a – della nullità del contratto per il periodo dal 3.05.2007 al 19.12.2011, posto che il documento di sintesi ed il pedissequo contratto allegati sub 1 al ricorso monitorio recano quale “data di stampa” il 19.12.2011 (tanto più che il modello utilizzato n. MMM00480 10/2011 è in uso alla banca unicamente dall’ottobre 2011), non essendo così dovuto alcun tasso di interesse (oltre che spese e commissioni) per tale periodo, ma solo, eventualmente, la somma capitale di € 286.340,74;
– dell’applicazione, quanto a tale periodo, di interessi usurari per ben cinque trimestri specificamente indicati, quanto al periodo successivo, di interessi anatocistici e di capitalizzazione trimestrale;
§.II.
Visto e richiamato integralmente il contenuto delle comparse di costituzione e risposta, ritualmente depositate, con cui la convenuta opposta in qualità di procuratrice della cessionaria si è tempestivamente costituita in ciascuno dei tre distinti giudizi poi riuniti, rappresentando ed eccependo:
– di avere provveduto a depositare gli estratti di conto corrente integrali dall’apertura alla chiusura del rapporto;
– di avere rispettato le previsioni legali in punto capitalizzazione periodica degli interessi e di non avere applicato interessi anatocistici, ultralegali o usurari, tanto più che le eccezioni sul punto sollevate dai condebitori solidali sono connotate da estrema genericità;
– che, comunque, l’eventuale credito in favore di quest’ultimi è in buona parte prescritto;
– di intendere avvalersi della fideiussione disconosciuta da proponendo istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., previa apposita autorizzazione del G.I. al deposito dell’originale della fideiussione e delle indicate scritture di comparazione;
– che, quanto al disconoscimento del contratto di conto corrente effettuato dai soli premessa la apoditticità della relativa eccezione, lo stesso è stato a ben vedere sottoscritto da tutt’ora in vita ed anch’essa parte in causa;
– che l’eventuale (non essendo stata allegata e dimostrata in concreto l’incidenza a valle della lamentata intesa a monte) violazione della normativa anticoncorrenziale implica, al più, conseguenze meramente risarcitorie e va comunque fatta valere dinanzi al Tribunale di Milano, competente in via funzionale ed esclusiva al riguardo;
– che non rilevano i profili consumeristici in punto vessatorietà delle clausole sollevati posto che gli stessi, oltre ad essere tutti soci accomandanti (come emerge dalla visura in atti), sono anche tutti eredi di , sottoscrittore della fideiussione e socio accomandatario della società debitrice principale;
§.III.
Dato atto che le tre cause – previa riassegnazione delle due cause meno risalenti allo scrivente RAGIONE_SOCIALE.COGNOME. (titolare della causa più risalente) giusta provvedimento presidenziale del 14.12.2020 – sono state originariamente chiamate per la riunione all’udienza del 25.03.2021, poi differita dietro istanza di parte al 15.04.2021;
a tale prima udienza è stato ribadito il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. da parte degli opponenti è stata riproposta l’istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. da parte dell’opposta, è stata negata la concessione della chiesta provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e sono stati concessi alle parti i chiesti termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.;
quindi, alla successiva udienza del 14.10.2021 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze istruttorie ed il G.I. con ordinanza del 20.10.2021 ha disposto c.t.u. grafologica ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell’originale dell’atto pubblico a rogito Notaio del 19.12.1989, repertorio n. 106502 e raccolta n. 12202, indicato quale scrittura di comparazione;
si è poi svolta la c.t.u. grafologica (nel corso della quale è stato anche sostituito il consulente originariamente nominato), con il deposito in data 11.08.2022 dell’elaborato peritale che ha accertato la riconducibilità delle sottoscrizioni al de cuius ;
successivamente, previo un rinvio determinato dall’applicazione d’ufficio del G.I. all’Ufficio di Sorveglianza per tre mesi, la causa è giunta all’udienza del 17.01.2023 allorché gli opponenti hanno insistito nella c.t.u. contabile, disposta dal G.I. con ordinanza del 19.01.2023, il cui elaborato finale è stato depositato il 6.11.2023;
la causa, infine, chiesti da entrambe le parti termini per depositare diffuse contestazioni alle risultanze dell’indagine econometrica, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 7.11.2024, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.IV.
Ritenuto, quanto alla posizione degli opponenti tutti coobbligati solidali in qualità di eredi del fideiussore IV.a.
Va in primo luogo dato atto che l’eccepita apocrifia delle sottoscrizioni riconducibili al de cuis ed apposte sia alla fideiussione (doc. 4 fascicolo opposta) sia alla documentazione contrattuale (docc. da 14 a 34 fascicolo opposta) è stata del tutto smentita dalla c.t.u. grafologica depositata l’11.08.2022, ai cui chiari ed incontrovertibili esiti ci si limita a rinviare integralmente, stante l’accuratezza ed esaustività dell’indagine sottesa;
IV.b.
Va poi sgombrato il campo dai richiami effettuati dagli opponenti alla disciplina consumeristica, con gli scaturenti profili di indagine in punto vessatorietà (specificamente invocata dagli stessi) ed abusività (quest’ultima neppure estrinsecata dagli opponenti, ma pur sempre rilevabile d’ufficio), trattandosi, quanto a di socia accomandataria (e quindi professionista, di certo non consumatrice), quanto ai quattro fratelli di eredi del padre , a sua volta socio accomandatario, i quali quindi subentrano nella stessa posizione dell’imprenditore deceduto Parimenti, priva di pregio si palesa l’eccezione sollevata dai soli in punto violazione dei doveri informativi e di buona fede in executivis, non essendo da questi in concreto provata (al di là di meri asserti apodittici) la situazione di dissesto in cui si sarebbe trovato il debitore principale dal 2009 e non potendosi pertanto ritenere che l’ente creditizio la abbia consistentemente aggravata agendo con leggerezza; IV.d.
Quanto invece al profilo dell’eccepita violazione della normativa concorrenziale, si premette che sussiste in capo a questo Tribunale la competenza a conoscerla giacché la questione della nullità della fideiussione viene sollevata dai garanti in termini di eccezione riconvenzionale, e non quale vera e propria domanda riconvenzionale;
tanto emerge, al di là di come sono state da ultimo precisate le conclusioni, sulla scorta dell’unitaria ponderazione degli atti introduttivi e delle successive memorie;
tale rilievo consente quindi di superare l’eccezione di incompetenza a pronunciarsi sul punto avanzata dall’opposta;
Invero, in termini generali la competenza a decidere dell’opposizione a decreto ingiuntivo è funzionalmente ed inderogabilmente in capo all’ufficio giudiziario di emissione, mentre a norma dell’art. 33, comma 2, legge n. 287/1990 “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n.168, e successive modificazioni”; il coordinamento tra le due competenze inderogabili si sostanzia, per la fase decisionale, nel senso che se l’opponente formula una vera e propria domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione omnibus, indicata quale modalità di attuazione dell’intesa anticoncorrenziale, quindi con pronuncia destinata a fare stato, sussiste la competenza sul punto delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano, con la scaturente separazione delle cause e sospensione dell’opposizione ex art. 295 c.p.c.; a conclusioni diverse si perviene, invece, se, come nel caso in esame, la questione della nullità è sollevata in via di eccezione riconvenzionale al mero fine di bloccare la pretesa creditoria dell’opposto;
tale distinzione, in base alla giurisprudenza anche di legittimità (cfr. per tutte Cass. civ., nn. 21472/2016 e 14852/2013) non dipende dal titolo posto a base della difesa, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato suo fondamento, ma del relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che il convenuto intende con essa ottenere, che è limitato, nel caso dell’eccezione, al rigetto della domanda proposta dall’attore;
Oltre tutto, la mera domanda di parte non sarebbe comunque sufficiente a far sorgere la necessità di procedere all’accertamento con efficacia di giudicato di una questione pregiudiziale rientrante nella competenza di altro giudice laddove la parte istante non alleghi e dimostri un concreto interesse ad ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato (cfr. Cass. civ., n. 1280/2024);
in buona sostanza, la domanda di accertamento incidentale con efficacia di giudicato in ordine a questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., presuppone ai fini del suo accoglimento che l’istante dimostri un interesse effettivo che travalichi quello relativo al giudizio in corso, e cioè che della questione sia idonea ad influire altresì su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti, non potendosi altrimenti turbare o ritardare il corso del processo, agli effetti dell’art. 111 Cost. (vedasi Cass. civ., n. 8093/2013); IV.e.
Ciò posto, viene da questo Giudice richiamata in via pienamente adesiva (ed in difformità rispetto a quanto sostenuto dagli opponenti circa la nullità totale del contratto, nonché dall’opposta circa le conseguenze meramente risarcitorie dell’eventuale violazione) la condivisibile ricostruzione giurisprudenziale secondo cui, qualora la fideiussione sia effettivamente stipulata secondo lo schema Abi del 2003 (prodotto sub doc. 2 dagli opponenti), devono considerarsi nulle le clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8, come censurate nel provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d’Italia (di cui al doc. 3 prodotto dagli opponenti); Ora, essendo circostanza documentale che la fideiussione omnibus di cui è causa (doc. 4 fascicolo opposta) rechi tutte le clausole di cui ai tre sovra citati articoli 2, 6 e 8, è onere di chi eccepisca la nullità di un contratto a valle per violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 287/1990 in conseguenza di un’intesa anticoncorrenziale illecita a monte fornire la prova tanto dell’esistenza dell’intesa illecita a monte, quanto del fatto che il contratto a valle costituisca attuazione dell’intesa predetta; Nella specie, la prova dell’esistenza di un’intesa illecita a monte è desumibile dal provvedimento n. 55 del 2.05.2005, adottato dalla Banca d’Italia nella qualità (rivestita fino a gennaio 2006) di Autorità Garante della concorrenza nel settore del credito, in quanto dotato di una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (cfr. Cass. civ., n. 13846/2019):
a tale proposito, in legittimità si è affermato che le conclusioni assunte dall’Autorità Garante per la concorrenza del mercato nonché le decisioni del Giudice amministrativo che abbiano confermato o riformato quelle decisioni costituiscono una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrono prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (si veda Cass. civ., n. 3640/2009); In tale prospettiva se è vero che la fideiussione di cui è causa è successiva di circa quattro anni all’arco temporale (corrente dal 2002 al maggio 2005) al quale si riferisce l’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia, è parimenti vero che, una volta accertata l’esistenza di un’intesa illecita con riferimento a tale periodo, la permanenza della stessa ben può essere desunta dal fatto che nella fideiussione di cui è causa sono riprodotte quasi pedissequamente proprio quelle clausole in cui l’intesa illecita si sostanziava; In altri termini, una volta raggiunta la prova dell’esistenza di un’intesa illecita e della reiterazione del comportamento conforme a tale intesa, il mero dato astratto del trascorrere del tempo in uno alla circostanza che il provvedimento della Banca d’Italia abbia imposto all’Abi di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario non sono sufficienti a dimostrare in concreto il venire meno dell’intesa illecita;
Di contro, la pacifica circostanza che la banca abbia impiegato un modello di fideiussione omnibus sostanzialmente conforme allo schema Abi contenente le clausole nulle è circostanza di per sé idonea a fondare una presunzione circa la persistenza di tale intesa, l’adesione della banca alla stessa e, in definitiva, l’esistenza di un collegamento tra tale intesa e la fideiussione attualmente sub iudice, tanto più che l’opposta non ha offerto concreti elementi o plausibili ragioni che consentano di superare tale argomento presuntivo; Del resto, la Suprema Corte ha affermato che il Giudice del merito è tenuto “a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all’attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all’ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass. 22/05/2019, n. 13846)” (cfr. S.U. n. 41994/2021);
Deve parimenti escludersi che gli opponenti debbano fornire la prova in giudizio del perdurare dell’intesa nel tempo fino all’epoca di sottoscrizione della fideiussione di cui è causa, poiché per un verso ciò è desumibile in via presuntiva dal fatto che sia stato impiegato un modello di fideiussione omnibus pienamente conforme allo schema Abi contenente le clausole nulle, per altro verso l’opposta non ha fornito elementi tali che consentano di superare il ragionamento presuntivo, rivestendo portata dirimente, ai fini della nullità delle clausole in esame, la circostanza che, nonostante il tempo trascorso dal provvedimento della Banca d’Italia, le stesse siano ancora testualmente riprodotte nella fideiussione di cui è causa; IV.f.
Sotto il profilo delle conseguenze giuridiche, ci si limita a richiamare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno ritenuto la tesi della nullità parziale come quella più in linea con il tenore letterale e le finalità della legge antitrust, oltre che con il generale favor dell’ordinamento per la conservazione, per quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale e con il carattere eccezionale dell’estensione della nullità della singola clausola all’intero contratto, desumibile dagli artt. 1419, 1420 e 1424 c.c. (in linea con il brocardo utile per inutile non vitiatur), pervenendo all’affermazione del principio di diritto secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a, della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. S.U. 41994/2021);
Venendo più nello specifico al caso che ci occupa, va quindi ritenuta la nullità delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e soprattutto della clausola di deroga all’ art. 1957 c.c. contenute nella fideiussione di cui è causa, dovendosi invece escludere la nullità dell’intera fideiussione poiché, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nella fideiussione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema Abi ha certamente prodotto l’effetto di rendere la disciplina più gravosa per lo stesso, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, di talché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione; d’altro canto il fideiussore, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo soggetto legato alla società debitrice principale, come tale portatore di un interesse economico al finanziamento bancario;
inoltre, anche l’imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, sia pure espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l’alternativa sarebbe quella dell’assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti;
IV.g.
Ed allora, dalla nullità della relativa deroga convenzionale discende l’applicazione della disposizione di cui all’art. 1957 c.c., che pone a carico del creditore l’onere di proporre tempestivamente, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, oltre che di coltivare diligentemente, le sue azioni contro il debitore principale al fine di evitare la liberazione del fideiussore;
poiché la ratio della norma in esame è quella di imporre al creditore l’avvio di sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in giurisprudenza è pacifico che il termine istanza vada riferito a tutti i mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (così Cass. civ., n. 1724/2016), non essendo invece sufficienti, al fine di evitare la decadenza dall’azione nei confronti del fideiussore, atti o iniziative stragiudiziali; in conclusione, si ribadisce l’applicazione della disposizione di cui all’art. 1957 c.c. nella sua interpretazione tradizionale, che pone a carico del creditore l’onere di agire giudizialmente nei confronti del debitore per recuperare il proprio credito entro sei mesi alla scadenza dell’obbligazione principale, con tutti i mezzi di tutela giurisdizionale concretamente esperibili nel caso concreto al fine di conseguire il pagamento per evitare l’estinzione della garanzia;
E così, nel caso che ci occupa, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione dimessa risulta in modo incontroverso che la banca opposta non ha proposto le sue istanze verso la società debitrice principale nel termine di sei mesi decorrente dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con intimazione di pagamento del 31.12.2016 (il ricorso per decreto ingiuntivo è stato infatti depositato nei confronti della socia accomandataria e dei fideiussori in data 28.01.2020), dal che si ricava dunque che l’opposta ha agito nei confronti dei fideiussori (rectius degli eredi del fideiussore) senza che essa (o la propria dante causa) abbiano fatto valere giudizialmente il proprio credito nei confronti della debitrice entro il termine decadenziale semestrale, con la conseguente estinzione della fideiussione prestata dal dante causa degli odierni opponenti nei confronti dei quali ultimi il decreto ingiuntivo opposto va revocato; §.V.
Ritenuto, quanto alla posizione dell’opponente in qualità di socia accomandataria della debitrice principale:
V.a.
Preliminarmente, vanno richiamati gli esiti della c.t.u. grafologica depositata l’11.08.2022 in punto riconducibilità alla mano del defunto delle sottoscrizioni apposte sia alla fideiussione, sia alla documentazione contrattuale prodotta dall’opposta;
Parimenti, mette conto ribadire, per quanto occorrere possa, che non si fa questione di applicazione della disciplina consumeristica per essere l’opponente socia a responsabilità illimitata della debitrice principale come emerge dalla visura sociale in atti;
V.b.
Venendo quindi a vagliare le eccezioni di merito da questa sollevate, incentrate sostanzialmente sulla nullità del contratto per il periodo dal 3.05.2007 al 19.12.2011, oltre che sull’applicazione, quanto a tale periodo, di interessi usurari per ben cinque trimestri e, quanto al periodo successivo, di interessi anatocistici e di capitalizzazione trimestrale degli interessi, si osserva che, in relazione al conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO, intestato a , aperto presso Banco Popolare di Vicenza il 7.05.2007 e passato a sofferenza il 28.11.2016 con saldo negativo a debito del correntista di € 809.711,36, affidato dall’apertura al 20.10.2010 per € 400.000,00, sono agli atti: – per il periodo dal 7.05.2007 (apertura del conto con saldo zero) al 30.09.2011 le movimentazioni giornaliere degli estratti conto, ma non le liquidazioni trimestrali e gli scalari di tutti i trimestri del periodo;
– per il bimestre dall’1.10.2011 al 31.12.2011 mancano invece sia gli estratti conto, sia le movimentazioni giornaliere, le liquidazioni trimestrali e gli scalari;
– per il periodo dall’1.01.2012 al 28.11.2016 mancano ancora le movimentazioni giornaliere degli estratti conto, ma non le liquidazioni trimestrali e gli scalari di tutti i trimestri del periodo;
Tanto premesso, tenuto conto delle criticità emerse in sede di analisi peritale ben rappresentate (ed a cui si rinvia, cfr. pag. 13) nella relazione depositata dal c.t.u. il 6.11.2023, tenuto conto della modalità di ricalcolo adottata dal consulente contabile (che si condivide, cfr. pag. 17), tenuto altresì conto che le sovra rappresentate carenze documentali (per lo più liquidazioni e scalari trimestrali) di cui risultava onerata la banca opposta (attrice in senso sostanziale), il Tribunale ritiene di aderire alla ipotesi 1 prospettata al paragrafo 6.3.1, da cui emerge – sulla scorta di conteggi sufficientemente articolati, coerenti e frutto di una accurata e motivata indagine, non validamente inficiata dai rilievi formulati dai c.t.p. delle parti – una differenza in favore della correntista di € 402.214,01, che porta il saldo finale debitore ricalcolato da € 809.711,36 ad € 407.397,35; Quanto alle osservazioni e contestazioni di parte opponente circa la necessità di espungere l’ulteriore importo di € 54.709,68 a titolo di interessi oltre soglia illegittimamente addebitati, si richiama quanto efficacemente rappresentato dal c.t.u. a pagina 20 della perizia circa le criticità che ne inibiscono la relativa verifica, mentre quanto alle osservazioni e contestazioni di parte opposta si ribadisce che la prova della corretta pattuizione delle competenze, commissioni, spese effettivamente addebitate dalla banca sconta la (pressoché integrale) carenza di produzione delle copie delle liquidazioni delle competenze trimestrali di cui è gravata (per effetto dei generali criteri di riparto dell’onere probatorio) la banca stessa; V.c.
Ne discende che, in applicazione dei precedenti considerata ed assorbita ogni ulteriore questione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato anche nei confronti dell’opponente quale accomandataria della società correntista (oltre che come si sopra visto nei confronti degli opponenti quali eredi del fideiussore omnibus ), mentre la sola va condannata a corrispondere in favore dell’opposta la minore somma pari ad € 407.397,35, risultante a seguito dello scomputo, dall’ammontare del saldo al momento del passaggio a sofferenza, delle somme acclarate in sede di c.t.u. illegittimamente applicate, il tutto oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo effettivo; §.VI.
Ritenuto, infine, che:
– le spese processuali (liquidate in base al petitum azionato verso tale parte) nel rapporto tra la banca opposta e gli opponenti, nonché seguono la soccombenza della prima;
– le spese processuali (liquidate in base al minore valore del decisum) nel rapporto tra la banca opposta e l’opponente seguono la sostanziale soccombenza di quest’ultima;
– le spese della c.t.u. grafologica, già liquidate con separato decreto del 17.01.2023 agli atti, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico degli opponenti, in solido tra loro;
– le spese della c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto in atti, vanno parimenti poste in via definitiva, sempre limitatamente ai rapporti interni, a carico degli opponenti, in solido tra loro;
– va altresì disposta la restituzione in favore dell’archivio notarile distrettuale di Verona dell’atto pubblico a rogito Notaio del 19.12.1989 ai numeri 106502 di repertorio e 12202 di raccolta, esibito ai sensi dell’art. 210 c.p.c. in esecuzione dell’ordinanza 20.10.2021 emessa in corso di causa e custodito nella cassaforte della cancelleria della terza sezione civile dell’intestato Tribunale.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
– revoca nei confronti degli opponenti il decreto ingiuntivo opposto n. 674/2020 (n. 1314/2020 R.G.), emesso dal Tribunale di Verona il 18.02.2020;
– condanna l’opponente a corrispondere all’opposta, per le causali di cui in parte motiva, la somma di € 407.397,35, oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo effettivo;
– condanna l’opposta a rifondere le spese processuali del presente giudizio in favore degli opponenti oltre che in favore degli opponenti , liquidandole, quanto a in complessivi € 14.000,00 per compensi professionali ed in € 380,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, quanto ad , in complessivi € 14.000,00 per compensi professionali ed in € 380,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge; – condanna l’opponente rifondere le spese processuali del presente giudizio in favore dell’opposta, liquidandole in complessivi € 22.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
– pone le spese della c.t.u. grafologica e della c.t.u. contabile, già liquidate con separati decreti in atti, definitivamente a carico degli opponenti in solido tra loro, limitatamente ai rapporti interni;
– dispone la restituzione in favore dell’Archivio Notarile Distrettuale di Verona dell’atto pubblico a rogito Notaio del 19.12.1989 ai numeri 106502 di repertorio e 12202 di raccolta, esibito quale scrittura di comparazione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. in esecuzione dell’ordinanza emessa il 20.10.2021 in corso di causa e custodito presso la cassaforte della cancelleria della terza sezione civile dell’intestato Tribunale.
Verona, 27.05.2025 Il Giudice (dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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