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Estratto di ruolo, non è autonomamente impugnabile

Estratto di ruolo, non è autonomamente impugnabile, atto interno all’amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario.

Pubblicato il 18 April 2022 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO

Il giudice dott. nel procedimento r.g.n. 5210/2020

avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

ha pronunciato, ex art. 429 e 442 c.p.c.,

la seguente

SENTENZA n. 675/2022 pubblicata il 06/04/2022

TRA

XXX, nato a

RICORRENTE

E

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale, dall’avv.

RESISTENTI CONCLUSIONI

In data 6 aprile 2022 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all’esito della trattazione scritta, disciplinata dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020 e dall’art. 36 del D.L. n. 23/2020 e successive proroghe, che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.

Si precisa che non viene redatto verbale d’udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto

Con ricorso depositato il 5.10.2020, il ricorrente ha dedotto che il 10.07.2001 gli era notificata da Equitalia Sud s.p.a. la cartella di pagamento n. , ente creditore l’INPS, dell’importo di € 18.057,11 e il 20.02.2004 la cartella n., ente creditore l’INPS, dell’importo di € 1.396,97 e il 19.03.2010 la cartella n., ente creditore l’INPS, dell’importo di € 2.152,80. Ciò posto ha dedotto l’intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle indicate cartelle, chiedendone il relativo accertamento con vittoria di spese.

L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’opposizione perché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle impugnate; sempre in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse. In subordine ha chiesto che si ordini l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente di Riscossione. Nel merito ha eccepito l’infondatezza della domanda.

LA DECISIONE

1.1 In via preliminare e assorbente l’opposizione va dichiarata inammissibile.

Com’è noto, l’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l’iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l’opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l’opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell’avviso di mora, quando non risulta la notifica dell’ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).

Ne deriva che l’opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell’iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza; nell’ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell’esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall’art. 24 d.lgs 46/1999, determina l’effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ).

In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7051 del 2012 “Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l’onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione”. Così la decisione richiamata in motivazione: “Il termine di 20 giorni sopra menzionato è da considerarsi perentorio e la rilevazione della sua violazione prescinde dalla presenza di una formale eccezione del creditore procedente, ben potendo lo stesso giudice rilevare d’ufficio la tardività e, quindi, l’inammissibilità dell’opposizione: “una volta che il soggetto interessato, proponendo l’opposizione ex articolo 617 codice di procedura civile, mostri necessariamente – proprio perché propone l’opposizione – di avere avuto conoscenza dell’atto impugnato, ancorché non gliene sia stata fatta rituale comunicazione o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato (o non ritualmente comunicato), rientra, tra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell’opposizione agli atti ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell’atto nullo e dall’individuazione del dies a quo nella conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nell’atto di opposizione quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta conoscenza, nonché darne dimostrazione (sempreché la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo), essendone l’opponente onerato sulla base del principio per cui incombe a chi deve agire nell’osservanza di un termine di decadenza, dare dimostrazione di averlo osservato”.

Più recentemente, con la decisione n. 5443 del 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all’amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l’onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi – in quest’ultimo caso – di tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica” (cfr. in termini analoghi anche la successiva Cass. n. 29294/2019).

1.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente ha agito in giudizio per far valere l’accertamento della pretesa prescrizione del credito di cui alle cartelle impugnate senza contestare la regolare notifica delle stesse e senza indicare alcun atto successivo alla notifica, e in relazione al quale possa essere ricondotta la sussistenza di un interesse concreto e attuale ad accertare l’intervenuta prescrizione del credito. Nel caso di specie, in particolare, non si prospetta in ricorso neanche di aver avuto contezza dei crediti di cui alle cartelle impugnate mediante estratto di ruolo o comunque mediante altro atto successivo alla cartella impugnata.

L’opposizione è quindi inammissibile, atteso che non è prospettata la sussistenza di atti che determinino l’insorgenza dell’interesse ad agire, che deve essere attuale e concreto, ai fini dell’impugnazione. Così, Corte di Cassazione, sentenza n. 20618/16 in motivazione: “L’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all’estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. Diversamente opinando, e cioè ammettendo l’azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata comporterebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”.

In termini analoghi anche la recentissima sentenza n. 5443/2019: “L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all’amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l’onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi – in quest’ultimo caso – di tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica” (cfr. anche Cass. n. 6723/19, proprio in tema di crediti previdenziali).

La ratio di tali decisioni è evidente e pienamente condivisibile: consentire l’impugnazione avverso atti come l’estratto di ruolo oltre a non essere giustificata dal punto di vista processuale perché non è ravvisabile un interesse processuale, non trattandosi di atti immediatamente lesivi della sfera del destinatario – tant’è che quest’ultimo li acquisisce in virtù di una propria iniziativa spontanea – costituirebbe, se tesa a far valere vizi della notifica o la pretesa prescrizione della pretesa impositiva, a fronte di atti che risultano notificati, uno strumento che determinerebbe, di fatto, un’ingiustificata rimessione in termini della parte e che consentirebbe di eludere agevolmente i rigorosi termini previsti in materia di opposizione dal codice di procedura civile. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie in cui non si prospetta, come evidenziato alcuna notifica di atti successivi alla cartella impugnata.

Deve escludersi, inoltre, come affermato dalla Corte di Cassazione, che si possa “far valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione)

… A tale proposito, come ritenuto da questa Corte nei precedenti arresti sopra citati (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) … – difetta infatti nel ricorrente l’interesse ad agire, considerato che l’azione con la quale ai sensi dell’art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all’esecuzione forzata presuppone l’esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo termo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l’ente Tale principio, sebbene affermato con riferimento all’estratto di ruolo, è certamente applicabile nel caso di specie in cui, come evidenziato, si fa valere la prescrizione senza ricondurre in alcun modo l’accertamento della stessa alla notifica di atti successivi e quindi alla minaccia attuale di atti esecutivi, nel caso di specie non prospettata, dal che consegue, quindi, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.

Alla luce di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Spese processuali

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto del valore della controversia, delle ragioni della decisione e dell’attività processuale svolta e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria e riduzione al 50% della voce relativa alla fase decisoria, considerata la limitata attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5210/2020 come innanzi proposta, così provvede:

1. dichiara inammissibile il ricorso;

2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS, che liquida in € 1.350,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.

Trani, 6.04.2022

Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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