Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29652 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29652 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8963/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure speciali apposte in calce al ricorso, dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL
– Ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ‘ex lege’ in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l ‘A vvocatura Generale dello Stato (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende.
– Resistenti –
Avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3345/2021, pubblicata il 22/09/2021.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Rilevato che:
NOME COGNOME, quale conducente e autore materiale dell’illecito , e NOME COGNOME, nella qualità di proprietario del veicolo tg. TARGA_VEICOLO, proponevano opposizione avverso l’ordinanza -ingiunzione emessa dal Prefetto di Bari in data 4/09/2018, notificata il 15/09/2018, con la quale era stata disposta, ai sensi dell’art. 218 comma 6 c.d.s., la revoca della patente di guida nei confronti di NOME COGNOME ed era stata applicata nei confronti di entrambi gli opponenti, coobbligati in solido, la sanzione amministrativa di euro 2.004,00, per avere (NOME COGNOME) circolato abusivamente durante il periodo di sospensione della patente.
Il Giudice di pace di Bari, con sentenza n. 661/2019, pronunciata nel contraddittorio della Prefettura, respingeva il ricorso.
Il Tribunale di Bari, nella resistenza della citata Prefettura, con sentenza n. 3345/2021, rigettava l’appello dei due COGNOME sul rilievo che l’art. 218 , comma 6, c.d.s. punisce chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della patente -circostanza, questa, nella specie non contestata -a prescindere dal fatto che l’ordinanza del Prefetto di Bari del 19/04/2018 (notificata il 15/05/2018), che applicava a NOME COGNOME la sanzione accessoria della sospensione della patente per violazione dell’art. 186 , comma 2, c.d.s. (guida in stato di ebbrezza), fosse stata impugnata in sede giurisdizionale;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura RAGIONE_SOCIALE Bari hanno resistito con ‘atto di costituzione’.
Considerato che:
il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 421, comma 2, 115 e 420, comma 6, c.p.c., sostenendosi che il Tribunale di Bari non si sarebbe attenuto al principio dispositivo (applicabile anche al presente giudizio, svoltosi nelle forme del rito lavoro) e avrebbe leso il principio del contraddittorio per avere dato rilievo alle risultanze di un altro giudizio -quello definito dal medesimo Tribunale (come giudice d’appello) con sentenza n. 529/2020, di conferma della sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione di NOME COGNOME avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida -il cui esito non era mai stato allegato dalle parti di questo giudizio;
1.1. il motivo non è fondato;
il Tribunale di Bari, senza infrangere il principio dispositivo né ledere quello del contraddittorio, si è pronunciato, disattendendola, sul l’eccezione di parte appellante di disapplica zione del provvedimento presupposto (la sospensione della patente di guida) in quanto le prospettate ragioni di disapplicazione erano le stesse che gli appellanti avevano fatto valere nel giudizio di opposizione alla sanzione della sospensione della sentenza che, spiega la sentenza (a pag. 3), ‘finora’, ossia nei gradi di merito, aveva confermato la validità del provvedimento prefettizio presupposto;
il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. e 124 disp. att. c.p.c., deducendosi che il Tribunale di Bari non avrebbe tenuto conto che la sentenza n. 529/2020 dello stesso ufficio giudiziario (che, per altro, era stata cassata con rinvio con ordinanza della S.C., Sez. VI-2 n. 35024/2021), riguardante l’impugnazione dell’atto presupposto (la sospensione della patente di guida irrogata a NOME COGNOME), la cui disapplicazione era stata chiesta incidenter
tantum in questo giudizio, non era passata in giudicato e, perciò, era priva della necessaria attestazione di cancelleria.
Per questa ragione, sostengono i ricorrenti, il giudice di appello non poteva esimersi dal compiere un sindacato incidentale in merito alla richiesta di dis applicazione dell’atto presupposto ;
2.1. il motivo non è fondato;
la sentenza non fa leva su un giudicato esterno, della cui inesistenza il giudice d’appello è consapevole, ma si limita a respingere l’eccezione di parte appellante di disapplicazione incidenter tantum della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
E questo perché, illustra il giudice AVV_NOTAIO, in un passaggio argomentativo che rileva come autonoma ratio decidendi , (pag. 3) « l’art. 218, comma 6, c.d.s. sanziona in modo indiscriminato chiunque circoli abusivamente ‘durante il periodo di sospensione della patente’ per il solo fatto di non disporre al momento del controllo da parte degli agenti accertatori del titolo abilitativo alla guida»;
il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 689 del 1981; si prospetta che l’art. 2 18, comma 6, c.d.s. punisce unicamente la circolazione ‘abusiva’, ossia quella che avviene durante la ‘valida’ sospensione della patente , con la conseguenza che, nella specie, la revoca della patente avrebbe dovuto essere annullata in ragione dell’annullamento giudiziale della sospensione della patente, inflitta per la violazione del c.d.s.;
3.1. il motivo non è fondato;
la censura ad esso sottesa poggia sulla fallace esegesi di una disposizione del codice della strada, il sesto comma dell’ articolo 218, che, nella versione applicabile ratione temporis , dispone: « Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al
comma 2 in violazione dei limiti previsti dall ‘ ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.006 a Euro 8.025. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo ».
La sanzione pecuniaria e, per quanto qui rileva, la revoca della patente si applicano a chi circola abusivamente -cioè, in maniera arbitraria e non avendone titolo – nel periodo di sospensione della patente di guida, come afferma il Tribunale di Bari, a prescindere dalle sorti dell’ opposizione avverso la sospensione della patente.
La ratio legis della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, quale si trae dall’inte rpretazione letterale e logicosistematica del dato normativo, alla quale il giudice di merito si è attenuto, è avallata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 1417/2021, 7709/2019; 7704/2019), la quale ha più volte affermato che, in tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa prevista dall ‘ art. 218 comma 6 c.d.s. si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all ‘ adozione formale del provvedimento del prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l ‘ efficacia.
In precedenza, Cass. n. 23457 del 2011 aveva confermato la sentenza impugnata con la quale era stato ritenuto configurabile l ‘ illecito amministrativo di cui comma 6 dell ‘ articolo 218 nei confronti di un soggetto che, in seguito alla contestazione in quella stessa giornata dell ‘ infrazione di cui all ‘ art. 186 c.d.s., aveva circolato senza
patente in quanto ritirata dagli agenti, in occasione della precedente contestazione.
Come ricorda, da ultimo, Cass. n. 22831/2023, « citati precedenti sono pervenuti al predetto risultato ermeneutico valorizzando la ‘ratio’ del precetto normativo e la finalità tutelata dal legislatore, oltre che con riguardo allo stesso dato formale della norma rivolto alla circolazione abusiva ‘ durante il periodo di sospensione della patente ‘ (che -si noti -non pone specifico riferimento alla necessità dell ‘ adozione preventiva di un provvedimento formale prefettizio che disponga la misura sospensiva). Questa interpretazione era, del resto, già evincibile dalla sentenza n. 330 del 1998 della Corte costituzionale, con la quale venne statuito che pur essendo tale sanzione classificata come sanzione accessoria, requisito imprescindibile per garantirne l ‘ efficacia è l ‘ immediatezza dell ‘ intervento della P.A., il quale si connota, oltre che per un profilo punitivo, anche e soprattutto per una funzione preventiva, mirando ad impedire che il conducente colto in violazione delle norme previste attinenti al c.d.s. prosegua in un ‘ attività potenzialmente creativa di pericoli ulteriori. La stessa Corte costituzionale -con la medesima sentenza – aggiunse che, proprio nel caso particolare previsto dall’art. 218 c.d.s., l ‘ attività dell ‘ agente accertatore è da considerarsi strumentale rispetto alla successiva applicazione della sanzione da parte del prefetto, della quale anticipa gli effetti, e l ‘ effettività della misura sospensiva rimane assicurata proprio dal ritiro della patente, la quale viene messa rapidamente a disposizione dello stesso prefetto. L ‘ anticipazione della sanzione risponde, dunque, alla necessità di garantire immediatamente le anzidette finalità di prevenzione; poi l ‘ iter si completa attraverso l ‘ acquisizione degli ulteriori elementi da parte del prefetto, che possono portare alla conseguente conferma, oppure alla revoca, del
provvedimento adottato dall ‘ agente, il che si pone in evidente armonia con l ‘ impostazione sistematica complessiva del codice della strada, che non può considerarsi in contrasto col principio di buon andamento della P.A. Quindi, quando nel periodo di efficacia di un provvedimento sospensivo della patente, un soggetto -a seguito di accertamento da parte di pubblici ufficiali -venga colto alla guida di un veicolo, la relativa condotta (istantanea ed unisussistente) è idonea ad integrare gli estremi della violazione prevista dall’art. 218, comma 6, c.d.s. Ciò si badi si verifica anche nella eventualità in cui il presupposto verbale di accertamento relativo alla violazione principale per la quale era stata applicata la sanzione accessoria della patente sia stato successivamente annullato, non potendo tale annullamento sortire efficacia retroattiva, tale cioè da comportare il venir meno della già consumatasi condotta sussumibile nel citato art. 218, comma 6, c.d.s.».
Pertanto, deve, in questa sede, essere riaffermato il principio di diritto in base al quale : «in materia di illeciti stradali, l’art. 218 comma 6 c.d.s., che punisce chiunque circola abusivamente nel periodo di sospensione della patente, è un illecito istantaneo, previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico alla sicurezza della circolazione stradale e della tutela della vita umana, il cui perfezionamento non richiede che sia prima definito il procedimento, amministrativo e/o giurisdizionale, proposto avverso l’ordinanza di sospensione della patente»;
4. il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 3 , commi 1 e 2, della legge n. 689 del 1981; ad avviso dei ricorrenti la sentenza impugnata non avrebbe considerato che il principio nulla poena sine lege , sancito dal citato art. 3, non consente che la sanzione sia basata sulla colpa presunta o sulla responsabilità oggettiva, comportando che, nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto,
l ‘ agente non è responsabile quando l ‘ errore non è determinato da sua colpa.
Il Tribunale di Bari avrebbe trascurato che l’autore materiale della violazione si era posto alla guida del veicolo confidando ne ll’annullamento de l provvedimento (presupposto) della sospensione della patente, quale atto manifestamente abnorme e illegittimo;
4.1. il motivo non è fondato;
il dictum del Tribunale di Bari (pag. 3 della sentenza) secondo cui ad integrare l’elemento soggettivo di una violazione amministrativa è sufficiente la colpa, mentre la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità quando risulti incolpevole, e cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza , è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, Cass. n. 7704/2019, cit.), per la quale, poiché ai sensi dell ‘art. 3 della legge n. 689 del 1981 per integrare l ‘ elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l ‘ errore sulla liceità del fatto comunemente indicato come buona fede può rilevare come causa di esclusione della responsabilità – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni – solo quando risulti incolpevole e cioè non superabile con l ‘ uso dell ‘ ordinaria diligenza.
È stato altresì chiarito (così Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019) che l’ errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all ‘ autore dell ‘ infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall ‘ altro, che l ‘ autore dell ‘ infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun
rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull ‘ autore dell ‘ infrazione l ‘ onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede.
Profili psicologici, quelli idonei ad escludere l’elemento soggettivo , che in questa fattispecie concreta non sono stati rinvenuti dal giudice di merito: l’autore materiale della contestata violazione ha ammesso di essersi consapevolmente (ossia dolosamente) posto alla guida del veicolo facendo affidamento sull’annullamento della sospensione della patente, vale a dire confidando in una circostanza incerta e inconferente (per le ragioni esposte al punto 3.1.) rispetto al già avvenuto perfezionamento del descritto illecito istantaneo ed unisussistente;
5. il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale le parti vittoriose sono rimaste inerti, essendosi gli intimati RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE e Prefetto di Bari limitati a depositare un mero ‘atto di costituzione’ solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2024, nella camera di