Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29654 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29654 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10853/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI MILANO, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 8503/2021, pubblicata il 19/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8503/2021, pubblicata il 19 ottobre 2021.
Ha resistito con controricorso il Comune di Milano.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
2.La causa ha ad oggetto l’opposizione spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE, società che esercita attività di noleggio con conducente mediante autovettura titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di Pioltello, contro sessantasei verbali di contestazione di violazioni dell’art. 7, comma 14, cod. strada, notificati dalla Polizia locale del Comune di Milano tra il 10 settembre 2019 e il 2 ottobre 2019, per avere circolato con proprio autoveicolo nella corsia riservata ai mezzi pubblici o nella zona a traffico limitato.
Il citato Tribunale ha respinto l’appello dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 12697/2019 del Giudice di pace di Milano ed ha, invece, accolto il gravame incidentale del Comune di Milano, rideterminando l’importo delle singole violazioni in € 83,00.
3.- Il primo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE deduce -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la falsa applicazione dell’art. 7, commi 9 e 14, del codice della strada, nonché la violazione dell’art. 11, commi 1 e 3, della legge n. 21/1992.
La ricorrente evidenzia che l’art. 7, comma 14, cod. strada sanziona chi viola il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto e nelle zone a traffico limitato. Tuttavia, l’art. 11, comma 3, ultima parte, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, prevede che ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici, sicché essi possono, al pari dei taxi (comma 1), circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. In presenza di tale autorizzazione, l’art. 5 -bis della medesima legge n. 21 del 1992 (secondo il quale ‘er il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso’) e la correlata ordinanza sindacale del Comune di Milano n. 441 del 24 aprile 2015, che prescrive l’obbligo di comunicazione della targa per l’accesso alle corsie preferenziali per l’immissione in banca dati, non deporrebbero per l’integrazione della condotta contraria all’art. 7, comma 14, cod. strada.
3.1. -Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va riaffermato quanto già di recente ribadito da Cass. n. 29598 del 2023.
Ai sensi degli artt. 3, 5-bis e 11 della indicata legge 15 gennaio 1992 n. 21, la facoltà riconosciuta ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente di fare uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici deve essere esercitata pur sempre secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali; è peraltro legittima l’ordinanza sindacale che, come nella specie, condizioni l’accesso all’interno delle aree a traffico limitato del proprio territorio da parte dei titolari di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente rilasciate da altri comuni alla preventiva comunicazione contenente l’osservanza e la
titolarità dei requisiti e i dati relativi al servizio, trattandosi di limitazione che non si risolve in un sostanziale divieto di accesso e che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione municipale, con l’effetto che la mancata osservanza di tale prescrizione dà luogo a violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai sensi dell’art. 7, comma 14, cod. strada (arg. anche da Cass. n. 30372 e n. 29615 del 2023; Cass. sez. un. n. 17541 del 2023).
4.- Il secondo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE deduce -sempre in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sostiene che difettava l’elemento della coscienza e volontà di trasgredire con riferimento alle asserite violazioni successive alla prima (derivante dalla condotta di omessa comunicazione della targa del veicolo), dovendosi ravvisare la sussistenza dell’esimente della buona fede per le ragioni anzidette.
Il terzo motivo di ricorso denuncia -ancora con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la falsa applicazione dell’art. 198, comma 2, cod. strada.
4.1. -Nel delibare i corrispondenti motivi di appello, il Tribunale ha ravvisato la colpa della società RAGIONE_SOCIALE considerando come la stessa, che svolge professionalmente la sua attività di trasporto, si fosse in precedenza adeguata alle prescrizioni dell’ordinanza sindacale n. 441 del 24 aprile 2015, provvedendo alla registrazione della targa e venendo pure avvisata dal Comune di Milano il 31 maggio 2019 della imminente scadenza della registrazione.
Il giudice d’appello ha , poi, ritenuto inapplicabile l’art. 8 della legge n. 689 del 1981 ed invece applicabile l’art. 198 , comma 2, cod. strada, trattandosi di sessantasei distinti accessi vietati nelle ZTL.
4.2. – Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati.
In tema di sanzioni amministrative, l’art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa, sulla base di apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito -adeguatamente svolto nel caso in questione – e sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto l’aspetto dell’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. o della mancanza assoluta, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione.
Si osserva, poi, che, per il caso di più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l’art. 198, comma 2, cod. strada appresta una disciplina derogatoria alla regola del cumulo giuridico delle sanzioni, invece stabilita dal comma 1 della stessa disposizione, stabilendo che nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione (cfr. Cass. n. 4006 del 2024).
Non è sostenibile che, in caso di pluralità di accessi vietati nelle zone a traffico limitato, il trasgressore debba soggiacere soltanto alla sanzione prevista per la prima violazione, nel senso che il giudice possa presumere, come auspica la ricorrente, che l’agente abbia agito senza colpa nella commissione delle successive infrazioni, giacché meramente ripetitive della inosservanza della medesima norma, non rilevando l’eventuale affidamento incolpevole fondato sul comune errore recidivante della impunibilità di quella determinata condotta.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Segue la condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo,
oltre oneri riflessi (in luogo di iva e cpa), trattandosi di compensi da liquidare ad avvocati interni di un ente locale.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri riflessi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione