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Codice Civile
Codice Penale

Coobbligato, contratto avente ad oggetto il finanziamento

Coobbligato tenuto ad adempiere all’obbligo restitutorio insieme al mutuatario, rafforzamento del diritto di credito.

Pubblicato il 29 April 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 637/2023 pubblicata il 07/04/2023

nella causa civile iscritta al n. 5091 del R.G.A.C. dell’anno 2019 vertente

TRA

XXX, con il patrocinio dell’avv.

OPPONENTE

E

YYY S.P.A. (già ZZZ spa), con il patrocinio dell’avv. PESENTI MARCO

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti atipici Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata XXX ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1522/2019 emesso in data 02.11.2019 con cui il Tribunale di Cosenza gli ha intimato il pagamento, in qualità di coobbligato solido, della somma di euro 15.439,94, oltre interessi e spese del monitorio, in favore di ZZZ spa in forza del contratto di finanziamento n. 6572970 stipulato con *** spa in data 25.02.2008 dal nipote *** a titolo di capitale residuo ed interessi di mora.

Con un unico motivo di opposizione XXX, qualificando la sua posizione rispetto al finanziamento quale fideiussione, ha eccepito la decadenza di ZZZ spa, cessionaria del credito azionato, dalla garanzia fideiussoria da lui prestata, ai sensi dell’art. 1957 c.c. per non avere l’opposta attivato entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale non avendo con diligenza le sue istanze di recupero nei confronti dello stesso.

Ha chiesto, pertanto, il XXX la revoca dell’ingiunzione gravata.

Costituitasi in giudizio, ZZZ spa ha resistito alla domanda chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito il suo rigetto.

Accordata la chiesta provvisoria esecuzione e rigettate le richieste di prova testimoniale formulate da parte opposta riXXX irrilevante ai fini ella decisione, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. L’opposizione non è fondata.

Preliminarmente va detto che l’opponente non ha contestato né l’esistenza del credito azionato né il ammontare.

ZZZ spa ha prodotto, a sua volta, già in sede di monitorio, il contratto di finanziamento sottoscritto da XXX quale coobbligato, copia dell’atto di cessione del credito in suo favore, l’estratto conto ed il prospetto dei calcoli relativi agli interessi di mora.

Deve dunque ritenersi, da parte del creditore, assolto l’onere probatorio – che su di lui incombeva quale attore sostanziale – di fornire la prova del credito di cui richiede l’adempimento.

Parte opponente non ha invece assolto la prova del fatto estintivo del pagamento delle somme richieste in monitorio, su di lui incombente quale convenuto sostanziale, né da parte sua né da parte del nipote.

Deve, pertanto, ritenersi che l’obbligazione contrattuale non sia stata ancora, nemmeno parzialmente, estinta.

Come detto, l’opponente ha eccepito la decadenza di YYY spa dalla garanzia fideiussoria che egli ritiene di avere prestato in favore del nipote per non avere il cessionario ed il suo dante causa prima di lui l’opposta attivato entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale non avendo con diligenza le sue istanze di recupero nei confronti dello stesso.

L’assunto non è fondato.

Dalla lettura del contratto di finanziamento in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo emerge, infatti, che l’opponente ha ad esso partecipato nella espressa qualità di “coobbligato”: così egli viene infatti definito nel contratto ed in tale qualità risulta egli avere sottoscritto il negozio.

Non si rinviene dalla documentazione prodotta dall’opponente, e nemmeno da quanto depositato dall’opposta, alcuna polizza fideiussoria o altro elemento da cui inferire che l’obbligazione dal Vitullio assunta con la sottoscrizione in qualità di coobbligato del finanziamento stipulato, quale debitore principale, dal nipote debba in realtà esser inquadrata, e sia stata ritenuta dalle parti, quale garanzia fideiussoria.

Peraltro, si legge all’art. 3 delle condizioni generali di contratto (“Garanzie”) che” “la concessione del finanziamento, ad insindacabile giudizio di ***, può essere altresì subordinata alla prestazione di idonea fideiussione”.

Se ne deduce ulteriormente, ove ve ne fosse bisogno, che ove *** spa avesse ritenuto di dover chiedere, a garanzia, una fideiussione avrebbe dovuto essere tale garanzia appositamente stipolata e sottoscritta quale negozio accessorio ad hoc.

Cosa che non è avvenuta nel caso di specie.

Tardivamente, in sede di comparsa conclusionale, l’opponente ha eccepito la nullità per difetto di causa della sottoscrizione in qualità di coobbligato di un contratto avente ad oggetto il finanziamento richiesto da altro soggetto.

Si fa in ogni caso rilevare l’erroneità dell’assunto, essendo riconducibile la coobbligazione assunta dall’opponente in sede negoziale all’ipotesi della solidarietà passiva di cui all’articolo 1292 c.c. Si tratta, infatti, di condebitore tenuto ad adempiere all’obbligo restitutorio insieme al mutuatario, nell’ottica di rafforzamento ed attuazione del diritto di credito della parte mutuante, rientrandosi perfettamente nell’ambito della funzione tipica della solidarietà passiva, che si concreta nella moltiplicazione dei debitori coobbligati nei cui confronti il creditore può agire per ottenere l’adempimento dell’obbligazione e, dunque, nella corrispondente moltiplicazione dei patrimoni che il creditore comune può aggredire in forza della regola della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (in questi termini, cfr. Tribunale di Salerno, sentenza 2058/2022 pubbl. il 09/06/2022). Ne deriva che alcun difetto di causa è rinvenibile nella clausola di assunzione della qualità di coobbligato, essendo la causa piuttosto rinvenibile nella co-accettazione del rischio della mancata prestazione del debitore originario e, ex parte debitoris, nell’ampliamento della possibilità di accesso al credito a fronte di condizioni personali (inoccupazione, redditi di modesta entità ecc.) che non gliene avrebbero altrimenti consentito l’ottenimento.

La contitolarità ab initio del debito differenzia caratterizza dunque la co-obbligazione e la distingue nettamente dalla figura (invocata) della fideiussione: mentre, infatti, nella fideiussione il garante assume l’obbligo di eseguire una prestazione di identico contenuto a quella dovuta dal debitore principale, nella prestazione di garanzia atipica in esame il co-obbligato assicura sic te simpliciter al creditore il pagamento di una determinata somma di denaro, qualora non vi provveda il debitore

“principale”.

Ne discende l’inapplicabilità della disciplina dell’art. 1957 cc al caso di specie, trovando essa applicazione espressamente solo alla fideiussione e non essendo tale norma richiamata dall’art. 1292 c.c. che è, come detto, fonte della solidale responsabilità ab initio del co-obbligato.

Per i motivi esposti, dunque, l’opposizione va rigettata e l’opponente condannato al pagamento delle spese legali sostenute da ZZZ spa, liquidate come da dispositivo con applicazione del minimo tariffario in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00; fase di studio euro 460,00, fase introduttiva euro 389,00, fase di trattazione euro 840,00, fase decisoria euro 851,00)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide: – rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo gravato di cui dichiara l’esecutività;

-condanna l’opponente al pagamento delle spese legali sostenute da YYY spa che liquida in euro 2.540,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.

Cosenza, 07/04/2023

IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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