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Confermato inquadramento superiore per mansioni superiori

La sentenza afferma il diritto del lavoratore all’inquadramento superiore in caso di svolgimento di mansioni che eccedono quelle previste dal proprio livello contrattuale, anche in presenza di un contratto a termine trasformato a tempo indeterminato a seguito di conciliazione.

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Pubblicato il 27 maggio 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta:

NOME COGNOME Presidente NOME COGNOME Consigliera rel.

NOME COGNOME Consigliera causa iscritta al n. 63/ 2024 RG promossa da , già già.

Distrettuale dello Stato appellante contro.

NOME COGNOME appellata te ad oggetto:

appello della sentenza n. 25/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 1 aio 2024 sito della camera di consiglio dell’udienza 11 febbraio 2025 con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._102_2025_- N._R.G._00000063_2024 DEL_28_04_2025 PUBBLICATA_IL_28_04_2025

sta in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.

ribunale di Firenze, con la sentenza appellata, aveva accolto il ricorso della dipendente ronti della datrice dichiarando il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel profi essionale Professional livello B2 CCAL dal 1° agosto 2020, e condannando al pagamento di €. 3.743,12 olt ssori a titolo di differenze di retribuzione tra l’inquadramento inferiore attribuito e quello superiore riconosciuto per odo dal 1 agosto 2020 al 30 giugno 2021, così motivando:

ricorrente aveva lavorato con contratto a progetto per la società resistente dal 2012, era dipendente a temp rminato da ottobre 2017, e quindi da luglio 2020 (sulla base di verbale di conciliazione con il quale aveva rinuncia ogni pretesa per il periodo precedente) era stata stabilizzata a tempo indeterminato, nel profilo professiona essional livello C1 CCAL ermava di avere svolto già da settembre 2019 mansioni relative a formazione, direzione e coordinamento dei navigat anti nelle province di Arezzo, Siena e Prato a lei assegnate, rapportandosi in modo costante con i dirigenti di RAGIONE_SOCIALE i responsabili dei Centri per l’Impiego, di fatto svolgendo mansioni di supervisor degli stessi navigator, so almente attribuite ad interim al dirigente dell’area territoriale Toscana e Umbria, dr ermava inoltre di avere svolto da agosto 2020 analoghe mansioni relative al coordinamento dei tutor dell’alternanz la lavoro conseguenza aveva rivendicato in via principale il livello B1, ed in via subordinata il livello B2 con decorrenza del 1 to 2020, in entrambi i casi con le conseguenti differenze di retribuzione da agosto 2020 a giugno 2021 si era costituita sostenendo essere adeguato l’inquadramento nel livello C1 declaratorie contrattuali del profilo professionale Professional includevano sia l’inquadramento assegnato per contrat sia il B2 rivendicato in ipotesi; invece, il livello B1 rivendicato in tesi era del superiore Profilo di Esperto ortate le testimonianze rese da , dirigente responsabile delle attività per le regioni Umbria e Toscana fino a luglio 2020 dipendente membro di staff dell’area territoriale Toscana e Umbria dipendente membro di staff dell’area territoriale Toscana e Umbria , dirigente responsabile dell’area territoriale Toscana ed Umbria da luglio 2020 minata la documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa alla laurea quadriennale in scienze della formazione (do c. 1°), all’attività di coordinamento dei navigator (doc. 9 ric. 1°), alle relazioni con i dirigenti RAGIONE_SOCIALE ed i responsab Centri per l’Impiego (docc. 10. 11 e 19 ric. 1°) settembre 2019 erano confermate le attività operative di raccordo/coordinamento/verifica dell’attività dei navigat anti nelle province assegnate alla ricorrente, la quale in tale ruolo si relazionava con il proprio dirigente, con enti di ARTI e con i responsabili dei Centri per l’Impiego a agosto 2020 le medesime attività di raccordo e coordinamento erano state svolte dalla ricorrente nei confronti d dell’alternanza scuola lavoro, anche in questo caso rapportandosi con gli stessi soggetti interni ed esterni ivello superiore rivendicato in via principale, B1 Esperto, non poteva essere riconosciuto, mancandone i caratteri ia autonomia operativa e decisionale e di complessità ettava invece il livello superiore rivendicato in via subordinata, B2 considerando le attività di natu ativa realizzate a livello organizzativo in linea di azione, con discrezionalità ed autonomia operativa nell’ambito d oli, soggette delle indicazioni ed istruzioni generali del Dirigente, attuando attività di coordinamento o integrazion co specialistica di alcune risorse, per avere la con titolo di studio universitario, esperienza lavorativa a durata direttamente connessa alla specificità del settore (già dal 2012 al 2017, prima di essere stata assunta co ratto a tempo determinato, aveva avuto contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto), ed esser ionata abitualmente con interfacce interne e anche esterne (dirigenti ARTI, responsabili dei Centri per l’Impiego) differenze di retribuzione che spettavano per l’inquadramento superiore al livello B2 per il periodo da agosto 2020 no 2021 pari ad €. 3.745,12 (come da conteggio di parte ricorrente, non contestato da parte resistente) pese di lite seguivano la soccombenza, liquidate in €. 3.500 per compensi oltre accessori. aveva appellato la sentenza con due motivi di merito, chiedendo la riforma della sentenza co to della domanda, e condanna della lavoratrice alla restituzione di quanto percepito in sua esecuzione.

ivo 1) isciplina del reddito di cittadinanza introdotta con il DL n. 4/2019, aveva previsto la nuova figura dei collaboratori d ri per l’Impiego assunti da con contratto di collaborazione autonoma, ed a loro volta forniti di u dinatore – supervisor, dipendente di ’agosto 2020, nell’ambito dell’Area territoriale Toscana ed Umbria, che aveva come dirigente era stata assegnata alle province di Arezzo, Siena e Prato nelle quali il supervisor dei navigator mancava, di tale funzione era svolta ad interim dallo stesso dirigente , rispetto al quale aveva una me ione di supporto operativo. ale ruolo, si occupava di gestire le questioni logistiche quale raccordo fra i navigator ed i Centri p piego, senza mai fornire loro indicazioni gestionali e/o di merito, limitandosi a trasferire sul territorio indicazio se a livello nazionale:

per es. ricordando ai navigator le scadenze, raccogliendo le loro disponibilità per l’assistenza d ntire a turno nei Centri per l’Impiego, rispondendo ai loro dubbi sulla documentazione da compilare ecc. ce, qualsiasi autorizzazione o anche solo indicazione sul lavoro da svolgere era sempre fornita dal dirigente d , supervisor ad interim, come tale unico che interloquiva con i dirigenti ARTI e con i Centri per l’Impiego.

il primo motivo di appello, censurava la sentenza per avere male interpretato le declaratorie contrattuali, ed ivi mansionari, poiché il nucleo della motivazione che aveva riconosciuto il superiore livello B2 faceva riferimento isiti che invece appartenevano al livello C1 già attribuito alla lavoratrice per contratto.

sentenza, infatti, aveva citato un’attività operativa realizzata a livello organizzativo in linea di azione, co ezionalità ed autonomia operativa, nell’ambito delle disposizioni ricevute dal dirigente, attraverso coordinamento risorse e relazioni anche all’esterno con dirigenti ARTI e responsabili dei Centri per l’Impiego.

era proprio la declaratoria C1 che prevedeva attività di natura operativa o specialistica a livello organizzativo di linea eam, focalizzata ad attività di coordinamento, con interfaccia non necessariamente interni, diverse esperienze operative direttamente connesse alla specificità del settore maturate in ambiti omogenei, “opzionalmente sostenute d o universitario”.

contro, la declaratoria B 2 richiedeva attività di natura operativa o specialistica a livello organizzativo di line one, fra cui il coordinamento di un’azione di progetto, interfaccia interne e per specifiche tematiche anche esterne, co esperienze lavorative di lunga durata direttamente connesse alle specificità del proprio settore, maturate in ambiti diver dimensioni e complessità, “sostenute da titolo universitario”.

mma, appartenendo al medesimo profilo professionale Professional, i livelli C1 e B2 condividevano caratteristich genee (l’attività operativa o specialistica, ambiti di autonomia operativa e di discrezionalità analoghi, titolo di stud ersitario) mentre si distinguevano esclusivamente per A] ampiezza dei poteri di coordinamento;

B] pregres rienze lavorative;

C] tipologia di relazioni con altri soggetti.

‘appello esemplificativa le differenze fra i due livelli rispetto all’ampiezza del coordinamento sui navigator:

le funzioni di coordinamento sono finalizzate al conseguimento dell’obiettivo assegnato, relativamente complesso ndenti assegnati alle linee, come si limitano a trasferire metodologie e modelli) le funzioni di coordinamento sono svolte con le modalità necessarie per assicurare il servizio o realizzare il progett quale il dipendente può avere la responsabilità di coordinamento (i dipendenti assegnati alle linee coordinano azioni etto).

roposito, invece, la sentenza aveva ritenuto utile ai fini dell’inquadramento superiore il coordinamento di alcun se, trascurando che si trattava di un elemento comune alle declaratorie di entrambi gli inquadramenti in esame.

contro, non aveva indagato il contenuto dello stesso coordinamento quanto ad ampiezza e modalità, mentre tale profi poteva sostenere il superiore inquadramento B2 se non era esteso all’azione di progetto, ma soltanto era so izzato.

tto di avere coordinato i navigator nell’ambito della linea di azione non assurgeva al coordinamento di un’azione etto, ovvero alla responsabilità della stessa linea di azione, requisiti invece necessari per accogliere la domanda.

‘appello proseguiva esemplificando le differenze fra i due livelli dal punto di vista delle esperienze maturate attinen specifico settore esperienze plurali, anche se omogenee esperienze diverse per dimensioni e complessità.

roposito, invece, la sentenza non aveva precisato la complessità e la dimensione delle esperienze professionali trascurando appunto che si trattava di uno degli elementi distintivi fra i due livelli in esame.

mancavano esperienze diverse per dimensioni e complessità non si poteva riconoscere il B2, poiché esperienz genee appartenevano già al C1.

aveva sempre operato in ambito provinciale con mero supporto operativo ai supervisor, senza alcun onsabilità connessa alla complessità dell’intervento.

mpiti svolti prima di essere assunta alle dipendenze di dal 2012 al 2017 quando era ancora collaboratrice etto, erano adeguati alla definizione di diverse esperienze lavorative del C1, e non quella di esperienze di lunga dura B2.

ribunale avrebbe dovuto indagare e quindi motivare di quali esperienze si fosse trattato, mentre le avev itticamente considerate di livello superiore.

‘appello aggiungeva la esemplificazione delle differenze fra i due livelli quanto alle relazioni con altri soggetti ) relazioni quasi esclusivamente interne ) relazioni abitualmente interne e, per specifiche tematiche, anche esterne.

roposito, invece, la sentenza aveva valorizzato eccessivamente le interlocuzioni esterne di con i dirigen TI ed i responsabili dei Centri per l’Impiego, trascurando che il ruolo specifico a lei assegnato (operatore di intervent aratterizzava necessariamente per la relazione con gli interlocutori esterni, che infatti era prevista anche d sionario C1, in forma di contatto con le reti operative degli attori sul territorio, e di incontri con i referenti territoria ntervento.

o questi gli ambiti nei quali si collocava l’interlocuzione di con i dirigenti RAGIONE_SOCIALE ed i responsabili dei Cent ‘Impiego, diretta esclusivamente a trasferire informazioni o ad accordarsi su modalità comuni con le quali gestire g venti.

mma, l’errore commesso dal Tribunale consisteva nell’essersi fermato alla declaratoria dei livelli, senza integrar e invece era necessario con i relativi mansionari, parte integrante del contratto collettivo.

ivo 2) il secondo motivo, censurava la sentenza per avere richiamato in modo generico la documentazione (docc. 11, 19, 22 ric. 1°), errando poi nella valutazione del relativo contenuto.

doc. era composto da poche mail concentrate in pochi giorni del mese di agosto 2020, riprodotte più volte, da cui no inceva alcuna attività di coordinamento bensì esclusivamente il raccordo operativo già detto.

infatti, si limitava a riferire decisioni prese dai vari responsabili, a dare indicazioni tecniche su come risponde domande dei beneficiari o come compilare i file da inoltrare al Centro per l’Impiego, mentre qualsiasi attività divers rasferire dati o fare comunicazioni semplici di chiarimenti operativi, era lei stessa a suggerire di rivolgerla ad alt etti.

se anche da tali documenti si volesse ricavare che aveva svolto una funzione di coordinamento, si trattava la figura minore focalizzata, già prevista nel C1, considerando che i navigator erano collaboratori autonomi, no posti a direttive, il cui coordinamento richiedeva di monitorare agli obiettivi da raggiungere ed era compito esclusiv dirigente.

almente i documenti prodotti erano irrilevanti per quanto riguardava le interlocuzioni esterne, avendo già detto edente motivo 1) perché per il ruolo di operatore di interventi le relazioni esterne erano adeguate al livello C1.

e, era inconferente il richiamo alla laurea, mero requisito di accesso a livello B2 comune anche a C1.

pello censurava inoltre la sentenza per essersi limitata a trascrivere le testimonianze, sottolineandone alcune par to alle deposizioni senza tuttavia esplicitare per quali profili fossero ritenute utili enere la domanda.

ce, aveva trascurato del tutto la deposizione , nonostante fosse l’unico ad avere conoscenza diretta p ro periodo di riferimento.

ti, aveva riferito di avere lavorato come dirigente delle regioni Toscana e Umbria fino a luglio 2020, ment uadramento superiore era qui rivendicato da agosto 2020, periodo dal quale il dirigente era stato appunto deposizione di quest’ultimo confermava quanto sostenuto da a proposito del fatto che dinasse alcuna azione di progetto, bensì fosse focalizzata su alcune tematiche in relazione alle quali forniva me cazioni operative.

ste aveva chiarito che la responsabilità di ogni decisione era sua, e che si limitava a supportar applicazione pratica e operativa di tali decisioni, riportandole ai navigator.

Nel corso delle periodiche riunioni dinamento, riceveva indicazioni puntuali da veicolare ai navigator.

I margini di autonomia di o così limitati a questioni operative di poco conto, la cui soluzione era già stata indicata nell’ambito delle stes oni di coordinamento.

Il teste aveva infatti escluso che avesse mai fornito ai navigat cazioni gestionali e/o di merito, esercitando un controllo e un monitoraggio degli obiettivi, che invece competev usivamente a lui, supervisor ad interim.

Analogamente avveniva per la soluzione di eventuali criticità, che ava a segnalargli, salvo che si trattasse di questioni estremamente marginali, che avrebbe risolte da sola.

tesse circostanze erano confermate dalla teste a proposito delle periodiche riunioni di coordinamento in c vano segnalate criticità sulle quali il dirigente regionale prendeva la decisione, a meno che non si trattasse di aspe li.

Il teste aveva chiarito altresì che spettava esclusivamente a lui l’interlocuzione con i dirigenti ARTI ed onsabili del Centro dell’Impiego, nel senso che in tali occasioni doveva limitarsi a riferire decisioni assun dirigente, come confermato anche dal teste almente per quanto riguarda la validazione e il controllo dei report mensili necessari per il pagamento dei navigat tr), non aveva il compito di validare o autorizzare i compensi, bensì si limitava ad un mero control ale della documentazione che raccoglieva, per poi riferire al dirigente il quale effettuava la verifica finale per decide agare o meno il corrispettivo. ibunale aveva errato altresì nel ritenere che da agosto 2020 avesse svolto la funzione di coordinamento d dell’alternanza scuola lavoro.

ste era stato direttore nazionale dell’alternanza scuola lavoro fino al 2019, ed aveva riferito di una struttu sta immutata anche nel tempo successivo, e ciò imponeva di escludere che si occupasse di ta dinamento poiché, finché lo stesso era stato era presente in i tutor non rispondevano al persona stessa società.

tessa risposta negativa aveva fornito il teste , ribadendo ancora una volta che il coordinamento delle attivi utor competeva a lui per l’assunzione di ogni decisione, mentre poteva seguire aspetti esclusivamen ativi.

este invece non poteva essere a conoscenza delle circostanze decisive, e comunque aveva collocato l’iniz attività di relativa ai tutor addirittura nel successivo periodo da ottobre 2021.

si era costituita ed aveva eccepito l’inammissibilità del primo motivo di appello riguardan estazioni al diritto al superiore inquadramento che in primo grado non erano state svolte (in tema di ampiezza d dinamento e consistenza delle esperienze pregresse), o lo erano state solo tardivamente (in tema di relazioni esterne l resto, aveva chiesto il rigetto dell’appello in relazione ad entrambi i motivi, con conferma della sentenza.

§§§ aveva lavorato per con contratti di collaborazione a progetto dal 2012, e quindi nell’ottobre 2017 e assunta con contratto di lavoro subordinato a termine, inquadrata nel profilo professionale Professional, livello C1.

inquadramento aveva conservato nell’agosto 2020, quando il rapporto era stato convertito a tempo indetermina a base di verbale di conciliazione con il quale aveva rinunciato ad ogni pretesa relativa al periodo pregresso al lizzazione).

unta a tempo indeterminato nel profilo Professional, al livello C1, aveva convenuto rivendicando:

esi il livello B1, nell’ambito del superiore profilo professionale Esperto potesi il livello B2, nell’ambito del medesimo profilo professionale Professional.

COGNOME aveva istruito il giudizio con prova orale e documentale, e quindi aveva respinto la domanda di tes gliendo invece quella di ipotesi.

aveva qui impugnato l’accoglimento della domanda di ipotesi, mentre la lavoratrice aveva fatto acquiescenza to della domanda in tesi.

uestione devoluta in appello richiede di stabilire se, fin dalla assunzione a tempo indeterminato, nell’ambito del profi essionale Professional, la ricorrente fosse correttamente inquadrata al livello C1 o le spettasse fin dall’origine riore livello B2.

tto, si parla di mansioni superiori che afferma di avere svolto da luglio 2019, ovvero da quando, in segui ntrata in vigore del DL n. 4/2019 convertito in L. 26/2019 che aveva introdotto il reddito di cittadinanza, era sta a la figura dei navigator, collaboratori autonomi di destinati a supportare i Centri per l’Impiego nel realizza corsi di inserimento lavorativo personalizzato dei beneficiari del reddito di cittadinanza in attuazione del cd patto p voro.

a decorrenza della domanda di inquadramento superiore, e relative differenze di retribuzione, era collocata ad agos 0, poiché il periodo precedente era coperto dalla rinuncia contenuta nella conciliazione sulla base della quale orto di lavoro fra le parti era stato stabilizzato a luglio 2020.

ndo il Collegio, l’appello è infondato e va respinto poiché, all’esito di un esame congiunto di entrambi i motivi, v ermato l’accoglimento della domanda subordinata relativa all’inquadramento al superiore livello B2.

e motivi di appello censuravano la sentenza per avere errato, prima nell’interpretare le declaratorie contrattuali d li C1 e B2 nell’ambito del medesimo profilo professionale Professional, trascurando di evidenziare i dati dirimen ivi a:

A] ampiezza dei poteri di coordinamento;

B] consistenza delle pregresse esperienze professionali, C] livel no o esterno di relazioni (motivo 1), e poi nel ricostruire gli esiti dell’istruttoria orale e documentale, concludend neamente che sussistevano gli indici qualificanti del livello superiore (motivo 2).

ruttoria orale si era svolta con le testimonianze di dirigente per o 2019 fino a luglio 2020, e che era succeduto nello stesso incarico da agosto 2020, nonché ghe dipendenti componenti dello staff dell’area territoriale Toscana bria.

premesso che – in modo estremamente significativo – il teste aveva chiarito che nel luglio 2019, quando e completata la selezione dei navigator, in Toscana ne erano entrati in funzione 150, che dovevano essere coordina personale all’epoca ridotto a 4 persone, fra cui Di conseguenza, nonostante il diverso livello adramento dei dipendenti (B1, B2 e C1), la necessità stringente di coordinare un così elevato numero di nuo boratori aveva imposto di impiegare il proprio organico nello stesso modo nel progetto navigator (“c’era poc onale e molte attività da seguire”.. ” l’alternativa era quella di non portare avanti l’attività dei navigator che no vano essere gestiti da 2 persone quindi tutte e 4 le risorse vennero impiegate nel progetto per il raggiungimento deg ttivi aziendali”..

” si trattava di un progetto nazionale sul quale l’azienda aveva investito molto..

per questo furon coinvolti al di là dei livelli di inquadramento” così testualmente le dichiarazioni di onseguenza, le province vennero suddivise fra i 4 dipendenti e quindi nel settembre 2019 ricata di coordinare i navigator di Firenze, Arezzo e Prato;

fra Giugno e Luglio 2020 quelli di Firenze, Arezzo seto;

da agosto 2020 quelli di Arezzo, Siena e Prato.

vigator avevano ricevuto una prima fase di formazione da remoto dalla sede centrale di alla quale era segui formazione in presenza con simulazioni da attuare nelle sedi territoriali, che richiedevano colloqui individuali d dinatore con i singoli navigator.

In seguito, il coordinamento era proseguito con supporto del coordinatore su oggetto relativo allo svolgimento della funzione propria.

coordinamento era svolto da anche attraverso riunioni periodiche di programmazione che la stessa provocava (doc. 9 ric. 1°), per riferire indicazioni esecutive delle decisioni prese con i dirigenti, e supportare i navigator loro attività.

coordinare i navigator, che nell’ambito dei Centri per l’Impiego operavano a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza, doveva rapportarsi anche con i dirigenti RAGIONE_SOCIALE e con i responsabili dei Centri per l’Impiego per ogni problematica relativa, poiché nelle province che le erano state assegnate fungeva da referente per ogni necessità deg i navigator (docc. 10 e 11 ric. 1°).

le attività di coordinamento rientrava anche la verifica della compilazione dei moduli Reatr, rendicontazioni d gator sulla base delle quali era autorizzato il pagamento del compenso, moduli che esaminava per p ire al dirigente le eventuali criticità (doc. 13 ric. 1°), perché questi autorizzasse o meno il pagamento.

l’ordine di servizio n. 7 del luglio 2020 (doc. 14 ric. 1°) aveva denominato il personale che ordinava i navigator, qualifica che tuttavia non era prevista nelle declaratorie collettive e nel relativo mansionario, che edeva la vicenda del reddito di cittadinanza.

in seguito a questo all’ordine di servizio, nelle comunicazioni di i coordinatori dei navigator inquadrati nei live B2 erano indicati con la denominazione di supervisor, mentre venne indicata come supporto al supervis nterim, denominazione che indicava invece il dirigente di area territoriale Toscana e Umbria c. 9, 16 ric. 1°).

st’ultimo è il punto chiave sul quale divergono le prospettazioni delle parti, poiché sostiene che il ruolo rvisor sarebbe sempre stato svolto dal dirigente ad interim, mentre sostiene che si trattasse di un interi rente, dietro il quale le effettive funzioni sarebbero sempre state esclusivamente sue, rimanendo il dirigente nel ione propria, riferita peraltro a due Regioni mentre lei seguiva effettivamente i navigator di alcune province.

Il collegio ritiene che in proposito abbia assolto l’onere della prova come risulta da copiosa documentazione otta in primo grado, che l’appello di ha contestato solo in relazione ad alcuni limitati contenuti.

il ruolo di supervisor di si ricava da numerosi documenti (docc. 18, 18bis, 30, 31, 32 ric. 1° espressamente la indicano in tali termini.

Prova orale (testi aveva confermato che era stata effettivamente supervisor d gator, come i suoi colleghi di mentre il dirigente svolgeva la funzione propria di fornire loro indicazioni di massima, che poi ogni supervisor avrebbe gestito nella relazione con il navigator assegnati alle su ince.

circostanza fornisce già di per sé adeguata giustificazione alla scelta del Tribunale di privilegiare i primi tre testi o cati piuttosto che l’ultimo, visto il suo interesse nel ridimensionare il ruolo professionale di solo di supervisor da parte di era confermato altresì da numerosi documenti relativi ai molteplici aspetti del attività di coordinamento dei navigator:

corrispondenza con i dirigenti RAGIONE_SOCIALE, corrispondenza con i coordinatori d ri per l’Impiego, effettiva attività di verifica dei moduli Reatr ai fini del pagamento del compenso ai navigato unicazioni dirette i supervisor, corrispondenza con i dirigenti della Regione Toscana (docc. 9, 10, 11, 13, 18, 19, 3 32 ric. 1°).

compiti più significativi dell’effettivo ruolo di supervisor che emergono dai docc. 9 ric. si possono esemplificare:

rammazione degli incontri di coordinamento con i navigator;

le modifiche concordate da con le alt ghe supervisor quanto al contenuto di un documento rivolto ai navigator per gestire i percettori del reddito dinanza;

l’indicazione di un errore effettuato dallo stesso dirigente quanto alla possibilità del beneficiar cegliere in autonomia l’ente erogatore.

Analogamente, dai docc. 10 ric. 1° emergono conferme che ortava personalmente con i dirigenti RAGIONE_SOCIALE e con i responsabili dei Centri per l’Impiego in comunicazioni che spess vedevano il dirigente nemmeno inserito per conoscenza, mostrando come funzionasse da riferimento diret RTI per il coordinamento dei navigator.

ricostruito il contenuto dell’istruttoria orale e documentale, il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fat abbia assolto l’onere della prova sui tratti qualificanti di discrimine fra il livello C1 attribuitole, ed il livel riore B2 rivendicato, che già la sentenza aveva ben individuato.

Ampiezza dei poteri di coordinamento non si limitava a trasferire modelli di servizio, in un ruolo di mero supporto operativo al supervisor ad interi , bensì era essa stessa supervisor e quindi coordinava in proprio i navigator quale referente di ta boratori per ogni problematica relativa alla loro attività.

ambito delle direttive del dirigente , il ruolo di comportava di operare con discrezionalità nomia operativa per risolvere le problematiche concrete insorte nell’attività dei singoli navigator.

ndone lei la referente, doveva verificare la relativa attività anche ai fini dell’autorizzazione al pagamento d penso da parte del dirigente, al quale segnalava criticità nella compilazione nei moduli Reatr.

attava quindi di un responsabilità del coordinamento del progetto navigator nell’ambito delle province di competenz lavoratrice.

onsistenza delle pregresse esperienze professionali aveva lavorato per già dal 2012, prima con contratti a progetto e poi dal 2017 con contratto a termin ndi la sua attività professionale alle dipendenze dell’appellante, oltre che lunga, necessariamente era stata anche vari momento che il ruolo di supervisor risaliva solo all’estate 2019 nell’ambito della nuova disciplina del reddito dinanza.

Nel complesso, si trattava quindi di esperienze lavorative molteplici, e lunghe, connesse con la specificità d ri di attività di ivello interno o esterno di relazioni suo ruolo di supervisor, teneva costantemente rapporti con soggetti esterni (oltre ai navigator che non eran ndenti di ma collaboratori), ovvero con i dirigenti RAGIONE_SOCIALE ed i responsabili dei Centri per l’Impiego, con i qua loquiva abitualmente nella qualità di supervisor.

nto detto finora riguarda appunto il nucleo delle mansioni superiori relative al reddito di cittadinanza.

ulteriori e significativi elementi a supporto della domanda si ricavano anche dalle analoghe mansioni superiori svol in relazione ai tutor della alternanza scuola lavoro, come emerge dalla testimonianza della collega comunicazioni relative ai contatti diretti fra lei e i tutor (doc. 15 ric. 1°) nonché dalla ulteriore documentazione (do c. 1°) da cui risulta che fosse impegnata nelle verifiche dei moduli Reatr dei tutor, sempre per riferire e ente eventuali criticità in funzione della liquidazione del relativo compenso. e di lite di secondo grado e C.U. pese di lite seguono la soccombenza della società appellante, liquidate come da dispositivo in relazione agli impor mi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa (da riferire alla domanda di inquadramen riore che proietta il suo effetto al di là della somma riconosciuta a titolo di differenze di retribuzione).

nvece esclusa la fase istruttoria non svolta in questo grado che si è esaurito in una singola udienza di discussione sione sulla base degli atti e documenti.

confronti della società appellante, soccombente, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contribu cato.

PQM

ollegio, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e conferma la sentenza appellata.

danna l’appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 3.473,00 oltre spese generali 15% e Cpa.

iara che nei confronti dell’appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

nze, 11 febbraio 2025.

Consigliera est. La Presidente NOME COGNOME dr. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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