Home » Codici » Costituzione » Parte I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI » Titolo I RAPPORTI CIVILI » Art. 25
Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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