Cessione di ramo d’azienda, autonomia organizzativa
Secondo un risalente principio di legittimità (più recentemente ribadito da Cass. La prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività, non vincolata ad alcuna particolare forma, incombe su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall’articolo 2112 c. c. , quale eccezione al principio del necessario consenso del lavoratore creditore ceduto: in particolare, spetta alla società cedente l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d’ azienda (Cass.