La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un’infermiera che lamentava un demansionamento per essere stata adibita a mansioni inferiori (tipiche di OSS). La decisione si fonda sulla mancata allegazione e prova, da parte della lavoratrice, del carattere prevalente, sia in termini quantitativi che temporali, di tali mansioni rispetto a quelle proprie della sua qualifica. La Corte ha sottolineato che, senza una prova specifica della prevalenza, le mansioni inferiori possono essere considerate meramente complementari e non costituiscono demansionamento.
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