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responsabilità extracontrattuale

La disciplina della responsabilità extracontrattuale o responsabilità aquiliana è prevista dall’art. 2043 c.c. nell’ordinamento giuridico italiano. Ha la sua origine in un plebiscito romano del III secolo a.C. denominato Lex Aquilia de damno (iniuria dato). Divenne Lex in seguito alla Lex Hortensia del 286 a.C. che equiparò il plebiscitum alla lex; Aquilia perché promossa dal tribuno C. Aquilio; de damno iniuria dato perché era volta a punire quanti avessero arrecato (dato), con un loro comportamento contrario al jus (iniuria), un qualsivoglia danno a beni appartenenti al soggetto interessato. Essa introdusse nel diritto romano la responsabilità ex-delicto, ovvero del principio in virtù del quale la lesione di un diritto soggettivo assoluto (o “erga omnes“, cioè opponibile a tutti: ad es. il diritto alla vita e quelli della persona, la proprietà e i diritti reali) obbliga l’autore della lesione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno è risarcibile, in linea di principio, se l’autore ha agito con dolo o con colpa. Cioè quando l’evento è stato intenzionalmente determinato (dolo) ovvero si è verificato a causa di negligenza, imprudenza o imperizia oppure dell’inosservanza di norme. Fondamento della responsabilità aquiliana è il principio di convivenza del neminem laedere sostanzialmente corrispondente a quello (“non fare agli altri…”) già presente nel pensiero orientale (Lao Tze) di un paio di secoli prima e, addirittura, nell’ancora più remoto Codice di Hammurabi, fino ad arrivare al successivo e forse più noto richiamo evangelico. In quello fissato dunque dal diritto romano vi si afferma, in termini e con effetti meno filosofici e più giuridici, la responsabilità che ogni individuo si assume per qualsiasi danno arrecato ad altri a causa del proprio comportamento riprovevole (perché lesivo di un diritto altrui) e/o colpevole (perché direttamente voluto ovvero frutto di una volontà “indiretta”, cioè non sufficientemente cosciente, vigile o cauta). Ed è su tale riprovevolezza e su tale colpevolezza che, per la legge Aquilia così come per gli ordinamenti giuridici moderni, si giustifica la sanzione (il risarcimento del danno) diretta a ripristinare i diritti lesi ma anche a garantirne il rispetto.

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