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Improcedibilità dell’appello per tardiva iscrizione a ruolo

La sentenza ribadisce il principio di diritto secondo cui la tempestiva iscrizione a ruolo dell’appello è un requisito inderogabile. Il mancato rispetto dei termini, se non giustificato da cause esterne non imputabili, comporta l’improcedibilità dell’appello.

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Pubblicato il 10 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. 6/2025 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COGNOME

APPELLO

DI TRIESTE SECONDA

SEZIONE CIVILE

La Corte d’Appello di Trieste, in persona dei Sigg.

Magistrati:

Dott. NOME COGNOME Presidente rel. Dott.

NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._168_2025_- N._R.G._00000006_2025 DEL_28_05_2025 PUBBLICATA_IL_28_05_2025

nella causa civile di II° grado iscritta al n. 6/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 26/12/2024 (C.F.: ), proc. dom. avv. COGNOME NOME per mandato allegato all’atto di citazione in appello depositato telematicamente – APPELLANTE – CONTRO (P.I.:

in persona del Responsabile pro tempore C.F. .ssa , giusta procura speciale notaio dott. di Roma, rep. n. 181.515, racc. n. 12.772 del 25.7.2024, proc. dom. avv. COGNOME NOME per mandato allegato alla comparsa di risposta depositata in grado di appello APPELLATA – E CONTRO (C.F.:

APPELLATO CONTUMACE –

OGGETTO: Opposizione all’esecuzione (art. 615, 2’ comma c.p.c.) mobiliare.

Appello avverso la sentenza n. 733/2024, emessa il 30/06/2024, dal Tribunale di Udine, depositata il 01/07/2024, non notificata Causa iscritta a ruolo il 10/01/2025 e trattenuta in decisione all’udienza di discussione del 28/0572025 ex artt.350 bis e 281 sexies, u.c., c.p.c. sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l’appellante:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’appello adita, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata e a) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 733/2024, emessa il 30/06/2024, dal C.F. di Udine, dott.ssa NOME COGNOME nella causa civile iscritta al n. R.G. 4385/2022, depositata il 01/07/2024, dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e disporre la rimessione al Tribunale di Udine;

b) condannare l’appellata al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio comprensivi della fase cautelare, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario per fattone anticipo.

In via subordinata:

c) dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento alle sei cartelle esattoriali, così come già dichiarato dal G.E. e dichiarare prescritte le residuali quattro cartelle esattoriali, con condanna dell’appellata pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio comprensivi della fase cautelare, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario per fattone anticipo.

In via ulteriormente gradata:

d) concedere termine per la riassunzione del giudizio innanzi il giudice tributario, con condanna dell’appellata al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio comprensivi della fase cautelare, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario per fattone anticipo.

In via istruttoria, si chiede, altresì, disporre l’acquisizione del fascicolo di primo grado, con riserva di esperire i mezzi istruttori ammissibili in questo , insistendo per la remissione in termini per le ragioni tutte indicate a verbale 23/04/2025.

”.

Per l’appellata:

“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d’Appello, ogni contraria domanda eccezione e deduzione reiette, – in via preliminare:

1. accertare e dichiarare la improcedibilità dell’appello per le ragioni in narrativa esposte – nel merito:

2. respingere l’appello proposto, così come le domande tutte di parte appellante, siccome inammissibili e/o infondati per i motivi in narrativa esposti 3. con rifusione di spese e competenze di lite.

”.

FATTO E

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Udine, l’ e il terzo pignorato esponendo che aveva proposto opposizione avanti al G.E. del Tribunale di Udine avverso l’atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificatogli il 27/04/2022 da per il pagamento del complessivo importo di € 28.750,37, portato da dieci cartelle –

tutte relative a tasse automobilistiche – delle quali aveva indicato numero, data di presunta notifica, anno di riferimento della tassa;

che, con il ricorso in opposizione, aveva eccepito la prescrizione e la decadenza;

che il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 24/10/2022, aveva dichiarato la prescrizione di sei cartelle esattoriali, in relazione alle quali aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, mentre in relazione alle restanti quattro aveva revocato la sospensione concessa in via provvisoria e concesso il termine per l’introduzione della fase di merito;

che i crediti portati dalle predette cartelle erano prescritti, in quanto il termine prescrizionale era triennale e decorreva dall’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui era stata pagata la tassa dell’anno precedente;

che l’Agente della riscossione era comunque decaduto dal termine triennale per la notifica dell’accertamento.

Tutto ciò premesso il chiedeva che l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA 2021 9006 1000 67/000 venisse annullata per prescrizione delle cartelle esattoriali presupposte.

costituiva eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Nel merito la convenuta evidenziava che l’eccezione di prescrizione risultava comunque preclusa, in quanto non erano state impugnate avanti al giudice avente giurisdizione le intimazioni di pagamento e che parimenti doveva intendersi l’eccezione di decadenza, non essendo stata proposta opposizione alle cartelle esattoriali.

Il terzo pignorato non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Udine dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario affermando che l’intimazione di pagamento riguardava dieci cartelle esattoriali, notificate tra il 24/12/2011 e il 19/03/2018, tutte relative a tasse automobilistiche, che costituivano tributi in relazione ai quali sussisteva la giurisdizione del giudice tributario;

che aveva specificato le date di notifica delle singole cartelle ed elencato le successive intimazioni di pagamento e pignoramenti presso terzi notificati all’opponente, producendo la documentazione probante tutte le notifiche indicate;

che, in base all’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, restavano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. 20/09/1973, n. 602;

che, in base alla giurisprudenza delle SS.UU., il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria andava così individuato:

alla giurisdizione tributaria spettava la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, mentre alla giurisdizione ordinaria spettava la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale;

che la competenza a decidere in ordine alla prospettazione di un’estinzione per prescrizione maturata in data precedente alla notifica dell’atto di intimazione di pagamento apparteneva al giudice tributario;

che la giurisdizione apparteneva al giudice tributario anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice avesse ritenuto validamente eseguita;

che, nella specie, l’opponente aveva prospettato che la prescrizione si sarebbe verificata tra la notifica delle cartelle esattoriali e la notifica dell’intimazione di pagamento in data 20/01/2022, intimazione che, peraltro, non rientrava tra gli atti dell’esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all’avviso di mora di cui all’art. 50, c. 2 del D.P.R. n. 602/1973, avviso impugnabile avanti al giudice tributario.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il fondandolo su quattro motivi.

Con il primo motivo l’appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel dichiarare il difetto di giurisdizione, in quanto l’orientamento secondo cui era devoluta al giudice ordinario la cognizione, una volta che ’esecuzione tributaria fosse stata avviata, era pacifico con riguardo ai casi in cui, come nella specie, non era contestata la regolare notifica delle cartelle esattoriali presupposte, era iniziata l’esecuzione e la prescrizione maturata era stata eccepita in epoca successiva alla notifica delle cartelle, a nulla rilevando che l’intimazione di pagamento non costituisse un atto dell’esecuzione, poichè tale circostanza avrebbe avuto una qualche rilevanza soltanto qualora fosse stata eccepita la prescrizione in un giudizio avente ad oggetto una opposizione a intimazione di pagamento, quindi con l’esecuzione non ancora iniziata, mentre l’opposizione formalizzata dal ricorrente era relativa ad un pignoramento presso terzi emesso dall’esecutante ex art.72 bis del DPR n°602/1973, regolarmente preceduto da ben dieci cartelle esattoriali aventi ad oggetto il pagamento di una debenza tributaria divenuta definitiva per mancata opposizione alle stesse. In ogni caso, l’appellante sostiene che, una volta iniziata l’esecuzione con l’atto di pignoramento, la cognizione spetta sempre al giudice ordinario, quando non è più in discussione la pretesa tributaria ormai divenuta definitiva, bensì la regolarità formale del procedimento esecutivo.

Con il secondo motivo l’appellante lamenta che il giudice di primo grado non HA tenuto conto che:

a) il G.E. aveva già dichiarato cessata la materia del contendere per rinuncia del creditore a sei delle dieci cartelle presupposte e che il giudizio di opposizione era limitato alle quattro cartelle, n. NUMERO_CARTA;

NUMERO_CARTA;

NUMERO_CARTA; n. NUMERO_CARTA

b) le intimazioni di pagamento non erano riferibili alle predette cartelle;

c) la prescrizione era già maturata.

Con il terzo motivo l’appellante lamenta che il giudice di primo grado ha omesso di concedere il termine per la riassunzione del giudizio innanzi il giudice tributario, precludendogli così di proseguire il giudizio proposto ex art. 615 c.p.c. Con il quarto motivo l’appellante lamenta che la sentenza impugnata è errata anche in relazione alla condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite, tenuto conto che nella “fase cautelare” era stata dichiarata la prescrizione di sei cartelle esattoriali presupposte al pignoramento e conseguentemente era stata dichiarata cessata la materia del contendere. L’appellante, dopo aver notificato l’appello in data 26/12/2024, ha provveduto ad iscrivere a ruolo il procedimento il 10/01/2025.

In pari data la difesa del premesso che, in data 03/01/2025, la cancelleria non aveva provveduto all’iscrizione a ruolo del giudizio, in assenza del pagamento del contributo unificato, ha chiesto di essere rimesso in termini.

è costituita l’appellata eccependo l’improcedibilità dell’appello per mancata tempestiva iscrizione a ruolo della causa e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione.

non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

All’udienza del 24/04/2025 parte appellante ha insistito per la remissione in termini deducendo che la prima iscrizione a ruolo era avvenuta il 03/01/2025 allorquando l’ultimo giorno utile per la costituzione dell’appellante era il 06/01/25;

che, in data 10/01/25, non avendo ricevuto la quarta PEC di avvenuta accettazione, ma soltanto le prime tre PEC, aveva proceduto ad una nuova iscrizione a ruolo allegando il CU (per mero errore non allegato nella prima iscrizione) unitamente ad istanza di rimessione in termini;

che la richiesta di remissione in termini era giustificata dal fatto che, qualora fosse stata rifiutata tempestivamente dalla cancelleria la prima iscrizione, avrebbe avuto altri tre giorni per reiterare la prima iscrizione nei termini di legge ovvero per rimediare all’errore commesso nelle operazioni della prima iscrizione;

che la quarta PEC, con la quale è stata rifiutata la prima iscrizione a ruolo, era stata inviata dalla cancelleria soltanto il 25/02/2025;

che il mancato tempestivo rifiuto da parte della cancelleria aveva determinato l’impossibilità di rimediare all’errore da parte della difesa dell’appellante, la quale, in ogni caso, aveva dimostrato di essersi tempestivamente con la seconda iscrizione a ruolo senza attendere la quarta PEC.

Parte appellata ha insistito per l’inammissibilità dell’appello.

Il Presidente Istruttore, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa di ridotta complessità, ha invitato le parti a precisare le conclusioni fissando per la discussione avanti al Collegio l’udienza del 28/05/2025 concedendo termine fino al 15/05/2025 per il deposito di note conclusionali, invitando la Cancelleria a fornire chiarimenti in relazione a quanto dedotto sul ricevimento della quarta PEC.

Nel termine le parti non hanno depositato note conclusive.

All’udienza del 28/05/2025, al termine della discussione orale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione a norma del combinato disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies, u.c., c.p.c. Preliminarmente riguardo alla richiesta di rimessione in termini proposta dalla difesa del va rilevato quanto segue.

Come è noto la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall’art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.

(cfr. ex multis Cass. 05/07/2024 n. 18435).

specie, la difesa del sostiene di aver chiesto tempestivamente l’iscrizione a ruolo in data 03/01/2025, ma che la cancelleria non vi aveva provveduto state il mancato pagamento del contributo unificato e ciò in forza del comma 3.1.

aggiunto all’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinati ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) o il minor contributo dovuto per legge”.

Ora è del tutto evidente che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo non può che essere imputabile all’appellante.

Né giovano all’appellante le deduzioni svolte all’udienza del 23/04/2025 e all’udienza odierna.

Fermo restando che la cancelleria, con nota 15/05/2025, ha spiegato le ragioni per le quali l’atto è stato rifiutato solo in data 25/02/2025, va sottolineato che, diversamente da quanto dedotto a verbale 23/04/2025 non corrisponde al vero che l’appellante si è tempestivamente attivato.

Ed invero, una volta iscritta la causa a ruolo il 03/01/2025, non avendo ricevuto la quarta PEC e, quindi, resosi perfettamente conto che il procedimento di iscrizione a ruolo non era andato a buon fine, l’appellante avrebbe dovuto procedere ad una nuova iscrizione al più tardi in data /01/2025, dato che il 6 gennaio era festivo e non certo aspettare il 10 gennaio.

Di tal che l’istanza non può che essere rigettata.

Pertanto, va dichiarata l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi delle cause ricomprese tra € 52.001 ed € 260.000,00 per le sole prime due fasi (studio e introduttiva), nulla va liquidato per la fase istruttoria e di trattazione, mentre la fase decisionale va liquidata nel minimo non avendo le parti depositato scritti conclusionali.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma 1°, quater D.P.R. 115/2002 a carico dell’appellante.

La Corte d’Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di , così provvede:

– dichiara improcedibile l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza n.733/24 del Tribunale di Udine;

– condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell’appellata in complessivi € 7.440,00 per , oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma 1°, quater D.P.R. 115/2002 a carico dell’appellante.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 28/03/2025 Il Presidente est. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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