fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Prescrizione contributi dovuti alla gestione separata

Prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata, il termine decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA III SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 4698/2022 pubblicata il 20/05/2022

nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 20595 /2019 (cui è stata riunita la causa 204/2022) promossa da:

XXX , rappresentato e difeso dall’Avv.

-Ricorrente –

contro

l’ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.

-Resistente-

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 07.06.2019 e regolarmente notificato, cui viene riunito il ricorso depositato il 04.1.2022 iscritto al Ruolo Generale n. 204/2022, parte ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Roma per proporre opposizione, previa sospensione, avverso:

• l’avviso bonario di pagamento datato 12/07/2018, notificato in data 31/07/2018, con cui l’Inps lo informava di averlo iscritto d’ufficio alla Gestione Separata ai sensi dell’art. 2, comma 26 della Legge 335 del 1995 per aver dichiarato reddito da lavoro professionale nell’anno 2012, chiedendogli il pagamento dei contributi previdenziali accertati e omessi nella misura di euro 2.153,49. Nel merito, asserisce parte ricorrente l’intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995 del credito contributivo richiesto e deduce che il succitato provvedimento è stato impugnato con ricorso amministrativo datato 02/08/2018 ed è rimasto inevaso dall’Istituto;

• l’avviso di addebito n., notificato in data 29.12.2019, intimante il pagamento della somma complessiva di € 2.334,08 dovuta a titolo di contributi previdenziali, oltre interessi legali e sanzioni, alla Gestione Separata per l’attività di natura professionale, svolta nell’anno contributivo 2012, in relazione ai redditi percepiti e non assoggettati a contribuzione obbligatoria presso altri Enti o Casse professionali: l’avviso di addebito suindicato si riferisce, quindi, allo stesso periodo contributivo richiamato dall’avviso bonario opposto suindicato che ne rappresenta l’antecedente logico e ne deduce “de relato” l’intervenuta prescrizione.

L’INPS si costituisce in ambedue giudizi chiedendo il rigetto delle spiegate opposizioni, variamente argomentandone l’infondatezza.

All’esito dell’udienza del 20 maggio 2022 , svoltasi con trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta delle parti, debitamente depositate telematicamente, il Giudice ritiene la causa matura per la decisione e rigetta il ricorso per i seguenti motivi.

L’impugnazione dell’avviso bonario di pagamento, notificato dall’Inps in data 31/07/2018, di cui parte ricorrente asserisce l’intervenuta prescrizione ex art. 3, comma 9 della Legge 335/1995 del credito contributivo richiesto è infondata.

Sul punto si richiama il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte che con l’Ordinanza n.19403/2019 statuisce: “-…. la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata è stata ex professo esaminata nell’arresto di questa Corte, sezione lavoro, 31/10/2018, n.27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato da questa Corte con ordinanza del 20.4.2016 nr.7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell’articolo 2935 cod. civ., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, nel sopracitato arresto nr. 27950/2018, cui si intende assicurare continuità, si è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell’articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all’esercizio del diritto dell’ente previdenziale. Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell’apposito quadro . Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all’interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell’INPS e connessi al lavoro autonomo ( cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell’ente previdenziale, in quanto la eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio ( in termini: Cass. sez. lav., sentenza 31 ottobre 2018, n. 2795; ordinanza 07/03/2019, n.6677).”

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi all’anno 2012 decorreva in origine dal 15 giugno 2013; tale termine è stato inizialmente prorogato con DPCM del 13.06.2013 alla data dell’ 08.07.2013, prevedendo quale termine ultimo per effettuare i versamenti con maggiorazione la data del 20.08.2013, ( cfr. allegato n. 3 del fascicolo di parte resistente).

Parte ricorrente non ha peraltro mai contestato l’applicazione della normativa richiamata dal DPCM del 13.06.2013 nel caso oggetto del presente giudizio e conseguentemente la circostanza in essa riportata rappresenta un fatto pacificamente ammesso dalle parti.

Seguendo il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza degli stessi, accertato che il temine ultimo per l’anno contributivo 2012, nella fattispecie in oggetto, decorre dalla data del 20.08.2013, alcuna prescrizione risulta essere maturata essendo stata notificata la comunicazione dell’Inps di iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata, con decorrenza dal 01.01.2012 , in data 31.07.2018.

Del pari anche l’opposizione relativa all’avviso di addebito suindicato, incentrata sul solo motivo dell’intervenuta prescrizione, è infondata.

Difatti l’accertata comunicazione da parte dell’Istituto dell’avviso bonario di pagamento del 31.07.2018 ha, per i motivi dianzi elencati, correttamente interrotto il decorso del termine prescrizionale del credito contributivo afferente all’anno 2012, con conseguente conferma della validità dell’avviso di addebito opposto.

Per tutto quanto sopra precede, il ricorso relativo al giudizio con RG n. 20595/ 2019 e il ricorso avente RG n. 204/2022 ad esso riunito sono infondati essendo stata accertata l’intervenuta interruzione del termine prescrizionale dedotto da parte ricorrente della debenza del credito contributo previdenziale richiesto nell’avviso bonario e nel conseguente avviso di addebito opposti.

Le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, e ogni altra eccezione domanda e difesa rigettando; rigetta i ricorsi e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps, che liquida in misura pari a 1.7.30 euro, oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 20/05/2022

Il G.L.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati