La Corte d'Appello di Milano ha rigettato il ricorso di un creditore che intendeva rivalersi su una società terza, sostenendo l'avvenuta cessione ramo d'azienda. I giudici hanno chiarito che il solo trasferimento di un sito web e di una licenza amministrativa non configura un ramo d'azienda autonomo se manca un'organizzazione di mezzi e persone. Di conseguenza, i debiti della società cedente non si sono trasferiti alla cessionaria, confermando l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa. Inoltre, l'apertura di una liquidazione giudiziale preclude il proseguimento delle azioni esecutive individuali.
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