Definizione
Il contratto a progetto o contratto di collaborazione a progetto ( abbreviato co.co.pro.) è un tipo di contratto di lavoro introdotto in Italia. La fattispecie di contratto affiancò il precedente contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) introdotto dal cosiddetto pacchetto Treu e successivamente modificato dal d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, in attuazione della legge 14 febbraio 2003 n. 30 (cosiddetta Legge Biagi).
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 37 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 38% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 16%
- Rigettato 38%
- Inammissibile 34%
- Altro 13%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. Lavoro81%
- Civile Sez. 619%
Precedenti più richiamati
- Cass. 7817/2022in 3 provvedimenti
- Cass. 10551/2003in 3 provvedimenti
- Cass. 28459/2018in 3 provvedimenti
- Cass. 18/2019in 3 provvedimenti
- Cass. 17101/2017in 3 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un collaboratore di un ente pubblico di ricerca sanitaria ha ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato tramite stabilizzazione per legge. Successivamente ha agito in giudizio per accertare che i precedenti contratti di collaborazione autonoma mascheravano un vero rapporto subordinato, chiedendo il versamento dei contributi e gli stipendi arretrati. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta sostenendo che l'assunzione definitiva escludesse la possibilità di contestare i vecchi contratti. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la procedura di assunzione non costituisce rinuncia ai diritti economici maturati nel passato e che spettano le differenze retributive del precario stabilizzato.
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Un pensionato ha svolto un'attività di collaborazione percependo un compenso inferiore a 5.000 euro. L'ente di previdenza ha preteso la restituzione dell'intero trattamento pensionistico percepito in quell'anno, invocando la violazione della disciplina sull'anticipo pensionistico. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'infrazione della regola sul divieto di cumulo Quota 100 non giustifica la cancellazione dell'assegno per l'intera annualità. La decurtazione della prestazione deve limitarsi esclusivamente alla somma corrispondente al compenso da lavoro effettivamente conseguito. Il pensionato vince la causa contro la richiesta sproporzionata dell'ente.
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Un medico specialista ha prestato servizio per nove anni presso una struttura sanitaria pubblica tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il professionista ha agito in tribunale per ottenere la riqualificazione del rapporto di lavoro in impiego subordinato a tempo pieno, con il pagamento delle differenze stipendiali e la regolarizzazione dei contributi. I giudici territoriali hanno accolto la domanda, condannando l'ente al pagamento delle somme e al versamento contributivo. La struttura sanitaria ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'esistenza della subordinazione e l'assenza dell'ente di previdenza nel giudizio. La Suprema Corte ha congelato la pronuncia e rinviato la causa a nuovo ruolo. Il collegio attende la risoluzione di un contrasto giurisprudenziale sulla partecipazione obbligatoria dell'ente pensionistico nella richiesta di pagamento dei contributi.
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Un lavoratore ha svolto attività presso un'Azienda Sanitaria con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Nei fatti, l'attività si è svolta con orari fissi, direttive gerarchiche e l'uso di mezzi aziendali. Il giudice di appello ha accertato la sussistenza di un lavoro subordinato di fatto. La nullità del contratto per mancanza dei requisiti di legge non cancella il diritto alle differenze retributive ex art. 2126 c.c. L'Azienda Sanitaria ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la natura subordinata. Il lavoratore ha presentato ricorso incidentale per la regolarizzazione previdenziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando le differenze retributive in favore del lavoratore e la compensazione delle spese.
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Un'azienda sanitaria pubblica ha impiegato un medico dal 2005 tramite plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il professionista ha fatto ricorso per far accertare la reale natura di lavoro subordinato della prestazione. I giudici di merito hanno accolto la domanda, condannando l'ente al versamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine. L'ente sanitario ha impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo di aver utilizzato le collaborazioni autonome a causa dei blocchi regionali delle assunzioni e per garantire i servizi di emergenza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando che l'inserimento stabile nei turni, l'uso di mezzi aziendali e l'assenza di rischio economico dimostrano la piena subordinazione. L'azienda sanitaria perde il giudizio e deve pagare le spese legali.
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La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di qualificazione rapporto di lavoro, confermando che l'effettiva modalità di svolgimento della prestazione prevale sul nome dato al contratto. Una Cooperativa aveva inquadrato due soci come collaboratori, ma l'INPS li riteneva lavoratori subordinati. La Cassazione ha ribadito che la valutazione della subordinazione è un accertamento di fatto dei giudici di merito, non sindacabile in Cassazione. Il ricorso della Cooperativa è stato respinto, con l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
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Un dipendente impiegato come lavoratore socialmente utile e successivamente con contratto di collaborazione presso un Comune ha richiesto il riconoscimento del lavoro subordinato. Il lavoratore pretendeva le differenze retributive e la stabilizzazione dell'impiego. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando quanto deciso nei gradi di merito. I giudici hanno chiarito che la tutela dei lavoratori socialmente utili non comporta differenze stipendiali quando le mansioni svolte corrispondono pienamente al progetto assistenziale originario. Inoltre la presenza di un solo contratto di collaborazione autonomo non configura un abuso di contratti a termine. Pertanto non sussistono i presupposti per la conversione del rapporto né per il risarcimento del danno.
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Una lavoratrice ha prestato servizio per oltre sette anni presso un'Azienda Sanitaria Locale mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa prorogati nel tempo. L'Ente ha impiegato la dipendente in mansioni ordinarie d'ufficio sotto il controllo gerarchico dei responsabili, per sopperire a una cronica carenza di organico e senza uno specifico progetto. I giudici hanno accertato la natura subordinata del rapporto. L'Ente pubblico non può convertire il contratto a tempo indeterminato per assenza di concorso, ma deve corrispondere le differenze retributive previste dal contratto collettivo nazionale in base alle mansioni effettive, ai sensi dell'articolo 2126 del Codice Civile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando integralmente il diritto dell'erede della lavoratrice a ottenere i relativi importi economici e condannando l'amministrazione al pagamento delle spese legali.
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Un Lavoratore ha svolto per oltre sette anni attività per un'Azienda Sanitaria Pubblica, formalmente con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. I giudici hanno riconosciuto che si trattava in realtà di un rapporto di Lavoro Subordinato Pubblica Amministrazione, a causa della lunga durata, dell'assenza di un progetto specifico e dello svolgimento di mansioni ordinarie. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Azienda. L'Azienda dovrà quindi risarcire il Lavoratore per l'uso illegittimo del contratto e pagare le differenze retributive.
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Una lavoratrice ha avuto un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un'Amministrazione Pubblica, formalmente inquadrato come collaborazione. Il tribunale ha riconosciuto la natura subordinata ma ha applicato la prescrizione ai crediti retributivi, facendola decorrere durante il rapporto. La lavoratrice ha impugnato la decisione, sostenendo che la prescrizione crediti di lavoro pubblico impiego dovesse essere sospesa a causa della precarietà e del suo metus. La Corte di Cassazione ha confermato che nel pubblico impiego, anche se il rapporto è formalmente autonomo ma di fatto subordinato, la prescrizione decorre in costanza di rapporto. Questo perché manca l'aspettativa di stabilità e il metus, rilevante nel privato, non si applica nel pubblico a causa delle regole costituzionali sulle assunzioni.
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Un agente commerciale ha contestato la fine improvvisa del proprio rapporto professionale, chiedendo il riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela e l'indennità per mancato preavviso a causa dell'assenza di una giusta motivazione. I giudici di merito avevano inizialmente respinto le richieste dell'agente, ritenendo l'azione ormai decaduta per il decorso dei termini brevi previsti dal Collegato Lavoro. La Suprema Corte ha ribaltato il verdetto, stabilendo che il recesso dal contratto di agenzia non subisce i limiti temporali di decadenza tipici delle collaborazioni coordinate e continuative. La norma eccezionale non riguarda la figura dell'agente commerciale.
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Una lavoratrice ha operato per oltre un decennio presso un ente pubblico di ricerca con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Dopo aver ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato tramite la normativa sul superamento del precariato, ha chiesto il pagamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali per l'attività svolta in via subordinata durante gli anni precedenti. I giudici di merito hanno respinto la richiesta ritenendo che l'immissione in ruolo implicasse una rinuncia tacita ai crediti passati. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice, affermando che il conseguimento del ruolo non cancella il diritto alle differenze retributive post-stabilizzazione. Il risarcimento per l'abuso dei contratti a termine è una cosa diversa dal pagamento del lavoro effettivamente prestato.
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Un gruppo di ex lavoratori socialmente utili ha chiesto la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato a tempo determinato, dopo aver prestato servizio per diciassette anni nella scuola con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I lavoratori hanno domandato il risarcimento del danno per abuso di contratti a termine e gli scatti stipendiali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che la normativa speciale per gli ex lavoratori socialmente utili prevede specifiche forme di collaborazione e che la disciplina sui contratti a progetto non si applica alla Pubblica Amministrazione. Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato l'effettivo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, elemento indispensabile per la qualificazione del rapporto di lavoro in senso subordinato.
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L'Ispettorato del Lavoro ha inflitto una sanzione pecuniaria a una società e al suo rappresentante legale per l'omessa comunicazione dell'avvio di un rapporto di lavoro. L'azienda ha sostenuto che l'attività costituiva una prestazione autonoma regolarmente fatturata ogni mese. I giudici hanno invece rilevato la presenza di una collaborazione coordinata e continuativa non denunciata, caratterizzata da costanza della prestazione e compensi fissi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda. I giudici supremi hanno chiarito che l'emissione di fatture non esclude l'irregolarità e che la maxisanzione per lavoro nero, nella disciplina applicabile all'epoca, si estendeva a tutti i lavoratori privi di preventiva registrazione, compresi i collaboratori non subordinati. L'azienda deve pagare la sanzione e le spese di giudizio.
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Un'Azienda Sanitaria Regionale ha impiegato una lavoratrice dal 2011 al 2015 con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La Lavoratrice ha richiesto il riconoscimento del lavoro subordinato di fatto e il pagamento delle differenze retributive. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Azienda Sanitaria. I giudici hanno stabilito che l'assoggettamento a orari fissi, direttive gerarchiche e potere disciplinare trasforma il rapporto autonomo in un impiego dipendente effettivo. Anche se il contratto è nullo per violazione delle norme sui concorsi pubblici, si applica l'articolo 2126 del codice civile. La Lavoratrice ha quindi diritto alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di comparto per le prestazioni svolte.
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Una lavoratrice ha chiesto il risarcimento dei danni per l'abusiva reiterazione contratti a termine nei confronti di un Comune. La ricorrente sosteneva che tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa fossero, in realtà, rapporti di lavoro subordinato. Sommando questi periodi ai successivi contratti a termine, si sarebbe superato il limite dei trentasei mesi. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la domanda per mancanza di prove sulla reale subordinazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere riesaminata in Cassazione. La lavoratrice è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Una biologa ha lavorato per anni presso un ente pubblico con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Successivamente, ha chiesto il riconoscimento del lavoro subordinato, differenze retributive e la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto le sue richieste, escludendo la presenza di un reale vincolo di subordinazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno chiarito che spetta al lavoratore dimostrare l'effettivo svolgimento delle mansioni con i caratteri della subordinazione. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Un autista ha lavorato per un ente pubblico con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Dopo la revoca dell'incarico, il lavoratore ha chiesto la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato o il risarcimento dei danni, sostenendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel pubblico impiego. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Corte ha rilevato la mancanza di prove circa l'effettiva subordinazione e ha accertato la nullità dei contratti di collaborazione, poiché stipulati senza alcuna procedura selettiva pubblica, in violazione di norme imperative. Di conseguenza, il recesso dell'ente pubblico è stato ritenuto pienamente legittimo.
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Un professionista ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di un'azienda, sostenendo di aver svolto mansioni di consulenza legale e marketing con postazione fissa, telefono aziendale e compenso mensile. L'azienda ha invece difeso la natura autonoma del rapporto, evidenziando che il collaboratore era un avvocato iscritto all'albo e aveva ricoperto anche la carica di sindaco della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista. I giudici hanno confermato che la presenza quotidiana in ufficio e l'uso di strumenti aziendali non bastano a dimostrare la subordinazione in assenza di un effettivo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Inoltre, la carica di sindaco è incompatibile con il lavoro dipendente. Il professionista perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Alcuni lavoratori hanno fatto causa a un'Azienda Sanitaria Pubblica per accertare che i loro contratti di collaborazione autonoma nascondessero un reale rapporto di lavoro subordinato. La Corte d'Appello ha riconosciuto la subordinazione e ha liquidato le differenze di stipendio, ma ha respinto la richiesta di risarcimento per il cosiddetto danno comunitario. I lavoratori si sono rivolti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La richiesta di risarcimento per il danno comunitario è stata considerata una domanda nuova, presentata tardivamente solo in secondo grado. La Cassazione ha chiarito che, per ottenere i benefici legati a questo risarcimento, il lavoratore deve denunciare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine fin dal primo grado di giudizio, descrivendo chiaramente l'abuso subito.
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