Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo VII Di alcune specie di obbligazioni » Sezione III Delle obbligazioni in solido » Art. 1292
Nozione della solidarieta'
L'obbligazione e' in solido quando piu' debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno puo' essere costretto all'adempimento per la totalita' e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra piu' creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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