REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._131_2025_- N._R.G._00000594_2023 DEL_02_05_2025 PUBBLICATA_IL_02_05_2025
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 594/2023 promossa da (c.f./p.iva ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME contro (c.f./p.iva con patrocinio dell’avv. NOME Con l’intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso 5 7 23 esponeva:
In data 26 dicembre 2021 veniva a mancare la signora NOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME nata a Dazio (So) il 3 ottobre 1937.
La de cuius non redigeva testamento ed i suoi beni si devolvevano ex art. 566 c.p.p. ai due figli, .
Dopo la morte, la sorella presentava la dichiarazione di successione e proponeva al fratello di dividere in parti uguali i beni relitti (terreni agricoli dal valore di €.647,00 e depositi bancari per €.9.358,00, per un totale di €.10.005,00).
Il ricorrente riteneva opportuno verificare il conto corrente bancario della madre e le disposizioni in esso contenute.
Negli ultimi anni, la de cuius costituiva polizza vita a RAGIONE_SOCIALE.F. C.F. C.F. favore della figlia versando i seguenti premi:
in data 12 maggio 2015 €.10.000,00, in data 12 settembre 2020 €.40.700,00 ed in data 2 settembre 2021 €.15.000,00, per un totale di €.65.700,00.
Sul punto, si richiama l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass. n. 6531/2016), che recita:
“deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita in favore dell’erede legittimo o testamentario possa qualificarsi quale donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati.
Ed infatti la corresponsione dell’indennità in favore del beneficiario, pur se derivante dal contratto stipulato dal contraente assicurato a favore del terzo designato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato e pertanto, non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell’art. 809 assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.
Il solo depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi”.
Effettuata quindi la riunione fittizia di relictum (€.10.005,00) e donatum, rivalutato alla data del decesso (€.68.259,00), emerge indubitabilmente che i beni restanti non soddisfano la quota legittima spettante a , che quindi subiva la lesione del suo diritto ereditario.
Conseguentemente, le donazioni indirette ricevute da dovranno essere ridotte ex art. 555 c.p.c., sino al soddisfacimento della quota legittima.
Il ricorrente chiedeva:
Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, NEL MERITO – accertare e dichiarare che, all’esito delle operazioni di riunione fittizia del patrimonio ereditario di ex art. 556 c.c., tenuto conto dei beni residui e di quelli donati, emerge la lesione della quota legittima spettante ex art. 537 c.c. a – operare la riduzione delle donazioni indirette ricevute da sino al soddisfacimento del diritto e comandare conseguentemente a il pagamento della somma di €.26.080,00
o della diversa maggiore o minore somma che emergerà nel giudizio;
– condannare la convenuta al rimborso delle spese e competenze di mediazione e di giudizio, di sentenza e successive, con I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Si costituiva la convenuta, esponendo:
1. In data 26 dicembre 2021 è deceduta a Sondrio la signora (C.F. ), nata a Dazio (SO) il 3 ottobre 1937, madre delle parti 2. Poiché la signora non aveva redatto testamento, i suoi beni si sono devoluti ex art. 566 c.c. ai due figli.
3. Dopo la morte della madre la signora ha presentato la dichiarazione di successione, dando atto che i beni relitti erano composti da terreni agricoli di cui veniva indicato il valore catastale di € 647,00 e depositi bancari per complessivi € 9.358,00, per un valore totale di € 10.005,00 e ha proposto quindi al fratello di dividere in parti uguali i beni relitti della defunta madre.
4.
L’attore non ha però accettato tale proposta, ritenendo che la madre avesse leso la quota a lui riservata quale legittimario dall’art. 537 c.c. attraverso delle donazioni effettuate in vita a favore della sorella in particolare per mezzo della costituzione di una polizza vita a favore della figlia, in relazione a cui aveva versato premi per complessivi € 65.700,00.
5. Per tale ragione il signor ha dapprima introdotto una procedura di mediazione nei confronti della sorella, alla quale lui stesso ha però deciso di non partecipare nonostante l’adesione al procedimento da parte della odierna convenuta, e ha quindi promosso il presente giudizio nel quale ha chiesto, previa la riunione fittizia tra il relictum valutato € 10.005,00 e il supposto donatum a favore della sorella indicato in € 68.259,00, di operare la riduzione delle donazioni ricevute da quest’ultima e condannarla al pagamento in suo favore della somma di € 26.080,00, oltre al rimborso delle spese di mediazione e di giudizio. La convenuta chiedeva:
Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:
in via preliminare:
ove ritenuto necessario, in ragione della complessità della lite e dell’istruttoria, disporre, ex art. 281 duodecies comma 1° c.p.c., la prosecuzione del processo secondo il rito ordinario, fissando l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.;
nel merito:
– accertata e dichiarata la nullità dell’atto di compravendita del 9 maggio 2012 (rep. 74013), nella parte (“in secondo luogo”) con cui la signora dichiara di vendere a che dichiara di acquistare, i 4/6 dell’immobile di sua proprietà sito in Ardenno (SO) e censito al Catasto C.F. fabbricati del medesimo comune al foglio 31 mapp. 491, in quanto simulato e dissimulante una donazione della madre a favore del figlio;
– operata di conseguenza la riunione e la riduzione della donazione dissimulata e accertato e dichiarato che la quota di 4/6 dell’immobile che ne è stato oggetto (sito in Ardenno e censito al Catasto fabbricati al foglio 31 mapp. 491) fa parte del patrimonio ereditario della signora e che le porzioni riservate ai legittimari devono essere calcolate tenendo conto anche del valore del bene stesso, respingere le domande dell’attore in quanto infondate in fatto e in diritto;
– accertata e dichiarata in ogni caso la nullità della donazione dissimulata, in quanto carente della forma dell’atto pubblico richiesta dalla legge e che quindi l’immobile che ne è stato oggetto (sito in Ardenno e censito al Catasto fabbricati al foglio 31 mapp. 491) fa parte dell’asse ereditario della signora e che le porzioni riservate ai legittimari devono essere calcolate tenendo conto anche del valore del bene stesso, respingere le domande dell’attore in quanto infondate in fatto e in diritto;
– in ogni caso, ricostruita fittiziamente la massa ereditaria della de cuius computando oltre ai beni appartenenti alla signora al tempo della morte indicati nel presente atto, i beni di cui la stessa ha disposto in vita per donazione, includendo in essi anche il valore della quota di 4/6 dell’immobile oggetto della donazione dissimulata a favore del figlio con l’atto di compravendita del 9 maggio 2012 (rep. 74013), respingere le domande dell’attore in quanto infondate.
In ogni caso, con il favore delle spese di giudizio e delle successive occorrende, nonché delle spese della procedura di mediazione davanti alla C.C.I.A.A. di Sondrio n. 181/22, il tutto oltre iva e accessori di legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, disposta la conversione del rito da semplificato a ordinario, la causa veniva istruita con acquisizione documentale e prova orale ed infine con provvedimento 27 3 25 trattenuta in decisione.
La domanda attorea merita accoglimento.
Dalla esperita istruttoria risulta provato che la madre intendeva dividere i beni immobili tra i figli, in parti uguali.
Il Geom. estraneo alle parti, sentito come testimone, invero, riferiva di tale volontà della de cuius e della piena consapevolezza ed adesione da parte dei figli.
Nella attribuzione del valore all’immobile, in particolare, identificato in Comune di Ardenno N.C.E.U. al F. 31 mappale 491, di €.50.000,00 si teneva conto del fatto che il fabbricato era stato realizzato materialmente dal figlio , e dunque veniva indicato il prezzo d’acquisto nel valore del terreno e del rustico, rivalutati per €.50.000,00.
partecipava all’atto notarile, in adempimento dell’accordo raggiunto, nel quale sottoscriveva la vendita di entrambi gli immobili di cui disponeva la quota di 1/6.
incassava l’intero costo di vendita dell’immobile, identificato in Comune di Ardenno N.C.E.U. F. 31, mappale 309 sub. 1 e 2, di €.40.000,00
e riceveva dal nipote, per lo stesso titolo, la somma in contanti di ulteriori €.11.000,00, come da ricevuta autografa prodotta e mai contestata.
aveva altresì ricevuto la somma di €.33.355,00, frutto di liquidazione di titoli e fondi della madre presso l’istituto di credito in cui lavorava.
E’ stato dimostrato l’avvenuto versamento del costo d’acquisto dell’immobile identificato in Comune di Ardenno N.C.E.U. al F. 31 mappale 491 dalla nonna al nipote senza formalità, perché ristrutturasse la casa, in pessime condizioni, per permetterle di abitarla per dieci anni sino alla scomparsa, in virtù di usufrutto.
Se ne deve concludere che i figli, nel rispetto della volontà della madre, concludevano nel 2012 la divisione dei beni immobili, e per oltre dieci anni non venivano sollevate contestazioni.
E’ dimostrato che i ratei di assicurazione pagati dalla de cuius costituivano liberalità a favore di e vanno dunque conteggiati nella divisione ereditaria i fini della ricostruzione fittizia di relictum (€.10.005,00) e donatum, costituito dai premi della polizza vita, rivalutati alla data del decesso (€.68.259,00).
La quota legittima pari ad un terzo e quindi ad €.26.088,00 spettante a veniva dunque lesa, con conseguente diritto alla riduzione delle donazioni indirette ricevute da sensi dell’art. 555 c.p.c., sino al soddisfacimento della quota legittima.
Le spese seguono il principio della soccombemza.
Il Tribunale di Sondrio in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
accerta e dichiara che, all’esito delle operazioni di riunione fittizia del patrimonio ereditario di ex art. 556 c.c., tenuto conto dei beni residui e di quelli donati, emerge la lesione della quota legittima spettante ex art. 537 c.c. a dispone la riduzione delle donazioni indirette ricevute da sino al soddisfacimento del diritto e comanda conseguentemente a il pagamento della somma di €.26.080,00;
condanna la convenuta al rimborso delle spese e competenze di mediazione e di giudizio, di sentenza e successive, liquidate in euro 14930,80, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 2 5 25 Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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