Home » Codici » Costituzione » Parte I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI » Titolo I RAPPORTI CIVILI » Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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