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Codice Civile
Codice Penale

Notificazione degli atti di accertamento

Notificazione degli atti di accertamento, destinatario dell’atto temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale, irreperibilità.

Pubblicato il 13 April 2022 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro

 

Il Giudice del Lavoro, Dott., all’udienza del 6 aprile 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 583/2022 pubblicata il 06/04/2022

nella causa iscritta al n. 4132/2021 R.G.

TRA

XXX, con Avv.

opponente

E

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti

opposta

E

INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.

opposta

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.

opposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 30.11.2021 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione nella parte relativa alla cartella di pagamento per premi assicurativi INAIL nonché agli avvisi di addebito per contributi previdenziali INPS meglio indicati alla pag. 2 dell’atto introduttivo, chiedendo la declaratoria di annullamento dell’intimazione opposta e delle cartelle/avvisi di addebito presupposti nonché di intervenuta prescrizione del credito previdenziale.

Lamentava, in particolare, l’omessa notifica delle cartelle/avvisi presupposti, l’intervenuta prescrizione del credito per il decorso del termine prescrizionale quinquennale e l’errata applicazione degli interessi sulle sanzioni.

INAIL, INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione si costituivano in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’opposizione di cui chiedevano, nel merito, il rigetto.

Istruita documentalmente, la causa veniva decisa all’odierna udienza come da dispositivo in calce.

La presente opposizione mira ad accertare (anche) l’intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata in epoca successiva alla data di asserita notifica degli atti presupposti, qualificandosi, sotto questo profilo, l’azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all’art. 617 c.p.c. ed a quello di cui all’art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l’opposizione a cartella/avviso di addebito).

Ne discende, quindi, l’ammissibilità dell’opposizione.

Tanto precisato, il ricorso è, nel merito, in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.

L’opponente si duole, in particolare, dell’intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento per premi INAIL n. .

Ebbene, premesso che costituendosi in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato l’avvenuta notifica della cartella di pagamento in questione e l’INPS quella degli avvisi di addebito di cui trattasi (cfr. fasc. opposte), si osserva che l’eccezione di prescrizione coglie nel segno con riguardo al credito portato da detta cartella di pagamento nonché per quello portato dagli avvisi di addebito nn..

Ed invero, dalla notifica di tali e sino a quella della intimazione di pagamento n. (avvenuta il 16.3.2019, cfr. fasc. Agenzia delle Entrate) – che è il primo atto interruttivo della prescrizione non risultando la sussistenza di atti precedenti – è decorso un termine superiore a quello quinquennale ex art. 3 L. n. 335/1995, sicché il credito previdenziale portato dalla cartella di pagamento citata e dagli avvisi di addebito predetti deve dichiararsi estinto per prescrizione.

L’intervenuta prescrizione del credito previdenziale deve, altresì, dichiararsi con riferimento agli avvisi di addebito nn. atteso che l’intimazione di pagamento prima menzionata (la n. ) non riguarda tali avvisi di addebito e l’intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (la n., che è stata notificata in epoca posteriore al 27.9.2021 indicata a pag. 2 dell’atto) è intervenuta allorquando il termine quinquennale era ormai spirato.

L’assunto difensivo sostenuto dall’ente impositore e dall’agente della riscossione secondo il quale il termine di prescrizione applicabile (dopo la notifica della cartella) sarebbe quello decennale di cui all’art. 2953 c.c. benché in passato avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. 24 febbraio 2014, n. 4338; Cass. n. 11749/2015; Cass. n. 5060/2016) è stato, tuttavia, smentito dalla pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 23397 del 17.11.2016 con la quale la Suprema Corte ha affermato che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”. Non è, invece, intervenuta la prescrizione del credito portato dagli avvisi di addebito n. e n. poiché il relativo termine è stato utilmente interrotto dalla notifica, in data 16.3.2019, della menzionata intimazione di pagamento n.. Del pari, alcuna prescrizione del credito è intervenuta con riguardo agli avvisi di addebito n. e n. posto che il termine prescrizionale è stato interrotto con la notifica dell’intimazione opposta in questa sede (la n.).

La parte opponente (con le note scritte) si duole dell’omessa notifica della c.d. raccomandata informativa per le notifiche degli atti eseguite dall’agente della riscossione mediante deposito presso la casa comunale.

La doglianza è priva di fondamento.

Dalla produzione documentale offerta da Agenzia delle Entrate Riscossione si ricava che la notifica dell’intimazione di pagamento n. (ed anche della cartella di pagamento n. ) è avvenuta con la modalità di cui agli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c. mediante deposito dell’atto presso la casa comunale.

Ora, la Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 11829/2020) ha, in proposito affermato che “[..] secondo l’interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e dell’art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. “relativa”, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973. In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). E’ stato ritenuto che le modalità di notificazione dell’atto di accertamento previste dall’art. 60 comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1990, sono invece applicabili nella diversa ipotesi di “irreperibilità assoluta” del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale sicché, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all’indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell’ambito dello stesso Comune [..]. Da tali considerazioni discende che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c. p. c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014 ). In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto [..]”.

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione della prova del perfezionamento della notifica nel caso della c.d. irreperibilità relativa, hanno quindi affermato il principio di diritto per cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. Sez. Unite, 15 aprile 2021, n. 10012; nello stesso senso Cass. n. 36652/2021).

Ebbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, deve osservarsi che il procedimento notificatorio nella specie si è perfezionato avendo l’agente della riscossione fornito la prova del compimento delle attività relative al deposito della copia dell’atto nella casa del Comune, all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del destinatario e alla comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto; detta raccomandata (c.d. informativa) risulta restituita al mittente per compiuta giacenza (cfr. fasc. Agenzia delle Entrate Riscossione).

Ed allora, in conclusione, deve essere dichiarata l’intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. e dagli avvisi di addebito nn..

Per il resto l’opposizione deve essere rigettata.

Le spese di lite devono essere compensate in misura di ½ in ragione del parziale accoglimento del ricorso e per la parte residua poste, in solido, a carico delle parti opposte liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara estinto per prescrizione il credito portato dalla cartella di pagamento n. e dagli avvisi di addebito nn. ; rigetta per il resto l’opposizione; condanna l’INAIL, l’INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opponente che, compensate in misura di ½, liquida in € 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso in Cosenza, 6 aprile 2022

Il Giudice del Lavoro

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