Un condominio appalta i lavori per rifare la terrazza di copertura. Al termine delle opere, l'appartamento sottostante subisce gravi infiltrazioni d'acqua piovana. I proprietari danneggiati citano in giudizio l'ente di gestione, il quale chiama in causa l'impresa edile e il direttore dei lavori. In seguito alle riparazioni eseguite, il giudice d'appello accerta la cessata materia del contendere ma condanna il condominio a rifondere le spese legali ai proprietari per soccombenza virtuale. L'amministrazione ricorre in Cassazione sostenendo che la colpa esclusiva dell'appaltatore escluda la propria responsabilità come custode del bene. Gli Ermellini respingono il ricorso: per i danni da infiltrazioni in condominio, l'affidamento delle opere a terzi non cancella il dovere di vigilanza del committente. L'errore dell'impresa non costituisce caso fortuito, lasciando l'ente condominiale obbligato verso i singoli danneggiati.
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