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Annullamento parziale delibere condominiali

La sentenza conferma il principio per cui il rendiconto condominiale deve riflettere la situazione debitoria e creditoria effettiva, con la conseguenza che l’erronea imputazione di un debito comporta l’invalidità della delibera di approvazione.

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Pubblicato il 25 giugno 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. LA CORTE D’APPELLO DI TORINO del SEZIONE II CIVILE R.G. 1589/2022 Composta dai Magistrati:

1) dott. NOME COGNOME Presidente 2) dott.ssa NOME COGNOME Consigliere 3) dott. NOME COGNOME Consigliere – relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._539_2025_- N._R.G._00001589_2022 DEPOSITO_MINUTA_18_06_2025_ PUBBLICAZIONE_19_06_2025

nella causa civile iscritta al n. 1589/2022 R.G. promossa da:

P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall’avv. NOME COGNOME, del foro Torino, PEC presso cui studio elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO – APPELLANTE – CONTRO , C.F. in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura atti, dall’avv. NOME COGNOME del foro Torino, PEC presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Rivoli (TO), INDIRIZZO – APPELLATO – DEL PROCESSO D’APPELLO I. Con atto di citazione datato 2 dicembre 2022, la proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1932/2022, emessa in data 4 maggio 2022 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata il 5 maggio 2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:

“Respinge l’impugnazione della delibera condominiale del 18.9.2020 del Condanna l’attrice a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in euro 2800,00 per compensi (di cui euro 600,00 per fase studio, euro 400 per fase introduttiva, euro 800,00 per fase istruttoria ed euro 1000 per fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed accessori”.

Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all’art. 347 c.p.c..

II.

All’esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:

Per parte Appellante:

“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d’Appello:

ferme e richiamate tutte le istanze e difese in atti di I grado;

previe le più opportune declaratorie del caso;

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

riservata ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;

riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;

previo ogni più opportuno mezzo istruttorio;

Nel merito: riformare parzialmente l’impugnata sentenza n. 1932/2022 ritiene non raggiunta la prova dell’erronea indicazione a consuntivo dell’importo di €. 7.277,08 a titolo di spese legali dell’avv. COGNOME in relazione al decreto ingiuntivo del 2015.

e, per l’effetto, – accertare l’invalidità parziale della delibera adottata dall’Assemblea dei Condomini in data 18 settembre 2020, comunicata alla Società in data 28 settembre 2020 (che comprendeva sia preventivo sia il consuntivo) con particolare riferimento all’approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, nella parte in cui risulterebbe dovuto l’importo di €. 7.277,08 a titolo di spese legali dell’avv. Chiaretta in relazione al decreto ingiuntivo del 2015 e per l’effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità parziale della delibera impugnata; – in punto spese, accertare la parziale soccombenza reciproca delle parti, per l’effetto dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese le processuali.

In ogni caso:

con il favore delle spese del presente grado di giudizio”.

Per parte Appellata:

in fatto e diritto e confermare l’impugnata sentenza.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.

Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..

La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D’IMPUGNAZIONE con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2020, ha agito in giudizio avverso il CONDOMINIO di TORINO, INDIRIZZO (di seguito ) allegando quanto segue:

– di essere proprietaria di tre unità immobiliari situate al piano terreno dello stabile condominiale di Torino, – che il CONDOMINIO, per mezzo dell’amministratore, arch. , aveva comunicato, in data 29 aprile 2020, l’impossibilità, a causa dell’emergenza sanitaria, di convocare l’assemblea condominiale al fine di procedere all’approvazione dei bilanci consultivi dell’anno 2019 e del preventivo relativo all’anno 2020, inviando, contestualmente a detta comunicazione, il rendiconto delle spese di esercizio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, la relativa ripartizione, nonché il preventivo per l’esercizio relativo all’annualità 2020-2021; – di aver provveduto, a seguito della predetta comunicazione, a contestare all’amministratore i seguenti errori:

a) nella sezione “spese personali” (pag. 4 del rendiconto spese esercizio 1/01/2019-31/12/2019), l’omissione dei versamenti effettuati dalla (terzo pignorato nel procedimento R.G. 2705/2019) in data 11 novembre 2019 e 15 dicembre 2019, pari ad euro 664,55;

) nella sezione “spese personali” (pag. 4 del rendiconto spese esercizio 1/01/2019-31/12/2019), l’annotazione della voce “ parcella avvocato COGNOME per decreto ingiuntivo 2015 ed esecuzione successiva (da pagare)” pari ad euro 7.277,08, sebbene il Giudice, all’esito del procedimento R.G.E. 2705/2019, con il decreto ingiuntivo n. 973/2015, avesse liquidato le spese di esecuzione in euro 1.219,69 oltre I.V.A., C.P.A., spese forfettarie, contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica e di registro, pari a complessivi euro 2.698,83 (e non 7.277,08) e sebbene l’avv. COGNOME avesse chiesto la distrazione delle spese in suo favore; c) nella sezione “ripartizione spese” (pag. 5 del rendiconto spese di esercizio 1/01/2019-31/12/2019), a fronte delle predette contestazioni, la necessità di riformulare la ripartizione delle spese per l’annualità 2019;

d) la ripartizione delle spese preventivate per l’annualità 2020;

– di aver ulteriormente rilevato, in data 27 luglio 2020, con riferimento alla procedura R.G. 27243/2019, l’errata indicazione dei versamenti ricevuti dalla e dalla (nella loro qualità di terzi pignorati) come “spese” anziché come “versamenti in acconto”, contestando altresì la voce relativa alla presunta parcella dell’avv. COGNOME, “posto che il Giudice liquidava le spese legali disponendone la distrazione in favore del difensore per un importo di euro 685,50, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.”, importo quindi che non poteva essere posto a carico del – di aver inviato, a seguito del mancato riscontro della predetta comunicazione, richiesta di sollecito riscontro in data 3 e 10 agosto 2020 e di rettifica delle spese; – che, in data 18 settembre 2020, l’Assemblea aveva invece approvato il consuntivo senza alcuna delle modifiche richieste;

– di aver ricevuto il verbale dell’Assemblea in data 28 settembre 2020;

, su queste basi, di impugnare “verbale e delibera assemblea del 18 settembre 2020 in quanto erronea e invalida”.

costituitosi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare l’inesistenza dell’atto di citazione avversario per mancata indicazione della data, delle conclusioni e della sottoscrizione, ovvero, in subordine, la sua nullità per violazione del contenuto minimo previsto per la vocatio in ius e per l’edictio actionis e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, allegando e sostenendo:

– di non aver inteso, stante l’incompletezza dell’atto di citazione, quale delibera sia oggetto dell’impugnazione di Controparte, se il preventivo di aprile 2020 o il consuntivo del 18 settembre 2020;

– che i versamenti conteggiati come “spese personali” sono stati segnati con segno “meno” davanti ovvero sono stati portati in detrazione dal conteggio del dovuto così come lo sarebbero stati se fossero stati inseriti nella colonna degli “acconti versati”;

– di aver rilevato, con riferimento ai mancati versamenti effettuati dalla in data 11 settembre 2019 e dalla in data 15 dicembre 2019, che il versamento della era stato conteggiato nel riparto, mentre quello della non era mai pervenuto, come da estratti conto prodotti;

– che l’inserimento a bilancio della parcella dell’avv. COGNOME per l’importo di euro 7.277,08 relativa al decreto ingiuntivo n. 2015, concerneva l’intero procedimento iniziato nel 2015, mentre l’ordinanza di assegnazione indicata dalla controparte liquidava, con la somma di euro 2.698,83, solo le spese legali del pignoramento presso terzi del 2019;

– di non aver compreso né da dove derivi l’importo di euro 685,50 liquidato dal Giudice, né la ragione per cui il beneficio della distrazione delle spese a favore ’avvocato impedirebbe al difensore di chiedere il pagamento dell’importo al suo cliente, ovvero al CONDOMINIO.

Nel corso del giudizio di primo grado, la produceva agli atti copia della consulenza tecnica d’ufficio redatta dalla dott.ssa nell’ambito del procedimento n. 27243/2019, fra le stesse parti, sostenendo che tale documento comprovasse come “la parcella di € 3.859,80 dell’avv. COGNOME, indicata nella CTU e saldata nel mese di dicembre 2019 (come si evince dal dettaglio della stessa) non solo non è stata decurtata dal consuntivo 2019 ma altresì riproposta nel preventivo 2020/21” e come “controparte abbia errato nell’imputare nel rendiconto di esercizio 2018/2019 gli importi corrisposti da e quelli ancora dovuti dalla scrivente e, pertanto, come tale errore, si sia ripercosso inevitabilmente sul rendiconto 2020 per cui è causa”. Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inesistenza e di nullità dell’atto introduttivo sollevate dal , nel merito ha respinto le domande di parte Attrice, condannandola al pagamento le spese di lite.

L’Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata nella parte in cui il Tribunale, interpretando a suo avviso erroneamente le risultanze probatorie e, nello specifico, omettendo di valutare le risultanze della C.T.U. prodotta agli atti, ha ritenuto non raggiunta la prova dell’erronea indicazione a consuntivo dell’importo di euro 7.277,08 a titolo di spese legali dell’avv. Chiaretta in relazione al decreto ingiuntivo del 2015, nonché nella parte in cui ha condannato a rifondere al le spese di lite, nonostante quella che doveva essere ritenuta, a suo avviso, parziale soccombenza reciproca, più specificamente articolando due motivi d’impugnazione così rubricati: – “Invalidità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza n. 1932/2022, depositata in a consuntivo dell’importo di €. 7.277,08 a titolo di spese legali dell’avv. COGNOME in relazione al decreto ingiuntivo del 2015.

Erronea interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie e, nello specifico, erronea e/o omessa interpretazione delle risultanze della CTU prodotta sub doc. 5”;

– “Invalidità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza n. 1932/2022 depositata in data 4 maggio 2022, nella parte in cui condanna la rifondere al convenuto spese di lite che liquida in euro 2.800,00 per compensi (di cui euro 600,00 per fase studio, euro 400 per fase introduttiva, euro 800,00 per fase istruttoria ed euro 1000 per fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed accessori”.

2. ERRONEA INDICAZIONE IMPORTI DOVUTI A CONSUNTIVO – FONDATEZZA Il Tribunale, in riferimento all’asserito erroneo inserimento, nel rendiconto consuntivo 2019, della voce “RAGIONE_SOCIALE COGNOME per decreto ingiuntivo 2015 ed esecuzione successive (da pagare) di euro 7.277,08”, ha ritenuto quanto segue:

“la medesima questione forma oggetto di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 27423/19.

Le spese sono indicate nella proposta di parcella al CONDOMINIO dell’avv. COGNOME in data 11.12.2019 (doc 4) e si riferiscono alle competenze liquidate dal giudice nel decreto ingiuntivo, a quelle auto liquidate dal difensore per 4 precetti, a quelle liquidate nell’opposizione a decreto ingiuntivo, a quelle liquidate dal g.e.

nelle procedure di esecuzione presso terzi, oltre alle spese IVA, CPA e rimborso forfetario.

Sostiene l’Attrice di aver già corrisposto una parte delle suddette spese legali senza fornire la prova del pagamento.

Sostiene, ancora, che le spese sarebbero in parte state poste in distrazione a favore dell’avvocato COGNOME e, quindi, il non avrebbe titolo per il recupero.

Infine, sostiene che il debba preventivamente provare di aver corrisposto le somme delle quali chiede il rimborso.

La prova del credito del CONDOMINIO è rappresentata dalla pongono a carico della società le spese di lite e di quanto auto liquidato dal difensore per i precetti.

Quanto alla somma portata dalla proposta di parcella (doc 4) una parte coincide con la fattura n. 72 del 2019 (doc 10) per euro 3289,40.

Era onere della parte che eccepisce il pagamento fornire la prova dell’estinzione anche parziale del debito.

La società attrice sostiene che la prova del pagamento sia rappresentata dal ricorso per decreto ingiuntivo (doc 18 non reperito in atti) nel quale il CONDOMINIO dà atto di aver imputato euro 5347,12 versate da a titolo di spese legali.

La prova sul punto non è stata raggiunta.

La circostanza che sia stata disposta la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, circostanza non provata, non esclude la possibilità che il difensore stesso, pur legittimato ad agire esecutivamente nei confronti della parte soccombente, possa chiedere il pagamento di parte delle proprie spettanze al CONDOMINIO cliente in forza dell’incarico professionale ricevuto.

Infine, non rileva, ai fini che qui interessano ovvero per l’imputazione al condomino soccombente delle spese legali, la prova del preventivo pagamento da parte del perché il titolo è rappresentato dalla liquidazione effettuata dall’autorità giudiziaria (decreto ingiuntivo, opposizione e giudice dell’esecuzione) o dal difensore in fase di auto liquidazione (precetti)”.

con il primo motivo di gravame, lamenta l’omessa valutazione o erronea interpretazione della relazione di CTU redatta dalla dott.ssa in altro processo fra le stesse parti, per non aver il Tribunale rilevato che, dalla stessa, sarebbe emerso “come la parcella di € 3.859,80 dell’avv. COGNOME, indicata in C.T.U. e saldata nel mese di dicembre 2019 (come si evince dal dettaglio della stessa) non solo non sia stata decurtata dal consuntivo 2019, ma altresì riproposta nel preventivo 2020/21, con conseguente duplicazione di tale voce nel rendiconto contabile oggetto del giudizio di primo grado e del presente giudizio”. A supporto del motivo di gravame l’Appellante richiama, oltre alla C.T.U. prodotta nel corso del primo giudizio, la sentenza n. 1932/2022, resa dal Tribunale di Torino in data 9 settembre 2022, prodotta nel presente grado di giudizio, ritenendo che dalla emerga giudiziariamente riconosciuta l’erronea duplicazione nel rendiconto consuntivo 2019 dell’importo indicato a titolo di spese legali dell’avv. COGNOME.

sostiene, in diverso senso, che la predetta relazione di C.T.U. dia atto del pagamento solo del primo acconto delle spese legali, con fattura n. 72 dell’11/12/2019 a carico del , ma non dimostrerebbe i pagamenti effettuati dalla pertanto correttamente il Tribunale avrebbe rilevato la mancanza di prova di un eventuale pagamento, totale o parziale, della somma di euro 3.859,80 e, conseguentemente, dichiarato valida la delibera laddove riporta, nel bilancio approvato dall’assemblea, tale spesa a carico della anche in considerazione del fatto che i terzi debitori della escussi hanno effettivamente pagato, ma “solo nell’ottobre 2020, dunque, ben dopo l’approvazione della delibera de quo”. ritiene, inoltre, corretto l’inserimento a bilancio delle somme non pagate dal condomino moroso, osservando che tale indicazione non darebbe luogo a una duplicazione delle voci, in quanto gli importi sarebbero oggetto di un aggiornamento annuale, con la conseguenza che l’unico importo da pagare sarebbe quello indicato nell’ultimo bilancio.

Il motivo d’impugnazione avanzato dalla risulta fondato, nei seguenti termini.

È incontestato tra le parti che, in data 28 settembre 2020, l’Assemblea del ha approvato il “rendiconto spese di esercizio 1.01.2019/31.12.2019” e il “preventivo esercizio 1.01.2020/31.12.2020”, nonché il prospetto di ripartizione di tali spese.

Nel rendiconto consuntivo 2019, tra le “spese personali”, risultano riportati, con il segno meno, da intendersi come somme a credito, diversi “versamenti decreto ingiuntivo” effettuati in favore del da parte di , soggetti terzi rispetto ai condomini, senza altre indicazioni rispetto alla data e all’imputazione degli stessi, ma da ritenersi quali pagamenti al somma a debito, un importo di euro 7.277,08, con la dicitura “ parcella Avvocato COGNOME per decreto ingiuntivo 2015 ed esecuzioni successive (da pagare)”. Nella ripartizione spese esercizio 2019, in relazione ai tre immobili di proprietà della (indicati come “ ”), sono variamente indicati importi a credito e a debito come “spese personali”, nonché rilevanti importi a debito come “saldo esercizio precedente”, con importi a debito a saldo.

Per mero inciso, deve osservarsi che il rendiconto condominiale agli atti difficilmente può dirsi pienamente conforme al dettato dell’art. 1130 bis c.c., ma non è questione oggetto di causa.

Fra i documenti prodotti in causa dal vi è una fattura dell’avv. COGNOME, per l’importo di euro 3.859,80, da ritenersi, quantomeno, uno degli importi dalla cui somma deriva l’addebito di euro 7.277,08, come infatti ritenuto dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, ove si legge che “la prova del credito del è rappresentata dalla fattura dell’avv. COGNOME”, e che “una parte” di tale importo “coincide” con la fattura “(doc 10) per euro 3.289,40” [rectius 3.859 dovendo sommarsi a euro 3.289,40 la ritenuta d’acconto di euro 570,40]). Ad avviso del giudice di prime cure la non avrebbe dato prova sufficiente che tale importo fosse stato già corrisposto, a seguito di pignoramento presso terzi, in esecuzione di decreto ingiuntivo.

Dalle risultanze della relazione di CTU redatta dalla dott.ssa nel procedimento iscritto a RG. 27243/2019 Tribunale di Torino, instaurato fra le stesse parti della presente causa e avente a oggetto opposizione al decreto n. 8210/2019, con cui il Tribunale di Torino, in data 5 settembre 2019, aveva ingiunto alla di pagare, in favore del , un dato importo, emerge invece provato, fra l’altro, l’erroneo inserimento, in quanto duplicato e già due volte richiesto, sin dal rendiconto dell’anno 2016, proprio di tale importo di euro 3.859,80 precisamente, rispondendo ai quesisti peritali a lei sottoposti, la CTU ha così concluso: “il giustificativo relativo all’addebito di euro 3.859,80 per ‘spese personali’ nel rendiconto spese condominiali per l’esercizio 2016 è una fattura dell’Avvocato COGNOME;

tale fattura “è stata inserita nel decreto qui opposto, in quanto facente parte dei ‘conguagli esercizi precedenti’ ripresi dal rendiconto 2018 ed inseriti nel preventivo 2019 ma faceva già parte del pignoramento presso terzi a seguito del decreto ingiuntivo 973/15”;

“l’importo per ‘spese registrazione decreto ingiuntivo’, fa parte di quanto richiesto nel decreto ingiuntivo 973/15 ed è già stata oggetto di pignoramento presso terzi.

Poiché la voce compare anche per la prima volta nel rendiconto spese condominiali 2017 e non sono visibili storni è presumibile che sia stata inserita nuovamente nel nuovo decreto in quanto non compresa nel totale in linea capitale del primo decreto sottratto ai fini della determinazione dell’importo del nuovo decreto”.

Con la sentenza che ha concluso, in primo grado, tale diversa causa, la cui produzione agli atti di questo giudizio d’appello è da ritenersi ammissibile, essendo sentenza emanata posteriormente alla conclusione in primo grado della presente causa, documento qualificabile come elemento di prova atipica, il Tribunale di Torino, recependo le predette risultanze peritali, ha ritenuto accertato che “il giustificativo dell’addebito di € 3.589,80 per ‘spese personali’ nel rendiconto spese esercizio 2016 è la fattura dell’avv. COGNOME relativa al contenzioso con la , fattura che “compare per la prima volta nel rendiconto 2016”, “faceva già parte del PP3 a seguito del decreto ingiuntivo 973/15 ma è stata inserita anche nel decreto ingiuntivo qui opposto. Inoltre, il C.T.U. ha accertato che anche la voce ‘spese di registrazione del decreto ingiuntivo’ pari a € 459,75, relativa al decreto ingiuntivo 973/15, è già stata oggetto di PP3 ma è stata inserita nuovamente nel nuovo decreto.

Ancora il C.T.U. ha rilevato che l’importo versato dalla a seguito del decreto ingiuntivo n. 973/2015 è stato detratto dall’importo richiesto nel decreto ingiuntivo qui opposto.

Tuttavia, il C.T.U. ha rilevato che il saldo dovuto sul decreto ingiuntivo n. 973/2015 imputata in conto al decreto qui opposto.

Tutto ciò premesso, risulta che l’importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto deve essere ridotto da € 15.362,33 richiesti per sorte capitale nella minor somma di € 6.741,68.

Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Si revoca dunque l’opposto decreto ingiuntivo e si dichiara tenuta e si condanna la parte opponente al pagamento a favore della parte convenuta della minor somma di € 6.741,68 oltre interessi legali dalla domanda”.

Si ritiene, su queste basi, senz’altro provato agli atti che il rendiconto consuntivo 2019 e il conseguente riparto spese siano viziati, quantomeno nel riportare ulteriormente a debito della tale importo di euro 3.859,80. , in sede di appello, ha indicato che la parte terza pignorata, avrebbe completato i pagamenti correlati all’esecuzione di decreti di ingiunzione di pagamenti a carico della solo in data 15 ottobre 2020, ovvero successivamente al 28 settembre 2020, data dell’assemblea in cui la delibera oggetto di causa è stata approvata. Ora, la delibera risulta comunque viziata, in quanto gli importi eventualmente ancora dovuti a debito dalla in data 28 settembre 2020, in correlazione al decreto ingiuntivo del 2015, sarebbero comunque diversi e minori da quelli esposti nell’approvato rendiconto, atto che, ove non annullato, costituirebbe titolo idoneo per richieste di pagamento per importi invece non dovuti.

In diverso senso, potrebbe porsi questione relativamente alla perdurante sussistenza di un interesse alla presente causa, in capo alla a fronte del sostanziale riconoscimento, da parte del , del successivo pagamento da parte del soggetto terzo pignorato.

Tuttavia, deve evidenziarsi che, per un verso, il pagamento da parte di data 15 ottobre 2020 risulta essere di euro 2.738,95 (unico importo in tale data pagato “a saldo decreto 2019”, non rilevando altro pagamento inerente altro decreto ingiuntivo), ovvero per un importo inferiore a quello di euro 3.859,80, dal che si deriva 2020 era in ogni caso erroneo, anche a volerlo intendere come elaborato con criteri “di cassa”;

inoltre, a ulteriore riprova dell’approssimazione e inesattezza dei conteggi effettuati dal non è priva di rilievo la serie di comunicazioni a mezzo e-mail fra le parti, con interlocuzione anche dei difensori, prodotta agli atti, in cui, in specie, in relazione ai pagamenti effettuati dalla per conto di si domandava, dall’agosto 2020 in avanti, varie volte, di ricevere conferma e specificazione degli importi già versati, menzionando sinanche una precedente comunicazione, del 29 novembre 2019, dell’avv. COGNOME, quale difensore del , in cui si rappresentava che, “siccome non dovrebbe mancare molto all’estinzione” del debito, si chiedeva espressamente di “sospendere il pagamento di dicembre al (senza pagarlo neppure al sig. L’erronea inclusione della voce “euro 7.277,08”, ”(da pagare)”, nel rendiconto consuntivo 2019, si ripercuote sui conseguenti computi della ripartizione spese a saldo consuntivo 2019 poste a carico della come pure dei correlati conteggi del preventivo 2020, né è questa la sede per indicarsi diverso computo, non essendovi per il resto ragione di ritenere inficiate da invalidità, per il resto, le delibere condominiali assunte il 18 settembre 2020. In riforma della sentenza di primo grado, va pertanto ritenuta accertata l’invalidità e disposto l’annullamento delle delibere condominiali assunte, in data 18 settembre 2020, di approvazione del rendiconto consuntivo 2019 e relativa ripartizione spese, e conseguentemente del bilancio preventivo 2020 e ripartizione spese, limitatamente alla parte in cui, negli stessi, sono computati gli importi a debito della 3. SPESE DEL GIUDIZIO Dalla riforma della sentenza di primo grado consegue la necessità di una nuova valutazione dell’imputazione e della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. punto, inoltre, coincide con il secondo motivo d’impugnazione avanzato dalla con il quale si chiede di compensare integralmente fra le parti in causa le spese del primo grado di giudizio.

In primo grado, la aveva domandato, in termini generici e onnicomprensivi, in via di principalità di dichiarare nulli o annullare “verbale e delibera assemblea del 18 settembre 2020 in quanto erronea e invalida”, e solo in via subordinata di accertare e dichiarare l’invalidità parziale di dette delibere.

Sussiste soccombenza reciproca delle parti e vanno ritenuti sussistenti i presupposti per una compensazione integrale delle spese fra loro, relativamente al giudizio di primo grado.

Lo stesso deve ritenersi in ordine al presente grado di giudizio, dovendo farsi riferimento all’esito complessivo della causa.

Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:

dichiara accertata l’invalidità e dispone l’annullamento delle delibere assunte, in data 18 settembre 2020, dall’assemblea del CONDOMINIO DI TORINO, INDIRIZZO, di approvazione del rendiconto consuntivo 2019 e relativa ripartizione spese, e conseguentemente del bilancio preventivo 2020 e ripartizione spese, limitatamente alla parte in cui, negli stessi, sono computati gli importi a debito della visti gli artt. 91 ss c.p.c., dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del primo grado di giudizio. Conferma nel resto la sentenza appellata.

Visti gli artt. 91 ss c.p.c., compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

deciso il 4 dicembre 2024.

il Giudice estensore dott. NOME COGNOME il Presidente dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

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