SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 4903 2024 – N. R.G. 00005430 2024 DEL 04 01 2025 PUBBLICATA IL 05 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente
Sentenza
nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 5430/2024, pendente
tra
, rappresentato e difeso, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma alla INDIRIZZO
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp vocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, INDIRIZZO come da delega allegata alla memoria difensiva
resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento per giusta causa Conclusioni:
Per il Ricorrente:
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l’inefficacia, invalidità, illegittimità, annullabilità, mancanza di giustificatezza del licenziamento intimato al lavoratore con lettera del 17/11/2023, per tutti i motivi di cui al presente ricorso;
2. Accertare e dichiarare la dequalificazione professionale, il demansionamento ed il bossing subito dal ricorrente a partire dal settembre 2022 e fino al licenziamento;
3. Accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità della convenuta per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente a causa della condotta datoriale;
4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire differenze retributive;
5. Per l’effetto dei punti di cui sopra:
– in via principale condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore:
– alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore del risarcimento del danno subito per il licenziamento, stabilendo a tal fine un’indennità mensile commisurata alla retribuzione globale di fatto mensile durante il rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione;
– al risarcimento del danno patrimoniale s ubito dal ricorrente per l’ingiusta mancata percezione dei bonus contrattuali, nella misura di € 200.000,00 (pari al rateo del periodo di lavoro svolto dal ricorrente) ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di Giustizia:
– al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente, da determinare nella misura di una retribuzione globale di fatto mensile per ogni mese di durata della dequalificazione e/o demansionamento, ossia da ottobre 2022 a novembre 2023, complessivamente pari ad € 261.844,66;
– al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, da determinare nella misura di mezza retribuzione globale di fatto mensile per ogni mese di durata della dequalificazione e/o demansionamento, da ottobre 2022 a novembre 2023, complessiva mente pari ad € 130.922,33;
– al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, sotto il profilo del danno morale e/o esistenziale, da determinare nella misura di mezza retribuzione globale di fatto mensile per ogni mese di durata del bossing datoriale e/o dello stress lavoro correlato, da ottobre 2022 a novembre 2023, complessivamente pari ad € 130.922,33;
– al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, sotto il profilo del danno biologico, a causa del bossing datoriale e/o dello stress lavoro correlato, sulla base delle ultime tabelle del Tribunale in intestazione, nella misura di € 70.435,00 ovvero alla diversa somma che risulterà di giustizia;
– delle differenze retributive spettanti al ricorrente per spettanze di fine rapporto, pari ad € 17.486,27, detratto quanto corrisposto nelle more;
– in subordine, in ogni caso condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente:
-dell’indennità di preavviso, pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto ossia ad € 112.219,14, ex art. 39, c. 5, CCNL applicato al rapporto (cfr doc. 5, pag. 35);
-dell’indennità supplementare per la mancanza di giustificatezza del licenziamento e/o per la mancata concessione del termine di preavviso, da determinare equitativamente tra un minimo di ulteriori quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, ossia € 74.812,76, ed un massimo di ulteriori otto mensilità della retribuzione globale di fatto, ossia € 149.625, 52 (ex art. 34, cc. 16 e 17, CCNL applicato al rapporto: cfr doc. 5).
Con riserva di verifica dell’esatto versamento dei contributi previdenziali e di quanto spettante al ricorrente per il T.F.R.
Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. nonché degli interessi sulle somme rivalutate, in entrambi i casi dal maturare dei rispettivi crediti al soddisfo.
Con vittoria delle spese legali, oltre spese generali, C.P. e I.V.A.
Per la convenuta:
Voglia l’Ill.mo Tribunal e adito, Giudice del lavoro, disattesa e respinta ogni avversa deduzione e istanza, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria, rigettare il ricorso e comunque assolvere la società convenuta da ogni domanda.
Con ogni conseguenza e il favore delle spese.
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa comminato dalla società convenuta in data 17.11.2023, chiedendo l’applicazione delle tutele di legge.
Sono state altresì formulate domande risarcitorie rel ative ad un asserito demansionamento ed alle condotte di presunto bossing descritte in ricorso.
Sono state, infine, chieste differenze retributive.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Non è stata svolta attività istruttoria, ritenuta superflua ai fini della decisione.
Alla udienza del 5.11.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito si espongono.
1. Il ricorrente è stato assunto dalla convenuta in data 19.5.2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, applicazione del CCNL Dirigenti Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, con mansioni di ‘ Direttore Marketing e Digitale ‘ e ‘ Business Developer ‘ e con la qualifica di Dirigente (doc. 3, fascicolo ricorrente).
Con lettera del 27.10.2023 (doc. 8 fascicolo ricorrente) al ricorrente è stato contestato quanto segue:
‘In data 9.10.2023 Lei ha manifestato l’interesse ad acquistare una pagina sul settimanale ‘Oggi‘ per la promozione di un Suo libro ‘Office of Cards: una guida pratica per raggiungere il successo e la felicità nelle grandi aziende (e nella vita)’, nonché di ottenere uno spazio per un redazionale all’interno del medesimo settimanale.
Da verifiche in seguito effettuate è risultato che Lei svolge molteplici altre attività non occasionali in contrasto con gli obblighi derivanti dal Suo rapporto di lavoro con la nostra società, nonché in violazione delle obbligazioni da Lei assunte di cui al punto 7 e relative subpuntuazioni del Suo contratto di lavoro e contrariamente a quanto da Lei dichiarato con comunicazione del 24.3.2022.
Così è emerso che nell’ambito di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, Lei svolge attività continuativa di produzione di video, podcast, newsletter, videocorsi, attività di coaching nonché di promozione delle Sue attività extralavorative e dei Suoi profili social (youtube, facebook, instagram, tiktok, linkedin).
In particol are è emerso che Lei pubblica in modo continuativo post inerenti a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sui Suoi profili, ivi incluso sul Suo profilo Linkedin dal quale emerge che nell’ultimo mese Lei ha pubblicato 17 post inerenti a ‘Office of Cards’, come risulta da estratti del 17.10.2023 della Sua pagina Linkedin, profilo nel quale Lei si definisce
come ‘Chief Marketing & Digital Officer CairoRCS Media | Author of Office of Cards | Advisor | Coach’, creando confusione fra le Sue attività e utilizzando impropriamente il Su o ruolo presso la nostra società per accreditarsi illegittimamente nella presentazione della altre attività da Lei svolte (v. allegati. 1 e 2)
E’ anche risultato che Lei ha realizzato e tenuto un Videocorso di ‘iper produttività‘, come risulta dalla pagina web ‘Office of Cards’, che si allega (all. 3) stampata in data 16.10.2023.
Sul Suo sito ‘Office of RAGIONE_SOCIALE‘ Lei ha anche una sezione sul career coaching/riscrittura del cv, attività che risulta in diretta concorrenza con quella di una società del nostro Gru ppo ovvero RAGIONE_SOCIALE
Risultano inoltre dal Suo sito ‘RAGIONE_SOCIALE‘ da Lei pubblicati sistematici podcast di lunga durata relativi ad ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
E’ emerso peraltro che detti podcasts si trovano anche su Spotify grazie alla piattaforma network di podcasts Vois che Le permette quale creator/editor la pubblicazione nonché la monetizzazione attraverso la vendita di pubblicità, vendita di pubblicità che la nostra società ha in concessione.
È emerso altresì che Lei promuove la Sua attività che Lei svolge nell’ambito di ‘Office of Cards’, anche attraverso canali aziendali, contattando direttamente dipendenti di Cairo RCS Media, e svolgendo attività -da noi non autorizzata- di proselitismo delle Sue attività commerciali fra i dipendenti della nostra società.
È infatti risultato che Lei, utilizzando la chat interna del team di lavoro di cui Lei è responsabile, chat con circa 70 membri, ha diffuso e sponsorizzato il Suo videocorso per la produttività personale, con messaggio inviato in data 20 giugno 2 023 (v. all. 4), addirittura creando apposito codice sconto per la partecipazione al corso per i membri del Suo team di lavoro (codice sconto che lei ha indicato come ‘CAIRORCSM’).
È anche risultato che Lei, nell’ambito delle riunioni settimanali con il Su o team da Lei definite calendarizzate settimanalmente dalla data del Suo ingresso in azienda fa costanti riferimenti all’importanza dell’ascolto dei Suoi podcast.
Sono inoltre stati rinvenuti su youtube i Suoi video di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di cui ai link di seguito indicati httDs://www.youtube.com/watch?v=r2xOsao7d-k&=OfficeofCards
httD
In detti video, come da screenshot allegati (all. 5 e 6), Lei risulta nel Suo ufficio aziendale della nostra società e risulta dal Suo smartwatch un orario di registrazione durante l’orario di lavoro in particolare:
pubblicato il 30 agosto 2023: dopo 40 min di video sono le 16.45;
– COGNOME pubblicato il 6 settembre 2023: dopo 7 minuti sono le circa le 16.16
È altresì emerso che Lei ha acquistato una campagna pubblicitaria in ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per la sponsorizzazione del Suo video corso di iperproduttività che è andata on line a partire dal 15.09.2023 sul sito corriere.it (v. screenshot banner pubblicità videocorso all. 7) e su altre testate del gruppo RCS e di Editori terzi, quali Dday, La Sicilia online, Unione Sarda Online, Corriere Mobile, Corriere online, Gazzanet,
Gazzanet Online, La7.it, Open, RAGIONE_SOCIALE, Style Online, come risulta da ‘Programmatic Desk’ per un investimento complessivo di Euro 500,00.
Rispetto a tale investimento pubblicitario ci è stato altresì segnalato che si sono svolti tra Lei e l’addetto specializzato a tale strumento un incontro il 5.10.2023 e varie email esplicative prima e durante il lancio, incontro ed email finalizzati a tarare il sito ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per monitorare l’efficacia della pubblicità.
E’ anche emerso che Lei ha fatto investimenti in advertising per la sponsorizzazione del Suo corso di ‘iperproduttività’ sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE, approfittando di una promozione attiva in quel periodo, come da fattura del 19/10/2023 e pagamento con carta di credito allegati aventi ad oggetto le testate di cui all’elenco allegato e le creatività utilizzate che pure si allegano (v. all. 8,9,10,11).
E anche emerso che Lei ha dichiarato di conoscere il Sig , recentemente candidatosi per la posizione di Marketing Specia e ci risulta, da una Sua dichiarazione, essere un Suo collaboratore su ‘Office of Cards’, e rispetto al quale ha indicato la positività per la posizione in azienda, chiedendo in seguito ripetutamente riscontri e notizie sulle valutazioni del candidato.
E’ risultato altresì che Lei ha omesso di comunicare alla società la Sua titolarità di partecipazioni sociali nella società RAGIONE_SOCIALE, che invece Lei risulta avere dal 28/02/2023, nonché nella società RAGIONE_SOCIALE che invece Lei risulta avere dal 6/05/2022.
Nonché risulta che Lei ha omesso di comunicare alla società la Sua titolarità di partecipazioni sociali nella società RAGIONE_SOCIALE che Lei risulta avere dal 3.10.2022.
Le condotte di cui sopra che Le vengono contestate sia singolarmente sia globalmente e nelle loro interrelazioni, potrebbero essere idonee ad integrare Sue attività dal carattere continuativo che Lei non ha comunicato di svolgere alla scrivente societ à e che non sono state in alcun modo autorizzate.
I suoi comportamenti -sia singolarmente sia nel loro complesso- potrebbero poi essere idonei ad integrare manifeste violazioni dei doveri di correttezza e buona fede, nonché situazioni di conflitto di inter essi e comunque in violazione del codice etico del
e dei doveri connessi al Suo inserimento nell’organizzazione aziendale ore Marketing e Digitale e dall’aprile 2023 quale Direttore Marketing & Technology, peraltro con utilizzazione impropria ed abusiva delle posizioni da Lei rivestite all’interno della società al fine di promuovere attività lavorative personali (come detto non autorizzate) con illegittimo sfruttamento anche di canali aziendali e della Sua posizione apicale e di prepo sizione rispetto ai dipendenti della società.
Vorrà fornire gli elementi che riterrà a Suo favore entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della presente.’
Il ricorrente ha fornito le proprie giustificazioni con lettera del 31.10.2023 (doc. 9, fascicolo parte ricorrente).
Ritenute insufficienti le controdeduzioni formulate, con lettera del 17.11.2023 il ricorrente è stato licenziato per giusta causa (doc. 10, fascicolo parte ricorrente).
2. I fatti contestati riguardano, in sintesi, ‘ condotte poste in esse dal Dirigente di svolgimento di molteplici altre attività proprie -svolgimento dal carattere continuativo
e nient’affatto occasionale- con anche abusivo approfittamento per proprio personale guadagno della posizione lavorativa di rilievo e di preposizione ch rivestiva all’interno della società convenuta’ (cfr. memoria difensiva, pag. 3).
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento in questione lamentando, in prima battuta, la ritorsività dello stesso ed in subordine, l’insussistenza e l’irril evanza disciplinare dei fatti contestati.
3. Va premesso che i fatti di cui alla contestazione disciplinare sono documentali e comunque non contestati dal ricorrente nella loro sussistenza materiale.
Si tratta di una serie di fatti aventi ad oggetto le at tività svolte dal ricorrente al di fuori del rapporto di lavoro con la società convenuta, fatti che, secondo quest’ultima, avrebbero giustificato il recesso senza preavviso in quanto inquadrabili nella violazione del dovere del dipendente di non svolgere a ttività in conflitto di interessi con l’azienda, di non abusare della propria posizione all’interno della stessa per motivi di guadagno personale e di non operare in concorrenza con il datore di lavoro.
In particolare:
il ricorrente avrebbe svolto moltepli ci attività extralavorative in maniera non occasionale, contrariamente a quanto dichiarato in sede di formalizzazione del rapporto di lavoro (in particolare, nell’ambito del sito ‘Office of Cards’, si sarebbe occupato di produzione di video, podcast, newsl etter, videocorsi, attività di coaching, attività di promozione sui social network);
alcune di dette attività, ed in particolare quella di career coaching, sarebbero in diretta concorrenza con quelle di una società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, ossia RAGIONE_SOCIALE;
il ricorrente avrebbe promosso la propria attività personale svolta nell’ambito di RAGIONE_SOCIALE contattando direttamente dipendenti dell’azienda convenuta e svolgendo, presso gli stessi, attività di proselitismo non autorizzata;
alcuni video realizzati per RAGIONE_SOCIALE cards sarebbero stati realizzati all’interno dei locali aziendali della società convenuta e nel corso dell’orario di lavoro;
il ricorrente avrebbe acquistato una campagna pubblicitaria per la sponsorizzazione del suo video corso di iperprodu ttività che è andata online sul sito corriere.it e su altre testate del gruppo RCS e di editori terzi ed avrebbe altresì fatto investimenti in advertising per la sponsorizzazione del suo corso di iperproduttività sulla piattaforma ;
il ricorrente si sarebbe, inoltre, interessato alle sorti della candidatura lavorativa presso la società convenuta di un proprio collaboratore in Office of cards;
il ricorrente avrebbe, infine, omesso di comunicare all’azienda la titolarità di una serie di partecipazioni sociali.
Alla luce delle contestazioni formulate, delle difese e dei documenti in atti, deve ritenersi che il licenziamento intimato al ricorrente sia munito di giustificatezza; insussistente, invece, la giusta causa di licenziamento.
Che il ricorrente sv olgesse una serie rilevante di attività ‘collaterali’ ed autonome, rispetto al rapporto di lavoro dipendente di volta in volta in essere, era circostanza nota all’azienda.
In sede di formalizzazione del contratto di lavoro il ricorrente, con e-mail del 24.3.2022 (doc. 1, fascicolo ricorrente), aveva infatti comunicato quanto segue al proprio futuro datore di lavoro:
‘ – io ho una partita iva che uso per i ricavi provenienti dalle vendite del libro, da alcune sponsorizzazioni del podcast e da sessioni di career coaching che faccio occasionalmente, è l’unico modo che ho, stando al mio commercialista, per pagare le tasse su quelle entrate 🙂
-ho un ruolo di advisor per due società: RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (la prima è basata a londra e mi porta via 2h a settimana; la seconda a roma e mi porta via una mezza giornata a trimestre)
-sono investor in avora e startupgym (quest’ultima secondo me ci sarà parecchio utile), qui il commitment è qualche riunione di board ogni tanto, mediamente parliamo di Ih per azienda per trimestre, spesso la sera.
– poi sono lecturer e advisor del politecnico di milano, di ca foscari a Venezia e di roma tre a roma. questo comporta, ogni tanto, qualche speech o conferenza, anche qui, penso sia bello e faccia molto posizionamento per l’az ienda perché quando vado spesso vado come portavoce della mia azienda che appare quindi thought leader in questi forum.
Tutto qui, non c’è nulla di macroscopico come vedi. Non so se sia necessario metterlo nella lettera o fare appendici, per me l’importante è che si sappia che queste cose ci sono così non ci sono fraintendimenti.’
Era quindi noto che il ricorrente avesse una propria piattaforma attraverso la quale svolgeva sessioni di career coaching e realizzava videocorsi e podcast in tema di gestione del personale, management, ecc.
Era altresì noto che il ricorrente fosse ‘advisor’ di alcune società ed ‘investor’ in altre.
Era, infine, nota l’attività di conferenziere per alcune Università.
Dette at tività erano state espressamente autorizzate dall’azienda:
‘ In riferimento alla nostra lettera di impegno del 22 marzo 2022 ed in particolare al punto 7.2 (Obblighi accessori), e a seguito della Sua comunicazione del 24 marzo 2022, prendiamo atto delle att ività (descritte nella sua mail allegata alla presente) che Lei ha dichiarato di svolgere non in concorrenza con quelle della scrivente Società. Le confermiamo la nostra autorizzazione a proseguirle in costanza di rapporto con noi e Le chiediamo di comunic arci eventuali cambiamenti futuri’ (cfr. email dell’AD della convenuta del 28.3.2022, doc. 2, fascicolo ricorrente).
Tanto premesso, in sede di contestazione disciplinare non sono stati forniti dati utili al fine di valutare se ed in che modo il ricorrente abbia ecceduto nello svolgere dette attività personali rispetto a quanto autorizzato sul presupposto dell’occasionalità di tale impegno.
La stessa contestazione di aver svolto dette attività in maniera ‘continuativa’ appare generica, soprattutto tenuto c onto del fatto che non è contestato un inadempimento alle obbligazioni afferenti alla prestazione lavorativa.
L’aver pubblicato sul proprio profilo Linkedin 17 post relativi ad Office of cards in un mese è circostanza del tutto priva di rilevanza, se si co nsidera che non vi era alcuna prescrizione a monte in relazione all’uso di detto social network e che si tratta di profilo avente carattere personale.
Il fatto di essersi qualificato in tale profilo come ‘Chief Marketing & Digi tal Officer CairoRCS Media | Author of Office of Cards | Advisor | Coach’ non pare idoneo ad ingenerare alcuna confusione, avendo il ricorrente elencato le proprie attività in maniera distinta ed in ordine decrescente di importanza.
Generica anche la cont estazione relativa alla presenza sul sito ‘Office of cards’ di ‘ sistematici podcast di lunga durata ‘.
L’attività di produzione di podcast, di qualsiasi durata essi fossero, era stata comunicata dal nella nota mail del 24.3.2022 (‘ io ho una partita iva che uso per i ricavi pro alle vendite del libro, da alcune sponsorizzazioni del podcast e da sessioni di career coaching che faccio occasionalmente ‘) ed autorizzata con la comunicazione del 28.3.2022.
Non è, peraltro, chiaro, perché la lette ra del 27.10.2023 non contiene riferimenti utili in proposito, quanti siano i podcast cui fa riferimento la contestazione e, soprattutto, se gli stessi siano stati realizzati in costanza di rapporto di lavoro con la convenuta ovvero in precedenza, tenuto c onto che le attività oggi contestate erano state tutte intraprese in data pacificamente antecedente rispetto al rapporto di lavoro oggetto di causa.
La contestazione relativa al fatto che il career coaching sarebbe in concorrenza con l’attività di RAGIONE_SOCIALE è tardiva. Anche l’attività di career coaching era stata comunicata dal con la mail del 24.3.2022 ed autorizzata dall’azienda senza obiezioni circa l’eventuale conflitto con attività di altre società del gruppo.
Anche la promozione della propria attività attraverso canali aziendali, mediante l’acquisto di spazi pubblicitari, non risulta idonea ad essere posta a fondamento di un recesso per giusta causa, posto che non è contestato uno specifico approfittamento della propria posizione allo scopo di ottenere condizioni di favore ovvero maggiore visibilità.
Priva di rilevanza e generica è anche la contestazione relativa al fatto di essersi interessato a lle sorti della candidatura presso l’azienda di un proprio collaboratore di Office of cards, posto che non è chiaro quali siano state le modalità di detto interessamento, a chi il ricorrente si sia rivolto, quali richieste abbia ipoteticamente formulato e che tipo di turbativa abbiano apportato alla procedura di valutazione della candidatura stessa.
Infine la contestazione relativa alla mancata comunicazione delle partecipazioni sociali è parzialmente smentita dalla mail del 24.3.2024 quanto alla partecipazione in RAGIONE_SOCIALE Per il resto, il fatto appare irrilevante disciplinarmente, non essendo stato contestato alcun conflitto di interessi in relazione a dette partecipazioni.
4. Rilevante disciplinarmente è, invece, il fatto di avere promosso i propri corsi e videopodcast presso i dipendenti dell’azienda convenuta ed in particolare presso il proprio gruppo di lavoro, evidentemente composto da soggetti subordinati gerarchicamente.
A tal proposito va innanzitutto rilevato che il ricorrente non ha contestato quanto addebitatogli ed in particolare di avere inviato nella chat del proprio gruppo di lavoro, chat con circa 70 membr i, il messaggio di cui all’allegato n. 4 alla lettera di contestazione:
‘ciao a tutti. ero un po’ combattuto a scrivere questo post ma ho visto che alcuni di voi hanno ‘reagito’ al mio post su Linkedin quindi lo faccio e spero di fare cosa gradita. 😊
Come sapete cerco sempre di separare gli ambiti (lavoro ufficiale e il mio lavoro di divulgazione di principi di produttività e good management di Office of Cards) e ci tengo a precisare che dovete prendere quello che sto per dire come fossi un vostro amico, non il vostro capo 😊
Ho da poco rilasciato un corso per la produttività personale che racchiude quello che ho imparato negli ultimi 5/6 anni di tentativi ed errori per essere più produttivo e usare il tempo al meglio.
Per voi che siete parte del team ho creato un codice sconto, nel caso foste interessati.
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Tale fatto ha rilevanza in quanto implica effettivamente una commistione di ruoli e di interessi che si pone in violazione dei doveri di correttezza di cui al contratto di lavoro (clausola 7.1 e ss.) ed al Codice Etico aziendale, che prevede, al punto 4.2., che: ‘deve essere evitata ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse o a condizionamenti estranei all’interesse del Gruppo. L’esistenza di eventuali situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, deve essere comunicata al superiore gerarchico e gestita secondo la procedura di Gruppo. La segnalazione è richiesta anche per i casi dubbi ‘.
Peraltro la promozion e della propria attività personale ha avuto come platea il team di lavoro composto da soggetti allo stesso ricorrente subordinati gerarchicamente, con la conseguenza che si tratta di segnalazione inopportuna anche in relazione a lla necessità di una gestione del rapporto con i propri sottoposti priva di equivoci.
Allo stesso modo ha rilevanza disciplinare anche il fatto di avere registrato videopodcast personali presso gli uffici della convenuta, dovendosi ritenere, anche in questo caso, che vi sia stata, da un lato, un’indebita sovrapposizione tra l’attività personale e quella da svolgere per l’azienda, dall’altro, una temporanea distrazione delle energie lavorative in favore di attività estranee all’oggetto del rapporto di lavoro.
I fatti esaminati nel presente paragrafo, pur rilevanti disciplinarmente, non sono però idonei a giustificare il recesso per giusta causa, avendo portata limitata agli episodi puntuali indicati nella contestazione e non essendo, pertanto, idonei a determinare una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto.
5. Tali fatti, se non possono condurre ad un licenziamento per giusta causa, per i motivi di cui al paragrafo precedente, devono tuttavia essere valutati ai fini della cd. giustificatezza del licenziamento irrogato.
Va tenuto conto che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, ‘ in tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una “extrema ratio”, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente’ (Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 381 del 10/01/2023, Rv. 666497 – 01).
Inoltre ‘ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbi trarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente ‘. (Sez. L – , Sentenza n. 34736 del 30/12/2019, Rv. 656361 – 01).
Orbene, i fatti sopra riportati, letti unitamente alle varie circostanze emerse in giudizio ed in particolare a quelle relative alla campagna promozionale del videocorso di iperproduttività e del libro ‘ Office of cards , denotano un atteggiamento del ‘ ricorrente complessivamente incline a privilegiare la prop ria attività ‘collaterale’, dedicandovi tempo e facendone una intensa promozione anche all’interno dell’azienda.
Considerato il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente, gli impegni assunti e le assicurazioni fornite in sede di avvio del rapporto, deve ritenersi che si tratti di fatti idonei ad incrinare la fiducia del datore di lavoro circa la dedizione del dirigente al raggiungimento prioritario degli obiettivi aziendali, con la conseguenza che il licenziamento non possa ritenersi arbitrario ma trovi giustificazione nel venir meno di tale affidamento.
L’insussistenza della giusta causa impone l’accoglimento della domanda subordinata relativa al pagamento dell’indennità di preavviso, ex art. 39, comma 5, del CCNL applicato al rapporto, nella misura, non contestata, di € 112.219,14, oltre interessi e rivalutazione.
6. La sussistenza dei fatti da ultimo richiamati e le valutazioni in ordine alla giustificatezza del recesso escludono che possa essere effettuata alcuna valutazione in termini di ritorsività del licenziamento.
In tema di licenziamento nullo p erché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019, Rv. 653614 – 01).
Si rinvia, in ogni caso, al paragrafo successivo per la disamina delle circostanze di fatto allegate dal ricorrente.
7. Infondate le domande relative ai presunti demansionamento e bossing.
Le circostanze di fatto richiamate dal lavoratore a sostegno della propria ricostruzione, circostanze poste alla base anche delle deduzioni circa la ritorsività del licenziamento, appaiono inidonee a sostenere quanto affermato.
L’episodio del ‘rimprovero’ dell’ per l’intervento alla riunione settimanale dello speaker esterno invitato dal ricorrente appare null’altro che uno scambio di opinioni del tutto legittimo in ordine a tale intervento e ad argomenti, introdotti da tale speaker, che evidentemente non erano stati ritenuti in linea con gli interessi dell’azienda.
Non risulta, poi, che siano stati usati toni non consoni, tenuto conto che, con il riferimento cinematografico del ‘ marziano a Roma ‘, l’AD intendeva evidentemente riferirs i alle potenzialità in termini di innovazione della presenza del ricorrente in azienda, sottolineando al contempo la necessità che venissero perseguiti gli obiettivi aziendali secondo impostazioni già in essere (‘è meglio che il marziano rimanga marziano ma si contestualizzi ‘).
D’altra parte, non è in contestazione che pur ricoprendo un ruolo apicale, il ricorrente dovesse rapportarsi, anche gerarchicamente, con l’AD stesso e con il direttore generale (cfr. ricorso, cap. 11).
Le lamentele del ricorrente circa il fatt o che l’ avrebbe ignorato le richieste di riorganizzare il proprio team di lavoro, salvo poi provvedervi in data successiva autonomamente, sono state smentite documentalmente dalla società convenuta.
Quest’ultima ha sostenuto e dimostrato che ‘ i temi legati al team di lavoro di , sia sotto il profilo degli incrementi retributivi sia sotto il profilo della zazione delle risorse sono sempre stati oggetto di confronto e condivisione con i ‘ (cfr. memoria difensiva, cap. 3.24 e s s.).
Rilevanti a tal proposito sono:
– la mail di del 12 dicembre 2022 (doc. olo convenuta) dalla quale emergono te di intervento ‘urgente’ del per gli adeguamenti stipendiali del suo team;
– la mail del 22.12.2022 della Responsabile HR con la predisposizione del prospetto degli interventi (doc. 12.1, fascicol nuta), con richiesta di approvazione e verifica da parte di ;
-la comunicazione dell’aumento retributivo del sig. (doc. 12.2, fascicolo convenuta) e delle conversioni a tempo indeterminato dei sigg.ri e (docc. 12.3, 12.4, fascicolo convenuta);
-la mail del 12.6.2023 inviata da all’amministrazione ( ed in copia e con la comunicazione degli incrementi retributivi (docc. 12.5 e 12.6, fascicolo convenuta);
-la mail del 23.5.2023 (doc. 13, fascicolo convenuta) da cui risulta che, contrariamente a quanto affermato in ricorso (cfr. cap. 27, pag. 9 del ricorso), rispetto alla posizione della Sig.ra , il Sig. era informato della questione relativa alla richiesta di aumento;
– le mail del 26.5.2023 e del 5.6.2023 (docc. 14 e 15, fascicolo convenuta) relative ai premi da assegnare ai componenti del team di , predisposte da ‘ secondo le indicazioni ‘ fornite dallo stesso ;
– la mail del 15.6.2023 (doc. 15.2, fascicolo convenuta) dalla quale emerge che era sempre stato coinvolto in ogni questione relativa agli aumenti retributivi, consegna delle relative lettere, che aveva delegato ai componenti del suo team.
La documentazione prodotta in allegato alla memoria difensiva smentisce anche quanto affermato in ricorso circa il fatto che nel mese di marzo 2023 l’A.D. COGNOME avrebbe comunicato al la riorganizzazione del suo team, senza condividere alcunché con lo stesso.
Risulta, invece, c ganizzazione del marzo 2023 era stata condivisa ed approvata anche dal (cfr. scambio mail del 3.3.2023, doc. 16, fascicolo convenuta).
ltr risulta dalla mail del 28.2.2023 (doc. 16.1) inviata da e l’organizzazione era stata espressamente discussa tr , e
‘ Ciao a entrambi, questa è la sintesi dell’org che abbiamo discusso.
Come discusso, ritarderei lo spostamento d sotto Fungone di qualche settimana per renderlo più graduale e appetibile pe .
Il team Digital cambierà nome e diventerà Marketing Technology per meglio riflettere la natura di operations di buona parte delle attività e la vicinanza con i team Data e IT centrali.
avranno un allargamento d
avrà un aiuto per lo sviluppo del RAGIONE_SOCIALE store.
• Struttureremo un team Data sotto il neo arrivato COGNOME.
· mi aiuterà a strutturare il progetto ‘femminili’ (a altre cose che dovessero partire)
Tutto il resto è sostanzialmente invariato.
Vi chiedo un ok formale ad andare avanti con la presentazione ai team domani mattina, se invece vedete problemi sposto l’incontro alla prossima settimana.’
Risulta, infine, che sia stato lo stesso , in data 23.2.2023 (doc. 17 -mail del 23.2.2023), ad organizzare una riunione di tutto il suo team di 61 risorse al 1.3.2023 e a presentare allo stesso team la nuova organizzazione.
Generica è poi la lamentela relativa al fatto che ne ssuno dei progetti proposti dal ricorrente avrebbe avuto l’approvazione dell’AD COGNOME.
Alla luce delle risultanze in atti non è, infatti, possibile affermare che l’eventuale mancata approvazione di detti progetti dipendesse da una volontà persecutoria ne i confronti del ricorrente e non da legittime valutazioni, come quelle riportate dall’azienda ai capitoli 3.10 e ss. della memoria difensiva.
Anche l” incidente relativo alla settimana di ferie presa dal ricorrente nel ‘ dicembre 2022 non sembra potersi configurare come atto persecutorio, trattandosi di discussione isolata, svolta con toni non offensivi e priva di conseguenze sul rapporto.
Non potendosi configurare alcun demansionamento, né atti di mobbing o bossing, devono essere respinte anche le conseguenti domande risarcitorie.
8. Deve, infine, essere respinta anche la domanda volta ad ottenere le differenze retributive indicate in ricorso.
La retribuzione relativa al mese di novembre 2023 è stata pacificamente corrisposta nella misura 7.845,41 lordi, pari a € 6.872,60 netti, come riconosciuto al cap. 58 del ricorso.
In relazione alle pretese relative alle indennità per festività, è corretto quanto dedotto dalla società convenuta circa il fatto che la festività del 01/11 essendo stata goduta non doveva essere pagata e che la festività soppressa del 04/11 fa parte dei permessi che un Dirigente del CCNL Commercio ha a disposizione ma che, come le ferie, viene compresa nel trattamento retributivo.
A tal proposito il § 4.2 della lettera di assunzione prevede che: ‘ Il trattamento include tutte le prestazioni, comprese quelle festive, domenicali, trasferte, lavoro notturno, ferie non godute … ecc.’) .
Sono, quindi, infondate anche le pretese relativ e ad asserite indennità sostitutive di ferie non godute in quanto anch esse ‘ incluse nel trattamento retributivo complessivo.
Da respingere anche la domanda relativa agli importi richiesti a titolo di bonus.
La richiesta di retribuzione variabile per il 2023 è infondata perché , come eccepito dalla parte convenuta, difetta la prova del raggiungimento degli obiettivi medesimi. Detti obiettivi erano stati assegnati con lettera datata luglio 2023 (doc. 20, fascicolo convenuta).
Il ricorrente non era, peraltro, più in servizio alla data del 31.12.2023, sicché non avrebbe potuto prendere alcunché (cfr. contratto di lavoro, clausola 4.6: ‘ il diritto alla eff ettiva corresponsione del Bonus (incentivazione), quand’anche maturato, sarà condizionato, anno per anno, alla circostanza che Ella si trovi ancora alle dipendenze della società e non in periodo di preavviso al 31.12 dell’anno di competenza’ ).
Anche la richiesta di asserite differenze di retribuzione variabile per il triennio 20222024 è infondata in quanto la maturazione del relativo diritto -ferma la necessità del ‘raggiungimento consecutivo del 100% degli obiettivi’ -era anch essa ‘ espressamente condizi onata al fatto di essere ‘ in forza, e non in periodo di preavviso, alla data dell’erogazione, il 31 gennaio 2025’ (cfr. contratto di lavoro, clausola 4.7.)
9. In considerazione del rigetto della maggior parte delle domande formulate da parte ricorrente e dell accoglimento della sola domanda subordinata relativa alla ‘ indennità di preavviso , le spese devono essere compensate nella misura di 2/3.
Per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione della complessità della causa e dell’attività svolta.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provved e:
accerta e dichiara la giustificatezza del licenziamento oggetto di causa e per l’effetto:
condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente l’indennità di mancato preavviso nella misura di € 112.219,14;
rigetta ogni altra domanda;
compensa le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante parte delle spese di lite che liquida, per tale parte, nella somma di € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, contributo unificato se dovuto e pagato;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 05/11/2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa NOME COGNOME