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Contratto di agenzia, clausola risolutiva espressa

Clausola risolutiva espressa inserita in un contratto di agenzia, legittima nei limiti in cui venga a giustificare un recesso (senza preavviso).

Pubblicato il 05 August 2022 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

in persona del Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 81/2022 pubblicata il 03/08/2022

nella causa iscritta al N. 416/19 R.G. promossa da:

XXX

ATTRICE contro

YYY S.P.A.

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.09.2019 la signora XXX (di seguito l’attrice) ha convenuto in giudizio YYY S.P.A. (di seguito YYY o la Società per brevità).

L’attrice ha intrattenuto con la Società un rapporto di agenzia dal 10.01.2014 fino al 6.06.2016.

Il rapporto aveva ad oggetto la promozione e la vendita da parte dell’attrice dei prodotti, servizi e articoli offerti dalla società di telecomunicazione *** s.p.a. successivamente incorporata da YYY.

L’attività di promozione e vendita si è svolta dapprima presso il punto vendita di Orzinuovi, quindi presso il punto vendita di Crema.

L’attrice ha formulato nei confronti di YYY una pluralità di domande e la Società ha a sua volta formulato nei confronti dell’attrice una domanda riconvenzionale.

Di seguito si procede all’esame separato di ciascuna domanda.

1. Compenso per attività accessorie
L’attrice ha allegato di avere quotidianamente svolto per tutta la durata del rapporto di agenzia anche attività complementari e accessorie a quelle di agente: “apertura del negozio, gestione del magazzino, gestione della clientela, gestione dell’acquisto delle ricariche, gestione dei supporti informatici, gestione della cassa, pulizia dei locali” (pag. 25, cap. 16, del ricorso).

L’attrice ha lamentato di non avere ricevuto nessun compenso a remunerazione delle attività complementari/accessorie svolte e ha invocato a proprio favore l’art. 5 dell’A.E.C. Commercio a norma del quale l’agente che svolge attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c. ha diritto a uno specifico compenso aggiuntivo in forma non provvigionale. Alla pag. 7 del ricorso l’attrice ha quantificato in € 2.891,23 lordi (=€ 1.994,23 lordi di retribuzione + € 897,40 di contributi previdenziali) il compenso mensile a ella dovuto per le attività accessorie/complementari svolte, compenso pari alla retribuzione mensile di un impiegato full time di I livello del C.C.N.L. del settore Commercio; nelle conclusioni del ricorso l’attrice ha poi chiesto di condannare la Società a pagarle un compenso “nella misura ritenuta di giustizia”.

La domanda dell’attrice va respinta.

La richiesta di pagamento della somma mensile di € 2.891,23 lordi (pari alla retribuzione e ai contributi previdenziali dovuti a un impiegato full time di I livello in base al C.C.N.L. Commercio) è palesemente infondata e temeraria, in quanto presuppone lo svolgimento da parte dell’attrice delle attività accessorie/complementari per 40 ore settimanali (orario full time) – ossia per tutta la giornata lavorativa – con conseguente azzeramento del tempo dedicato all’attività di promozione e vendita ossia all’attività principale oggetto del contratto di agenzia.

Anche la richiesta di pagamento di una somma inferiore “ritenuta di giustizia”, va respinta, in quanto l’attrice non ha dedotto né chiesto di provare nessuna circostanza utile a quantificare il tempo che ella dedicava (quotidianamente o settimanalmente) alle attività accessorie/complementari, di modo che l’attrice non ha assolto all’onere su di essa gravante di offrire al Giudice gli elementi di fatto in base ai quali effettuare una quantificazione del compenso a ella dovuto (nemmeno in via equitativa).

2. Storni applicati in corso di rapporto
L’attrice ha lamentato che nel corso del rapporto di agenzia la Società ha effettuato storni provvigionali “senza alcuna giustificazione” per complessivi € 15.010,79; ha, quindi, chiesto di condannare la Società a pagarle tale somma.

L’attrice nulla ha dedotto a fondamento della illegittimità degli storni.

La Società ha replicato:

– che l’attrice ha per la prima volta contestato gli storni con lettera – a firma del proprio difensore – del 10.07.2019 ossia successiva di tre anni alla risoluzione del rapporto di agenzia (doc. 9 dell’attrice);

– che l’attrice è incorsa nella decadenza di cui all’art. 6.6 del contratto di agenzia il quale prevede che “Trascorsi 60 (sessanta) giorni senza che l’Agente abbia contestato gli importi comunicati da *** 1, tali importi si

 

1 Per completezza, si precisa che la liquidazione delle provvigioni e la comunicazione degli importi a tale titolo dovuti è disciplinata dai precedenti commi 4 e 5 dell’art. 6 del contratto di agenzia:

“6.4 Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, *** consegnerà all’agente l’invito a fatturare con il calcolo delle provvigioni dovute relative al mese precedente, unitamente al calcolo dell’eventuale storno provvigioni relative al medesimo periodo oltre al calcolo dei contributi ENASARCO a carico dell’Agente. Sulla base dell’invito a fatturare l’Agente emetterà, a seconda delle risultanze, eventuale fattura.

6.5. Eventuali importi a debito e/o credito risultanti dalle fatture, attive e passive, e/o da note di credito potranno tra loro essere compensati.”

intenderanno definitivamente approvati e l’Agente decadrà dal proprio diritto di sollevare eccezioni e contestazioni”

L’eccezione di decadenza è fondata, non avendo l’attrice contestato gli storni provvigionali entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della loro comunicazione.

A ciò si aggiunga che in questo giudizio ella non ha dedotto alcunchè a fondamento della illegittimità degli storni.

3. Risoluzione del rapporto di agenzia e sue conseguenze
Il rapporto di agenzia è cessato in data 6.06.2016 per volontà della Società. Di seguito si trascrive uno stralcio della comunicazione di risoluzione del rapporto trasmessa dalla Società all’attrice il 6.06.2016 (doc. 4 dell’attrice):

“Gentile signora Brutti, con riferimento al contratto e alle attività svolte in esecuzione dello stesso, *** Le significa che, dalle verifiche effettuate, è stata riscontrata da parte Sua la violazione di alcune delle previsioni contenute nel Contratto, in particolare quelle relative al raggiungimento degli Obiettivi Minimi fissati.

Nello specifico, la prestazione professionale richiestale da *** in esecuzione del Contratto è quella di stipulare nell’ambito del Territorio un numero minimo di contratti con i clienti, con riferimento a piani prepagati e/o postpagati pari a 3 (tre) per ciascun giorno di calendario.

(…) Sempre l’art. 1 dell’Allegato H, nel caso del mancato raggiungimento del suddetto obiettivo minimo da parte dell’Agente, prevede il diritto per *** di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il Contratto ai sensi dell’art. 9.2 punto n) dello stesso, a fronte di semplice comunicazione scritta all’Agente. Quanto sopra premesso, *** ha riscontrato che, con riferimento al trimestre da marzo 2016 a maggio 2016, le Sue attivazioni sono state 88, numero inferiore all’obiettivo minimo di cui sopra ovvero 276.

Alla luce di tale inadempimento, Le comunichiamo che il Contratto viene risolto con effetto immediato ex articolo 1456 c.c. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui agli articoli 9.2 dello stesso ed 1 del relativo Allegato H.

Pertanto, il contratto cesserà i suoi effetti a far data dalla ricezione della presente.”

L’attrice ha eccepito la nullità della clausola risolutiva espressa invocata dalla Società e, in ogni caso, l’insussistenza di una giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c..

Nel dettaglio: l’attrice non ha negato di avere concluso, nell’ultimo trimestre, 88 attivazioni, tuttavia ha sostenuto che si tratterebbe di un inadempimento di modesta gravità e, dunque, tale da consentire la prosecuzione del rapporto.

Al fine di verificare la legittimità della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di agenzia sottoscritto dalle parti occorre muovere dai principi affermati da Cass. 18.05.2011, n. 10934 e confermati da successive pronunce.

Con tale sentenza la Cassazione ha statuito che una clausola risolutiva espressa inserita in un contratto di agenzia può ritenersi legittima solo nei limiti in cui venga a giustificare un recesso (senza preavviso) in presenza di fatti che integrino una giusta causa a norma dell’art. 2119 c.c. ossia in presenza di fatti che integrino un inadempimento dell’agente di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di agenzia.

Per quanto attiene poi alla valutazione della gravità dell’inadempimento dell’agente ai sensi dell’art. 2119 c.c. la giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte evidenziato “che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, in considerazione della maggiore autonomia di gestione dell’attività svolta dall’agente, con la conseguenza che, per la legittimità della giusta causa di recesso nel rapporto di agenzia, è sufficiente anche un fatto di minore rilevanza rispetto al tipo di comportamento normalmente richiesto per il licenziamento per giusta causa del lavoratore subordinato.” (in questi termini la recente sentenza del Tribunale di Milano 31.01.2022, n. 820; in senso conforme vedi anche Cass. 04/08/2021, n. 22246; Tribunale di Ravenna 26.10.2021, n. 791 e Tribunale di Arezzo 15.09.2021, n.262).

Alla luce di tali principi, si ritiene che l’inadempimento dell’attrice sia stato di gravità tale da giustificare l’immediata risoluzione del rapporto di agenzia ai sensi dell’art. 2119 c.c., avendo ella concluso nell’ultimo trimestre del rapporto di agenzia un numero di contratti oggettivamente scarso (in media un contratto al giorno) e pari a 1/3 del numero di contratti che le erano stati indicati come obiettivo minimo in sede di sottoscrizione del contratto di agenzia (numero, quest’ultimo, del tutto congruo).

Una volta ritenuta l’esistenza di una giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c., vanno respinte le domande dell’attrice dirette a ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, dell’indennità ex art. 1751 c.c. e dell’indennità suppletiva di clientela prevista dall’A.E.C..

4. Domanda riconvenzionale della Società

La Società ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare l’attrice a pagarle la somma di e 16.074,20 a titolo di somme anticipate all’attrice al momento della sottoscrizione dei contratti da parte dei clienti finali e successivamente stornate a seguito del venire meno dei rapporti contrattuali con i clienti finali.

A fondamento della propria pretesa creditoria la Società ha prodotto note di credito redatte da *** (docc. 8 e 10), società successivamente incorporata da YYY, e “dettagli” sempre provenienti da *** (docc. 16-18).

Sennonché ad onta dei documenti prodotti la sussistenza e la ricostruzione contabile degli asseriti crediti è rimasta oscura.

Ragion per cui la domanda riconvenzionale della Società viene respinta.

5. Spese processuali
Le spese processuali vengono compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

rigetta le domande proposta dall’attrice;

rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta; compensa le spese processuali; fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Cremona, 10 giugno 2022

Il Giudice del Lavoro

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