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Opposizione a avviso di addebito INPS

La sentenza ribadisce la responsabilità del legale rappresentante per l’adempimento degli obblighi contributivi, indipendentemente dalla delega a terzi e dall’eventuale loro comportamento infedele. Viene ribadita la giurisdizione del giudice del lavoro anche in caso di previa contestazione dell’iscrizione a ruolo, dovendo accertarsi la sussistenza del credito contributivo.

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Pubblicato il 31 maggio 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO Udienza del 27.5.2025 Causa n. 281/2023 Sono comparsi per la parte ricorrente l’avv. COGNOME NOME in sostituzione dell’avv. COGNOME NOME per la parte convenuta l’avv. NOME COGNOME I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all’esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice Dott. NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE

DI VERONA Sezione lavoro Il Giudice, dott. NOME COGNOME all’udienza del giorno 27.5.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA N._358_2025_- N._R.G._00000281_2023 DEL_28_05_2025 PUBBLICATA_IL_27_05_2025

nella causa di lavoro n. 281 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 17/02/2023 avente ad oggetto:

opposizione ad avviso di addebito/omissioni contributive/interessi e sanzioni

(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOMECOGNOME elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico contro (C.F. , con il patrocinio dell’avv. NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Motivi della decisione 1.Con ricorso depositato il 17.2.2023 la ha proposto opposizione all’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA NUMERO_DOCUMENTO formato il 9.1.2023 e notificato a mezzo PEC il 14.1.2023 (doc.

1 ric. e doc. 32 ), con cui l’ , a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione n.NUMERO_DOCUMENTO/DDL dell’ di Verona del 25.5.2022, notificato a mezzo PEC il 27.5.2022 (doc. 1 ), le ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 107.864,16 a titolo di contributi dovuti alla “RAGIONE_SOCIALE” per il periodo novembre 2017- maggio 2019, sanzioni per evasione, interessi di mora e spese di notifica.

Con tale verbale, i funzionari di vigilanza dell’ di Verona, a seguito di accertamenti a carico dell’opponente, esercente attività di “assistenza bagnanti” (classificazione ATECO 2007: Part 96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca), con sede legale in Sommacampagna (VR), come da visura (all. 2 ), constatavano una serie di inadempienze, dettagliatamente specificate a verbale, consistenti essenzialmente nell’occupazione irregolare di lavoratori subordinati e nella denuncia di contribuzione dovuta su imponibili previdenziali inferiori a quanto indicato nel LUL, ed inferiore ai minimali mensili previsti dall’art.1 del D.L. n. 338/1989, conv. dalla L.389/1989. Parte opponente solleva una serie di eccezioni preliminari, senza tuttavia contestare nel merito la fondatezza dei rilievi di cui all’accertamento ispettivo e quindi la sussistenza dei presupposti della pretesa creditoria azionata dall’ , e conclude chiedendo l’annullamento dell’avviso di addebito opposto.

Si legge nelle conclusioni di cui al ricorso:

“In INDIRIZZO

Disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento RG n. 1187/2022 – Tribunale di Verona, Sezione Lavoro;Dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità/inesistenza della notifica effettuata;Dichiarare nullo /annullabile /inesistente l’avviso di addebito per decadenza dal potere e per l’effetto pronunciare l’inefficacia dell’atto con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni;

Sgravare le sanzioni applicate o applicare il regime sanzionatorio più favorevole attestando la buona fede del contribuente;

Disporre ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione inerente gli accertamenti effettuati sulla da parte dell’ di Verona, ivi comprese la documentazione prodromica all’emanazione dell’impugnato atto nonché di tutta la documentazione tenuta dall’ merito a posizione contributiva della al fine di verificare l’eventuale apocrifia della documentazione presentata al firma del Sig. nonché delle eventuali cartoline di ricevimento degli atti prodromici alla notifica dell’atto che oggi si impugna; Con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi parte ricorrente fosse costretta a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge.

In via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice non ritenga di dover accogliere i motivi di impugnazione formulati in via preliminare, Voglia ridurre la pretesa dell’ In ogni caso:

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio:

Con riserva di proporre denuncia/querela nei confronti della Sig.ra per gli eventuali reati che si potessero contestare in capo alla stessa eventualmente anche all’esito della produzione documentale dell’ Con riserva di proporre querela di falso avverso le sottoscrizioni degli eventuali avvisi di ricevimento dei controlli prodromici alla notifica dell’avviso di addebito n. 2.Si è costituito tempestivamente l’ che ha chiesto il rigetto del ricorso e contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell’opposizione. 3.Il Giudice, fissata la “prima udienza” e disposta contestualmente la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di addebito impugnato ex art. 24 6° comma D. Lgs. 46/99 (v. decreto del 23.2.2023), sentite le parti nel contraddittorio (v. verbale del 3.10.2023), ha con ordinanza del 9.10.2023 (la cui motivazione va qui confermata) rigettato la richiesta di riunione del presente giudizio ad altro (RG 1187/2022), peraltro sospeso in pendenza di querela di falso, avente ad oggetto l’intimazione di pagamento in relazione a due avvisi di addebito diversi (422 2019 NUMERO_CARTA 000 e 422 2019 00018282 62 000 formati il 24.9.2019), e relativi a crediti diversi (DM10 insoluti, periodo 4/2018-12/2018 e note di rettifica, periodo 3/2018-6/2018), trattandosi di cause che non presentano determinanti elementi di connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c. o anche solo giuridica ex art. 151 disp. att. c.p.c. e che comunque la riunione degli stessi determinerebbe un ingiustificato aggravio e rallentamento del procedimento. Con il medesimo provvedimento, anche sotto questo profilo da confermare, sono state rigettate le istanze istruttorie, stante la non contestazione dei fatti rilevanti di cui all’accertamento ispettivo nonché le risultanze della documentazione versata in atti.

La causa veniva quindi rinviata per discussione concedendo alle difese il chiesto termine per note conclusive.

Il giudizio veniva interrotto con ordinanza del 4.3.2024 stante la sospensione disciplinare dell’unico difensore costituito della ricorrente dal 14.2.2024 al 14.4.2024.

Lo stesso veniva quindi riassunto con ricorso depositato il 10.7.2024 e all’udienza del 14.1.2025 la difesa della ricorrente chiedeva nuovo termine per note, non avendo potuto depositarle nel termine precedentemente concesso in ragione dell’intervenuta sospensione.

Il giudice ha quindi rinviato per discussione a nuova udienza concedendo ulteriore termine, entro il quale tuttavia non venivano depositate note.

All’odierna udienza, ricalendarizzata per impedimento del giudice, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e il giudice, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.

4.

L’opposizione è tempestiva, poiché il ricorso in opposizione è stato depositato (17.2.2023) entro il termine di 40 giorni (decorrente nel caso di specie dal 14.1.2023) previsto dall’art. 24 dlgs 46/99.

5. Infondata è la pretesa nullità della notifica dell’avviso di addebito in quanto proveniente da un indirizzo PEC non istituzionale (nel caso di specie:

t), non presente nei pubblici elenchi previsti dalla legge.

L’eccezione è infondata secondo orientamento confermata in appello) di cui si riporta la motivazione:

“Nessuna norma di legge impone l’adozione della relata di notifica o dell’utilizzo di indirizzo PEC risultante dai registri IPA o REGINDE, trattandosi della notifica a mezzo del servizio postale di atto estraneo all’attività di competenza degli Uffici Giudiziari e soggetti abilitati autorizzati (ex multis v. vedi per tutte Cass., 16-2-2018, n. 3805;

Cass., 14-3-2017, n. 6518; Cass., 18-4-2016, n. 7665; Cass. 23511/2016).

Come sostenuto da copiosa giurisprudenza di merito, da questo giudice condivisa (ex multis v. Tribunale di Roma, sentenze 4415/2020, 8174/2020, 8839/2020, Tribunale di Pavia, 27.5.2020, RG 1350/2018), devono, infatti, trovare applicazione le diposizioni di cui all’art. 26 comma 2 del DPR 602/1973, introdotto dall’articolo 38, comma 4 lett. B) del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, vigente dal 31.5.2010, e successive modifiche di cui al decreto legislativo 159/2015, vigenti dal 22.10.2015, e dal decreto legge 193 del 2016, convertito in legge 225 del 2016, vigenti dal 24.10.2016, anche in virtù del richiamo dall’art. 30, comma 4, per le notifiche a mezzo PEC, e in linea generale, per l’intera disciplina compatibile, dall’art. 30 comma 14 del citato decreto legge 78/2010 e legge di conversione n. 122/2010 per la disciplina applicabile agli avvisi di addebito La norma in esame richiama, a sua volta, il DPR 11.2.2005 n. 68, contenente “ Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”, e dispone la espressa esclusione dell’applicabilità dell’art. 149 bis c.p.c.. ,

rendendo palese la scelta del legislatore di adottare modalità di notifica speciale ed autonoma rispetto alle altre già previste dall’ordinamento, che non richiedono né l’intervento di un ufficiale giudiziario né la redazione di una relata di notifica.

L’art. 48 del Codice Amministrazione Digitale prevede inoltre che:

“La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.

Inoltre l’art. 26, comma 2, DPR 602/73, citato prevede espressamente che l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all’indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest’ultimo di usare necessariamente l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.

Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l’attendibilità dell’indirizzo PEC del mittente (che come sottolineato dalla stessa ricorrente peraltro ha come gov.it , ossia lo stesso di tutti gli indirizzi PEC dell’ come risultanti dal registro pubblico IndicePA, c.d. “IPA” (di cui all’art. 16, co. 8 DL 185/2008)

esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l’origine del messaggio.

Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio (così Tribunale di Roma, sentenza 3342/2020)”. 5.1

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 15979 del 18.5.2022) affermando il seguente principio:

“In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet“, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. 5.2

Richiamando tale precedente, la Corte d’Appello di Venezia ha costantemente ritenuto infondata l’eccezione de qua in casi del tutto analoghi (Corte d’Appello di Venezia, sent. 116/2025 del 5.3.2025; CdA Venezia n. 9/2025) facendo inoltre riferimento all’ordinanza della Cass., 9866 dell’11.4.2024 che chiarisce:

“In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”. 5.3

Il principio è stato ulteriormente ribadito da questo Tribunale nella recente sentenza 717/2024 del 5.2.2025.

6.

La ricorrente eccepisce poi in via del tutto generica la nullità dell’avviso di addebito per decadenza oltre i termini ex art. 25 dlgs 46/1999.

Nel caso di specie tale eccezione è infondata oltre ad essere, nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito del tutto irrilevante (se non al limitato fine di consentire la sospensione dell’esecuzione in pendenza di giudizio).

Sotto il primo profilo infatti è pacifico che il verbale di accertamento sia stato notificato il 25.5.2022 ed il relativo avviso di addebito sia stato formato (e quindi l’iscrizione a ruolo avvenuta) il 9.1.2023 ossia entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’accertamento, come prescritto dall’art. 25 dlgs 46/99.

6.1

Quanto al secondo profilo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che:

“L’azione proposta contro l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all’esecuzione, quindi un’ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall’iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'”an” e nel “quantum”, seppure l’ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell’opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell’obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell’opponente al pagamento del credito di cui alla cartella” (Cass., 1558/2020). 7. La società ricorrente invoca ulteriormente la buona fede del contribuente e richiede l’annullamento delle sanzioni o comunque l’applicabilità dell’art. 116 co. 8 lett. a) L. 388/2000.

Sostiene infatti di avere sempre creduto di aver versato i contributi dovuti per il tramite della sig.ra presentatasi al sig. come commercialista nel 2016, cui aveva delegato, tra l’altro la gestione contabile e l’assolvimento degli obblighi di legge, tra cui il pagamento delle somme all’ (avendo questa accesso ai conti ed alla documentazione fiscale e bancaria), soggetto che poi tali somme, per come dedotto, avrebbe trattenuto per sé.

7.1 L’art. 116, comma 15 L. 388/2000 prevede:

“Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, in caso di:

a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria ”. 7.1.1.

Parte ricorrente non ha dato prova della tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria, dello stato del relativo procedimento, né tantomeno risulta avere formulato in sede amministrativa domanda per ottenere il beneficio della riduzione di cui alla norma richiamata e che certamente non può essere riconosciuto per la prima volta in sede giudiziale.

7.2

Si osserva inoltre, come già statuito da questo Tribunale (sent. 717/2024 cit.) in causa in cui viene sollevata analoga difesa (da parte della società anch’essa riconducibile al medesimo sig. che:

“Venendo quindi al merito della controversia, va rilevato che parte ricorrente non contesta l’omesso invio delle denunce mensili e l’omesso loro pagamento, così come ogni altro fatto riscontrato dagli ispettori, asserendo di non esserne venuta a conoscenza avendo affidato la gestione della materia contributiva ad una sedicente commercialista rivelatasi infedele rispetto agli obblighi assunti.

A tale riguardo, non può non sottolinearsi che la responsabilità invocata dall’istituto previdenziale non ha natura penalistica, sicché è del tutto irrilevante l’indagine sulla effettiva volontà della parte che è incorsa nelle violazioni agli obblighi contributivi;

della corretta gestione del rapporto previdenziale risponde infatti il legale rappresentante dell’ente cui fa capo l’obbligo di pagamento dei contributi, a prescindere dalla sua precisa conoscenza delle omissioni.

Il legale rappresentante che abbia violato gli obblighi derivanti dal rapporto previdenziale per causa imputabile ad un terzo, deve azionare il diritto al risarcimento del danno che ne sia derivato nei confronti del terzo, ma non può sottrarsi all’obbligo di versamento dei contributi omessi.

Anche qualora si volessero maggiormente approfondire gli aspetti soggettivi della vicenda, va sottolineato che il legale rappresentante deve affidare l’incarico di gestione del rapporto previdenziale, previo attento vaglio della competenza e dell’integrità professionale e che comunque l’omesso versamento dei contributi, considerato l’elevatissimo importo degli stessi (per il quale non è pensabile che la provvista venisse corrisposta in contanti), poteva e doveva essere rilevato anche dal legale rappresentante. E’, dunque, ravvisabile un profilo di colpa “in eligendo” e “in vigilando”.

Si deve inoltre aggiungere, in quanto di rilievo anche nella prospettiva della scelta fra la sanzione prevista per l’omissione e quella prevista per l’evasione, che l’ipotesi ricostruttiva secondo cui il legale rappresentante era incolpevolmente all’oscuro delle violazioni e omissioni nella gestione dei rapporti previdenziali è contraddetta dal rilievo che la signora era già stata condannata, ben prima del periodo temporale per cui è causa, ossia nel 2016 e nel 2018 per appropriazione indebita e le notizie tali condanne erano state diffuse nella stampa locale. Dunque il legale rappresentante era nella condizione, attraverso una facile consultazione internet, di valutare l’affidabilità della professionista alla quale conferì l’incarico;

ulteriore elemento che sconfessa l’ipotesi ricostruttiva del raggiro incolpevole è dato dall’assenza di querela o comunque di un processo a carico della esito che sarebbe stato logico e consequenziale rispetto alla impostazione di parte ricorrente”.

8.La ricorrente contesta inoltre l’omissione delle formule e delle aliquote applicate per il calcolo degli interessi e rileva la parziale coincidenza delle somme intimate con l’avviso di addebito in questa sede impugnato (relativo al periodo novembre 2017-maggio 2019) con quelle di cui all’avviso di addebito NUMERO_CARTA (relativo al periodo aprile 2018-dicembre 2018).

Anche questi rilievi sono infondati.

Quanto al profilo dell’indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, quindi sotto il profilo motivazionale, non è necessaria alcuna esplicitazione perché sono rigidamente predeterminati per legge e l’avviso di addebito è redatto secondo un modello ministeriale che non prevede questa specifica (modello approvato ex art. 25 DPR 602/1973 e la misura è individuata in base all’art. 30 DPR 602/1973;

gli interessi decorrono ex lege dalla notifica dell’avviso al pagamento, se non è eseguito entro 60 giorni dalla notificazione dell’avviso stesso).

Nell’avviso di addebito peraltro è presente lo specifico dettaglio del calcolo “degli addebiti e degli importi dovuti”, che indica mese per mese le somme addebitate a titolo di omissioni contributive, interessi di mora e sanzioni.

8.1

Quanto alla presunta coincidenza di parte delle somme addebitate (e quindi della loro riunione, che l’avviso di addebito di cui al presente procedimento è relativo alle risultanze del verbale di accertamento del 25.5.2022 relativo ai DM 10 dei dipendenti specificamente indicati nello stesso e analiticamente riportati nella parte in fatto della memoria di costituzione dell’ , non contestate (relative a rapporti di lavoro denunciati solo per alcuni periodi e denunce di imponibili previdenziali inferiori a quelli previsti dal CCNL), mentre l’altro avviso di addebito ha ad oggetto DM10 insoluti e note di rettifica. 9. Va infine rilevato come la pretesa dell’ sia fondata nel merito, basandosi sulle risultanze dell’accertamento ispettivo, come detto non contestate, risultanti dalla documentazione visionata dagli ispettori e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori.

9.1.

Le somme richieste con l’avviso di addebito impugnato derivano infatti, come già evidenziato, dal verbale unico di accertamento e notificazione del 25.5.2022, che trae origine dalle attività ispettive iniziate nei confronti della società ed estese anche alle altre società di servizi di assistenza ai bagnanti riconducibili a vario titolo al sig. , tra cui l’odierna ricorrente;

il verbale di accertamento di cui trattasi, riferito al periodo dal 11/2017 al 05/2019, si fonda sull’esame della documentazione aziendale visonata dai verbalizzanti, tra cui il LUL, limitatamente a quello trasmesso, periodo da marzo 2018 a dicembre 2018, il contratto istitutivo di RAGIONE_SOCIALE d’impresa, i contratti d’appalto multiservizi stipulati, i registri IVA, nonché sul contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori (doc. 3 – 29 ) e sull’acquisizione della documentazione dagli stessi fornita (contratti di lavoro, brogliacci presenze); è stato altresì contattato il sig. socio unico dal 26/10/2017 e amministratore unico dal 26/10/2017 al 19/01/2021, dal quale veniva acquisita una dichiarazione, e numerose aziende committenti, progressivamente individuate alla luce delle dichiarazioni acquisite, che hanno consegnato documentazione comprovante i rapporti intercorsi con la Sono stati quindi consultati gli archivi dell’ verificate le denunce mensili che risultavano depositate in ordine ai periodi di paga da marzo 2018 a dicembre 2018 e la posizione aziendale cessata provvisoriamente dal 31/12/2019. Venivano quindi effettuate dagli ispettori ricerche negli archivi del Ministero del Lavoro, della CCIAA e dell’Agenzia delle Entrate.

9.2.

Dal raffronto tra i dati emersi dalla consultazione dei predetti documenti e archivi è emerso quanto segue.

9.2.1 Per alcuni lavoratori ( risultavano mancanti il LUL per l’intero periodo di contributi dovuti.

Anche alla luce delle dichiarazioni acquisite (doc. 18 ), è emerso che la lavoratrice era stata occupata irregolarmente dal 03.11.2017 al 28.02.2018 per 78 giorni, senza elaborazione del LUL per i mesi da novembre 2017 a febbraio 2018 e per il mese di gennaio 2019, senza invio dei modd. e con omissione dell’obbligo contributivo.

9.2.2.

Alcuni lavoratori (doc. 9, 12, 15, 16, 17, 24, 26 ) erano stati adibiti ad attività lavorativa in assenza delle obbligatorie comunicazioni telematiche modd. (formalmente assunto dal 12.06.2018 al 30.09.2018 ed irregolarmente occupato dal 01.06.2018 al 10.06.2018 per 7 giorni);

(formalmente assunto dal 22.06.2018 al 31.10.2018 ed irregolarmente occupato dal 19.06.2018 al 21.06.2018 per 3 giorni);

(formalmente assunta dal 06.06.2018 al 30.09.2018 ed irregolarmente occupata il 02.06.2018 per 1 giorno);

(formalmente assunto dal 06.06.2018 al 31.10.2018 ed irregolarmente occupato dal 04.06.2018 al 05.06.2018 per 2 giorni);

(formalmente assunta dal 21.07.2018 al 02.09.2018 ed irregolarmente occupata dal 09.06.2018 al 15.07.2018 per 6 giorni);

formalmente assunta dal 21.07.2018 al 02.09.2018 ed irregolarmente occupata dal 03.06.2018 al 20.07.2018 per 29 giorni e dal 03.09.2018 al 15.09.2018 per 7 giorni);

(formalmente assunto dal 08.06.2018 al 31.05.2019 ed irregolarmente occupato il 07.06.2018 per 1 giorno);

(formalmente assunto dal 15.06.2018 al 31.10.2018 ed irregolarmente occupato dal 06.06.2018 al 14.06.2018 per 6 giorni);

(formalmente assunto dal 23.07.2018 al 03.09.2018 ed irregolarmente occupato dal 04.09.2018 al 08.09.2018 per 3 giorni);

(formalmente assunto dal 01.04.2018 al 31.10.2018 ed irregolarmente occupato dal 04.02.2019 al 10.02.2019 per 4 giorni);

(formalmente assunta dal 06.07.2018 al 30.09.2018 ed irregolarmente occupata il 10.02.2019 per 1 giorno);

(formalmente assunto dal 20.05.2018 al 31.10.2018 ed irregolarmente occupato dal 04.02.2019 al 10.02.2019 per 4 giorni);

(formalmente occupato dal 01.03.2018 al 31.12.2018 ed irregolarmente occupato dal 05.02.2019 al 08.02.2019 per 4 giorni).

9.2.3.

L’opponente aveva inoltre denunciato all’ la contribuzione dovuta su imponibili previdenziali inferiori a quanto indicato nel libro unico del lavoro (per il dipendente per giugno 2018 € 1.479,00 anziché € 1.895,00, mentre per il dipendente per agosto 2018 aveva omesso l’invio del mod. nonché il pagamento della contribuzione dovuta, indicando nel LUL un imponibile di € 117,00.

[… 9.2.4 Risultava altresì la denuncia all’ , per i dipendenti occupati da marzo 2018 a dicembre 2018, di imponibili ai fini previdenziali inferiori a quanto stabilito dall’art. 1 del D.L. 9.10.89 n. 338 conv. con L. 7.12.89 n. 389.

Veniva rilevato che nel libro unico del lavoro risultavano registrazioni a titolo di assenze ingiustificate o assenze per ferie non maturate che hanno determinato il mancato adeguamento degli imponibili ai fini previdenziali ai minimali di retribuzione contrattuali previsti dalla norma citata (CCNL Turismo);

la determinazione della retribuzione imponibile mensilmente non denunciata all’ secondo la normativa succitata veniva effettuata per ciascun lavoratore calcolando gli importi mancanti sulla base dei periodi di occupazione denunciati nei modd. tenendo conto degli elementi della retribuzione registrati nel LUL e dell’orario mensile contrattualmente previsto in presenza di rapporti a tempo parziale, previa detrazione degli imponibili eventualmente già denunciati all’ oltre a quelli oggetto delle contestazioni descritte ai punti precedenti del verbale;

nessuna documentazione giustificativa delle sospensioni o delle riduzioni dell’attività lavorativa registrate nel LUL veniva fornita nel corso dell’accertamento, benché richiesta in sede di verbale di primo accesso ispettivo;

veniva altresì rilevato che per numerosi dipendenti erano omesse le prescritte registrazioni nel libro unico del lavoro per le giornate o per le ore effettivamente lavorate, accertate sulla base della documentazione acquisita (rendiconti giornalieri delle ore lavorate presso le strutture ricettive, documentazione consegnata dalle aziende committenti e dichiarazioni degli ex dipendenti).

9.2.5.

Tutte le differenze contributive mensilmente dovute all’Istituto risultano analiticamente indicate per ciascun dipendente nel prospetto di regolarizzazione contributiva, allegato n. 1 al verbale (doc. 1 ) di cui costituisce parte integrante mentre l’allegato n. 2 riepiloga contributi e sanzioni civili calcolate;

i nominativi dei lavoratori ed i periodi per i quali sono contestate le omissioni sono indicati negli allegati al verbale nn. da 4 a 14), come desunti dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni acquisite.

10. Il ricorso in opposizione deve pertanto essere integralmente rigettato, risultando integralmente dovute le somme di cui all’avviso di addebito opposto.

Ogni ulteriore profilo assorbito.

11.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo considerata la natura (previdenza) e il valore della causa (scaglione 52.000-260.000), in base all’attività difensiva svolta (fase di studio e fase introduttiva, in base ai valori medi, fase decisionale in base ai valori minimi, senza alcuna attività istruttoria), considerata la condotta processuale delle parti e le

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) rigetta il ricorso;

2) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell’ che liquida in Euro 6.327,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie.

Verona, 27.5.2025 IL GIUDICE Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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