La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11004/2024, ha stabilito che la mancanza di requisiti formali in un lodo arbitrale, come l'indicazione della clausola compromissoria o delle conclusioni delle parti, ne determina la nullità e non l'inesistenza. Di conseguenza, la Corte d'Appello, investita dell'impugnazione, non può dichiararla inammissibile ma deve, una volta accertata la nullità, procedere all'esame del merito della controversia.
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