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Codice Penale

Stato di abituale infermità di mente, interdizione

L’acclarato stato di abituale infermità di mente non è di per sé sufficiente a giustificarne l’interdizione.

Pubblicato il 07 December 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE I CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA n. 2095/2021 pubblicata il 01/12/2021

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1843 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell’anno 2021, vertente

TRA

XXX (C.F.)

YYY (C.F.)

RICORRENTI

E

ZZZ (C.F.)

INTERDICENDO

CON L’INTERVENTO

del Pubblico Ministero dell’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale OGGETTO: interdizione

MOTIVI DELLA DECISIONE

– i fatti controversi

Con ricorso depositato in data 2.4.2021, XXX e YYY chiedevano pronunciarsi l’interdizione del di loro padre ZZZ, nata a, in quanto affetto da alzheimer, grave demenza da cerebropatia degenerativa temporoparietale, cardiopatia ischemica-ipertensiva II e III classe NYHA, tali da renderlo incapace di attendere agli atti quotidiani della vita ed all’amministrazione del suo patrimonio.

Parte ricorrente deduceva che: nel 2014 l’interdicendo era stato dichiarato non autosufficiente e riconosciuto incapace con totale e permanente invalidità; nel tempo la situazione era andata progressivamente peggiorando; ***, figlia della seconda moglie dell’interdicendo, ***, deceduta nel gennaio 2021, si occupava delle necessità di vita del convenuto; l’interdicendo percepiva una pensione, ero locatario dell’immobile dove viveva, nonché titolare di un conto corrente bancario e proprietario di un immobile in Abruzzo.

All’udienza del 10.11.2021 si procedeva all’esame domiciliare dell’interdicendo.

Successivamente, all’udienza del 30.11.2021, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.

– il merito della lite

Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che seguono.

Dalla documentazione prodotta in atti risulta che la parte resistente è affetto da “alzheimer, con conseguente diagnosi di grave demenza da cerebropatia degenerativa temporo-parietale, cardiopatia ischemica-ipertensiva II e III classe NYHA”.

Dall’esame effettuato dal GOP viene confermata l’attualità della malattia, che produce, con carattere di abitualità, una patologica alterazione delle facoltà mentali e volitive dell’interessato, con entità tale da determinare un’assoluta incapacità di attendere ai propri interessi (nel corso dell’audizione il GOP ha rivolto all’interdicendo delle domande elementari, che l’interessato non ha dato segnali di aver recepito).

In simile prospettiva, si ricorda che (v. tra le tante Cass., nn. 13584/2006, 9628/2009 e 4866/2010) l’acclarato stato di abituale infermità di mente in cui si trova il soggetto esaminato non è di per sé sufficiente a giustificarne l’interdizione A tale specifico riguardo, giova precisare che l’intenzione del legislatore, nell’introdurre l’istituto dell’amministrazione di sostegno, è stata quella di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, con la minore limitazione possibile della capacità di agire (v. art. 1 L 6/2004).

L’intervento normativo è stato, dunque, incentrato sul concetto di protezione e non più su quello di divieto, caratteristico, invece degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Ciò comporta che i due istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione debbano essere considerati come extrema ratio, da disporre unicamente quando gli stessi appaiano gli unici strumenti idonei ad assicurare adeguata protezione alla persona dell’incapace.

Proprio tale attenzione alla persona, più che alla sua incapacità, induce a ritenere che il Giudice, cui è attribuito il potere discrezionale (mai arbitrario) di individuare la misura di protezione più opportuna, in mancanza della fissazione di una linea di confine normativa netta tra gli istituti de quibus, debba privilegiare l’intervento che determini la minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto da proteggere, fermandosi alla soluzione che appaia sufficiente a proteggerlo ed a sostenerlo nella collettività.

Con riferimento ai criteri da utilizzare in sede di scelta dello strumento di protezione da adottare, la giurisprudenza di legittimità ha, opportunamente, specificato la non decisiva rilevanza della gravità della patologia, cosicché non possa instaurarsi una corrispondenza biunivoca ed ineluttabile tra interdizione/inabilitazione e patologia del tutto invalidante (v. Corte Cost., 9/12/2005, n. 440; Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 13584 del 12/06/2006).

Pertanto, pur in presenza di una patologia altamente invalidante, deve escludersi ogni automatismo e considerare, altresì, altri elementi, quali, ad esempio, la complessità dell’attività da compiersi in nome del beneficiario della misura di protezione e l’attitudine ed il contegno del beneficiario stesso a rapportarsi col soggetto che sarà investito dell’ufficio di protezione.

Tanto premesso, dall’istruttoria non sono emersi elementi atti a suscitare la convinzione che le attività di amministrazione del patrimonio dell’interdicendo siano di elevata complessità, sostanziandosi, al contrario, in atti di gestione ordinaria.

In base a dette considerazioni, il Tribunale ritiene che la misura di tutela più adeguata per ZZZ è l’amministrazione di sostegno.

Occorre sin d’ora nominare l’amministratore di sostegno ex art. 418, comma 3 c.c., con poteri di rappresentanza esclusiva in ambito negoziale per la riscossione della pensione del convenuto e la gestione della stessa.

Inoltre, alla luce del quadro clinico di ZZZ, occorre attribuire all’amministratore provvisorio poteri di rappresentanza esclusiva anche per l’espressione del consenso a trattamenti sanitari.

Le spese di lite, stante la mancata opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, così provvede:

rigetta il ricorso e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per i provvedimenti di sua competenza; nomina in via provvisoria ed urgente Amministratore di sostegno provvisorio *** nata il, con autorizzazione: a esprimere il consenso a terapie sanitarie, trattamenti o interventi necessari intrattenendo rapporti con l’Autorità Socio-Sanitaria del territorio e valutando le indicazioni dei sanitari; procedere in rappresentanza esclusiva del beneficiario a riscuotere e gestire le entrate di spettanza di ZZZ a titolo di pensione, indennità, interessi e frutti di risparmi e/o investimenti, o ad altro titolo e di pagare la struttura ove il beneficiario è ricoverato.

Spese irripetibili.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 30.11.2021

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

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