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Scadenza di un contratto di lavoro per esaurimento del progetto

Scadenza di un contratto di lavoro per esaurimento del progetto o scadenza del termine, la prestazione lavorativa cessa.

Pubblicato il 21 May 2022 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza

composta dai signori magistrati:

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all’udienza del 4 maggio 2022 la seguente

SENTENZA n. 1977/2022 pubblicata il 20/05/2022

nella causa civile iscritta al n. 3874/2018 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

XXX S.r.l. in liquidazione, con gli avv.

APPELLANTE

E

YYY, con gli avv.

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1215/2018 del Tribunale del lavoro di Velletri

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 16 settembre 2016 YYY conveniva in giudizio la XXX S.r.l. – operante nel campo della progettazione di nuove chiese, ristrutturazione e adeguamento degli spazi liturgici, realizzazione e restauro di opere sacre, nonché vendita di oggetti di arte sacra – davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Velletri esponendo di avere svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società senza soluzione di continuità dal 1° febbraio 2010; che il rapporto era stato dissimulato formalmente dalla sottoscrizione di tre contratti di lavoro autonomo, inframmezzati da un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall’8 agosto 2011, per lo svolgimento di compiti di “architetto coordinatore di progetti dei lavori proposti alla XXX all’interno della struttura aziendale”, eseguiti presso l’Ufficio tecnico della resistente, sito in Albano Laziale; di avere svolto in particolare compiti di coordinamento del reparto, direttamente sottoposta alla Direzione artistica, che ne supervisionava l’operato, come confermato dalle e-mail prodotte in atti; di avere, inoltre, svolto mansioni del tutto estranee all’attività di architetto, come a titolo di esempio la gestione delle pratiche relative a pagamenti e fatturazioni, le relazioni con clienti ed artisti; di avere lavorato dalle ore 9:15 sino alle ore 16:45 per 3 giorni alla settimana nel periodo febbraio 2010-gennaio 2012 e per 4 giorni alla settimana dal febbraio 2012 in poi; di avere percepito un’indennità di trasferta di € 60,00 oltre al rimborso delle spese per benzina, trasporto, vitto e alloggio; di avere percepito da ultimo una retribuzione mensile lorda di € 4.500,00.

Ciò premesso, deduceva che le prestazioni rese, oltre ad essere qualificabili come lavoro dipendente, dovevano essere ricondotte alla qualifica di “Quadro” di cui al c.c.n.l. Metalmeccanici; di avere richiesto nella data del 12 ottobre 2015 il riconoscimento della natura subordinata del rapporto e la sua regolarizzazione, senza esito; che il rapporto era tuttora in corso “in mancanza di un atto idoneo a risolverlo”.

Concludeva, pertanto, richiedendo l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 1° febbraio 2010, con qualifica di “Quadro”, per l’effetto condannare la XXX al pagamento delle retribuzioni maturate dal 12 ottobre 2015 sulla base dell’importo di € 4.500,00 mensili per una somma complessiva di € 39.390,37 oltre accessori, vinte le spese di lite.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta evidenziando in via preliminare che la stessa YYY, dopo avere contestato la ricorrenza di un rapporto di subordinazione, aveva nondimeno inviato due diffide – datate rispettivamente 27 ottobre 2015 e 12 novembre 2015 – con le quali aveva richiesto il pagamento di compensi professionali (asseritamente) dovuti in base al contratto di collaborazione, ciò che si poneva in insanabile contrasto con la prospettazione attorea; che il rapporto non era ancora in corso, ma era cessato in forza di formale atto di recesso con preavviso trimestrale risalente al 30 aprile 2015; che pertanto era decorso il termine di 60 giorni per l’impugnazione anche dell’ultimo contratto a tempo determinato intercorso tra le parti; che l’unica porzione di rapporto realmente caratterizzata dalla dipendenza era cessato nel settembre 2011 per dimissioni volontarie rassegnate dalla stessa YYY. Tanto premesso, esposto che per le proprie necessità di progettazione, realizzazione e restauro dei poli liturgici delle chiese si era ravvisata l’esigenza di individuare un professionista dotato di competenze specifiche che, da una parte, supportasse un soggetto interno – indicato in suor *** – nell’elaborazione e realizzazione dei disegni e dei progetti e, dall’altra, fosse in grado di supervisionare le imprese fornitrici esterne che curavano materialmente la realizzazione del lavoro, iniziò la collaborazione con la YYY a partire dal febbraio 2010. Affermava che le parti avevano convenuto di affidarle compiti di progettazione in totale autonomia, per lo svolgimento dei quali era richiesto un impegno di tre giorni lavorativi settimanali, incrementato nel 2012 a quattro giorni settimanali, sia pure sottoposto alla supervisione artistica di suor ***, in ragione del valore liturgico e iconografico delle opere da realizzare; che tra i compiti della ricorrente rientrava anche quello di sovraintendere ai rapporti con i fornitori dei materiali e con le imprese che materialmente eseguivano i lavori di costruzione e restauro, se del caso recandosi personalmente presso i cantieri; che la decisione di formalizzare un’assunzione a tempo indeterminato era dipesa dalla esigenza di partecipazione ad una gara per il restauro di una chiesa, il cui bando prevedeva un maggiore punteggio laddove il Direttore tecnico dei lavori fosse stato assunto come dipendente della società appaltatrice, ciò che risulta confermato dalle dimissioni volontarie rassegnate solo un mese dopo dalla stessa YYY; che, a conferma della autonomia del rapporto, le fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della società avevano avuto nel tempo una numerazione discontinua.

Deduceva, quindi, la decadenza dall’impugnazione dei contratti di collaborazione a mente dell’art. 32, comma 4, lett. a) e b) della legge n. 183/2010, considerato che il primo contratto era scaduto il 31 gennaio 2012, il secondo il 31 gennaio 2014 e il terzo il 30 aprile 2015; affermava l’infondatezza della domanda volta al riconoscimento della subordinazione, atteso che il rapporto intercorso tra le parti aveva avuto natura autonoma; contestava la quantificazione delle somme richieste dalla YYY, evidenziando che al più si sarebbe trattato di un rapporto a tempo parziale, anche proponendo eccezione di compensazione per le somme nel tempo erogate, ampiamente superiori a quelle dovute in forza del contratto collettivo, di aliunde perceptum e percipiendum e di prescrizione in relazione alle pretese asseritamente maturate fino all’11 ottobre 2010, così concludendo per il rigetto del ricorso.

All’esito dell’istruttoria espletata, la causa era decisa con la sentenza n. 1215/2018, depositata il 25 settembre 2018, che accertava l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 1° febbraio 2010, ordinava il ripristino del rapporto, condannava la resistente al risarcimento del danno parametrato alla retribuzione mensile spettante dal 12 ottobre 2015, pari a € 1.676,06, e compensava per metà le spese di lite, ponendole per la restante parte a carico della società.

Con atto depositato il 30 novembre 2018 la XXX S.r.l. impugnava la sentenza in forza dei motivi di seguito riassunti.

Con il primo censurava la decisione per avere erroneamente accertato l’intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, atteso che i contratti nel tempo stipulati tra le parti erano a tempo determinato, né erano mai stati impugnati o si era mai posta questione sulla validità dei relativi termini. Pertanto, era erronea la disposta conversione del rapporto, in assenza dell’impugnazione dei contratti da parte della YYY, dovendo il rapporto di lavoro “essere correttamente qualificato come rapporto a termine ancorché di natura subordinata”.

Con il secondo riproponeva l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183/2010, erroneamente respinta dal Tribunale, considerato che, anche qualificando come subordinato il rapporto, esso avrebbe dovuto essere considerato a termine e non già a tempo indeterminato.

Con il terzo motivo censurava la sentenza nel punto in cui non si era avveduta della cessazione del rapporto, dipendente dalla comunicazione di recesso del 30 aprile 2015, regolarmente comunicata nel rispetto del preavviso contrattuale, che al più avrebbe potuto essere qualificata come licenziamento, da impugnarsi a cura del lavoratore, e non già del tutto ignorata, anche riproponendo l’eccezione di aliunde perceptum/percipiendum, ugualmente pretermessa dal primo giudice.

Concludeva richiedendo la riforma della sentenza e il rigetto delle domande proposte dalla YYY, o, in subordine, l’accertamento della cessazione del rapporto al 31 luglio 2015 con rigetto della domanda di pagamento delle retribuzioni, o, in ulteriore subordine, in caso di ritenuta invalidità del recesso, limitare il risarcimento alla naturale scadenza dell’ultimo contratto, vale a dire il 31 gennaio 2016, o rideterminare le somme eventualmente dovute in base all’eccezione di aliunde perceptum/percipiendum, vinte le spese del doppio grado del giudizio.

Nuovamente radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la YYY, sostanzialmente richiedendo il rigetto dell’impugnazione.

All’esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.

Osserva in via preliminare la Corte che la società appellante non contesta, come ben si rileva dalla lettura dei motivi di impugnazione, la ricostruzione del rapporto intercorso con la YYY in termini di subordinazione, peraltro difficilmente censurabile, atteso il tenore delle dichiarazioni testimoniali in atti che hanno descritto un pieno inserimento della lavoratrice nell’organizzazione aziendale della XXX e l’esercizio da parte dei preposti della società di un potere conformativo della prestazione della lavoratrice tipicamente datoriale, in quanto incidente sull’organizzazione del tempo di lavoro del formale collaboratore e sulle relative priorità. In particolare, si può sottolineare come la YYY dovesse occuparsi dei progetti che le venivano di volta in volta sottoposti, anche senza il rispetto di un ordine di precedenza già comunicato o da lei discrezionalmente predisposto, ma in base alle indicazioni della società in ragione delle richieste dalla direzione tecnica ed entro tempistiche ben precise e come dovesse ottenere l’autorizzazione per assentarsi dal lavoro, oltre al rilievo della periodicità e fissità della retribuzione, adeguata a cadenze regolari, come quella di ogni dipendente. Quanto appena posto in rilievo risulta, in particolare, dalla chiusa del primo motivo di impugnazione, che si conclude con l’affermazione della qualificazione del rapporto “ancorché di natura subordinata” come a tempo determinato. E risulta ulteriormente confermato dalla disamina del secondo motivo di gravame, che si concentra sulla asserita violazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010 nel punto in cui prevede l’impugnazione dei contratti subordinati a termine entro il termine di decadenza di 60 giorni.

Pertanto, si deve ritenere non più controversa tra le parti la ricorrenza di un rapporto di lavoro dipendente, mentre si discute, in primo luogo sulla sua estensione temporale e sulla sua conversione in rapporto a tempo indeterminato disposta in sentenza.

Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro intima connessione, non meritano accoglimento. Infatti, la YYY ha agito in giudizio chiedendo l’accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, formalmente qualificato autonomo, svolto con la società appellante. Il termine apposto al contratto di lavoro autonomo e la cessazione di tale rapporto per scadenza del termine costituiscono, dunque, elementi estranei al petitum e alla causa petendi della domanda azionata nel presente giudizio, sicché nessuna conseguenza può derivare, come invece preteso dalla società, dalla mancata impugnativa da parte della lavoratrice della cessazione del rapporto per scadenza del termine.

Peraltro, in linea generale, si è chiarito che in caso di scadenza di un contratto di lavoro per esaurimento del progetto o scadenza del termine, la prestazione lavorativa cessa in ragione dell’esecuzione che le parti danno al contratto. Ciò perché il datore di lavoro e il lavoratore adeguano i loro comportamenti a quella che appare la regola del rapporto, senza esprimere perciò alcuna volontà diretta a produrre l’effetto estintivo, cosicché si deve attribuire natura meramente ricognitiva all’eventuale comunicazione alla controparte della cessazione del rapporto da una certa data o all’estromissione di fatto del lavoratore dall’azienda (in termini, Cass. n. 8352/2003). In tali casi, l’estromissione del lavoratore dal contesto aziendale e l’eventuale disdetta comunicata dal datore di lavoro non configurano una fattispecie di recesso (si veda Cass. n. 1744/2017 in motivazione), come tale necessitante dell’impugnazione da parte del lavoratore.

A conferma di quanto appena esposto (da ultimo, si vedano Cass. n. 6577/2022; Cass. n. 29006/2020) si è infatti statuito che il regime indennitario istituito dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 non si applica all’ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo. Ciò sul rilievo che la disciplina dettata dall’art. 32, commi 5 e 6, della legge citata riguarda i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste dai commi 3 e 4 dello stesso art. 32, tra i quali non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui alla lett. d) del citato comma 4. Di analogo tenore la sentenza Cass. n. 11424/2021, che ha ribadito l’estraneità, alla disciplina dell’indennità risarcitoria ex art. 32 cit., della fattispecie di un rapporto di lavoro autonomo accertato giudizialmente ab origine come di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato dietro lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma, richiamando precedenti specifici, tra i quali Cass. n. 20209/2016 e la già citata Cass. n. 29006/2020.

Questo Collegio condivide l’interpretazione da ultimo richiamata e da considerarsi coerente col testo dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, che disciplina le conseguenze risarcitorie “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato”, dovendo considerarsi la “conversione” comprensiva degli effetti operanti sul piano oggettivo – conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – e sul piano soggettivo – rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore e non più del somministratore – (in tal senso, per tutte, v. Cass. n. 17540/2014), all’interno della medesima qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro. Con la conseguenza che risulta estranea al fenomeno di conversione la fattispecie oggetto di causa, in cui si è operata giudizialmente una diversa qualificazione del rapporto di lavoro ab origine, da autonomo a subordinato a tempo indeterminato.

Dunque, se non si applica a un caso quale quello oggetto del presente giudizio la disciplina risarcitoria di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010, neppure si può discutere dell’applicazione ad esso della disciplina della decadenza prevista dal medesimo articolo, come erroneamente reputato dalla parte appellante, al che consegue il rigetto dei primi due motivi di impugnazione.

Stabilita la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto, a nulla rileva la incidentale cessazione ad opera della parte datoriale che, per quanto sopra esposto, non può essere qualificato come licenziamento. Al ripristino del rapporto, correttamente disposto dal giudice, consegue dunque l’obbligo retributivo a carico del datore di lavoro a decorrere dalla data della messa a disposizione da parte della lavoratrice delle sue energie lavorative, individuata dal primo giudice, in maniera non contestata da parte della XXX, nella data del 20 ottobre 2015.

Né la società appellante ha censurato l’inquadramento nel VII livello del c.c.n.l. per i Metalmeccanici applicato e neppure la quantificazione delle spettanze corrispondenti, indicate nell’importo di € 1.676,00 mensili, che devono quindi essere tenuti fermi; la XXX si è infatti limitata a riproporre l’eccezione di aliunde perceptum e percipiendum, definita come non esaminata da parte del primo giudice, ma anche tale doglianza non può trovare accoglimento.

Infatti, come noto, l’onere della prova relativo all’aliunde perceptum e all’aliunde percipiendum grava sul datore di lavoro, posto che la circostanza che il lavoratore abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve di conseguenza essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all’art. 2697 c.c. (Cass. n. 1636/2020). È ben vero che (si veda già Cass. n. 9616/2015) il datore di lavoro, che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore, può fare ricorso all’ausilio di presunzioni semplici, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, purtuttavia il datore di lavoro deve pur sempre allegare qualche circostanza idonea alla sua dimostrazione che nel caso di specie è del tutto mancata, essendosi limitata la società a formulare l’eccezione riferendosi vagamente al “reperimento di una nuova occupazione da parte della ricorrente e/o eventuali attività e iniziative poste in essere dalla medesima per trovare un’occupazione in seguito alla cessazione della collaborazione con Domus”. L’appello deve essere in definitiva respinto, con la conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Si deve, inoltre, dare atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX S.r.l. con ricorso depositato il 30 novembre 2018 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n. 1215/2018, così provvede:

– respinge l’appello;

– condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;

– dà atto che per l’appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Roma, 4 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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