Accesso ZTL NCC: La Cassazione Conferma la Necessità di Registrazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per tutti gli operatori del settore Noleggio Con Conducente (NCC): le agevolazioni alla circolazione previste dalla legge nazionale non esonerano dal rispetto dei regolamenti locali. Il caso in esame ha chiarito che l’accesso ZTL NCC può essere legittimamente subordinato da un Comune a una procedura di registrazione preventiva, anche per i veicoli autorizzati in altre città. La mancata osservanza di tale procedura rende ogni ingresso un illecito sanzionabile.
I Fatti di Causa
Una società che offre servizio di noleggio con conducente, titolare di un’autorizzazione rilasciata dal Comune di Pioltello, si è vista notificare ben sessantasei verbali per violazione dell’articolo 7 del Codice della Strada. Le infrazioni, commesse in un breve lasso di tempo a Milano, consistevano nell’aver circolato con un proprio veicolo in corsie riservate ai mezzi pubblici e in zone a traffico limitato (ZTL).
La società aveva in passato adempiuto all’obbligo, previsto da un’ordinanza del Comune di Milano, di comunicare la targa del veicolo per l’inserimento in una banca dati che autorizza l’accesso. Tuttavia, alla scadenza di tale registrazione, e nonostante fosse stata avvisata dal Comune, non aveva provveduto al rinnovo. Di conseguenza, il sistema di controllo elettronico degli accessi ha rilevato e sanzionato ogni singolo passaggio non autorizzato.
Sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano dato ragione al Comune, portando la società a ricorrere in Cassazione.
Accesso ZTL NCC: l’Analisi della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti i motivi di ricorso presentati dalla società, consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai chiaro.
La Legittimità dei Regolamenti Comunali
Il primo punto contestato dalla società riguardava la presunta violazione della legge quadro per il trasporto di persone (L. 21/1992), che equipara i veicoli NCC ai taxi per quanto riguarda l’uso di corsie preferenziali e altre facilitazioni. Secondo la ricorrente, questa norma nazionale dovrebbe prevalere sull’ordinanza comunale che impone la registrazione.
La Corte ha respinto questa tesi, affermando che la facoltà concessa agli NCC deve essere esercitata nel rispetto dei regolamenti comunali. I Comuni hanno il potere discrezionale di regolamentare l’accesso al proprio territorio, specialmente nelle aree a traffico limitato. Richiedere una comunicazione preventiva con autocertificazione dei requisiti non è un divieto di accesso, ma una legittima modalità di controllo che bilancia la fluidità del traffico con le esigenze degli operatori. La mancata comunicazione, quindi, integra la violazione del divieto di circolazione.
Pluralità di Violazioni e Assenza di Buona Fede
Il secondo e il terzo motivo di ricorso vertevano sulla presunta assenza di colpa e sulla richiesta di applicare una sanzione unica per tutte le violazioni (il cosiddetto cumulo giuridico), anziché una multa per ogni accesso.
Anche su questo punto, la Corte è stata netta.
Le motivazioni
In materia di sanzioni amministrative, la colpa dell’autore della violazione è presunta. Spetta a quest’ultimo dimostrare di aver agito senza colpa, fornendo prova di un errore incolpevole. Nel caso specifico, tale prova mancava del tutto. La società era un operatore professionale, conosceva bene la procedura per l’accesso ZTL NCC (avendola già espletata in passato) ed era stata perfino informata della scadenza imminente della registrazione. La semplice dimenticanza non può essere considerata un’esimente.
Infine, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha confermato l’applicazione dell’articolo 198, comma 2, del Codice della Strada. Questa norma stabilisce espressamente che, nell’ambito delle zone a traffico limitato, il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste per ogni singola violazione. Si tratta di una deroga specifica alla regola generale del cumulo giuridico, pensata proprio per sanzionare ogni singolo accesso non autorizzato come un illecito a sé stante.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione rappresenta un monito importante per tutti gli operatori NCC. Le facilitazioni alla circolazione non sono un diritto incondizionato, ma devono essere esercitate nel pieno rispetto delle normative locali. È onere dell’operatore professionale informarsi e adempiere a tutti gli obblighi burocratici imposti dai Comuni in cui opera, inclusa la registrazione e il rinnovo delle autorizzazioni per l’accesso alle ZTL. Agire con leggerezza o dimenticanza può costare molto caro, trasformando ogni singolo servizio in una serie di costose sanzioni.
Un veicolo NCC con autorizzazione di un altro Comune può circolare liberamente nelle ZTL e corsie preferenziali di una grande città?
No. La facoltà di usare le corsie preferenziali e le altre facilitazioni è subordinata al rispetto dei regolamenti comunali. Se un Comune, come in questo caso, impone una procedura di comunicazione preventiva della targa per l’accesso alle ZTL, questa deve essere rispettata. La mancata comunicazione rende l’accesso illegittimo.
Se un veicolo NCC entra più volte in una ZTL senza autorizzazione, riceve una sola multa o una per ogni accesso?
Riceve una multa per ogni singolo accesso. La Corte ha specificato che, per le violazioni nelle zone a traffico limitato, si applica l’articolo 198, comma 2, del Codice della Strada, che prevede una sanzione per ogni singola violazione, derogando al principio più favorevole del cumulo giuridico.
Un operatore professionale NCC può giustificare l’accesso non autorizzato in ZTL sostenendo di aver agito in buona fede, ad esempio per una dimenticanza nel rinnovo della registrazione?
No. La Corte ha stabilito che la colpa è presunta e spetta al trasgressore dimostrare di aver agito senza colpa. Per un operatore professionale, che era a conoscenza della procedura di registrazione (avendola già fatta in passato) ed era stato avvisato della sua scadenza, non è possibile invocare l’esimente della buona fede per una dimenticanza.