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Opposizione a decreto ingiuntivo su garanzia fideiussoria

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso a seguito del pagamento di una garanzia fideiussoria, affermando la correttezza dell’operato del garante e la sussistenza del diritto di regresso nei confronti del debitore garantito.

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Pubblicato il 5 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1218_2025_- N._R.G._00006694_2022 DEL_24_05_2025 PUBBLICATA_IL_24_05_2025

nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 6694/2022 promossa da:

(C.F. (C.F. ), in proprio e quale socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME del foro di Bari ed elettivamente domiciliati presso il difensore come da procura alle liti agli atti del fascicolo telematico.

OPPONENTI contro C.F. con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura alle liti agli atti del fascicolo telematico.

OPPOSTA C.F.

CONCLUSIONI

Per parte opponente:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, domanda, eccezione, conclusione, difesa e produzione documentale, che specificatamente si impugna, contesta e disconosce così provvedere:

In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell’art. 7 (clausola) delle condizioni di polizza, per le ragioni indicate in premessa, dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Verona, stante la competenza del Tribunale di Bari e, per l’effetto, revocare e/o annullare il decreto Ingiuntivo n. 2260/2022 del 10/08/2022, reso nell’ambito del procedimento n. 4804/2022 RG;

Sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale, dichiarare la domanda di ingiunzione della Cattolica improcedibile, improponibile, inammissibile, siccome non preceduta dalla prescritta mediazione obbligatoria e, per l’effetto, revocare e/o annullare il decreto Ingiuntivo n. 2260/2022 del 10/08/2022, reso nell’ambito del procedimento n. 4804/2022 RG;

Sempre nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, la nullità dell’art. 8 (clausola) delle condizioni generali della garanzia fideiussoria, la estinzione della obbligazione ex art. 1957 c.c., la inefficacia della polizza assicurativa in atti, la decadenza di dal diritto di credito verso il garante, e, per l’effetto, dichiarare inammissibile, improponibile, priva di fondamento la domanda di surroga, regresso e rivalsa proposta dalla nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e del sig. COGNOME NOME, in proprio e quale socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, e, conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto Ingiuntivo n. 2260/2022 del 10/08/2022; Accertare e dichiarare la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. ed il sig. COGNOME NOME in proprio e quale socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, per le ragioni indicate in premessa, non tenuti a corrispondere in favore della in quanto non dovuta, la somma di cui al decreto Ingiuntivo n. 2260/2022 del 10/08/2022, reso nell’ambito del procedimento n. 4804/2022 RG, per l’importo di € 181.327,43, oltre interessi legali, spese della procedura e accessori di legge; Con vittoria, in ogni caso, delle spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, ex art. 93 c.p.c. il quale ha anticipato le prime e non hanno ancora ricevuto le seconde.

Per parte opposta:

Si chiede il rigetto dell’opposizione avversaria, la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 2260/2023 e la condanna di controparte al pagamento dell’ulteriore somma di € 21.155,00, ovvero di quella che sarà ritenuta di Giustizia, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La società RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in proprio e quale socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2260/2022 Ing., emesso in data 10/08/2022 dal Tribunale di Verona su ricorso di , con il quale era stato ingiunto loro il pagamento in via solidale, in favore della ricorrente, della somma di € 181.327,43, oltre interessi legali e spese della procedura. A sostegno dell’opposizione eccepivano in via preliminare gli attori il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Verona, indicando quale tribunale allegatamente competente quello di Bari;

eccepivano ancora, sempre in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e contestavano comunque, nel merito, la fondatezza della domanda, eccependo l’estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. e contestando la debenza dell’importo ingiunto.

Chiedevano pertanto la revoca e/o l’annullamento del decreto ingiuntivo opposto e che fosse comunque accertato e dichiarato che nulla era da loro dovuto in favore della compagnia assicuratrice opposta.

Si costituiva in giudizio l’opposta eccependo l’inammissibilità ed infondatezza dell’opposizione e chiedendone il rigetto.

Ritenendo l’opposizione dilatoria e temeraria chiedeva altresì la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c. Con ordinanza in data 16/10/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI c.p.c. Istruita documentalmente, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

L’opposizione è infondata e deve essere respinta.

Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito non può che essere qui richiamato quanto già affermato con l’ordinanza in data 16/10/2023, sussistendo la competenza del Tribunale di Verona non solo a mente dell’art. 7 delle condizioni di Polizza che regolano il rapporto fra Fideiussore e contraente (v:

doc. 3 fascicolo monitorio), ma anche, in ogni caso, a mente del disposto di cui all’art. 1182 c.c. co 3 c.c., quale locus destinatae solutionis.

Viene infatti in esame la pretesa creditoria azionata in via di regresso da al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato ad – quale garante della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai fini dell’erogazione di anticipi nell’ambito dei contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale di cui al Reg (CE) 1698/05 – Titolo IV, – in forza della polizza Fideiussoria n. NUMERO_DOCUMENTO; credito della cui liquidità, già riconosciuta anche in sede monitoria, non può dubitarsi.

Ha invero affermato la Suprema Corte come in tema di competenza per territorio, se l’attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182 c.c., comma 3, senza che rilevi se all’esito del giudizio emerga l’illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l’esistenza o l’ammontare (v: Cass. civ. 28/07/2023, n. 23099).

Nel caso in esame, ad ogni buon conto, nemmeno si rinvengono specifiche contestazioni in ordine all’ammontare dell’importo richiesto da L’eccezione in esame deve quindi essere respinta.

Va parimenti respinta l’eccezione di improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del procedimento di mediazione, non rientrando la controversia in esame fra quelle soggette al procedimento di mediazione obbligatoria.

In tal senso si è espressamente pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, configura, comunque, un contratto che esula dall’ambito di operatività dell’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (v: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/01/2025, n. 1791).

L’opposizione deve poi dirsi infondata anche nel merito.

Risulta pacifico e riscontrato dalla documentazione in atti (doc. 4 fascicolo monitorio):

che la società opponente ottenne da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE – l’anticipo previsto dal regolamento CE 1698/2005 per il Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR;

che detto anticipo venne liquidato in via anticipata previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui si discute nel presente giudizio (v: doc. 3 fascicolo monitorio), della cui stipula l’opponente si è dunque avvalsa;

che la – a seguito di nota di in data 06/11/2013 interruttiva dei termini della garanzia in questione (v: doc. 4 fascicolo monitorio) – chiese alla ditta opponente il rimborso della somma indebitamente percepita a seguito della decadenza parziale dell’aiuto, pari ad €181.327,47;

che la società RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE non diede corso alla restituzione della detta somma;

che venne quindi escussa da la garanzia fideiussoria di cui alla polizza al tempo stipulata con RAGIONE_SOCIALE (poi fusa per incorporazione in – v: doc. 1 fascicolo monitorio);

che , in adempimento alle obbligazioni assunte con la garanzia fideiussoria, pagò la somma richiesta con bonifico valuta 20.04.2022 (v: doc. 5 fascicolo monitorio).

Pagamento dal quale discende il diritto di regresso azionato dall’opposta in giudizio.

Né può dubitarsi della sussistenza dell’obbligo di di provvedere al pagamento dell’importo richiestole da , essendovi la garante espressamente tenuta in forza di quanto disposto agli artt. 6 e 8 delle condizioni generali della Garanzia, peraltro espressamente approvate dalla garante stessa (v: pag. 6 della polizza doc. 3 fascicolo monitorio).

Circostanza che induce ad escludere l’asserita nullità dell’art. 8 della Polizza Fideiussoria e la decadenza di dal diritto di credito verso la garante.

Deve poi rilevarsi come la polizza fideiussoria per cui è causa debba essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite 3947/2010, a mente del quale l’inserimento di clausole che prevedano un obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta e senza eccezioni – come, nella specie, l’art. 6 delle Condizioni Generali di Garanzia (che dispone che “…il pagamento dell’importo richiesto da sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati…”) – è sufficiente a connotare la detta tipologia negoziale, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza invece la fideiussione. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza infatti, rispetto alla fideiussione, per l’assenza di accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo (Cass. civ. 19693/2022; Cass. civ. 16213/18). ha dunque legittimamente proceduto al pagamento, non potendo opporre ad eccezioni di merito proprie del rapporto principale, ma solo l’exceptio doli, attinente alla sussistenza di profili di manifesta abusività della richiesta e la cui sussistenza non risulta nemmeno profilata in giudizio.

Risulta inoltre inconferente il richiamo alla sentenza delle SSUU n. 41994/2021, pronuncia che riguarda i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co.

2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – ossia alla normativa antitrust – e si riferisce alle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata.

Dunque a fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame.

Merita infine osservare, a confutazione della tesi degli opponenti di estinzione dell’obbligazione ex art. 1957 c.c., come la giurisprudenza della Suprema Corte si sia anche recentemente espressa nel senso dell’ammissibilità della deroga pattizia all’art. 1957 c.c., precisando che nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice richiesta” la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, senza necessità di intraprendere un’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (v: Cass. civ. 835/2025).

Per le dette ragioni l’opposizione deve dunque essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Va infine disattesa la richiesta di condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nelle difese degli opponenti gli estremi della lite temeraria.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA l’opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

CONDANNA Le parti opponenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, spese che liquida in 14.103,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.

Verona, 24 maggio 2025 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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