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Recesso del socio e decorrenza del preavviso

La sentenza chiarisce che la comunicazione di recesso, pur se inizialmente dichiarata per giusta causa poi non riconosciuta, produce comunque i suoi effetti dalla scadenza del termine di preavviso previsto dalla legge, salvo eventuale obbligo di risarcimento del danno per mancato preavviso.

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N. R.G. 1332/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE

IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME Consigliere istruttore- relatore Dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._791_2025_ N._R.G._00001332_2023 DEL_29_04_2025 PUBBLICATA_IL_29_04_2025

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1332/2023 con OGGETTO:

Cause in materia di rapporti societari – società di persone promossa da:

(C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME contro (C.F. dall’Avv. COGNOME

APPELLATE PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Pisa pubblicata il 22/05/2023 nel giudizio n. 249/2021 R.G.

CONCLUSIONI

In data 10 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.

C.F. C.F. Per la parte appellante “Piaccia all’Ecc.ma Corte di appello di Firenze, per le ragioni tutte esposte agli atti del giudizio, contrariis reiectis, in accoglimento dei formulati motivi di appello ed in ri- forma dell’impugnata ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. in data 19/5/2023 del Tribunale di Pisa in persona del Giudice Unico Dott. NOME COGNOME nel procedimento civile ex art. 702-bis ss. c.p.c. n. 249/2021 R.G. di detto Tribunale, depositata e comunicata il 22/5/2023:

A. accertare lo scioglimento del rapporto sociale di con (ora , in tesi, per effetto di recesso per giusta causa ex art. 2285 comma 2 c.c. o in su- bordine per accettazione del recesso per facta concludentia e quindi, in entrambi i casi, a far data dal 31/10/2020, e, in ipotesi, per effetto di recesso con preavviso di tre mesi ex artt. 2285 commi 1 e 3 c.c. decorrente dal 31/10/2020 e quindi a far data dal 31/1/2021;

B. disporre la rettifica della data di efficacia del recesso di (ora , indicata nell’iscrizione nel Registro delle imprese avvenuta il 9/7/2021, con l’indicazione della data del 30/10/2020 o in subordine del 31/1/2021, o, in alternativa, disporre la cancellazione di detta iscrizione e/o una nuova iscrizione riportante la data di efficacia ritenuta di giustizia, il tutto per ordine diretto del Giudice al Sig. Conserva- tore del Registro delle Imprese di Pisa e/o ad istanza di in qualità d’interessata ex art. 2189 c.c. e/o ad istanza di ex art. 2300 c.c., con condanna a provvedervi entro breve termine prefissando sotto comminatoria del pagamento di congrua somma di danaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.; C. condannare alla refusione a delle spese dei due gradi di giudizio e alla restituzione della somma di € 5.106,92 pagata a titolo di refusione delle spese del giudizio di primo grado in esecuzione dell’impugnata ordinanza, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

In via istruttoria, insiste per l’ammissione della prova per testimoni sui capitoli tutti (ad eccezione del capitolo t) formulati alle pagg. 11-13, § 9.2.

, del ricorso introduttivo, con i relativi testi ivi indicati, così come trascritti al § 4.1 dell’atto di appello, nonché sugli ulteriori capitoli formulati al § 4.2 dell’atto di appello, con i testi ivi indicati, capi- toli tutti da aversi anche qui per trascritti.

” Per la parte appellata “La sig.ra , in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società convenuta, chiede il rigetto dell’appello, con vittoria di spese e compensi professionali ex d.m. 55/2014.

” Fatti di causa – svolgimento del giudizio Il giudizio di primo grado 1.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26.01.2021 e notificato il 12.03.2021 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa la società (adesso e l’altra socia al 50% al fine di accer- tare lo scioglimento del proprio rapporto sociale per effetto di recesso per giusta causa ex art. 2285 secondo comma c.c. in data 31 ottobre 2020 o in subordine con preavviso e de- correnza successiva e l’emissione dei conseguenti provvedimenti finalizzati all’iscrizione del recesso nel Registro delle Imprese e alle necessarie modifiche dell’atto costitutivo della società. Esponeva parte ricorrente:

– di aver comunicato a mezzo raccomandata recapitata presso la sede della società in data 28.10.2020 e all’altra socia in data 31.10.2020, il proprio recesso senza preavviso per giusta causa ai sensi dell’art. 2285, II comma, c.c. per le condotte inadempienti di (avvio di campagne promozionali senza averle preventivamente con- cordate;

sottrazione di documentazione sociale; scarsa presenza in negozio);

– che l’altra socia non aveva contestato il recesso, dando sostanziale seguito allo stesso, senza, tuttavia, provvedere alle formalità conseguenti, con particolare riferimento alla pubblicità commerciale e alla modifica della ragione sociale;

– che, a fronte del rifiuto da parte del Registro delle Imprese di Pisa di procedere all’iscrizione d’ufficio del recesso in quanto motivato da giusta causa non accertata giudi- zialmente, con comunicazione del 15.12.2020 aveva intimato alla ex socia di provvedere all’iscrizione, esplicitando che il recesso rimaneva, in ogni caso, esercitato anche con preavviso ai sensi dell’art. 2285 primo comma, c.c. Si costituivano in giudizio la società (adesso ) e opponendosi alle domande, in particolare contestando la sussistenza della giusta causa, evidenziando che il recesso per giusta causa e con preavviso erano alternative ed al più il recesso con preavviso doveva intendersi comunicato con la notifica del ricorso introduttivo. Istruita la causa con prove orali e documenti, il Tribunale di Pisa con ordinanza 702 ter c.p.c. pubblicata il 22/05/2023 così statuiva:

“- in parziale accoglimento del ricorso, accerta l’intervenuto recesso di dalla ex art. 2285, commi 1 e 3, c.c., con decorrenza degli effetti dal 18.03.2021;

– condanna al pagamento, in favore di , di me- tà delle spese processuali, liquidate in tal quota in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A, se dovuta.

Manda al Registro delle imprese di adottare i provvedimenti necessari in confor- mità alla presente ordinanza”.

Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:

“Reputa il Tribunale che non ricorrano i presupposti della giusta causa del reces- so, di cui parte ricorrente domanda l’accertamento in via principale.

Le rimproverate iniziative individuali della resistente – relative alla pubblicità o all’invio degli ordini o alla scelta dei fornitori, all’anticipazione di pagamenti – ap- paiono legittimate dallo statuto societario, mentre deve escludersi che il disaccordo tra i soci in relazione a scelte imprenditoriali o la disparità nella presenza in negozio, per come sommariamente descritta e in assenza di una convenzione tra i soci, giustifichino di per sé l’esercizio del recesso.

Le residue condotte contestate non sono state dimostrate, né è stato chiesto in forma idonea di dimostrarle.

Sul punto, la prova per interrogatorio, ammessa in rela- zione a capitoli al limite della genericità ancorché suscettibili di provocare una dichia- razione confessoria – incompatibili, invece, con la prova per testi richiesta – non ha dato esito.

Ciò vale, in particolare, per quanto concerne i denunciati atteggiamenti ag- gressivi e offensivi nei confronti della ricorrente e della clientela, decontestualizzati in sede di dichiarazione di recesso del 30.10.2020, e rimasti inammissibilmente vaghi, per tempi, destinatari e modalità, in ricorso.

Né può evincersi dal comportamento della l’accettazione del recesso per fatti concludenti:

l’assenza di iniziative giudiziali della resistente e la comunicazione al- la banca rappresentano atti asignificativi rispetto alla circostanza.

Residua, pertanto, di delibare sulla domanda subordinata della ricorrente, relati- va al termine di efficacia del recesso ad nutum, ai sensi dei commi primo e terzo dell’art. 2285 c.c. Si premette che è incontestato tra le parti che la norma sia applicabile anche nel caso in esame, tenuto conto della durata della società (costituita fino al 31.12.2050) in relazione all’età del socio recedente (nata nel 1960):

conferma ne sia il fatto che nelle more del processo la formalità del recesso è stata iscritta nel registro delle imprese.

Reputa il Tribunale che il dies a quo rispetto al quale far decorrere i tre mesi di preavviso normativamente previsti per il recesso libero non possa retroagire alla data della raccomandata del 30.10.2020, anche a fronte della dichiarazione contenuta nella successiva racc. AR del 15.12.2020.

Osta a siffatta soluzione l’eterogeneità degli istituti, quanto a presupposti ed effetti.

Del resto, diversamente opinando si consentirebbe al socio recedente di “aggiustare il tiro” ex post, a fronte di una diversa volontà espressa in tal sede.

È invece dalla seconda raccomandata, ossia quella del 15.12.2020, ricevuta dal destinatario in data 18.12.2020 (doc. 21 ricorrente), che devono decorrere i tre mesi di preavviso.

Pur essendo quest’ultima comunicazione volta ad intimare alla resistente l’iscrizione nel Registro delle Imprese del recesso per giusta causa precedentemente comunicato, l’espresso riferimento all’art. 2285, primo comma, c.c., ivi contenuto, è idoneo a rendere la compagine sociale compiutamente edotta della volontà della di- chiarante di recedere dalla società (anche) ai sensi del richiamato disposto normativo.

Non persuade, sul punto, la difesa della resistente, secondo cui sussisterebbe un’incompatibilità “motivazionale” tra le due forme di recesso, né rileva che all’epoca non era pacifico il libero recesso dalla società.

In definitiva, deve riconoscersi il recesso della ricorrente dalla con preavviso ai sensi dell’art. 2285, primo e terzo comma, c.c., come comunicato con raccomandata ricevuta in data 18.12.2020 e, quindi, a far data dal 18.03.2021.

Deve, invece, dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna alla modifica della ragione sociale della essendo la stessa intervenuta nelle more del procedimento (doc. 8 resistente).

Sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, tenuto conto della misura della soccombenza e della peculiarità della fattispecie di fatto”.

L’appello.

2. Proponeva appello formulando tre motivi di impugnazione:

1) il primo censurando il “capo dell’ordinanza appellata relativo al rigetto della domanda principale avente ad oggetto l’accertamento dello scioglimento del rapporto sociale fra la a titolo di recesso per giusta causa ex art. 2285 comma 2 c.c.”;

2) il secondo, “proposto in via gradata”, censurando “il capo dell’ordinanza impu- gnata che ha rigettato la domanda subordinata di accertamento dello scioglimento del rapporto sociale di con con effetto immediato dalla ricezio- ne della raccomandata 20/10/2022, in virtù di accettazione tacita del recesso per com- portamenti concludenti”;

3) il terzo “in via ulteriormente gradata rispetto ai primi due” censurando “il capo dell’ordinanza con il quale è stata solo parzialmente accolta la domanda subordinata della comparente avente ad oggetto l’accertamento del recesso dalla società con preav- viso, ex art. 2285 commi 1-3 c.c., e, precisamente, laddove è stata affermata la decor- renza del preavviso dal ricevimento della raccomandata 15/12/2020, come richiesto in via subordi-nata nell’ambito di detta domanda, anziché dal ricevimento della racco- mandata 20/10/2020, come richiesto in via principale nell’ambito di detta domanda”. Si costituivano in giudizio che contestavano le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352 c.p.c. in data 10 aprile 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione L’appello è solo parzialmente fondato.

3. Con il primo motivo parte appellante censura il “capo dell’ordinanza appellata relativo al rigetto della domanda principale avente ad oggetto l’accertamento dello scioglimento del rapporto sociale fra la a titolo di recesso per giusta causa ex art. 2285 comma 2 c.c.”, in sintesi deducendo che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente individuato i comportamenti astrattamente costituenti giusta causa di recesso, insistendo per l’ammissione delle prove testimoniali capitolate nel ricorso introduttivo, richiedendo l’ammissione di ulteriori prove testimoniali ritenute indispensabili ex 702 quater c.p.c. Il motivo è infondato. La giusta causa idonea a giustificare il recesso del socio ex art. 2285 comma secon- do c.c. richiede una grave violazione di obblighi contrattuali, tale da compromettere la natura fiduciaria del rapporto.

Qualora sia possibile pure un libero recesso con preavviso in base al primo comma (circostanza nella fattispecie pacifica già in primo grado, come evidenziato dal Tribunale, con statuizione non oggetto di impugnazione), la giusta causa deve fondarsi su violazioni di gravità tali da non consentire tale preavviso, ovvero da non consentire “la prosecuzio- ne, neppure temporanea del rapporto” (vedi, analogamente, artt. 2119, 2120 c.c.;

per l’estensione di tale nozione ad altri rapporti contrattuali, quale il rapporto di agenzia, vedi ad esempio Cass sez. II, 04/05/2011, n.9779).

Nella fattispecie ad entrambe le socie al 50% era attribuita l’amministrazione di- sgiunta per gli atti d’importo inferiore a € 10.000,00;

quindi, come esposto nell’ordinanza impugnata “iniziative individuali della resistente – relative alla pubblici- tà o all’invio degli ordini o alla scelta dei fornitori, all’anticipazione di pagamenti – appaiono legittimate dallo statuto societario”, in difetto di allegazione e prova del supe- ramento dei limiti dell’amministrazione disgiuntiva o di una preventiva formale opposi- zione ex art. 2257 c.c..

Le argomentazioni appena esposte conducono a confermare anche la valutazione di inammissibilità e irrilevanza delle prove orali.

I capitoli dedotti infatti:

1) in larga misura (dalla lettera a sino alla lettera f) si rife- riscono alle correlazioni iniziali, del tutto inconferenti, tra la società e la precedente ditta individuale di 2) altri, a fronte di una società costituita nel gennaio 2018 ed ad un recesso per pretesa giusta causa comunicato nell’ottobre 2020, hanno ad ogget- condotte generiche poste essere addirittura nei “giorni successivi all’inaugurazione” o nei “primi mesi di attività” (vedi capitoli g, h);

3) altri ancora indi- cano iniziative individuali di una socia alla quale spettava l’amministrazione disgiunta, senza che neppure siano dedotti il superamento del limite statutario dei 10.000 euro e l’opposizione dell’altra socia (vedi capitoli m, n, o, q);

4) per il resto, come già osservato dal Tribunale, “i denunciati atteggiamenti aggressivi e offensivi nei confronti della ri- corrente e della clientela” sono “decontestualizzati”, “rimasti inammissibilmente vaghi, per tempi, destinatari e modalità”.

Neppure può trovare accoglimento la richiesta, formulata in sede di impugnazione, di ulteriori capitoli di prova, relativi alla dedotta “sparizione” alla riapertura dopo il “lockdown” di una agendina:

non è infatti neppure allegata la indebita sottrazione di tale oggetto da parte dell’altra socia (è dedotta unicamente una “sparizione” della quale sa- rebbe stato “chiesto conto” alla vedi originario capitolo p) e peraltro, come indicato nei capitoli aggiuntivi richiesti, si trattava di una agenda personale della Come chiarito dai giudici di legittimità con riferimento alla previgente disposizione dell’art. 345 c.p.c. (testualmente sovrapponibile alla previsione dell’art. 702 quater c.p.c. in tema di prove nuove in appello) la “prova nuova indispensabile” è quella “unicamen- te di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato” e tale qualificazione non può attribuirsi agli ulteriori capitoli relativi alla spari- zione dell’agendina. 4. Con il secondo motivo, “proposto in via gradata”, parte appellante censura “il capo dell’ordinanza impugnata che ha rigettato la domanda subordinata di accerta- mento dello scioglimento del rapporto sociale di con con ef- fetto immediato dalla ricezione della raccomandata 20/10/2022, in virtù di accettazio- ne tacita del recesso per comportamenti concludenti”, in sintesi deducendo che il Tri- bunale non avrebbe adeguatamente valutato le circostanze dedotte, ovvero :

“a) manca- ta contestazione del recesso ad efficacia immediata;

b) intimazione alla banca di non consentire l’operatività della sui conti correnti della società;

c) prosecuzione dell’attività sociale in pacifica assenza della Il motivo è destituito di fondamento.

Le circostanze dedotte, come già osservato dal Tribunale, sono “asignificative”, specie se dalle stesse si pretenda di desumere non tanto l’accettazione della facoltà di re- cesso (che in sede giudiziale non è stata poi in effetti contestata, se non con riferimento alla necessità del preavviso) ma della sussistenza della giusta causa e della legittimità della pretesa immediatezza dello scioglimento del rapporto sociale:

il mero silenzio, la prosecuzione dell’attività (anche in relazione ad una successiva trasformazione- ricostituzione della pluralità dei soci, come poi avvenuto) e la comunicazione in via cautelativa alla banca certo non assumo rilievo alcuno in ordine ad un riconoscimento della giusta causa di recesso.

5. Con il terzo motivo, proposto “in via ulteriormente gradata rispetto ai primi due” parte appellante censura “il capo dell’ordinanza con il quale è stata solo parzialmente accolta la domanda subordinata della comparente avente ad oggetto l’accertamento del recesso dalla società con preavviso, ex art. 2285 commi 1-3 c.c., e, precisamente, laddove è stata affermata la decorrenza del preavviso dal ricevimento della raccomandata 15/12/2020, come richiesto in via subordinata nell’ambito di detta domanda, anziché dal ricevimento della raccomandata 20/10/2020, come richiesto in via principale nell’ambito di detta domanda”, in particolare contestando “l’asserita inidoneità di una comunicazione di recesso con effetto immediato per giusta causa a pro- durre, in mancanza di giusta causa, lo scioglimento del rapporto sociale decorso il preavviso”. Il motivo è fondato.

Il Tribunale nell’ordinanza impugnata ha così motivato:

“il dies a quo rispetto al quale far decorrere i tre mesi di preavviso normativamente previsti per il recesso libero non possa retroagire alla data della raccomandata del 30.10.2020, anche a fronte della dichiarazione contenuta nella successiva racc. AR del 15.12.2020.

Osta a siffatta soluzione l’eterogeneità degli istituti, quanto a presupposti ed effetti.

Del resto, diversamente opinando si consentirebbe al socio recedente di “aggiustare il tiro” ex post, a fronte di una diversa volontà espressa in tal sede.

È invece dalla seconda raccomanda- ta, ossia quella del 15.12.2020, ricevuta dal destinatario in data 18.12.2020 (doc. 21 ri- corrente), che devono decorrere i tre mesi di preavviso”.

In sintesi, secondo il Tribunale, “incontestata” tra le parti la facoltà di recesso con preavviso avuto riguardo alla durata della società (2050) ed all’età della socia (nata nel 1960), alla iniziale comunicazione del recesso immediato, in assenza della allegata giusta causa, non potrebbe attribuirsi efficacia alcuna, neppure con decorrenza dal termine di preavviso di tre mesi previsto dal terzo comma dell’art. 2285 c.c.

Tale impostazione non può essere condivisa.

Secondo un principio generale, ricavabile anche in via sistematica, nel caso in cui sia consentita la libertà di recesso, la insussistenza di una dedotta giusta causa e quindi la violazione dell’obbligo di preavviso non incide sull’efficacia del negozio unilaterale recettizio se non con riferimento, appunto, alla sua decorrenza e salvo l’obbligo per la parte recedente di risarcire le conseguenze correlate alla violazione dell’obbligo di preavviso, come previsto per il recesso in tema di rapporto di lavoro (2118 c.c.), in tema di rapporto di agenzia (vedi Cass. 15/10/2010, n.21279: “analogamente a quanto previsto nei rap- porti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorrano ipotesi di giusta causa, la parte che recede dal contratto di agenzia deve darne preavviso nel termine stabilito.

In caso di mancato preavviso è dovuto il risarcimento del danno”), in tema di locazione (vedi ad esempio Cass 24/05/1993, n.5827:

il conduttore che recede dal contratto di locazione senza il preavviso prescritto “è tenuto al risarcimento dei danni che il locatore provi di avere subito per l’anticipata restituzione dell’immobile”).

Nella fattispecie la ritenuta insussistenza della giusta causa non privava di effetto il recesso inizialmente comunicato (che peraltro è di per sé irrevocabile, salvo consenso degli altri soci:

vedi Cass. 24/09/2009 n. 20544), ma comportava unicamente la decorrenza giuridica degli effetti allo spirare del termine di legge (tre mesi) e salvo l’obbligo di risarcire l’eventuale concreto pregiudizio per mancato preavviso.

In parziale riforma della ordinanza impugnata deve quindi accertarsi l’intervenuto recesso di dalla ex art. 2285, commi 1 e 3, c.c., con decorrenza degli effetti (non “dal 18.03.2021”, come statuito dal Tribunale ma) dal 31 gennaio 2021 (tre mesi dopo la comunicazione del recesso in data 31 ottobre 2021).

7. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II – 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II – 03/09/2021, n. 23877).

Nella fattispecie, avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio, alla parziale soccombenza reciproca, alla disponibilità conciliativa manifestata da parte appellante in se- de di precisazione delle conclusioni, le spese dei due gradi di giudizio possono compensarsi nella misura di tre quinti;

i residui due quinti delle spese di parte appellata devono porsi, secondo prevalente soccombenza, a carico di parte appellante e si liquidano, quanto al primo grado, per tale frazione, in € 2.800,00 (liquidazione per intero nell’importo di € 7.000,00, come nella ordinanza impugnata) e per il presente giudizio di appello in € 3.200,00 (valore indeterminabile, complessità media;

fase di studio € 2.500,00;

fase in- troduttiva € 1.500,00;

fase decisionale € 4.000,00;

totale € 8.000,00;

2/5 € 3.200,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull’appello proposto da nei confronti di già avverso l’ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Pisa pubblicata il 22/05/2023, così provve- de:

IN

PARZIALE RIFORMA

della ordinanza impugnata – accerta l’intervenuto recesso di dalla ex art. 2285, commi 1 e 3, c.c., con decorrenza degli ef- fetti dal 31 gennaio 2021;

– dichiara parzialmente compensate le spese dei due gradi di giudizio nella misura dei tre quinti;

condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata i residui due quinti delle spese che liquida, per tale frazione, per il primo grado in € 2.800,00 e per il presente giudizio di appello in € 3.200,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2024.

Il Consigliere relatore – estensore Il Presidente Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell’art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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