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commesso

Il commesso è uno degli ausiliari dell’imprenditore. Nell’ordinamento italiano, la disciplina che riguarda i commessi è delineata dagli articoli 2210-2212 del codice civile. I commessi rappresentano l’imprenditore per tutti quegli atti che comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. Una limitazione ai loro poteri è prevista dal secondo comma dell’articolo 2210: essi non possono pretendere il prezzo delle merci da essi non direttamente consegnate né applicare sconti e dilazioni che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati. Per gli affari da essi conclusi possono ricevere le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. Al di fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo se non autorizzato o se non presentano quietanza firmata dall’imprenditore. Categoria:Professioni ausiliarie del commercio

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