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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità derivante da pregiudizio alla reputazione

Responsabilità civile derivante da pregiudizio all’onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è in re ipsa.

Pubblicato il 22 June 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti
sezione prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 439/2023 pubblicata il 03/05/2023

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1102/2015 promossa da:

XXX S.R.L. ,

ATTORE

contro

YYY,

CONVENUTO

OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie

In fatto e in diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, la XXX S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale adito il sig. YYY per sentire accogliere le seguenti domande: “1) Ritenere e dichiarare che la società XXX s.r.l. ha subito un danno all’immagine ed alla reputazione ai sensi degli articoli 2 Cost. e 2059 c.c.; 2) Ritenere e dichiarare che il predetto danno è stato cagionato dall’operato del signor YYY, sedicente rappresentante del Comitato “***”, per tutte le ragioni esposte in narrativa; 3) Conseguentemente, condannare il sig. YYY in solido con altri rappresentanti del Comitato “***” al pagamento della somma che il giudice riterrà equa e di giustizia. 4) Con vittoria di spese e compensi”.

A fondamento delle proprie richieste, l’attrice sosteneva: che era addivenuta alla volontà di investire in un innovativo impianto di pirolisi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da realizzare in C.da (ME), con notevoli vantaggi per l’ambiente e l’economia; che, a far data dal maggio 2015, veniva nondimeno osteggiata nel suo progetto da una campagna denigratoria ed allarmistica -attuata a mezzo diffusione volantini ed interventi tramite mass media- dal Comitato *** di cui uno dei rappresentanti era l’odierno convenuto, qualificatosi tale in una nota protocollata dal Comune di Torrenova in data 9.6.2015; che per tali fatti, oltremodo lesivi dell’immagine della società attrice, era già stata sporta denunzia querela e che, in questa sede, si intendevano far valere e soddisfare le pretese risarcitorie.

Integrato il contraddittorio, si costituiva il sig. YYY -qualificandosi proprietario di alcuni terreni siti in c.da Cuba di Torrenova nonché, all’epoca dei fatti, legale rappresentante della sezione economica olivicola provinciale di Confagricoltura- per chiedere il rigetto delle avverse domande ritenute improcedibili ed infondate non ravvisandosi nelle doglianze di controparte profili di offesa all’onore ed al decoro della XXX srl e ritenendo, piuttosto, sussistente l’esercizio di atti di critica rispetto a un progetto innovativo- quale la realizzazione dell’impianto controverso- esenti da qualsivoglia censura.

Istruita la causa mediante produzione documentale (avendo, peraltro, il G.I. ordinato al Comune di Torrenova di esibire ex art. 210 c.p.c. a spese del YYY copia del progetto relativa alla realizzazione dell’impianto de quo con relativi allegati) e prova per testi, respinta la richiesta di riunione al presente procedimento di quello recante il n. 1103/2015 (promosso dalla XXX nei confronti dei sigg.ri ***, *** e *** ed avente medesimo oggetto) stante il diverso stato dei giudizi, venivano precisate le conclusioni e disposta l’assegnazione a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Le domande attoree sono infondate e vanno respinte per quanto di ragione.

La XXX srl assume di aver subito, a causa delle iniziative e dichiarazioni del YYY riportate da alcune testate giornalistiche, da social e da volantini, una lesione alla propria immagine nonché alla propria reputazione professionale lamentando, quindi, un danno ingiusto a suo carico del quale chiede il risarcimento in via equitativa.

Or, nel nostro ordinamento i diritti della personalità, vengono incontrovertibilmente protetti -sia in capo alle persone fisiche che in capo alle persone giuridiche- in quanto beni aventi rilevanza costituzionale.

Sebbene non sia espressamente menzionata, infatti, la tutela della reputazione può essere ricavata dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale, rientrando a pieno titolo, insieme al diritto all’immagine, al nome e all’onore, nell’alveo dei diritti della personalità.

La reputazione è garantita, poi, in maniera rilevante dall’art. 595 del Codice penale che prevede il reato di diffamazione nel caso in cui qualcuno “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione” poiché quest’ultima, riguardando la sfera intima di un determinato soggetto ed avendo a che fare con l’onore e il prestigio che tale persona porta con sé, è da intendersi come la considerazione meritevole di tutela- di cui una persona gode in un determinato ambiente o presso una determinata cerchia di persone.

Occorre però precisare che, in caso di lesione, il concetto di reputazione va valutato dall’esterno per cui secondo la Corte di Cassazione, “la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata “quam suis”, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell’onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati”. In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “in tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all’onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è in re ipsa e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (Cass. 2968/2021, 4005/2020).

Per quanto attiene, in particolare, alla lesione della reputazione professionale -anch’essa pregiudicata a dire dell’attore dalle esternazioni del convenuto- la stessa ha riguardo alla perdita della fiducia e della stima da parte delle persone con cui il soggetto offeso entra in contatto o interagisce nel suo ambiente di lavoro. Anche in questo caso, il danneggiato può richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale che però, come sopra detto non è automatico, spettando al danneggiato provare che la lesione della reputazione gli abbia cagionato una perdita patrimoniale o un danno non patrimoniale con concreto ed effettivo pregiudizio all’attività svolta (cfr. TAR Roma 9984/2018).

Ma v’è di più, in quanto, seppur nell’ottica di tutela dei diritti della personalità, va effettuato il necessario bilanciamento -previsto dal legislatore- tra la lesione dell’onore, della reputazione ed il reato di diffamazione da un lato e la libertà della manifestazione del proprio pensiero (tutelata dagli artt. 21 Cost. e 51 c.p.) dall’altro.

A tal riguardo, l’ordinamento giuridico prevede una serie di cause di esclusione del reato di diffamazione (c.d. esimenti), ossia un ampio raggio di casistiche in cui l’offesa dell’altrui reputazione non configura alcun reato in presenza di determinate esigenze, ovvero di particolari situazioni tassativamente previste dalla legge.

Le tradizionali cause di esclusione del reato di diffamazione -le quali vengono in rilievo soprattutto nell’ambito della diffamazione a mezzo stampa- e che escludono anche l’illiceità della condotta dal punto di vista civilistico sono costituite dal diritto di cronaca giudiziaria e dal diritto di critica, quest’ultimo concretizzantesi nella manifestazione di un giudizio valutativo del tutto soggettivo rispetto ai fatti narrati e svincolato dal criterio della “verità oggettiva in senso assoluto” soprattutto allorquando, come nel caso in specie, si estrinsechi in campo di innovazione tecnologica ove il discrimen tra lesione all’immagine/reputazione e diritto di critica deve essere quanto più ampio possibile

La critica può, difatti, essere esercitata utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o da un comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato.

Or, nella vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale, risulta evidente che: l’attore ha intrapreso un progetto sperimentale ed innovativo tendente alla costruzione di un impianto di pirolisi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dichiarandosi, peraltro, disponibile a confronti pubblici su un tema che indubbiamente merita approfondimenti coinvolgendo la salute pubblica; il convenuto, dal canto suo, ha palesato contrapposizione alla costruzione di detto impianto sollevando perplessità e criticità in relazione all’impatto ambientale e alle ripercussioni sulla salute dell’uomo, temi di interesse generale e oggetto di aspri e non univoci dibattiti.

L’attore, inoltre, non ha fornito -come suo onere che, nello specifico, non può ritenersi assolto con la mera produzione documentale- la prova di aver subito un concreto pregiudizio dalle esternazioni del YYY riportate nei summenzionati articoli/volantini i quali, viceversa, ben possono inserirsi nell’alveo della non censurabile critica e non tipizzano forme di denigrazione volontaria rispetto all’immagine ed alla reputazione attoree.

Neppure la prova orale, poi, ha svolto funzione dirimente rispetto alle doglianze della società attrice poichè i due testi escussi, Bartolo Capone (responsabile di un laboratorio ambientale utilizzato anche dalla XXX) e *** (progettista incaricato dalla XXX) hanno riferito, rispettivamente, il primo: di non essere “in condizione di riferire sui dati diffusi dal sig. YYY e dal Comitato” né di essere “a conoscenza di agitazioni, ansie o timori nella popolazione locale” e/o di danni all’immagine o alla reputazione di carattere oggettivo subiti dalla XXX (“sulla circostanza sub l non sono in grado di rispondere”) ed il secondo: quanto alla circostanza dell’allarmismo ingenerato da parte convenuta riguardo alla costruzione di detto impianto di pirolisi “Posso dire che è vero quanto capitolato in circostanza sia perché mi è stato riferito dalla parte attrice, ma anche perché l’ho riscontrato personalmente, avendo amici a Torrenova, che mi hanno contatto per avere maggiori informazioni sull’impianto, manifestandomi preoccupazione per quanto avevano appreso dai social, dai blog e dagli articoli di stampa” aggiungendo tuttavia “Posso dire che la diffusione delle notizie di cui ho riferito sopra ha rallentato certamente la start up, nulla posso dire sul danno all’immagine o alla reputazione.

Per quanto precede, le domande formulate in citazione vanno disattese e respinte in quanto non adeguatamente fornite di supporto probatorio atto a dimostrare l’effettiva lesione all’immagine ed alla reputazione professionale subiti dalla XXX srl.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed all’entità ed alla natura delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1102/2015 R.G., promossa da XXX srl contro YYY, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Rigetta le domande attoree;

2. condanna parte attrice alle spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi difensivi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..

Patti, 3.5.2023

IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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